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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.5.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Larentis pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 41 Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Alberti pec e Email_2
dall'avv. Matteo Rivi pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“
1. accertato che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori e di Parte_1
molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato sito in CP_2
IN (TN), in via Don Negri 4;
2. accertata la conoscenza da parte della Controparte_3
nella persona del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messo in atto dal CP_4
sig. a danno della sig. ; CP_2 Parte_1
3. accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni rassegnate il 12.03.2024 dalla sig. ed il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
Pt_1
4. accertati i danni non patrimoniali, intesi come danno biologico, come da documentazione medica agli atti, danno morale, per l'odiosità della condotta, e danno esistenziale legato all'intimidazione nell'ambiente lavorativo e alle ripercussioni sul nucleo familiare della vittima, patito dalla sig.ra per tutto quanto subito sul Pt_1
posto di lavoro, dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento dell'azienda convenuta in ragione del sesso ai sensi dell'art. 25 e 26 comma 2 del d. Igs. 198/06 per aver consentito e tollerato che si perpetrassero in azienda a danno della sig.ra Pt_1
molestie e violenza sessuali da parte del sig. ; Persona_1
pagina 2 di 41 condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2087 e 2049 C.C., al risarcimento dei danni, biologici, morali ed esistenziali, subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in 50.000,00 euro per danno biologico, morale ed esistenziale, 30.000,00 euro per danno ex art. 38 d.lgs. n. 198/06, o di quell'altro importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, il tutto con interessi legali, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico legale”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande, singolarmente e nel loro complesso, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in subordine: in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande azionate, limitare le somme dovute nella misura in cui vi sia effettiva e certa prova della loro debenza, comunque nella misura minima ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di compensi, accessori, rimborso forfettario, IVA, CNPA”.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che: pagina 3 di 41 ✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta
[...]
, dal 22.4.2005 al 21.4.2009 Controparte_1
con contratto di apprendistato e dal 22.4.2009 all'11.3.2024 a tempo indeterminato, con inquadramento nel quarto livello CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa e con mansioni di commessa alla vendita;
✓ ha svolto le proprie prestazioni presso la filiale di CP_1
✓ a tale filiale era preposto , il quale aveva tra i suoi compiti quello di CP_2
gestire il personale, anche predisponendo i turni di lavoro degli addetti a quel punto vendita;
✓ nel corso del 2011 il superiore iniziava a “molestar[la] sessualmente, CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della stessa,
“immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”;
✓ “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata; pagina 4 di 41 ✓ quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””;
✓ nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
✓ il 27 aprile 2021 chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
✓ il 30 luglio 2021 si doleva con il superiore el fatto che il turno settimanale da CP_2
lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.);
✓ il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.);
✓ come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021, ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
✓ in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei CP_5
medico di base “per sapere quanti giorni di malattia le avrebbe dato”;
✓ in data 10.1.2022 ella inviava a (che, a dire della ricorrente, era il Parte_2
“legale rappresentante della cooperativa”) un messaggio Whatsapp del seguente pagina 5 di 41 tenore: “visto che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene CP_2
punito, soprattutto quando fa il viscido con certe colleghe e si struscia addosso
(cosa che sai benissimo visto che è successo anche con ) ma nessuno dice Tes_1
niente …voglio capire a che livelli siamo arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”;
✓ nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva al superiore con il preavviso di CP_2
una settimana, un permesso riguardo a un sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”;
✓ il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
✓ in previsione del rientro al lavoro dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023 veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data 12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza- pagina 6 di 41 digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”);
✓ con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024, presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; CP_2
✓ in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta causa”, costituita da:
“molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.) – propone nei confronti della società convenuta Controparte_1
:
[...]
1) domanda volta ad accertare:
➢ “che è stata oggetto di atti persecutori e di molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato sito in IN (TN), in via Don Negri 4”, CP_2
➢ “la conoscenza da parte della nella Controparte_6
persona del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messe in atto dal sig. CP_4
a danno della sig. ”, CP_2 Parte_1
➢ “il carattere discriminatorio del comportamento dell'azienda convenuta in ragione del sesso ai sensi dell'art. 25 e 26 comma 2 del d. Igs. 198/06 per aver consentito e tollerato che si perpetrassero in azienda a danno della sig.ra molestie e Pt_1
violenza sessuali da parte del sig. ”; Persona_1
con conseguente condanna della società convenuta, “ai sensi degli artt. 2087 e 2049 C.C.,
al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in 50.000,00 euro per pagina 7 di 41 danno biologico, morale ed esistenziale, e 30. 000,00 euro per danno ex art. 38 d.lgs. n.
198/06”;
2) domanda volta ad accertare “la giusta causa delle dimissioni rassegnate il 12.03.2024 dalla sig. ed il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso”. Pt_1
§2 le ragioni della decisione
1. il contesto normativo: le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di mobbing,
Appare opportuno far precedere l'analisi delle circostanze – in cui si compone, sotto il profilo fattuale, la causa petendi che identifica le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente – da una sintesi in ordine alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di mobbing, che, alla luce di un esame complessivo del ricorso introduttivo, attengono alle fattispecie astratte in cui la ricorrente sussume i fatti che pone a fondamento delle proprie domande.
a)
Secondo una nozione elaborata dalla psicologia del lavoro il mobbing è definito come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio, da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità; più schematicamente si è ritenuto che sette siano i criteri fondamentali per l'individuazione del fenomeno:
1) l'ambiente lavorativo pagina 8 di 41 2) la frequenza
3) la durata
4) il tipo di azioni
5) il dislivello tra gli antagonisti
6) l'andamento a fasi successive
7) l'intento persecutorio.
I requisiti della ripetitività o sistematicità dei singoli atti e la loro funzionalità alla persecuzione in danno alla persona di un lavoratore si rinvengono, pur in costanza del persistente silenzio del legislatore statale italiano, anche in testi più propriamente di contenuto giuridico.
La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 359 del 19.12.2003 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11.7.2002, n. 16
(Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro)
– ha ricordato che:
“… la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte commissive o, in ipotesi, omissive che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni agli altri, la duplice pagina 9 di 41 peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione ed emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, una serie di condotte, in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing, può determinare:
l'insorgenza del destinatario di disturbi di vario tipo ed, a volte, di patologie psicologiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico;
il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo psicologico medico, di cui si è detto sopra;
l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.”.
Nello stesso senso si è pronunciata, anche di recente, la Suprema Corte (Cass. S.U.
4.5.2004, n. 8438; Cass. 18.10.2023, n. 28923; Cass. 7.2.2023, n. 3692; Cass.
28.11.2022, n. 34976; Cass. 11.11.2022, n. 33428; Cass. 11.7.2022, n. 21865; Cass.
23.5.2022, n. 16580; Cass. 4.3.2021, n. 6079; Cass. 29.12.2020, n. 29767;) secondo cui
è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti pagina 10 di 41 astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pienamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod.civ. e, quindi, di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod.civ. per il caso di dolo.
Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.
Quindi per il perfezionamento della fattispecie di mobbing lavorativo sono necessari
(così specificamente Cass. 6079/2021 cit.; Cass. 29767/2020 cit.;):
1) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
2) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
3) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
4) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
In ordine ai criteri che il giudice deve seguire nell'accertamento dei fatti, è stata evidenziata (ex multis, di recente, Cass. 18.7.2023, n. 20916; Cass. 20.11.2022, n. 35235;
Cass. 14.10.2020, n. 22226;) la necessità sia di attribuire rilievo ad ogni elemento in cui si sarebbe manifestata la condotta di mobbing, sia di formulare una valutazione non già limitata al piano atomistico, bensì elevata al fatto nella sua articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà. pagina 11 di 41 b)
In considerazione che, come emergerà nitidamente dal loro specifico esame, parte delle circostanze poste dalla ricorrente a fondamento delle domande risarcitorie, da lei proposte nei confronti della società convenuta ex datrice di lavoro, consistono in condotte assertamente tenute dal suo collega di lavoro e superiore gerarchico
[...]
– assume nella presente controversia un primario rilievo altro consolidato CP_2
orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 20.4.2023, n. 10691; Cass. 11.6.2021,
n. 16534; Cass. 16.10.2017, n. 24358; Cass. 15.5.2015, n. 10037; Cass. 25.7.2013, n.
18093; Cass. 9.9.2008, n. 22858), secondo cui il fatto che la condotta – protratta nel tempo, consistente nel compimento di una pluralità di atti con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente, avente efficacia lesiva della sua integrità psico-fisica e/o della sua personalità morale (presidiate dalla tutela ex art. 2087 cod.civ.) e riconducibile, in termini essenzialmente descrittivi, alla qualificazione di mobbing – provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 cod.civ., ma a condizione che questi “sia stato portato a conoscenza delle presunte condotte persecutorie” compiute dal collega di lavoro della vittima e “sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione della situazione lesiva dannosa”.
Quindi in tali vicende la responsabilità ex art. 2049 cod.civ. del datore di lavoro presuppone:
1) che egli sia venuto a conoscenza di comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale subìti da un lavoratore ad opera di un collega superiore gerarchico;
2) che in quel momento e/o successivamente quel lavoratore si sia trovato ancora esposto al rischio di essere vittima di nuove molestie da parte del collega superiore pagina 12 di 41 gerarchico – ossia in una situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dal datore di lavoro mediante misure gestionali appropriate e/o addirittura che successivamente quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte del collega superiore gerarchico, che il datore avrebbe potuto e dovuto impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
2. le circostanze allegate dalla ricorrente
In ragione dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato si rende necessario in via preliminare:
a) indicare un'ordinata cronologia (che manca nell'atto introduttivo della ricorrente), per quanto è reso possibile dalle deduzioni e produzioni delle parti, delle circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domanda risarcitorie;
b) individuare se e quando la società convenuta sia venuta a conoscenza dei comportamenti che la ricorrente attribuisce a , quale suo superiore CP_2
gerarchico, e riconduce alla condotta mobbizzante, di cui ella afferma essere rimasta vittima. ad a)
Alla luce delle deduzioni e produzioni delle parti la cronologia maggiormente verosimile in ordine ai fatti allegati dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie
è la seguente:
i) “nel corso del 2011” il superiore niziava a “molestare sessualmente la sig.ra CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno Pt_1
della stessa , “immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni pagina 13 di 41 qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”;
ii) “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata;
iii) quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””; iv) nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
v) il 27 aprile 2021 ella chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
pagina 14 di 41 vi) il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.); vii) il 30 luglio 2021 ella si doleva con il superiore del fatto che il turno CP_2
settimanale da lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.); viii) come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021 (doc. da 7 a 10 fasc. conv.), ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei medico di base “per sapere quanti giorni di CP_5
malattia le avrebbe dato”; ix) in data 10.1.2022 ella inviava a (che, a dire della ricorrente, era il Parte_2
“legale rappresentante della cooperativa”) un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “visto che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene CP_2
punito, soprattutto quando fa il viscido con certe colleghe e si struscia addosso
(cosa che sai benissimo visto che è successo anche con ) ma nessuno dice Tes_1
niente …voglio capire a che livelli siamo arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”; pagina 15 di 41 x) nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con il preavviso di una settimana, un permesso riguardo a un CP_2
sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”; xi) il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023, in previsione del rientro al lavoro veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data
12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza-digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”); xii) con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024 presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta CP_2
causa”, costituita da: “molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.)
a b)
L'unico fatto, tra quelli allegati dalla ricorrente e comunque emergenti ex actis – da cui sia possibile inferire che la società datrice sia venuta a conoscenza che la ricorrente era rimasta vittima di comportamenti lesivi della sua integrità psico-fisica e/o della sua pagina 16 di 41 personalità morale ad opera del collega di lavoro in posizione di supremazia gerarchica
– è rappresentato dall'invio, in data 10.1.2022, da parte della ricorrente, a CP_2
in data 10.1.2022 di un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “visto Parte_2
che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene punito, soprattutto quando fa il CP_2
viscido con certe colleghe e si struscia addosso (cosa che sai benissimo visto che è
successo anche con ) ma nessuno dice niente …voglio capire a che livelli siamo Tes_1
arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”.
E' vero che, come emerge dalla visura CCIAA (doc. 17 fasc. conv.) e come ammesso dalla stessa ricorrente nel predetto messaggio (“tu che sei stato presidente per anni”), non era all'epoca, in cui egli ricevette detto messaggio dalla ricorrente, il CP_4
presidente della società convenuta
Tuttavia, essendo egli componente del consiglio di amministrazione e in ragione sia delle ridotte dimensioni della compagine societaria, sia del suo ambito di operatività assai limitato, è del tutto verosimile che quanto affermato dalla ricorrente nel messaggio del
10.1.2022 sia diventato di conoscenza comune tra gli amministratori della società convenuta.
pagina 17 di 41 Non sono individuabili occasioni più risalenti nelle quali la società convenuta sia venuta a conoscenza delle asserite molestie sessuali, di cui la ricorrente sarebbe rimasta vittima ad opera del superiore gerarchico . CP_2
Lo conferma il tenore della domanda con cui la ricorrente chiede venga accertata “la conoscenza da parte della nella persona Controparte_6
del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messe in atto dal sig. CP_4 [...]
a danno della sig. ”. CP_2 Parte_1
3. le circostanze allegate dalla ricorrente e imputate al superiore gerarchico
[...]
CP_2
a)
Tra le circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie e ricordate in ordine cronologico sub 2., quelle che vengono da lei imputate al suo superiore gerarchico sono le seguenti: CP_2
1) “nel corso del 2011” il superiore niziava a “molestare sessualmente la sig.ra CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della Pt_1
stessa , “immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”; pagina 18 di 41 2) “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata;
3) quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””;
4) nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
5) il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.);
6) il 30 luglio 2021 si doleva con il superiore el fatto che il turno settimanale da CP_2
lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.).
b)
Come si evince chiaramente dal suo contenuto, nel messaggio Whatsapp, inviato al consigliere di amministrazione in data 10.1.2022, la ricorrente si è riferita alle CP_4
circostanze sub 1), ma non ha fatto il minimo accenno alle circostanze sub 2) e 3), che, quindi, sono venute a conoscenza della società convenuta soltanto al momento della ricezione dello scritto inviato dalla legale della ricorrente avv. Elisa Larentis in data
24.1.2024, su richiesta del legale della convenuta avv. Ivan Alberti, all'esito della pagina 19 di 41 riunione avanti alla commissione di conciliazione del Servizio Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento in data 21.12.2023, e riportato a pag. 20-22 della memoria di costituzione.
Quindi alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte ricordati sub
1. b):
a) in ordine alle circostanze sub 1), 2) e 3) è necessario accertare se siano effettivamente accadute;
b) in caso positivo in ordine alle circostanze sub 1), è necessario accertare se la ricorrente alla data del 10.1.2022 si trovasse esposta al rischio di essere vittima di nuove molestie sessuali da parte di ossia in una situazione comunque lesiva CP_2
dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società qui convenuta allora datrice mediante misure gestionali appropriate – o se, addirittura, quel rischio si sia concretizzato nel prosieguo in ulteriori comportamenti molesti in pregiudizio della ricorrente, ad opera del superiore che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
c) in caso positivo in ordine alle circostanze sub 2) e 3), è necessario accertare se la ricorrente alla data del 24.1.2024 si trovasse esposta al rischio di essere vittima di nuovi comportamenti incivili e/o minacciosi ad opera di – ossia in una CP_2
situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società qui convenuta allora datrice mediante misure gestionali appropriate – o se, addirittura, quel rischio si sia concretizzato nel prosieguo in ulteriori comportamenti aventi analoga portata lesiva, in pregiudizio della ricorrente, ad opera del superiore che la società avrebbe potuto e dovuto impedire attraverso idonei rimedi CP_2
preventivi. pagina 20 di 41 ad a)
In ordine alle circostanze sub 1), il principale indizio del fatto che la ricorrente è stata vittima di molestie sessuali, quanto meno verbali, ad opera del superiore gerarchico
è rappresentato dalla circostanza che un'altra collega di lavoro ha subito CP_2
attenzioni sgradite della medesima natura da parte dello stesso anche sul luogo di CP_2
lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infatti la teste ha dichiarato: Testimone_2
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal maggio 2024 a tempo determinato, con termine finale a febbraio 2025, con mansioni di aiuto commessa.
In precedenza, avevo lavorato, sempre per la convenuta, a tempo determinato per circa otto mesi, con mansioni di aiuto commessa, intorno agli anni 2019/2020, e comunque nei primi mesi della pandemia.
Negli otto mesi di cui ho appena detto, ho lavorato prevalentemente presso la filiale di
il cui responsabile era;
solo nell'ultimo periodo ho lavorato CP_1 Persona_1
presso la filiale di IN…
In alcune occasioni, durante lo svolgimento della mia prestazione lavorativa presso la filiale di di cui il era responsabile, egli si rivolse a me pronunciando CP_1 CP_2
frasi del tipo “fai i complimenti alla mamma, perché hai degli occhi bellissimi”, “Io e te saremmo una bella coppia”; non ricordo i contenuti di altre frasi.
In un'occasione ricevetti una telefonata, non ricordo se all'epoca il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, i telefonò dicendomi “sto andando a prendere un gelato;
CP_2
vorrei che tu mi tenessi il cono”.
In questo contesto assumono un concordante valore indiziario, sebbene costituiscano testimonianze de relato actoris, le deposizioni rese dalla stessa da Tes_2 Tes_3
e da .
[...] Testimone_4 pagina 21 di 41 La prima ha dichiarato:
“Dopo la cessazione del rapporto con la società convenuta, ho avuto uno o più contatti, non ricordo esattamente, con la ricorrente, la quale mi riferì che, sul lavoro, CP_2
aveva tenuto condotte sgradite nei suoi riguardi.
Non ho ricordi precisi in merito”; ha riferito: Tes_3
“Lavoro alle dipendenze della Famiglia convenuta dal 1996, con mansioni CP_1
di commesso.
Ho lavorato in varie filiali, ivi compresa quella di IN… ra il responsabile della filiale di CP_2 CP_1
Posso dire che la ricorrente mi riferì di qualche condotta tenuta dal nei suoi CP_2
riguardi.
Non ho ricordi precisi, mi pare che mi avesse detto che le rivolgeva frasi CP_2
sgradevoli, di cui non ricordo esattamente il contenuto.
Inoltre ella mi riferì che alvolta si strusciava addosso a lei”; CP_2
ha dichiarato: Testimone_4
“La ricorrente mi riferì che si strusciava su di lei e che ogni argomento era CP_2
buono per fare delle allusioni di natura sessuale.
Io ne ho parlato con dato che siamo amici ed entrambi eravamo rappresentanti Tes_3
sindacali.
Io non ho riferito delle condotte di qualcuno del Consiglio di Amministrazione. CP_2
La ricorrente mi disse che ne aveva parlato con o gli aveva comunicato per CP_4
iscritto”.
Invece, in ordine alle circostanze sub 2) e 3), difetta qualsiasi riscontro probatorio in ordine alla loro esistenza. pagina 22 di 41 Infatti nessuno dei testi escussi ha dichiarato di avervi assistito quando si sarebbero verificate e neppure di esserne stati resi edotti dalla ricorrente.
Anzi, come si è già evidenziato, neppure la ricorrente vi ha fatto riferimento, anche solo minimo, nel messaggio Whatsapp da lei inviato al consigliere in data 10.1.2022. CP_4
Quindi l'esame delle predette circostanze finisce qui, con l'accertamento della loro insussistenza e, perciò, della loro inidoneità a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente. Risultano così superflue le valutazioni di cui al punto c).
a b)
Limitatamente alle circostanze sub 1), una volta ritenuta la loro sussistenza sub a), è, invece, necessario, alla luce di quanto statuito sub
1. b), accertare: se – in ragione dei pregressi comportamenti molesti subiti dalla ricorrente ad opera di
, di cui la società datrice è venuta a conoscenza a seguito del messaggio CP_2
pervenuto al consigliere di amministrazione in data 10.1.2022 – la ricorrente si CP_4
sia trovata ancora esposta al rischio di essere vittima di nuove molestie da parte di CP_2
– ossia in una situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società datrice mediante misure gestionali appropriate – e/o se, addirittura, successivamente quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte di che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
α
Orbene, occorre, in primo luogo, evidenziare come nel ricorso introduttivo difettino specifiche allegazioni in tal senso.
E' vero che a pag. 4, cap. 20 la ricorrente afferma che dopo l'invio, in data 10.1.2022, del messaggio Whatsapp a “si vedeva…costretta a continuare a lavorare in tali CP_4 pagina 23 di 41 condizioni, senza che nessuno la aiutasse, pur continuando il sig. ormai da molto CP_2
tempo, a vessarla e molestarla;
a causa di tale situazione la stessa ha iniziato ad avere attacchi di ansia e panico, tanto gravi da costringerla spesso a rimanere a casa”.
Tuttavia a sostegno produce (doc. da 7 a 10) tre certificati del 14.9.2021 (rilasciato da uno psicologo), del 5.10.2021 (rilasciato da uno psichiatra) e dell'11.10.2021 (rilasciato da uno psichiatra), in nessuno dei quali si fa il minimo cenno a una situazione di rischio di esposizione a molestie sessuali o, più ampiamente, a condotte vessatorie o a lesioni subite a causa di fatti del genere.
Inoltre poco tempo prima, in un messaggio dell'8.7.2021 – tratto dalla chat consegnata da lla società datrice in occasione dell'audizione da lui richiesta nell'ambito del CP_2
procedimento disciplinare promosso a suo carico dalla società qui convenuta, e non contestata dalla ricorrente (doc. 57 fasc. conv.) – la ricorrente scriveva a “E' già CP_2
da un po' che volevo dirti questa cosa… io sono in grande difficoltà a lavorare a VI…
non per un motivo particolare, ma questa cosa mi causa forte ansia e attacchi di panico… so che non sono nella posizione di chiedere piaceri ecc però io non posso continuare così… all'idea di andare lì sto male e succede come due settimane fa che sto proprio male da dover stare a casa perché mi vengono degli attacchi di panico che mi bloccano e dopo ogni volta ci vuole qualche giorno per rimettermi in sesto…”.
Emerge così da scritti redatti dalla ricorrente che i disturbi da lei avvertiti in quel periodo nulla avevano a che fare con condotte moleste o comunque vessatorie ad opera di CP_2
Lo conferma il fatto che la ricorrente scrive di avvertire “ansia e attacchi di panico” quando si recava al lavoro non già presso il punto vendita dove operava ma CP_2
presso quelle di VI IN.
pagina 24 di 41 β
Assumono un significativo valore probatorio, in quanto sintomatici dello stato dei rapporti tra la ricorrente e nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, i CP_2
messaggi Whatsapp che i due colleghi si sono scambiati all'epoca (doc. 57 fasc. conv. di cui si è appena precisata l'origine).
Orbene, in nessuno di quei messaggi (alcune decine) vi è un'allusione di carattere sessuale, anche solo minima, da parte di . CP_2
Inoltre neppure nei momenti (in verità non frequenti) di tensione la ricorrente lamentava di essere vittima di molestie sessuali. IGnificativo è in proposito il messaggio della ricorrente inviato a il 14.11.2021: “Mi dispiace, ma non sono nelle condizioni di CP_2
rientrare, non sto bene, l'ansia non mi dà pace e di sicuro tu non mi faciliti di sicuro le cose visto che ti ostini a darmi le mattine come riposo sapendo benissimo l'esigenza di averli il pomeriggio. Ma non importa, sono stanca di rimetterci della mia salute per colpa tua, visto dopo quello che tu e avere cercato di fare con quella lettera, io ora CP_5
non riesco più a rimettermi in piedi…”.
γ
La ricorrente propone domanda volta ad accertare che ella “è stata oggetto di atti persecutori e di molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato CP_2
sito in IN (TN), in via Don Negri 4”.
Sennonché dai messaggi contenuti nella già menzionata chat Whatsapp intercorsa tra la ricorrente e nel periodo dall' 8.12.2020 al 23.10.2023 (doc. 57 fasc. conv.), vale CP_2
dire in un intervallo di tempo che ricomprende anche oltre venti mesi successivi al
10.1.2021 (giorno dell'invio da parte della ricorrente a del messaggio Whatsapp CP_4
con cui la società datrice venne resa edotta che la ricorrente era stata vittima di molestie sessuali ad opera di , emerge che la ricorrente era addetta anche a punti vendita CP_2 pagina 25 di 41 diversi da quello di IN (IN come emerge dai messaggi del 6.2.2021, del
18.5.2021, del 2.6.2021 e del 22.12.2021; VI IN come emerge dai messaggi del
24.5.2021, del 2.6.2021, del 25.6.2021, dell'8.7.2021, del 24.11.2021, del 22.12.2021, del 13.1.2022, del 3.2.2022, del 5.4.2022 e del 10.11.2022).
δ)
Sebbene non abbia un rilievo decisivo, appare sintomatico di un numero ridotto di contatti sul lavoro tra la ricorrente e n epoca successiva al 10.1.2021 il fatto che, CP_2
come emerge dal prospetto riportato dalla convenuta a pag.
5-6 della sua memoria di costituzione e non contestato dalla parte ricorrente, la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia o infortunio 113 giorni nel periodo 25.1.-31.12.2021, 99 giorni nel
2022 e 278 giorni nel 2023.
ε)
I testi e pur dichiarando che la ricorrente aveva loro confidato di essere Tes_3 Tes_2
stata vittima di molestie da parte di , non sono stati in grado di precisare a CP_2
quale epoca la ricorrente facesse riferimento.
Quanto al teste dichiarando che: “La ricorrente mi disse che ne aveva parlato Tes_4
con o gli aveva comunicato per iscritto”, ha implicitamente affermato che la CP_4
ricorrente le aveva raccontato gli stessi fatti che, a dire di lei, ella aveva riferito a CP_4
anche per iscritto;
quindi, fatti accaduti in epoca anteriore al 10.1.2022, quando la ricorrente aveva inviato a il messaggio Whatsapp più volte menzionato. CP_4
In definitiva, alla luce della considerazioni che precedono, deve ritenersi non raggiunta la prova che successivamente al 10.1.2022 (giorno in cui la società datrice qui convenuta venne a conoscenza che la ricorrente era stata vittima di molestie sessuali da parte del superiore gerarchico ) la ricorrente si sia trovata esposta al rischio di CP_2
essere vittima di nuove molestie da parte di – ossia in una situazione comunque CP_2 pagina 26 di 41 lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società datrice mediante misure gestionali appropriate – o addirittura che quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte di che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
In definitiva neppure le circostanze sub 1) sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
c)
In ordine alla circostanza sub 4), secondo cui nel 2021 il superiore riportava CP_2
all'allora presidente della società “false informazioni” riguardo alla Controparte_5
ricorrente, scaturendone, con contestazione disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi, infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.).
Emerge per tabulas (doc. 33 fasc. conv. ric.) che, con missiva del 15.7.2021, la società datrice contestava alla ricorrente:
“1.
Nella giornata di domenica 2 maggio 2021, Lei ha lasciato il punto vendita alle 12.00, ovvero prima dell'orario assegnato di fine lavoro, nonostante vi fossero dei lavori di sistemazione da effettuare.
Le ricordo che nonostante l'orario di chiusura al pubblico sia alle ore 12,00 l'orario di termine lavoro definito è ad ore 12.30.
2.
In data venerdì 2 luglio 2021, nel punto vendita di IN utilizzava il telefonava cellulare privato in orario di apertura al pubblico.
pagina 27 di 41 3.
In data 07/07/2021 avvisava ad ore 8.30 che Sua madre era a casa con la febbre e richiedeva il da farsi. Su consiglio del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda Alessandro
Bridi, Le venne risposto di stare a casa per motivi di sicurezza facendo nel contempo effettuare il tampone a Sua madre.
Successivamente, in data 08/07/2021 Lei si è rifiutata di fornire i risultati del tampone di Sua madre o la documentazione medica attestante che non vi erano problematiche riferite alla pandemia da
COVID.
Nel contempo sempre in data 08/07/2021, avvisava ad ore 9.30, l'azienda che nello stesso giorno si sarebbe recata nel pomeriggio dalla dottoressa per fare il vaccino nel pomeriggio alle ore 15.00, ciò senza preavviso alcuno.
4.
In data 06/07/2021 l'azienda era informata che:
Nel punto vendita di IN, utilizzava il telefono cellulare in orario di servizio ed apertura al pubblico e conferiva con l'interlocutore/trice con linguaggio scurrile e discutibile;
nel mentre la clientela doveva attendere più di dieci minuti, che Lei terminasse la chiamata prima di essere servita (minimo 10 minuti).
b)
Nel punto vendita di IN si rifiutava di servire e preparare un panino a dei clienti, assumendo che in quanto questi erano stati fuori dal negozio per più di mezzora a chiacchierare, era ormai in fase di chiusura, ciò però sempre prima dell'orario di chiusura del negozio”.
Con determinazione adottata in data 10.8.2021 (doc. 2 fasc. ric.) la società datrice riteneva di accogliere limitatamente all'addebito relativo al giorno 7.7.2021 le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in sede di audizione del 9.8.2021 e irrogava “la pagina 28 di 41 sanzione prevista dall'art. 208 CCNL nella sua forma minimale ovvero della multa di un'ora di retribuzione”.
La ricorrente si duole che la sanzione inflittale dalla datrice sia “del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse”.
L'ipotesi che la scelta datoriale di irrogare una sanzione disciplinare di modesta afflittività costituisca un comportamento vessatorio presuppone la radicale infondatezza degli addebiti contestati.
Tuttavia nella vicenda in esame, la ricorrente, omettendo di impugnare la sanzione nel presente giudizio, non ha proposto domanda di accertamento in quei termini.
Appare, quindi, conferente alla vicenda in esame la pronuncia Cass. 4.6.2015, n. 11547, secondo cui non è idonea a integrare un'ipotesi di mobbing l'irrogazione di una sanzione disciplinare avverso la quale il presunto danneggiato non ha esperito gli specifici rimedi previsti dalla legge.
In definitiva neppure la circostanze sub 4) è idonea a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
d)
In ordine alla circostanza sub 5), secondo cui, come emerge dal messaggio Whatsapp sub doc. 3 fasc. ric., in data 14.6.2021 il superiore negò due permessi relativi ai CP_2
pomeriggi del 22.6.2021 e del 23.6.2021, in cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle, e alla circostanza sub 6), secondo cui, come emerge dal messaggio Whatsapp del
30.7.2021 sub doc. 4 fasc. ric., il superiore veva predisposto il turno settimanale CP_2
prevedendo che la ricorrente fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio, la società, nulla replicando, non ha contestato le circostanze. pagina 29 di 41 Tuttavia l'esatta portata lesiva di quelle determinazioni adottate dal superiore uò CP_2
essere intesa correttamente soltanto considerando anche gli altri messaggi intercorsi nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, di cui alla chat sub doc. 27 fasc. ric..
Ne emerge con evidenza che, se in relazione ai permessi richiesti per i pomeriggi del 22 e
23.6.2021 dalla ricorrente (per motivi certamente nobili in quanto connessi all'educazione dei figli) vi fu un diniego (per di più sgarbato in quanto immotivato) da parte di e CP_2
appare incontestato che, verso la fine di luglio 2021, predispose un turno CP_2
settimanale che assegnava alla ricorrente riposi da fruire soltanto di mattina, tuttavia in numerose altre occasioni lo stesso accolse le richieste di permesso o di CP_2
predisposizione o di modifica del turno o di autorizzazione allo scambio turni che la ricorrente le aveva formulato (ad esempio messaggi del 9. e 11.2.2021 per identico motivo a quello relativo ai pomeriggi del 22. e 23.6.2021, del 22.2.2022, del 19.3.2021, del 27.3.2021, del 29.3.2021, del 28.4.2021 relativo all'inserimento, richiesto dalla ricorrente, di riposi al pomeriggio nel predisponendo turno della “prossima settimana”, del 5.5.2022, del 13.5.2021, dell'1.6.2021, dell'8.6.2021, del 28.7.2021, del 28.8.2021 relativo al consenso a uno scambio di turni, del 22.2.2022, dell'11.5.2022, del 22.6.2022
e del 13.1.2023).
Come già ricordato sub
1. a), ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing è necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante e preordinato alla prevaricazione, di talché per il suo perfezionamento occorre che quei comportamenti siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Appare evidente che qualche diniego verso le richieste formulate dalla ricorrente non è sufficiente, qualora sia intervallato da accoglimenti, per di più maggiormente frequenti, a pagina 30 di 41 integrare un complessivo disegno persecutorio ad opera del datore e in pregiudizio del lavoratore.
In definitiva neppure le circostanze sub 5) e 6) sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
3. le circostanze allegate dalla ricorrente e imputate alla società convenuta all'epoca datrice
a)
Tra le circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie e ricordate in ordine cronologico sub 2., quelle che vengono da lei imputate alla società convenuta Controparte_1
, quale datrice di lavoro dell'epoca, sono le seguenti:
[...]
1) il 27 aprile 2021 chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
2) come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021 (doc. da 7 a 10 fasc. conv.), ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei medico di base “per sapere quanti giorni CP_5
di malattia le avrebbe dato”;
3) nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con il preavviso di una settimana, un permesso riguardo a un sabato, CP_2
pagina 31 di 41 ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”;
4) il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023, in previsione del rientro al lavoro veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data
12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza-digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”);
5) con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024 presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta CP_2
causa”, costituita da: “molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.)
b)
Appare opportuno esaminare congiuntamente le circostanza sub 1), 2) e 3).
Nella circostanza sub 1) la ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuna risposta dalla società datrice in ordine alla sua richiesta, formulata per iscritto in data 27.4.2021, “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho pagina 32 di 41 bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute”, rendendosi “comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”.
Nulla ha replicato in proposito la società convenuta (nonostante le dimensioni della memoria di costituzione, composta da ben 59 pagine), la quale, quindi, non ha contestato la doglianza, espressa dalla ricorrente, di non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di lavorare temporaneamente soltanto la mattina.
Deve, però, aggiungersi (sebbene non venga così escluso integralmente il disvalore della mancata risposta) che dalla più volte menzionata chat Whatsapp, intercorsa tra la ricorrente e nel periodo dall' 8.12.2020 al 23.10.2023 (doc. 27 fasc. conv.), CP_2
emerge che, nel periodo immediatamente successivo alla presentazione, in data
27.4.2021, della sua richiesta, la ricorrente non solo non ebbe a dolersi con i non CP_2
aver ricevuto dalla società alcun riscontro alla sua richiesta di non lavorare al pomeriggio, ma ottenne l'autorizzazione a non lavorare in alcuni pomeriggi (messaggi del 28.4.2021, del 13.5.2021 e dell'1.6.2021).
Nella circostanza sub 2) la ricorrente lamenta che nel periodo in cui, verso la fine del
2021, era stata costretta ad astenersi dal lavoro, accusando attacchi di ansia e di panico, il presidente della società datrice si era permesso di telefonare al medico di base CP_5
della ricorrente “per sapere quanti giorni di malattia le avrebbe dato”.
Ferma la palese illegittimità di quest'ultima condotta (che parte convenuta non ha contestato), occorre – oltre a ribadire quanto già statuito sub
3. b) b) α in ordine all'infondatezza - in considerazione delle risultanze emergenti dalla stessa documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente sub doc. da 7 a 10 e dal contenuto del messaggio inviato dalla medesima ricorrente a n data 8.7.2021 - dell'allegazione CP_2
della ricorrente, secondo cui gli attacchi di ansia e panico, che ella iniziò ad avvertire nella parte finale del 2021, furono dovuti al fatto che continuava “a vessarla e CP_2 pagina 33 di 41 molestarla” – evidenziare come risulti parimenti infondata l'allegazione di parte ricorrente, secondo cui la società datrice, nonostante avesse ricevuto la documentazione sub doc. da 7 a 10 fasc. ric., non dedicò alla ricorrente “alcuna attenzione particolare”.
Infatti emerge per tabulas (doc. 39 fasc. ric.) che nella seduta del 6.12.2021 il consiglio di amministrazione della società convenuta decise di accogliere l'indicazione volta a ridurre l'orario di lavoro della ricorrente al fine di favorire un miglioramento in tempi più brevi delle sue condizioni di salute. Inoltre la ricorrente non ha contestato ed, anzi, è comprovato dalle comunicazioni sindacali del 24.1.2022, 19.2.2022 e 19.4.2022 (doc. 40,
41 e 42 fasc. conv.), che, pur senza procedere a un accordo, la società datrice acconsentì alla riduzione richiesta, assegnando alla ricorrente un orario a tempo parziale di “24,5 ore settimanali suddiviso in 5 ore da svolgersi in ter mattine e 3,15 ore da svolgersi in tre pomeriggi, fatto salvo l'eventuale turno domenicale” da svolgersi “rispettando tale orario massimo”.
Nella circostanza sub 3) la ricorrente si duole che nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con un preavviso di una CP_2
settimana, un permesso riguardo a un sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”.
La società, nulla replicando, non ha contestato le circostanze.
Tuttavia l'esatta portata lesiva di tale determinazione adottata dalla società datrice può essere intesa correttamente soltanto considerando anche gli altri messaggi intercorsi nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, di cui alla chat sub doc. 27 fasc. ric..
Ne emerge con evidenza che, se in relazione al permesso richiesto dalla ricorrente per un sabato dei primi giorni di marzo 2022 vi fu un diniego (per di più immotivato) da parte della società datrice;
tuttavia, in altre occasioni la stessa società datrice accolse le richieste di permesso (come emerge dai messaggi del 5.5.2022 e del 2.6.2022).
pagina 34 di 41 Si ritiene che in ordine alle tre circostanze in esame valga quanto già statuito sub
2. d), ossia, come già ricordato sub
1. a), ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing è necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante e preordinato alla prevaricazione, di talché per il suo perfezionamento occorre che quei comportamenti siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Appare evidente che qualche diniego verso le richieste formulate dalla ricorrente non è sufficiente, qualora sia intervallato da accoglimenti, a integrare un complessivo disegno persecutorio ad opera del datore e in pregiudizio del lavoratore.
In definitiva le circostanze sub 1), 2) e 3) non sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
c)
In ordine alla circostanza sub 4), concernente la valutazione di inidoneità permanente alla mansione espressa dal medico competente, in occasione della visita effettuata in data
18.10.2023 in previsione del rientro al lavoro della ricorrente dopo l'infortunio sul lavoro occorsole il 31.3.2023, e modificata dalla competente commissione in data 12.12.2023
(ritenendo la ricorrente idonea con prescrizioni), appare sufficiente osservare che si tratta di una condotta, che, seppur erronea, va imputata al medico competente e non già alla società datrice.
In definitiva neppure la circostanza sub 4) non è idonea a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
pagina 35 di 41 d)
In ordine alla circostanza sub 5), emerge per tabulas (doc. 20 fasc. ric.) che, con lettera dell'8.3.2024, la società datrice comunicava alla ricorrente di riprendere il lavoro in data
14.3.2024 presso il punto vendita di CP_1
E' incontestato che all'epoca era preposto a quel punto vendita. CP_2
Inoltre emerge per tabulas che era in corso un procedimento disciplinare nei suoi confronti che la società datrice aveva avviato con contestazione del 16.2.2024 (doc. 53 fasc. conv.) nella quale veniva specificato (e, quindi portato a piena conoscenza di
: CP_2
✓ che: “In data 21 dicembre 2023, nel corso di una riunione tenutasi avanti alla Commissione di
Conciliazione al Servizio Lavoro della P.A.T., richiesta dall'Avv. Elisa Larentis per la lavoratrice
IG.ra , per discutere la propria inidoneità a rendere o meno la mansione Parte_3
lavorativa presso l'azienda, presente il Legale dell'azienda, la IG.ra , ha Parte_1
verbalmente dichiarato di essere stata oggetto di molestie sessuali da Lei perpetrate in suo danno”;
✓ che: “In data 19 gennaio 2024 l'Avv. Elisa Larentis precisava, a mezzo p.e.c., i fatti di molestia sessuale denunciati dalla sua cliente in data 21 dicembre 2023, (si cita testualmente):
"Come emerso all'incontro, non vi è solo da affrontare un'illegittima sospensione dalle sue mansioni a causa di un problema alla mano, peraltro confermata dall'APSS, bensì la necessità di porre fine al rapporto di lavoro esistente a seguito di numerose moleste sessuali messe in atto dal sig. sul luogo di lavoro (Supermercato di IN - TN). CP_2
Le stesse sono consistite, nello specifico:
- in apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della sig. "immaginandosi Pt_1
cosa poteva farci";
- continue carezze sulle gambe, ogni qua/volta si trovavano davanti al computer;
pagina 36 di 41 - nel seguir/a in magazzino avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca;
- nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, non permettendo/e di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti;
- nel riferirle frasi come "pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare;
- richiedendole esplicitamente di fore sesso con lui o di praticare del sesso orale….
La sig. è stata, inoltre, oggetto di mobbing, proprio a fronte della sua mancata Pt_1
accettazione di tali "proposte", vedendosi aggredita, sempre dal sig. on frasi del tipo: CP_2
- "devi lavorare a testa bassa, non ti devi azzardare a parlare, sei l'ultima che ha diritto di parola in questo posto";
- "guarda che se non la smetti, ti do un pugno e ti faccio abortire"….
Tutte queste situazioni, dalle molestie al mobbing, hanno causato nella mia assistita notevoli problemi anche di natura psico -fisica, dallo stress a stati d'ansia ad attacchi di panico, tutti certificati dai medici interpellati””;
✓ che: “in data 31.1.2024 il consiglio di amministrazione “deliberava di procedere alla necessaria attività istruttoria dovuta nel caso di specie ed, in particolare, all'audizione della IG.ra Tes_2
in quanto citata nella comunicazione dell'Avvocato della IG.ra quale altra
[...] Pt_1
vittima di molestie sessuali sempre da Lei perpetrate“;
✓ che, “un tanto esposto”, la società datrice procedeva a contestare a che CP_2
“attraverso le condotte sopra descritte e denunciate, contravvenendo ai propri doveri lavorativi ed ai principi etici della Cooperativa, abbia posto in essere molestie sessuali a danno della sua collega IG.ra violando, così, l'art. 205, 206 del C.C.N.L. aziendalmente Parte_4
pagina 37 di 41 applicato e riportato in oggetto, nonché dell'art.
1.13 del Regolamento aziendale Sezione
''Norme di comportamento da tenersi in Famiglia Cooperativa”.
Appare evidente che in questo contesto assegnare la ricorrente allo stesso punto vendita al quale era preposto colui che si trovava sotto procedimento disciplinare, avviato dalla datrice a seguito della segnalazione presentata dalla ricorrente, ha significato esercitare, da parte della società datrice, una formidabile costrizione morale sulla ricorrente affinché rassegnasse le dimissioni.
Infatti è agevole immaginare quanto intensi e pressoché intollerabili sarebbe stati i disagi che avrebbe avvertito la ricorrente nello svolgere il proprio lavoro sotto la direzione di colui che ella aveva segnalato alla datrice quale responsabile di molestie sessuali nonché di condotte incivili e minacciose, tanto più che questi era stato reso pienamente edotto di trovarsi sotto procedimento disciplinare proprio a causa di quelle segnalazioni.
In buona sostanza la società con la sua determinazione dell'8.3.2024 ha creato un esempio scolastico di incompatibilità ambientale, che, a meno di non ipotizzare una inverosimile scelta del tutto eccentrica, non può che trovare spiegazione nella volontà di costringere moralmente la ricorrente alle dimissioni.
Parte convenuta sostiene (pag. 31 della memoria di costituzione) che: “… la Famiglia
, ad esclusiva tutela della IG.ra e, ancor prima di sentire il IG. sua CP_1 Pt_1 CP_2
difesa, aveva deciso di spostare il lavoratore presso un altro punto vendita… Di quanto appena affermato vi è la prova a pag. 3 del verbale della seduta del 14.03.2024 del C.d.A. della Famiglia
. (All. 56)”. CP_1
Orbene, se è vero che nel verbale appena citata si legge che: “Si era discusso con il
Presidente ed il Direttore lo spostamento del resso la filiale di VI IN in attesa CP_2
della definizione della questione”, tuttavia è rimasto indimostrato, da parte della società datrice, non solo che alla data dell'8.3.2024 (in cui alla ricorrente venne comunicata pagina 38 di 41 l'assegnazione presso il punto vendita di fosse stato disposto il trasferimento di CP_1
da quel punto vendita, ma soprattutto che la ricorrente fosse stata avvisata che a CP_2
non avrebbe trovato quale preposto , unico atto che avrebbe CP_1 CP_2
impedito che l'assegnazione a equivalesse a una costrizione morale della CP_1
lavoratrice a dimettersi.
Tale situazione integra pienamente una giusta causa di dimissioni, di talché alla ricorrente spetta l'indennità ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ. in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., vale a dire un' “indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” (pari a 45 giorni ai sensi dell'art. 200
CCNL cit.).
Tuttavia tale indennità non costituisce una misura sufficiente a risarcire il danno provocato alla personalità morale della ricorrente dalla costrizione esercitata dalla società datrice su di lei affinché rassegnasse le dimissioni.
Essendo certa l'esistenza del danno, appare equo determinare, ai sensi dell'art, 1226 cod.civ., il danno risarcibile nella misura di € 10.000,00.
Quindi la società convenuta Controparte_1
va condannata;
[...]
➢ alla corresponsione, in favore della ricorrente , dell'indennità Parte_1
ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ., in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., maggiorata ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.
38); trattandosi di somma agevolmente determinabile, appare superfluo disporre c.t.u. si fini della sua liquidazione;
pagina 39 di 41 ➢ al risarcimento, in favore della ricorrente , del danno alla sua Parte_1
personalità morale, provocato dalla costrizione della ricorrente alle dimissioni mediante la sua assegnazione al punto vendita di cui era preposto CP_1 [...]
e liquidato nella somma omnicomprensiva di € 10.000,00. CP_2
4. in ordine alle spese
Stante la prevalente soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo quinto, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta Controparte_1
:
[...]
➢ alla corresponsione, in favore della ricorrente , Parte_1
dell'indennità ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ., in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo;
➢ al risarcimento, in favore della ricorrente , del danno alla Parte_1
sua personalità morale, provocato dalla costrizione alle dimissioni mediante la pagina 40 di 41 sua assegnazione al punto vendita di cui era preposto , e CP_1 CP_2
liquidato nella somma omnicomprensiva di € 10.000,00.
2. Rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente.
3. Dispone la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo quinto, liquidato nella somma di € 1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 28 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
OR FL pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
23.5.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Larentis pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 41 Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Alberti pec e Email_2
dall'avv. Matteo Rivi pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“
1. accertato che la sig.ra è stata oggetto di atti persecutori e di Parte_1
molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato sito in CP_2
IN (TN), in via Don Negri 4;
2. accertata la conoscenza da parte della Controparte_3
nella persona del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messo in atto dal CP_4
sig. a danno della sig. ; CP_2 Parte_1
3. accertata e dichiarata la giusta causa delle dimissioni rassegnate il 12.03.2024 dalla sig. ed il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso;
Pt_1
4. accertati i danni non patrimoniali, intesi come danno biologico, come da documentazione medica agli atti, danno morale, per l'odiosità della condotta, e danno esistenziale legato all'intimidazione nell'ambiente lavorativo e alle ripercussioni sul nucleo familiare della vittima, patito dalla sig.ra per tutto quanto subito sul Pt_1
posto di lavoro, dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento dell'azienda convenuta in ragione del sesso ai sensi dell'art. 25 e 26 comma 2 del d. Igs. 198/06 per aver consentito e tollerato che si perpetrassero in azienda a danno della sig.ra Pt_1
molestie e violenza sessuali da parte del sig. ; Persona_1
pagina 2 di 41 condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt. 2087 e 2049 C.C., al risarcimento dei danni, biologici, morali ed esistenziali, subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in 50.000,00 euro per danno biologico, morale ed esistenziale, 30.000,00 euro per danno ex art. 38 d.lgs. n. 198/06, o di quell'altro importo maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia, il tutto con interessi legali, da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medico legale”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande, singolarmente e nel loro complesso, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Nel merito, in subordine: in caso di accoglimento di tutte o alcune delle domande azionate, limitare le somme dovute nella misura in cui vi sia effettiva e certa prova della loro debenza, comunque nella misura minima ritenuta di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di compensi, accessori, rimborso forfettario, IVA, CNPA”.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso che: pagina 3 di 41 ✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta
[...]
, dal 22.4.2005 al 21.4.2009 Controparte_1
con contratto di apprendistato e dal 22.4.2009 all'11.3.2024 a tempo indeterminato, con inquadramento nel quarto livello CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa e con mansioni di commessa alla vendita;
✓ ha svolto le proprie prestazioni presso la filiale di CP_1
✓ a tale filiale era preposto , il quale aveva tra i suoi compiti quello di CP_2
gestire il personale, anche predisponendo i turni di lavoro degli addetti a quel punto vendita;
✓ nel corso del 2011 il superiore iniziava a “molestar[la] sessualmente, CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della stessa,
“immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”;
✓ “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata; pagina 4 di 41 ✓ quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””;
✓ nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
✓ il 27 aprile 2021 chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
✓ il 30 luglio 2021 si doleva con il superiore el fatto che il turno settimanale da CP_2
lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.);
✓ il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.);
✓ come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021, ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
✓ in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei CP_5
medico di base “per sapere quanti giorni di malattia le avrebbe dato”;
✓ in data 10.1.2022 ella inviava a (che, a dire della ricorrente, era il Parte_2
“legale rappresentante della cooperativa”) un messaggio Whatsapp del seguente pagina 5 di 41 tenore: “visto che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene CP_2
punito, soprattutto quando fa il viscido con certe colleghe e si struscia addosso
(cosa che sai benissimo visto che è successo anche con ) ma nessuno dice Tes_1
niente …voglio capire a che livelli siamo arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”;
✓ nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva al superiore con il preavviso di CP_2
una settimana, un permesso riguardo a un sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”;
✓ il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
✓ in previsione del rientro al lavoro dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023 veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data 12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza- pagina 6 di 41 digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”);
✓ con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024, presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; CP_2
✓ in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta causa”, costituita da:
“molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.) – propone nei confronti della società convenuta Controparte_1
:
[...]
1) domanda volta ad accertare:
➢ “che è stata oggetto di atti persecutori e di molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato sito in IN (TN), in via Don Negri 4”, CP_2
➢ “la conoscenza da parte della nella Controparte_6
persona del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messe in atto dal sig. CP_4
a danno della sig. ”, CP_2 Parte_1
➢ “il carattere discriminatorio del comportamento dell'azienda convenuta in ragione del sesso ai sensi dell'art. 25 e 26 comma 2 del d. Igs. 198/06 per aver consentito e tollerato che si perpetrassero in azienda a danno della sig.ra molestie e Pt_1
violenza sessuali da parte del sig. ”; Persona_1
con conseguente condanna della società convenuta, “ai sensi degli artt. 2087 e 2049 C.C.,
al risarcimento dei danni biologici, morali ed esistenziali subiti in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, che si quantificano in 50.000,00 euro per pagina 7 di 41 danno biologico, morale ed esistenziale, e 30. 000,00 euro per danno ex art. 38 d.lgs. n.
198/06”;
2) domanda volta ad accertare “la giusta causa delle dimissioni rassegnate il 12.03.2024 dalla sig. ed il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso”. Pt_1
§2 le ragioni della decisione
1. il contesto normativo: le elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di mobbing,
Appare opportuno far precedere l'analisi delle circostanze – in cui si compone, sotto il profilo fattuale, la causa petendi che identifica le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente – da una sintesi in ordine alle elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di mobbing, che, alla luce di un esame complessivo del ricorso introduttivo, attengono alle fattispecie astratte in cui la ricorrente sussume i fatti che pone a fondamento delle proprie domande.
a)
Secondo una nozione elaborata dalla psicologia del lavoro il mobbing è definito come una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio, da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità; più schematicamente si è ritenuto che sette siano i criteri fondamentali per l'individuazione del fenomeno:
1) l'ambiente lavorativo pagina 8 di 41 2) la frequenza
3) la durata
4) il tipo di azioni
5) il dislivello tra gli antagonisti
6) l'andamento a fasi successive
7) l'intento persecutorio.
I requisiti della ripetitività o sistematicità dei singoli atti e la loro funzionalità alla persecuzione in danno alla persona di un lavoratore si rinvengono, pur in costanza del persistente silenzio del legislatore statale italiano, anche in testi più propriamente di contenuto giuridico.
La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 359 del 19.12.2003 – dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 11.7.2002, n. 16
(Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro)
– ha ricordato che:
“… la sociologia ha mutuato il termine mobbing da una branca dell'etologia per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima.
Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte commissive o, in ipotesi, omissive che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni agli altri, la duplice pagina 9 di 41 peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione ed emarginazione.
Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, una serie di condotte, in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing, può determinare:
l'insorgenza del destinatario di disturbi di vario tipo ed, a volte, di patologie psicologiche, complessivamente indicati come sindrome da stress postraumatico;
il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di tipo psicologico medico, di cui si è detto sopra;
l'adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.”.
Nello stesso senso si è pronunciata, anche di recente, la Suprema Corte (Cass. S.U.
4.5.2004, n. 8438; Cass. 18.10.2023, n. 28923; Cass. 7.2.2023, n. 3692; Cass.
28.11.2022, n. 34976; Cass. 11.11.2022, n. 33428; Cass. 11.7.2022, n. 21865; Cass.
23.5.2022, n. 16580; Cass. 4.3.2021, n. 6079; Cass. 29.12.2020, n. 29767;) secondo cui
è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima e ciò a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti pagina 10 di 41 astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pienamente inquadrabile nell'ambito civilistico, ove si consideri che la determinazione intenzionale di un danno alla persona del lavoratore da parte del datore di lavoro o di chi per lui è in re ipsa ragione di violazione dell'art. 2087 cod.civ. e, quindi, di responsabilità contrattuale, anche con i maggiori effetti di cui all'art. 1225 cod.civ. per il caso di dolo.
Ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione.
Quindi per il perfezionamento della fattispecie di mobbing lavorativo sono necessari
(così specificamente Cass. 6079/2021 cit.; Cass. 29767/2020 cit.;):
1) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
2) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
3) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
4) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
In ordine ai criteri che il giudice deve seguire nell'accertamento dei fatti, è stata evidenziata (ex multis, di recente, Cass. 18.7.2023, n. 20916; Cass. 20.11.2022, n. 35235;
Cass. 14.10.2020, n. 22226;) la necessità sia di attribuire rilievo ad ogni elemento in cui si sarebbe manifestata la condotta di mobbing, sia di formulare una valutazione non già limitata al piano atomistico, bensì elevata al fatto nella sua articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà. pagina 11 di 41 b)
In considerazione che, come emergerà nitidamente dal loro specifico esame, parte delle circostanze poste dalla ricorrente a fondamento delle domande risarcitorie, da lei proposte nei confronti della società convenuta ex datrice di lavoro, consistono in condotte assertamente tenute dal suo collega di lavoro e superiore gerarchico
[...]
– assume nella presente controversia un primario rilievo altro consolidato CP_2
orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 20.4.2023, n. 10691; Cass. 11.6.2021,
n. 16534; Cass. 16.10.2017, n. 24358; Cass. 15.5.2015, n. 10037; Cass. 25.7.2013, n.
18093; Cass. 9.9.2008, n. 22858), secondo cui il fatto che la condotta – protratta nel tempo, consistente nel compimento di una pluralità di atti con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del dipendente, avente efficacia lesiva della sua integrità psico-fisica e/o della sua personalità morale (presidiate dalla tutela ex art. 2087 cod.civ.) e riconducibile, in termini essenzialmente descrittivi, alla qualificazione di mobbing – provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2049 cod.civ., ma a condizione che questi “sia stato portato a conoscenza delle presunte condotte persecutorie” compiute dal collega di lavoro della vittima e “sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione della situazione lesiva dannosa”.
Quindi in tali vicende la responsabilità ex art. 2049 cod.civ. del datore di lavoro presuppone:
1) che egli sia venuto a conoscenza di comportamenti lesivi dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale subìti da un lavoratore ad opera di un collega superiore gerarchico;
2) che in quel momento e/o successivamente quel lavoratore si sia trovato ancora esposto al rischio di essere vittima di nuove molestie da parte del collega superiore pagina 12 di 41 gerarchico – ossia in una situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dal datore di lavoro mediante misure gestionali appropriate e/o addirittura che successivamente quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte del collega superiore gerarchico, che il datore avrebbe potuto e dovuto impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
2. le circostanze allegate dalla ricorrente
In ragione dell'orientamento giurisprudenziale appena richiamato si rende necessario in via preliminare:
a) indicare un'ordinata cronologia (che manca nell'atto introduttivo della ricorrente), per quanto è reso possibile dalle deduzioni e produzioni delle parti, delle circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domanda risarcitorie;
b) individuare se e quando la società convenuta sia venuta a conoscenza dei comportamenti che la ricorrente attribuisce a , quale suo superiore CP_2
gerarchico, e riconduce alla condotta mobbizzante, di cui ella afferma essere rimasta vittima. ad a)
Alla luce delle deduzioni e produzioni delle parti la cronologia maggiormente verosimile in ordine ai fatti allegati dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie
è la seguente:
i) “nel corso del 2011” il superiore niziava a “molestare sessualmente la sig.ra CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno Pt_1
della stessa , “immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni pagina 13 di 41 qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”;
ii) “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata;
iii) quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””; iv) nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
v) il 27 aprile 2021 ella chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
pagina 14 di 41 vi) il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.); vii) il 30 luglio 2021 ella si doleva con il superiore del fatto che il turno CP_2
settimanale da lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.); viii) come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021 (doc. da 7 a 10 fasc. conv.), ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei medico di base “per sapere quanti giorni di CP_5
malattia le avrebbe dato”; ix) in data 10.1.2022 ella inviava a (che, a dire della ricorrente, era il Parte_2
“legale rappresentante della cooperativa”) un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “visto che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene CP_2
punito, soprattutto quando fa il viscido con certe colleghe e si struscia addosso
(cosa che sai benissimo visto che è successo anche con ) ma nessuno dice Tes_1
niente …voglio capire a che livelli siamo arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”; pagina 15 di 41 x) nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con il preavviso di una settimana, un permesso riguardo a un CP_2
sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”; xi) il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023, in previsione del rientro al lavoro veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data
12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza-digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”); xii) con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024 presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta CP_2
causa”, costituita da: “molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.)
a b)
L'unico fatto, tra quelli allegati dalla ricorrente e comunque emergenti ex actis – da cui sia possibile inferire che la società datrice sia venuta a conoscenza che la ricorrente era rimasta vittima di comportamenti lesivi della sua integrità psico-fisica e/o della sua pagina 16 di 41 personalità morale ad opera del collega di lavoro in posizione di supremazia gerarchica
– è rappresentato dall'invio, in data 10.1.2022, da parte della ricorrente, a CP_2
in data 10.1.2022 di un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “visto Parte_2
che hai votato anche tu per farmi avere certe lettere disciplinari penso che c'entrate un po' tutti. Prima mi avresti dato in mano una filiale più grande e adesso fate di tutto per farmi andar via accusandomi di cose che non ho fatto e che ho smentito punto per punto, il Presidente che telefona al mio medico per sapere quanti giorni di malattia mi avrebbe dato, il he riporta cose false e non viene punito, soprattutto quando fa il CP_2
viscido con certe colleghe e si struscia addosso (cosa che sai benissimo visto che è
successo anche con ) ma nessuno dice niente …voglio capire a che livelli siamo Tes_1
arrivati!! A casa mia questo si chiama mobbing e tu che sei stato presidente per anni hai votato a favore per quella lettera! E' diventato un ambiente di lavoro pesantissimo e tutti ormai sono al limite e io sono costretta a prendere farmaci ecc. per colpa di tutta la cooperativa, presidente e cda compreso”.
E' vero che, come emerge dalla visura CCIAA (doc. 17 fasc. conv.) e come ammesso dalla stessa ricorrente nel predetto messaggio (“tu che sei stato presidente per anni”), non era all'epoca, in cui egli ricevette detto messaggio dalla ricorrente, il CP_4
presidente della società convenuta
Tuttavia, essendo egli componente del consiglio di amministrazione e in ragione sia delle ridotte dimensioni della compagine societaria, sia del suo ambito di operatività assai limitato, è del tutto verosimile che quanto affermato dalla ricorrente nel messaggio del
10.1.2022 sia diventato di conoscenza comune tra gli amministratori della società convenuta.
pagina 17 di 41 Non sono individuabili occasioni più risalenti nelle quali la società convenuta sia venuta a conoscenza delle asserite molestie sessuali, di cui la ricorrente sarebbe rimasta vittima ad opera del superiore gerarchico . CP_2
Lo conferma il tenore della domanda con cui la ricorrente chiede venga accertata “la conoscenza da parte della nella persona Controparte_6
del sig. , del mobbing e delle molestie sessuali messe in atto dal sig. CP_4 [...]
a danno della sig. ”. CP_2 Parte_1
3. le circostanze allegate dalla ricorrente e imputate al superiore gerarchico
[...]
CP_2
a)
Tra le circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie e ricordate in ordine cronologico sub 2., quelle che vengono da lei imputate al suo superiore gerarchico sono le seguenti: CP_2
1) “nel corso del 2011” il superiore niziava a “molestare sessualmente la sig.ra CP_2
mettendo in atto apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della Pt_1
stessa , “immaginandosi cosa poteva farci", continue carezze sulle gambe ogni qualvolta si trovavano davanti al computer, seguendola in magazzino, avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca. E ancora nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, senza permetterle di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti”, nonché rivolgendole frasi quali “pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare" e “richiedendole esplicitamente di fare sesso con lui o di praticare del sesso orale”; pagina 18 di 41 2) “in più occasioni” il superiore la “aggrediva verbalmente… intimandole di CP_2
“lavorare a testa bassa” ”, e dicendole “non ti devi azzardare a parlare” e “sei
l'ultima che ha diritto di parola in questo posto”; tali comportamenti venivano posti da nche davanti ai clienti presenti in negozio, tanto da venire da loro talvolta CP_2
consolata;
3) quando ella era in attesa del primo figlio, il superiore la minacciava “con frasi CP_2
quale “guarda che se non la smetti ti do un pugno e ti faccio abortire””;
4) nel 2021 il superiore riportava all'allora presidente della società CP_2 CP_5
“false informazioni” riguardo a lei, scaturendone, con contestazione
[...]
disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi,
infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.);
5) il 14 giugno 2021 il superiore e negava due permessi relativi ai pomeriggi in CP_2
cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle (doc. 3 fasc. ric.);
6) il 30 luglio 2021 si doleva con il superiore el fatto che il turno settimanale da CP_2
lui predisposto prevedeva che ella fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio (doc. 4 fasc. ric.).
b)
Come si evince chiaramente dal suo contenuto, nel messaggio Whatsapp, inviato al consigliere di amministrazione in data 10.1.2022, la ricorrente si è riferita alle CP_4
circostanze sub 1), ma non ha fatto il minimo accenno alle circostanze sub 2) e 3), che, quindi, sono venute a conoscenza della società convenuta soltanto al momento della ricezione dello scritto inviato dalla legale della ricorrente avv. Elisa Larentis in data
24.1.2024, su richiesta del legale della convenuta avv. Ivan Alberti, all'esito della pagina 19 di 41 riunione avanti alla commissione di conciliazione del Servizio Lavoro della Provincia
Autonoma di Trento in data 21.12.2023, e riportato a pag. 20-22 della memoria di costituzione.
Quindi alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte ricordati sub
1. b):
a) in ordine alle circostanze sub 1), 2) e 3) è necessario accertare se siano effettivamente accadute;
b) in caso positivo in ordine alle circostanze sub 1), è necessario accertare se la ricorrente alla data del 10.1.2022 si trovasse esposta al rischio di essere vittima di nuove molestie sessuali da parte di ossia in una situazione comunque lesiva CP_2
dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società qui convenuta allora datrice mediante misure gestionali appropriate – o se, addirittura, quel rischio si sia concretizzato nel prosieguo in ulteriori comportamenti molesti in pregiudizio della ricorrente, ad opera del superiore che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
c) in caso positivo in ordine alle circostanze sub 2) e 3), è necessario accertare se la ricorrente alla data del 24.1.2024 si trovasse esposta al rischio di essere vittima di nuovi comportamenti incivili e/o minacciosi ad opera di – ossia in una CP_2
situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società qui convenuta allora datrice mediante misure gestionali appropriate – o se, addirittura, quel rischio si sia concretizzato nel prosieguo in ulteriori comportamenti aventi analoga portata lesiva, in pregiudizio della ricorrente, ad opera del superiore che la società avrebbe potuto e dovuto impedire attraverso idonei rimedi CP_2
preventivi. pagina 20 di 41 ad a)
In ordine alle circostanze sub 1), il principale indizio del fatto che la ricorrente è stata vittima di molestie sessuali, quanto meno verbali, ad opera del superiore gerarchico
è rappresentato dalla circostanza che un'altra collega di lavoro ha subito CP_2
attenzioni sgradite della medesima natura da parte dello stesso anche sul luogo di CP_2
lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infatti la teste ha dichiarato: Testimone_2
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal maggio 2024 a tempo determinato, con termine finale a febbraio 2025, con mansioni di aiuto commessa.
In precedenza, avevo lavorato, sempre per la convenuta, a tempo determinato per circa otto mesi, con mansioni di aiuto commessa, intorno agli anni 2019/2020, e comunque nei primi mesi della pandemia.
Negli otto mesi di cui ho appena detto, ho lavorato prevalentemente presso la filiale di
il cui responsabile era;
solo nell'ultimo periodo ho lavorato CP_1 Persona_1
presso la filiale di IN…
In alcune occasioni, durante lo svolgimento della mia prestazione lavorativa presso la filiale di di cui il era responsabile, egli si rivolse a me pronunciando CP_1 CP_2
frasi del tipo “fai i complimenti alla mamma, perché hai degli occhi bellissimi”, “Io e te saremmo una bella coppia”; non ricordo i contenuti di altre frasi.
In un'occasione ricevetti una telefonata, non ricordo se all'epoca il rapporto di lavoro fosse ancora in corso, i telefonò dicendomi “sto andando a prendere un gelato;
CP_2
vorrei che tu mi tenessi il cono”.
In questo contesto assumono un concordante valore indiziario, sebbene costituiscano testimonianze de relato actoris, le deposizioni rese dalla stessa da Tes_2 Tes_3
e da .
[...] Testimone_4 pagina 21 di 41 La prima ha dichiarato:
“Dopo la cessazione del rapporto con la società convenuta, ho avuto uno o più contatti, non ricordo esattamente, con la ricorrente, la quale mi riferì che, sul lavoro, CP_2
aveva tenuto condotte sgradite nei suoi riguardi.
Non ho ricordi precisi in merito”; ha riferito: Tes_3
“Lavoro alle dipendenze della Famiglia convenuta dal 1996, con mansioni CP_1
di commesso.
Ho lavorato in varie filiali, ivi compresa quella di IN… ra il responsabile della filiale di CP_2 CP_1
Posso dire che la ricorrente mi riferì di qualche condotta tenuta dal nei suoi CP_2
riguardi.
Non ho ricordi precisi, mi pare che mi avesse detto che le rivolgeva frasi CP_2
sgradevoli, di cui non ricordo esattamente il contenuto.
Inoltre ella mi riferì che alvolta si strusciava addosso a lei”; CP_2
ha dichiarato: Testimone_4
“La ricorrente mi riferì che si strusciava su di lei e che ogni argomento era CP_2
buono per fare delle allusioni di natura sessuale.
Io ne ho parlato con dato che siamo amici ed entrambi eravamo rappresentanti Tes_3
sindacali.
Io non ho riferito delle condotte di qualcuno del Consiglio di Amministrazione. CP_2
La ricorrente mi disse che ne aveva parlato con o gli aveva comunicato per CP_4
iscritto”.
Invece, in ordine alle circostanze sub 2) e 3), difetta qualsiasi riscontro probatorio in ordine alla loro esistenza. pagina 22 di 41 Infatti nessuno dei testi escussi ha dichiarato di avervi assistito quando si sarebbero verificate e neppure di esserne stati resi edotti dalla ricorrente.
Anzi, come si è già evidenziato, neppure la ricorrente vi ha fatto riferimento, anche solo minimo, nel messaggio Whatsapp da lei inviato al consigliere in data 10.1.2022. CP_4
Quindi l'esame delle predette circostanze finisce qui, con l'accertamento della loro insussistenza e, perciò, della loro inidoneità a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente. Risultano così superflue le valutazioni di cui al punto c).
a b)
Limitatamente alle circostanze sub 1), una volta ritenuta la loro sussistenza sub a), è, invece, necessario, alla luce di quanto statuito sub
1. b), accertare: se – in ragione dei pregressi comportamenti molesti subiti dalla ricorrente ad opera di
, di cui la società datrice è venuta a conoscenza a seguito del messaggio CP_2
pervenuto al consigliere di amministrazione in data 10.1.2022 – la ricorrente si CP_4
sia trovata ancora esposta al rischio di essere vittima di nuove molestie da parte di CP_2
– ossia in una situazione comunque lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società datrice mediante misure gestionali appropriate – e/o se, addirittura, successivamente quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte di che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
α
Orbene, occorre, in primo luogo, evidenziare come nel ricorso introduttivo difettino specifiche allegazioni in tal senso.
E' vero che a pag. 4, cap. 20 la ricorrente afferma che dopo l'invio, in data 10.1.2022, del messaggio Whatsapp a “si vedeva…costretta a continuare a lavorare in tali CP_4 pagina 23 di 41 condizioni, senza che nessuno la aiutasse, pur continuando il sig. ormai da molto CP_2
tempo, a vessarla e molestarla;
a causa di tale situazione la stessa ha iniziato ad avere attacchi di ansia e panico, tanto gravi da costringerla spesso a rimanere a casa”.
Tuttavia a sostegno produce (doc. da 7 a 10) tre certificati del 14.9.2021 (rilasciato da uno psicologo), del 5.10.2021 (rilasciato da uno psichiatra) e dell'11.10.2021 (rilasciato da uno psichiatra), in nessuno dei quali si fa il minimo cenno a una situazione di rischio di esposizione a molestie sessuali o, più ampiamente, a condotte vessatorie o a lesioni subite a causa di fatti del genere.
Inoltre poco tempo prima, in un messaggio dell'8.7.2021 – tratto dalla chat consegnata da lla società datrice in occasione dell'audizione da lui richiesta nell'ambito del CP_2
procedimento disciplinare promosso a suo carico dalla società qui convenuta, e non contestata dalla ricorrente (doc. 57 fasc. conv.) – la ricorrente scriveva a “E' già CP_2
da un po' che volevo dirti questa cosa… io sono in grande difficoltà a lavorare a VI…
non per un motivo particolare, ma questa cosa mi causa forte ansia e attacchi di panico… so che non sono nella posizione di chiedere piaceri ecc però io non posso continuare così… all'idea di andare lì sto male e succede come due settimane fa che sto proprio male da dover stare a casa perché mi vengono degli attacchi di panico che mi bloccano e dopo ogni volta ci vuole qualche giorno per rimettermi in sesto…”.
Emerge così da scritti redatti dalla ricorrente che i disturbi da lei avvertiti in quel periodo nulla avevano a che fare con condotte moleste o comunque vessatorie ad opera di CP_2
Lo conferma il fatto che la ricorrente scrive di avvertire “ansia e attacchi di panico” quando si recava al lavoro non già presso il punto vendita dove operava ma CP_2
presso quelle di VI IN.
pagina 24 di 41 β
Assumono un significativo valore probatorio, in quanto sintomatici dello stato dei rapporti tra la ricorrente e nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, i CP_2
messaggi Whatsapp che i due colleghi si sono scambiati all'epoca (doc. 57 fasc. conv. di cui si è appena precisata l'origine).
Orbene, in nessuno di quei messaggi (alcune decine) vi è un'allusione di carattere sessuale, anche solo minima, da parte di . CP_2
Inoltre neppure nei momenti (in verità non frequenti) di tensione la ricorrente lamentava di essere vittima di molestie sessuali. IGnificativo è in proposito il messaggio della ricorrente inviato a il 14.11.2021: “Mi dispiace, ma non sono nelle condizioni di CP_2
rientrare, non sto bene, l'ansia non mi dà pace e di sicuro tu non mi faciliti di sicuro le cose visto che ti ostini a darmi le mattine come riposo sapendo benissimo l'esigenza di averli il pomeriggio. Ma non importa, sono stanca di rimetterci della mia salute per colpa tua, visto dopo quello che tu e avere cercato di fare con quella lettera, io ora CP_5
non riesco più a rimettermi in piedi…”.
γ
La ricorrente propone domanda volta ad accertare che ella “è stata oggetto di atti persecutori e di molestie sessuali da parte del sig. presso il supermercato CP_2
sito in IN (TN), in via Don Negri 4”.
Sennonché dai messaggi contenuti nella già menzionata chat Whatsapp intercorsa tra la ricorrente e nel periodo dall' 8.12.2020 al 23.10.2023 (doc. 57 fasc. conv.), vale CP_2
dire in un intervallo di tempo che ricomprende anche oltre venti mesi successivi al
10.1.2021 (giorno dell'invio da parte della ricorrente a del messaggio Whatsapp CP_4
con cui la società datrice venne resa edotta che la ricorrente era stata vittima di molestie sessuali ad opera di , emerge che la ricorrente era addetta anche a punti vendita CP_2 pagina 25 di 41 diversi da quello di IN (IN come emerge dai messaggi del 6.2.2021, del
18.5.2021, del 2.6.2021 e del 22.12.2021; VI IN come emerge dai messaggi del
24.5.2021, del 2.6.2021, del 25.6.2021, dell'8.7.2021, del 24.11.2021, del 22.12.2021, del 13.1.2022, del 3.2.2022, del 5.4.2022 e del 10.11.2022).
δ)
Sebbene non abbia un rilievo decisivo, appare sintomatico di un numero ridotto di contatti sul lavoro tra la ricorrente e n epoca successiva al 10.1.2021 il fatto che, CP_2
come emerge dal prospetto riportato dalla convenuta a pag.
5-6 della sua memoria di costituzione e non contestato dalla parte ricorrente, la ricorrente è stata assente dal lavoro per malattia o infortunio 113 giorni nel periodo 25.1.-31.12.2021, 99 giorni nel
2022 e 278 giorni nel 2023.
ε)
I testi e pur dichiarando che la ricorrente aveva loro confidato di essere Tes_3 Tes_2
stata vittima di molestie da parte di , non sono stati in grado di precisare a CP_2
quale epoca la ricorrente facesse riferimento.
Quanto al teste dichiarando che: “La ricorrente mi disse che ne aveva parlato Tes_4
con o gli aveva comunicato per iscritto”, ha implicitamente affermato che la CP_4
ricorrente le aveva raccontato gli stessi fatti che, a dire di lei, ella aveva riferito a CP_4
anche per iscritto;
quindi, fatti accaduti in epoca anteriore al 10.1.2022, quando la ricorrente aveva inviato a il messaggio Whatsapp più volte menzionato. CP_4
In definitiva, alla luce della considerazioni che precedono, deve ritenersi non raggiunta la prova che successivamente al 10.1.2022 (giorno in cui la società datrice qui convenuta venne a conoscenza che la ricorrente era stata vittima di molestie sessuali da parte del superiore gerarchico ) la ricorrente si sia trovata esposta al rischio di CP_2
essere vittima di nuove molestie da parte di – ossia in una situazione comunque CP_2 pagina 26 di 41 lesiva dell'integrità psico-fisica e/o della personalità morale della ricorrente e, quindi, suscettibile di essere doverosamente rimossa dalla società datrice mediante misure gestionali appropriate – o addirittura che quel rischio si sia concretizzato in ulteriori comportamenti molesti da parte di che la società avrebbe potuto e dovuto CP_2
impedire attraverso idonei rimedi preventivi.
In definitiva neppure le circostanze sub 1) sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
c)
In ordine alla circostanza sub 4), secondo cui nel 2021 il superiore riportava CP_2
all'allora presidente della società “false informazioni” riguardo alla Controparte_5
ricorrente, scaturendone, con contestazione disciplinare del 15.7.2021, “un procedimento disciplinare del tutto infondato, poi, infatti, conclusosi con una sanzione del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse” (doc. 2 fasc. ric.).
Emerge per tabulas (doc. 33 fasc. conv. ric.) che, con missiva del 15.7.2021, la società datrice contestava alla ricorrente:
“1.
Nella giornata di domenica 2 maggio 2021, Lei ha lasciato il punto vendita alle 12.00, ovvero prima dell'orario assegnato di fine lavoro, nonostante vi fossero dei lavori di sistemazione da effettuare.
Le ricordo che nonostante l'orario di chiusura al pubblico sia alle ore 12,00 l'orario di termine lavoro definito è ad ore 12.30.
2.
In data venerdì 2 luglio 2021, nel punto vendita di IN utilizzava il telefonava cellulare privato in orario di apertura al pubblico.
pagina 27 di 41 3.
In data 07/07/2021 avvisava ad ore 8.30 che Sua madre era a casa con la febbre e richiedeva il da farsi. Su consiglio del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'azienda Alessandro
Bridi, Le venne risposto di stare a casa per motivi di sicurezza facendo nel contempo effettuare il tampone a Sua madre.
Successivamente, in data 08/07/2021 Lei si è rifiutata di fornire i risultati del tampone di Sua madre o la documentazione medica attestante che non vi erano problematiche riferite alla pandemia da
COVID.
Nel contempo sempre in data 08/07/2021, avvisava ad ore 9.30, l'azienda che nello stesso giorno si sarebbe recata nel pomeriggio dalla dottoressa per fare il vaccino nel pomeriggio alle ore 15.00, ciò senza preavviso alcuno.
4.
In data 06/07/2021 l'azienda era informata che:
Nel punto vendita di IN, utilizzava il telefono cellulare in orario di servizio ed apertura al pubblico e conferiva con l'interlocutore/trice con linguaggio scurrile e discutibile;
nel mentre la clientela doveva attendere più di dieci minuti, che Lei terminasse la chiamata prima di essere servita (minimo 10 minuti).
b)
Nel punto vendita di IN si rifiutava di servire e preparare un panino a dei clienti, assumendo che in quanto questi erano stati fuori dal negozio per più di mezzora a chiacchierare, era ormai in fase di chiusura, ciò però sempre prima dell'orario di chiusura del negozio”.
Con determinazione adottata in data 10.8.2021 (doc. 2 fasc. ric.) la società datrice riteneva di accogliere limitatamente all'addebito relativo al giorno 7.7.2021 le giustificazioni addotte dalla lavoratrice in sede di audizione del 9.8.2021 e irrogava “la pagina 28 di 41 sanzione prevista dall'art. 208 CCNL nella sua forma minimale ovvero della multa di un'ora di retribuzione”.
La ricorrente si duole che la sanzione inflittale dalla datrice sia “del tutto irrilevante rispetto alle accuse a lei mosse”.
L'ipotesi che la scelta datoriale di irrogare una sanzione disciplinare di modesta afflittività costituisca un comportamento vessatorio presuppone la radicale infondatezza degli addebiti contestati.
Tuttavia nella vicenda in esame, la ricorrente, omettendo di impugnare la sanzione nel presente giudizio, non ha proposto domanda di accertamento in quei termini.
Appare, quindi, conferente alla vicenda in esame la pronuncia Cass. 4.6.2015, n. 11547, secondo cui non è idonea a integrare un'ipotesi di mobbing l'irrogazione di una sanzione disciplinare avverso la quale il presunto danneggiato non ha esperito gli specifici rimedi previsti dalla legge.
In definitiva neppure la circostanze sub 4) è idonea a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
d)
In ordine alla circostanza sub 5), secondo cui, come emerge dal messaggio Whatsapp sub doc. 3 fasc. ric., in data 14.6.2021 il superiore negò due permessi relativi ai CP_2
pomeriggi del 22.6.2021 e del 23.6.2021, in cui ai figli di lei sarebbero state consegnate le pagelle, e alla circostanza sub 6), secondo cui, come emerge dal messaggio Whatsapp del
30.7.2021 sub doc. 4 fasc. ric., il superiore veva predisposto il turno settimanale CP_2
prevedendo che la ricorrente fruisse dei riposi soltanto alla mattina, mentre le erano ben più utili, potendo così trascorrere il tempo con i due figli, i riposi da fruire nel pomeriggio, la società, nulla replicando, non ha contestato le circostanze. pagina 29 di 41 Tuttavia l'esatta portata lesiva di quelle determinazioni adottate dal superiore uò CP_2
essere intesa correttamente soltanto considerando anche gli altri messaggi intercorsi nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, di cui alla chat sub doc. 27 fasc. ric..
Ne emerge con evidenza che, se in relazione ai permessi richiesti per i pomeriggi del 22 e
23.6.2021 dalla ricorrente (per motivi certamente nobili in quanto connessi all'educazione dei figli) vi fu un diniego (per di più sgarbato in quanto immotivato) da parte di e CP_2
appare incontestato che, verso la fine di luglio 2021, predispose un turno CP_2
settimanale che assegnava alla ricorrente riposi da fruire soltanto di mattina, tuttavia in numerose altre occasioni lo stesso accolse le richieste di permesso o di CP_2
predisposizione o di modifica del turno o di autorizzazione allo scambio turni che la ricorrente le aveva formulato (ad esempio messaggi del 9. e 11.2.2021 per identico motivo a quello relativo ai pomeriggi del 22. e 23.6.2021, del 22.2.2022, del 19.3.2021, del 27.3.2021, del 29.3.2021, del 28.4.2021 relativo all'inserimento, richiesto dalla ricorrente, di riposi al pomeriggio nel predisponendo turno della “prossima settimana”, del 5.5.2022, del 13.5.2021, dell'1.6.2021, dell'8.6.2021, del 28.7.2021, del 28.8.2021 relativo al consenso a uno scambio di turni, del 22.2.2022, dell'11.5.2022, del 22.6.2022
e del 13.1.2023).
Come già ricordato sub
1. a), ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing è necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante e preordinato alla prevaricazione, di talché per il suo perfezionamento occorre che quei comportamenti siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Appare evidente che qualche diniego verso le richieste formulate dalla ricorrente non è sufficiente, qualora sia intervallato da accoglimenti, per di più maggiormente frequenti, a pagina 30 di 41 integrare un complessivo disegno persecutorio ad opera del datore e in pregiudizio del lavoratore.
In definitiva neppure le circostanze sub 5) e 6) sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
3. le circostanze allegate dalla ricorrente e imputate alla società convenuta all'epoca datrice
a)
Tra le circostanze allegate dalla ricorrente a fondamento delle proprie domande risarcitorie e ricordate in ordine cronologico sub 2., quelle che vengono da lei imputate alla società convenuta Controparte_1
, quale datrice di lavoro dell'epoca, sono le seguenti:
[...]
1) il 27 aprile 2021 chiedeva alla società datrice (doc. 5 fasc. ric.) “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute. Mi rendo comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”, senza però mai ottenere un riscontro positivo;
2) come attestato da certificazioni sanitarie del 14.9.2021, del 5.10.2021 e del
11.10.2021 (doc. da 7 a 10 fasc. conv.), ella iniziava ad accusare attacchi di ansia e di panico, tanto da doversi astenere spesso dal lavoro;
in quel periodo il presidente della società datrice telefonava al di lei medico di base “per sapere quanti giorni CP_5
di malattia le avrebbe dato”;
3) nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con il preavviso di una settimana, un permesso riguardo a un sabato, CP_2
pagina 31 di 41 ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”;
4) il giorno 31.3.2023 rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro, da cui derivava un lungo periodo di inabilità temporanea;
dopo la lunga assenza, in data 18.10.2023, in previsione del rientro al lavoro veniva sottoposta alla prescritta visita da parte del medico competente, il quale la dichiarava permanentemente inidonea alla mansione;
veniva sospesa dal lavoro, ma con salvaguardia della retribuzione;
ella presentava ricorso avanti alla competente commissione, la quale lo accoglieva in data
12.12.2023, ritenendola idonea con prescrizioni (“Al fine di consentire una ripresa graduale al servizio dopo assenza di lungo termine si controindicano le attività con sovraccarico funzionale della mano sinistra;
utilizzo affettatrice e di coltelli;
azioni di movimenti d'opposizione pinza-digito- digitali e attività di presa della mano con uso della forza nella movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg”);
5) con lettera del 3.3.2024 (doc. 20 fasc. ric.) la società datrice le comunicava di riprendere il lavoro in data 14.3.2024 presso il punto vendita di dove CP_1
lavorava ; in data 11.3.2024 ella rassegnava le dimissioni per “giusta CP_2
causa”, costituita da: “molestie sessuali caso di mobbing prodotto certificato medico falso dal medico di lavoro al fine di costringermi di non lavorare più” (doc. 21 fasc. ric.)
b)
Appare opportuno esaminare congiuntamente le circostanza sub 1), 2) e 3).
Nella circostanza sub 1) la ricorrente si duole di non aver ricevuto alcuna risposta dalla società datrice in ordine alla sua richiesta, formulata per iscritto in data 27.4.2021, “di poter momentaneamente lavorare solo la mattina con orario 07:15-12:15 perché ho pagina 32 di 41 bisogno di seguire mia LI … per motivi di salute”, rendendosi “comunque disponibile a fare 1 o 2 pomeriggi in caso di necessità”.
Nulla ha replicato in proposito la società convenuta (nonostante le dimensioni della memoria di costituzione, composta da ben 59 pagine), la quale, quindi, non ha contestato la doglianza, espressa dalla ricorrente, di non aver ricevuto risposta alla sua richiesta di lavorare temporaneamente soltanto la mattina.
Deve, però, aggiungersi (sebbene non venga così escluso integralmente il disvalore della mancata risposta) che dalla più volte menzionata chat Whatsapp, intercorsa tra la ricorrente e nel periodo dall' 8.12.2020 al 23.10.2023 (doc. 27 fasc. conv.), CP_2
emerge che, nel periodo immediatamente successivo alla presentazione, in data
27.4.2021, della sua richiesta, la ricorrente non solo non ebbe a dolersi con i non CP_2
aver ricevuto dalla società alcun riscontro alla sua richiesta di non lavorare al pomeriggio, ma ottenne l'autorizzazione a non lavorare in alcuni pomeriggi (messaggi del 28.4.2021, del 13.5.2021 e dell'1.6.2021).
Nella circostanza sub 2) la ricorrente lamenta che nel periodo in cui, verso la fine del
2021, era stata costretta ad astenersi dal lavoro, accusando attacchi di ansia e di panico, il presidente della società datrice si era permesso di telefonare al medico di base CP_5
della ricorrente “per sapere quanti giorni di malattia le avrebbe dato”.
Ferma la palese illegittimità di quest'ultima condotta (che parte convenuta non ha contestato), occorre – oltre a ribadire quanto già statuito sub
3. b) b) α in ordine all'infondatezza - in considerazione delle risultanze emergenti dalla stessa documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente sub doc. da 7 a 10 e dal contenuto del messaggio inviato dalla medesima ricorrente a n data 8.7.2021 - dell'allegazione CP_2
della ricorrente, secondo cui gli attacchi di ansia e panico, che ella iniziò ad avvertire nella parte finale del 2021, furono dovuti al fatto che continuava “a vessarla e CP_2 pagina 33 di 41 molestarla” – evidenziare come risulti parimenti infondata l'allegazione di parte ricorrente, secondo cui la società datrice, nonostante avesse ricevuto la documentazione sub doc. da 7 a 10 fasc. ric., non dedicò alla ricorrente “alcuna attenzione particolare”.
Infatti emerge per tabulas (doc. 39 fasc. ric.) che nella seduta del 6.12.2021 il consiglio di amministrazione della società convenuta decise di accogliere l'indicazione volta a ridurre l'orario di lavoro della ricorrente al fine di favorire un miglioramento in tempi più brevi delle sue condizioni di salute. Inoltre la ricorrente non ha contestato ed, anzi, è comprovato dalle comunicazioni sindacali del 24.1.2022, 19.2.2022 e 19.4.2022 (doc. 40,
41 e 42 fasc. conv.), che, pur senza procedere a un accordo, la società datrice acconsentì alla riduzione richiesta, assegnando alla ricorrente un orario a tempo parziale di “24,5 ore settimanali suddiviso in 5 ore da svolgersi in ter mattine e 3,15 ore da svolgersi in tre pomeriggi, fatto salvo l'eventuale turno domenicale” da svolgersi “rispettando tale orario massimo”.
Nella circostanza sub 3) la ricorrente si duole che nei primi giorni di marzo 2022 ella chiedeva alla società datrice, mediante il superiore con un preavviso di una CP_2
settimana, un permesso riguardo a un sabato, ricevendo il precedente giovedì la seguente risposta: “Ciao, adesso l'ho saputo negativo”.
La società, nulla replicando, non ha contestato le circostanze.
Tuttavia l'esatta portata lesiva di tale determinazione adottata dalla società datrice può essere intesa correttamente soltanto considerando anche gli altri messaggi intercorsi nel periodo dall'8.12.2020 al 23.10.2023, di cui alla chat sub doc. 27 fasc. ric..
Ne emerge con evidenza che, se in relazione al permesso richiesto dalla ricorrente per un sabato dei primi giorni di marzo 2022 vi fu un diniego (per di più immotivato) da parte della società datrice;
tuttavia, in altre occasioni la stessa società datrice accolse le richieste di permesso (come emerge dai messaggi del 5.5.2022 e del 2.6.2022).
pagina 34 di 41 Si ritiene che in ordine alle tre circostanze in esame valga quanto già statuito sub
2. d), ossia, come già ricordato sub
1. a), ai fini della configurabilità di un'ipotesi di mobbing è necessario che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante e preordinato alla prevaricazione, di talché per il suo perfezionamento occorre che quei comportamenti siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio.
Appare evidente che qualche diniego verso le richieste formulate dalla ricorrente non è sufficiente, qualora sia intervallato da accoglimenti, a integrare un complessivo disegno persecutorio ad opera del datore e in pregiudizio del lavoratore.
In definitiva le circostanze sub 1), 2) e 3) non sono idonee a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
c)
In ordine alla circostanza sub 4), concernente la valutazione di inidoneità permanente alla mansione espressa dal medico competente, in occasione della visita effettuata in data
18.10.2023 in previsione del rientro al lavoro della ricorrente dopo l'infortunio sul lavoro occorsole il 31.3.2023, e modificata dalla competente commissione in data 12.12.2023
(ritenendo la ricorrente idonea con prescrizioni), appare sufficiente osservare che si tratta di una condotta, che, seppur erronea, va imputata al medico competente e non già alla società datrice.
In definitiva neppure la circostanza sub 4) non è idonea a fondare le domande risarcitorie proposte dalla ricorrente.
pagina 35 di 41 d)
In ordine alla circostanza sub 5), emerge per tabulas (doc. 20 fasc. ric.) che, con lettera dell'8.3.2024, la società datrice comunicava alla ricorrente di riprendere il lavoro in data
14.3.2024 presso il punto vendita di CP_1
E' incontestato che all'epoca era preposto a quel punto vendita. CP_2
Inoltre emerge per tabulas che era in corso un procedimento disciplinare nei suoi confronti che la società datrice aveva avviato con contestazione del 16.2.2024 (doc. 53 fasc. conv.) nella quale veniva specificato (e, quindi portato a piena conoscenza di
: CP_2
✓ che: “In data 21 dicembre 2023, nel corso di una riunione tenutasi avanti alla Commissione di
Conciliazione al Servizio Lavoro della P.A.T., richiesta dall'Avv. Elisa Larentis per la lavoratrice
IG.ra , per discutere la propria inidoneità a rendere o meno la mansione Parte_3
lavorativa presso l'azienda, presente il Legale dell'azienda, la IG.ra , ha Parte_1
verbalmente dichiarato di essere stata oggetto di molestie sessuali da Lei perpetrate in suo danno”;
✓ che: “In data 19 gennaio 2024 l'Avv. Elisa Larentis precisava, a mezzo p.e.c., i fatti di molestia sessuale denunciati dalla sua cliente in data 21 dicembre 2023, (si cita testualmente):
"Come emerso all'incontro, non vi è solo da affrontare un'illegittima sospensione dalle sue mansioni a causa di un problema alla mano, peraltro confermata dall'APSS, bensì la necessità di porre fine al rapporto di lavoro esistente a seguito di numerose moleste sessuali messe in atto dal sig. sul luogo di lavoro (Supermercato di IN - TN). CP_2
Le stesse sono consistite, nello specifico:
- in apprezzamenti di stampo sessuale sul fisico e sul seno della sig. "immaginandosi Pt_1
cosa poteva farci";
- continue carezze sulle gambe, ogni qua/volta si trovavano davanti al computer;
pagina 36 di 41 - nel seguir/a in magazzino avvicinandosi a lei ed abbracciandola, tentando di baciarla sia sulla guancia che in bocca;
- nell'avvicinarsi da dietro mentre la stessa si trovava alla cassa, e con la scusa di doverle dire qualcosa, le appoggiava il membro sul sedere, strisciandosi, non permettendo/e di potersi spostare a causa del poco spazio e della presenza dei clienti;
- nel riferirle frasi come "pensa che ti venivo dietro quando eri grassa, pensa adesso che sei dimagrita cosa ti posso fare;
- richiedendole esplicitamente di fore sesso con lui o di praticare del sesso orale….
La sig. è stata, inoltre, oggetto di mobbing, proprio a fronte della sua mancata Pt_1
accettazione di tali "proposte", vedendosi aggredita, sempre dal sig. on frasi del tipo: CP_2
- "devi lavorare a testa bassa, non ti devi azzardare a parlare, sei l'ultima che ha diritto di parola in questo posto";
- "guarda che se non la smetti, ti do un pugno e ti faccio abortire"….
Tutte queste situazioni, dalle molestie al mobbing, hanno causato nella mia assistita notevoli problemi anche di natura psico -fisica, dallo stress a stati d'ansia ad attacchi di panico, tutti certificati dai medici interpellati””;
✓ che: “in data 31.1.2024 il consiglio di amministrazione “deliberava di procedere alla necessaria attività istruttoria dovuta nel caso di specie ed, in particolare, all'audizione della IG.ra Tes_2
in quanto citata nella comunicazione dell'Avvocato della IG.ra quale altra
[...] Pt_1
vittima di molestie sessuali sempre da Lei perpetrate“;
✓ che, “un tanto esposto”, la società datrice procedeva a contestare a che CP_2
“attraverso le condotte sopra descritte e denunciate, contravvenendo ai propri doveri lavorativi ed ai principi etici della Cooperativa, abbia posto in essere molestie sessuali a danno della sua collega IG.ra violando, così, l'art. 205, 206 del C.C.N.L. aziendalmente Parte_4
pagina 37 di 41 applicato e riportato in oggetto, nonché dell'art.
1.13 del Regolamento aziendale Sezione
''Norme di comportamento da tenersi in Famiglia Cooperativa”.
Appare evidente che in questo contesto assegnare la ricorrente allo stesso punto vendita al quale era preposto colui che si trovava sotto procedimento disciplinare, avviato dalla datrice a seguito della segnalazione presentata dalla ricorrente, ha significato esercitare, da parte della società datrice, una formidabile costrizione morale sulla ricorrente affinché rassegnasse le dimissioni.
Infatti è agevole immaginare quanto intensi e pressoché intollerabili sarebbe stati i disagi che avrebbe avvertito la ricorrente nello svolgere il proprio lavoro sotto la direzione di colui che ella aveva segnalato alla datrice quale responsabile di molestie sessuali nonché di condotte incivili e minacciose, tanto più che questi era stato reso pienamente edotto di trovarsi sotto procedimento disciplinare proprio a causa di quelle segnalazioni.
In buona sostanza la società con la sua determinazione dell'8.3.2024 ha creato un esempio scolastico di incompatibilità ambientale, che, a meno di non ipotizzare una inverosimile scelta del tutto eccentrica, non può che trovare spiegazione nella volontà di costringere moralmente la ricorrente alle dimissioni.
Parte convenuta sostiene (pag. 31 della memoria di costituzione) che: “… la Famiglia
, ad esclusiva tutela della IG.ra e, ancor prima di sentire il IG. sua CP_1 Pt_1 CP_2
difesa, aveva deciso di spostare il lavoratore presso un altro punto vendita… Di quanto appena affermato vi è la prova a pag. 3 del verbale della seduta del 14.03.2024 del C.d.A. della Famiglia
. (All. 56)”. CP_1
Orbene, se è vero che nel verbale appena citata si legge che: “Si era discusso con il
Presidente ed il Direttore lo spostamento del resso la filiale di VI IN in attesa CP_2
della definizione della questione”, tuttavia è rimasto indimostrato, da parte della società datrice, non solo che alla data dell'8.3.2024 (in cui alla ricorrente venne comunicata pagina 38 di 41 l'assegnazione presso il punto vendita di fosse stato disposto il trasferimento di CP_1
da quel punto vendita, ma soprattutto che la ricorrente fosse stata avvisata che a CP_2
non avrebbe trovato quale preposto , unico atto che avrebbe CP_1 CP_2
impedito che l'assegnazione a equivalesse a una costrizione morale della CP_1
lavoratrice a dimettersi.
Tale situazione integra pienamente una giusta causa di dimissioni, di talché alla ricorrente spetta l'indennità ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ. in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., vale a dire un' “indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” (pari a 45 giorni ai sensi dell'art. 200
CCNL cit.).
Tuttavia tale indennità non costituisce una misura sufficiente a risarcire il danno provocato alla personalità morale della ricorrente dalla costrizione esercitata dalla società datrice su di lei affinché rassegnasse le dimissioni.
Essendo certa l'esistenza del danno, appare equo determinare, ai sensi dell'art, 1226 cod.civ., il danno risarcibile nella misura di € 10.000,00.
Quindi la società convenuta Controparte_1
va condannata;
[...]
➢ alla corresponsione, in favore della ricorrente , dell'indennità Parte_1
ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ., in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., maggiorata ex art. 429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n.
38); trattandosi di somma agevolmente determinabile, appare superfluo disporre c.t.u. si fini della sua liquidazione;
pagina 39 di 41 ➢ al risarcimento, in favore della ricorrente , del danno alla sua Parte_1
personalità morale, provocato dalla costrizione della ricorrente alle dimissioni mediante la sua assegnazione al punto vendita di cui era preposto CP_1 [...]
e liquidato nella somma omnicomprensiva di € 10.000,00. CP_2
4. in ordine alle spese
Stante la prevalente soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo quinto, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. OR FL, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Condanna la società convenuta Controparte_1
:
[...]
➢ alla corresponsione, in favore della ricorrente , Parte_1
dell'indennità ex art. 2119 co.1, secondo periodo cod.civ., in relazione all'art. 2118 co.2 cod.civ., con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo stesso termine a quo fino al saldo;
➢ al risarcimento, in favore della ricorrente , del danno alla Parte_1
sua personalità morale, provocato dalla costrizione alle dimissioni mediante la pagina 40 di 41 sua assegnazione al punto vendita di cui era preposto , e CP_1 CP_2
liquidato nella somma omnicomprensiva di € 10.000,00.
2. Rigetta le altre domande proposte dalla ricorrente.
3. Dispone la compensazione delle spese nella misura di quattro quinti.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo quinto, liquidato nella somma di € 1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA
Trento, 28 ottobre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. OR FL
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