Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/05/2025, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino, delegato per la decisione, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10014/2022 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] – Sydney (Australia), il 23.05.1964, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, con mandato in atti dall'Avvocato C.F._1
Simona Pennisi
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentato e difeso, per CP_1
mandato in atti, dall'Avvocato Livia Gaezza;
-Resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza - ingiunzione . CP_1
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 03 dicembre 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa.
Motivazione
1
000347746 protocollo 2100.09/09/2022.0551433, irrogata dall - sede CP_1 CP_1
di Catania, notificata in data 22/09/2022, con la quale è stato intimato al ricorrente di pagare la somma di € 20.500,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2013; 2) n. OI-
000347898 protocollo 2100.09/09/2022.0551441, irrogata dall - sede CP_1 CP_1
di Catania e notificata in data 22/09/2022, con la quale è stato intimato al ricorrente di pagare la somma di € 24.000,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2014; 3) n. OI-
000381217 protocollo 2100.09/09/2022.0551450, irrogata dall' - sede di CP_1 CP_1
Catania e notificata in data 22/09/2022, con la quale è stato intimato al ricorrente di pagare la somma di € 29.500,00 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2016; 4) n. OI-
001220416 protocollo 2100.09/09/2022.0551457, irrogata dall' - sede di CP_1 CP_1
Catania e notificata in data 22/09/2022, con la quale è stato intimato al ricorrente di pagare la somma di € 34.500 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2017; 5) n. OI-
001837972 protocollo 2100.09/09/2022.0551460, irrogata dall - sede CP_1 CP_1
di Catania, notificata in data 22/09/2022, con la quale è stato intimato al ricorrente di pagare la somma di € 39.000 a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali anno 2018.
A sostegno dell'opposizione deduceva ed eccepiva quanto segue: - la nullità delle ordinanze – ingiunzioni per mancata notifica degli atti di accertamento (ex art. 14 della legge 689/1981) e la conseguente estinzione dell'obbligazione pecuniaria sanzionatoria, - l'intervenuta prescrizione delle sanzioni;
- violazione del requisito di proporzionalità delle sanzioni irrogate.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva al Tribunale quanto segue: - < dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' per i motivi Parte_1 CP_1
di cui in ricorso;
- Accogliere il presente ricorso per i motivi di cui in narrativa e per
2 l'effetto annullare le ordinanze- ingiunzione impugnate. - Con vittoria di spese e competenze >>,
Si costituiva l' , che eccepiva la tardività del ricorso ex art. 22 e segg. L. CP_1
689/1981 ed ex art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Deduceva la regolare notifica degli atti prodromici all' ordinanza ingiunzione e l'infondatezza del ricorso nel merito.
Chiedeva, pertanto, al Tribunale quanto segue: << in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011
e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica delle ordinanze ingiunzione opposte e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizo, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
- in via principale, respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, dato atto della rideterminazione in autotutela delle ordinanze ingiunzione opposte, dichiararne l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1
delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. Con il favore di spese e compensi di lite >>.
All'udienza di discussione del 3 dicembre 2024, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
In via preliminare si deve dare atto della tempestività dell'opposizione in quanto le ordinanze -ingiunzioni impugnate risultano tutte notificate in data 22.9.2022, a fronte del deposito del ricorso in data 20.10.2022 e dunque è stato rispettato il termine previsto dall'art. art. 6 del D.L.vo 150/2011, nonché dell'art. 22 L. 689/1981.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000381217 protocollo
3 .2100.09/09/2022.0551450 ( n. 3 del ricorso) in quanto la stessa è stato CP_1
oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dall' , in data CP_1
22.05.2023.
Nel resto le domande proposte dal ricorrente sono fondate e vanno accolte.
Ritiene il giudicante di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cass. 12002 del 28 maggio 2014).
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici alla notifica delle ordinanze-ingiunzioni; occorre pertanto verificare se tali atti prodromici sono stato notificati dall' ed entro quale termine. CP_1
E' risultato accertato che: -la notifica dell'atto di accertamento (prot. n.
.2100.19/10/2017.0445166) della violazione di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. CP_1
n. 463/1983 in relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000347746 protocollo
2100.09/09/2022.0551433 è stata effettuata in data 26/10/2017: - la CP_1
notifica dell'atto di accertamento (prot.n. .2100.19/10/2017.0445949) della CP_1
violazione di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983 in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000347898 protocollo 2100.09/09/2022.0551441, è stata CP_1
effettuata in data 26/10/2017; - la notifica dell'atto di accertamento della violazione (prot. n. .2100.06/08/2018.0353416) in relazione all'ordinanza- CP_1
ingiunzione n. OI-001220416 protocollo 2100.09/09/2022.0551457 è stata CP_1
4 effettuata in data 21/08/2018,; - la notifica dell'atto di accertamento (prot. n.
.2100.17/09/2019.0456644) in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_1
001837972 protocollo 2100.09/09/2022.0551460 è stata effettuata in data CP_1
01/10/2019.
Relativamente al motivo di opposizione sull'intervenuta decadenza ex art. 14 L. n.
689/1981 si osserva che le ordinanze opposta sono state emesse ai sensi dell'art. 2m comma 1 bis D.L. 12.09.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in Legge 11 novembre
1983 n.638 ), con il quale è stato previsto che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della Legge 30 aprile 1969 n. 153 ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'art, 3 comma 6 del D.Lvo 15 gennaio 2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2 della
Legge 28 aprile 2014 n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo 1 della Legge 24 novembre
1981 n. 689.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della
L. n. 689/1981 , "in quanto applicabili".
L'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/1981 è riconosciuta anche dalla Circolare
numero 32 del 25.02.2022 , secondo cui "In particolare, il provvedimento di CP_1
archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più
5 soggetti responsabili entro i termini indicati dall'art. 14 della L. n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (si veda l'art. 28 della L. n. 689/1981)". Sull'applicabilità del termine previsto dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 si è pronunciata anche la Corte di
Appello di Trieste (sentenza del 09.05.2024 nel proc. n. 208/2023 R.G.):
"...l' lamenta che il Tribunale di Pordenone non abbia esaminato la questione CP_1
della compatibilità fra l'art. 14 della Legge n. 689/1981 e la speciale disciplina dettata (per gli illeciti depenalizzati) dal D.L.vo n. 8/2016
L'art. 6 del D.L.vo n. 8/2016 richiama, per la disciplina del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative originate dalla depenalizzazione intro- dotta dal decreto stesso, le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della
Legge n. 689/1981, ma solo "in quanto applicabili" ; e fra le norme che, secondo l'Istituto previdenziale, non sarebbero applicabili vi è appunto l'art. 14, in forza del quale la violazione deve essere contestata immediatamente o, quando ciò non sia possibile, notificata al trasgressore entro il termine di 90 giorni dall'accertamento.
A sostegno della sua tesi l' fa valere, in sintesi, due argomenti e cioè la CP_1
specialità della fattispecie prevista dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, nel testo introdotto dall'art. 4, comma 6 del D.L.vo n. 8/2016, dimostrata anche dalla previsione di una particolare ipotesi di estinzione dell'illecito; e la pratica impossibilità di rispettare il termine dell'art.14 data l'enorme quantità di posizioni contributive da verificare a seguito della depenalizzazione.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certa-mente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume (o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il D.L.vo n. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale, di cui si tratterà più avanti) e neppure della fase di applicazione
6 della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla Legge n. 689/1981 .
Anche il testo dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. n. 463/1983, come modificato dal
D.L.vo n. 8/2016 , (depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della Legge n.
689/1981 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, si tratta evidente-mente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fio il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis
(che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute CP_1
contributive, stabilendo (nell'art, 23, comma 2 del D.L. n. 48/2023, convertito con modificazioni in Legge n. 85/2023 ) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 ", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art. 2, comma bis del D.L. 463/1983, il D.L.vo n. 8/2016 e l'art. 14 della Legge 689/1981".
Il ricorso appare, allora, meritevole di accoglimento per la fondatezza dell'eccezione relativa alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione.
7 L'art. 14 della L. n. 689/1981 prevede che: "La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell1 autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art. 137, terzo comma del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6 bis del D.L. 17 marzo 2020 b. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, il termine previsto dall'art. 14 della
Legge n. 689/1981è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (182 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito
( Cassazione Civile S.U. 31.10.2019 n. 28210).
8 Nel caso di specie, relativamente alle ordinanze opposte, il termine di decadenza risulta decorso inutilmente, atteso che la contestazione della violazione di cui all'ordinanza n. OI-000347746 protocollo 2100.09/09/2022.0551433, CP_1
irrogata dall' , per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e CP_1
assistenziali per l'annualità 2013 (periodo 01/2013 al 11/2013), risulta effettuata in data 26/10/2017 e dunque non è stato osservato il prescritto termine di 90 giorni a decorrere dal 06/02/2016, data di entrata in vigore del citato D.L.vo 8/2016; la contestazione della violazione di cui all'ordinanza n. OI-000347898 protocollo
2100.09/09/2022.0551441, irrogata dall' , per l'omesso versamento delle CP_1 CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali per l'annualità 2014 (periodo 12/2013 a
10/2014), risulta effettuata in data 26/10/2017 e dunque non è stato osservato il prescritto termine di 90 giorni a decorrere dal 06/02/2016; la contestazione della violazione dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001220416 protocollo
2100.09/09/2022.0551457, irrogata dall , per l'omesso versamento delle CP_1 CP_1
ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2017 (periodo 12/2016 al 11/2017),
a fronte di contributi che scadevano al più tardi nel dicembre 2017, e quindi con conseguente comunicazione dei dati retributivi dei dipendenti inviata nel gennaio
2018, risulta effettuata in data 21/08/2018, e dunque non è stato osservato il termine di 90 giorni;
la contestazione della violazione dell'ordinanza ingiunzione n.
OI-001837972 protocollo 2100.09/09/2022.0551460, irrogata dall' , per CP_1 CP_1
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2018
(periodo 12/2017 al 11/2018), a fronte di contributi che scadevano al più tardi nel dicembre del 2018, e quindi con conseguente comunicazione dei dati retributivi dei dipendenti inviata nel gennaio 2019, è stata effettuata in data 01/10/2019, non è stato osservato il termine di 90 giorni.
Peraltro, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30,
60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
9 Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 14 della Legge n. 689/198, secondo cui "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Per quanto sopra esposto e con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate,
l'opposizione è fondata e va accolta
Pertanto appare fondato il motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dal potere di irrogare la sanzione amministrativa.
Infatti l'art. 14 Legge 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
L'accoglimento del ricorso meramente dal punto di vista procedurale e non nel merito, giustifica la compensazione integrale delle spese, atteso anche che la questione principale sollevata dall' - e cioè quella relativa alla inapplicabilità CP_1
del termine previsto dall'art. 14 della Legge n. 689/1981 e alle conseguenze della sua violazione - era, almeno all'epoca dei fatti di causa (e cioè nel 2019, quando è avvenuta la contestazione) oggettivamente incerta e dubbia (tanto che nel 2023 è dovuto intervenire il legislatore a fare definitiva chiarezza).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nel Parte_1
procedimento n. 10014/2022 R.G. ;
10 Dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordinanza ingiunzione n. OI-000381217 protocollo .2100.09/09/2022.0551450 ( n. 3 del CP_1
ricorso) in quanto la stessa è stato oggetto del provvedimento di annullamento in autotutela emesso dall , in data 22.05.2023. CP_1
- Accoglie l'opposizione in relazione a tutte le restanti ordinanze-ingiunzioni e per l'effetto annulla gli atti impugnati;
- Compensa integralmente le spese del giudizio.
Catania 4 maggio 2025
Il G.O.T.
Giuseppe Marino
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