Art. 48.
Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutale come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista, quando le disposizioni di legge riguardanti il loro riconoscimento sieno estese al personale degli enti locali, sono valutate come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutate in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 33.
La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno, quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, o di altri Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.
Le campagne di guerra, riconosciute a norma delle relative disposizioni, sono valutale come altrettanti anni di servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per il relativo aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Le benemerenze fasciste, agli iscritti in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di quello di ferito per la causa fascista o di Sansepolcrista, quando le disposizioni di legge riguardanti il loro riconoscimento sieno estese al personale degli enti locali, sono valutate come servizio utile, dopo raggiunto il periodo minimo di servizio prescritto nei singoli casi per il conseguimento dell'indennita' o della pensione, senza che l'iscritto debba pagare alla Cassa alcun contributo per l'aumento della misura dell'indennita' o della pensione.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti sono calcolati in una frazione dell'indennita' o della pensione teorica valutate in base al servizio utile, esclusi i benefici di cui ai commi stessi, avente per numeratore il numero degli anni e frazioni di anno corrispondenti ai predetti benefici e per denominatore il numero degli anni di servizio in base a cui e' stata determinata l'indennita' o la pensione. Gli aumenti stessi si aggiungono alla pensione teorica, eventualmente elevata al minimo, ma in nessun caso possono valutarsi oltre il massimo di cui al quinto comma dell'art. 33.
La quota di aumento dell'indennita' o della pensione rimane a carico della Cassa di previdenza.
Gli aumenti di cui ai commi precedenti non sono dovuti a carico dell'Istituto di previdenza che liquida l'assegno, quando le campagne di guerra e le benemerenze fasciste siano state gia' valutate nella liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato, o di altri Istituti di previdenza, o di Enti contemplati dal presente Ordinamento.