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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/10/2025, n. 4085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4085 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno – seconda sezione civile – composto dal giudice unico:
dott.ssa Paola Corabi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9446 del Ruolo Generale dell'anno 2021
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
– in persona dell'amministratore unica p.t. – rapp.ta e difesa dall'avv. Arturo Parte_1
LO ed elett.te domiciliata presso il suo studio in Montecorvino Rovella alla via Piano, 5
OPPONENTE
E
- in persona del legale rapp.te p.t. - , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
CO VI ed elett.re domiciliata presso il suo studio in Salerno alla P.zza Casalbore n.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione, ritualmente notificato, la – in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t. - , ha proposto opposizione avverso il d.i.n. 2410/21 ( RG n. 7904/21), reso dal Tribunale di
Salerno in data 17.10.21 e notificato in data 21.10.21, con il quale le è stato ingiunto, il pagamento, in favore della della somma di €.6.100,00, oltre interessi legali e spese della Controparte_1 procedura, a titolo di importo dovuto per la fornitura di merce, di cui alla fattura n. 1/5 del 20.01.21.
A sostegno dell'opposizione veniva dedotta: la nullità del decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti di legge;
il difetto di prova del credito azionato;
l'opponente spiegava domanda riconvenzionale per con credito residuo in proprio favore di €. 7.781,08, oltre interessi ed accessori.
Su tali basi, l'opponente instava per la revoca del decreto ingiuntivo, per l'accoglimento della riconvenzionale, per la somma indicata e, in via subordinata, in compensazione fino a concorrenza dell'eventuale credito di parte opposta, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto;
confermare il credito della per la minor somma di euro 4.622,58, con vittoria delle spese di lite. Controparte_1
La causa perveniva alla scrivente nel luglio 2022; rigettata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata la prova orale, veniva rinviata per le conclusioni. Veniva decisa poi, ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 13.10.25.
Tanto premesso in fatto, si ritiene che l'opposizione è parzialmente fondata per le motivazioni che seguono.
Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio
2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006 e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del 1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre
Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
Nel caso in esame, risulta confermato il rapporto contrattuale intercorso fra le parti dai fatti esposti nel corso del giudizio e la fattura – oggetto di ingiunzione di pagamento - , che si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, può costituire un valido elemento di prova in ordine alle prestazioni eseguite e quindi circa l'esistenza del credito, specie nelle ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Circostanza quest'ultima confermata dal fatto che dalla documentazione in atti non emergono contestazioni da parte dell'opponente ( le sole dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da parte del rapp.te legale della società opponente, , sono insufficienti al fine di poter Controparte_2 affermare il contrario “La contestazione è stata fatto solo verbalmente e non formalmente”).
Tuttavia, l'opponente eccepisce il difetto di prova circa la consegna del bene, di cui alla fattura n.
1/5 del 20.01.21, deducendo l'inesistenza di un contratto, di una scrittura privata o di un documento di trasporto, come prova del contratto di vendita.
Premesso che in assenza di un contratto scritto la validità del rapporto tra le parti, formato sulla base di accordi verbali o taciti, non viene inficiata, purché siano presenti i requisiti essenziali, è evidente che la mancanza di un accordo scritto può rendere difficile la prova della sua esistenza e dei suoi contenuti.
Ebbene, con particolare riguardo ai profili probatori, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di prova testimoniale confermano la circostanza che la merce, di cui alla fattura n. 1/5 del 20.01.21, è stata effettivamente ritirata dall'opposta. In particolare il teste sig.ra , dichiara di aver visto il sig. recarsi presso Testimone_1 Controparte_2 lo stabilimento per ritirare lo “stenditore”, oggetto della suddetta fattura (“preciso che il tavolo portato via dal che lo acquistò, veniva usato per appoggiarvi della merce, come anche le CP_2 mascherine in periodo di covid. Dopo che i l lo portò via, sono stati usati altri piani di CP_2 appoggio. Non sono a conoscenza di alcuna contestazione”.)
Anche la documentazione allegata dall'opposta costituisce prova valida in riferimento al credito azionato ( estratto autentico notarile registro iva vendite;
estratto autentico notarile registro contabilità; estratto autentico notarile scheda contabile;
fatture e ddt di cui al monitorio con attestazione di conformità notarile).
In relazione alla fattura elettronica (formato XML), poi, è bene ricordare, che essa rappresenta un documento che attesta il credito da parte del fornitore e le ricevute SDI sono essenziali per la prova del credito. Pertanto, le fatture elettroniche, assolutamente idonee per la richiesta di rilascio di un decreto ingiuntivo, insieme alle ricevute SDI costituiscono prova scritta conforme all'art. 634 cpc.
A questo si aggiunge che nel caso in esame, non si ravvisa alcuna contestazione da parte dell'opponente e, dunque, essa rappresenta la prova dell'esistenza del rapporto commerciale e dell'ammontare del credito, poiché risulta essere anche annotata nel libro contabile.
Stabilita la piena validità probatoria anche in assenza di un contratto firmato, occorre esaminare la richiesta di riconvenzionale dell'opponente.
Essa non è meritevole di accoglimento, atteso che la domanda non risulta supportata da alcuna prova.
Tuttavia, parte opposta riconosce un credito residuo in favore dell'opponente di €.1.477,62 (somma residua di compensazioni di importi di dare e avere tra le due società) che andrebbe decurtata dall'importo di €. 6.100,00, di cui alla fattura in oggetto. Pertanto, residua un credito in favore dell'opposta di €. 4.622,38.
Per le motivazioni esposte, l'opposizione va parzialmente accolta.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Salerno - Seconda Sezione – in persona del GOP Paola Corabi in funzione di giudice monocratico – definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, respinta ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 2410/2021 emesso dal
Tribunale di Salerno in data 17.10.21;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €. 4.622,38, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio. La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza telematico del 13.10.25, al quale è allegata ed è immediatamente depositata in cancelleria in via telematica.
Salerno, 13.10.25 il gop dott.ssa Paola Corabi