TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16257/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16257 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Pugliese ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma, via Kenia n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale
Conclusioni del ricorso: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, Via Luigi Pietracqua, 34, di proprietà esclusiva del marito, è assegnata alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
3) il marito si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha portato con sé i propri effetti personali e si è trasferito in altra abitazione limitrofa locata, in attesa di trasferirsi per motivi di lavoro a Novara;
4) i minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, ma collocati in via prevalente con la madre, mentre il padre potrà vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle esigenze dei minori, con le seguenti modalità: • in base alle turnazioni mensili del padre, medico chirurgo, e della madre, infermiera, per due fine settimana ogni mese, a partire dal venerdì alle ore 16,00 fino alla domenica sera alle 20,30 o, in base ai turni, al lunedì mattina allorquando il papà li riaccompagnerà a scuola per poi tornare a Novara e in tali week end il padre soggiornerà nella casa coniugale;
• un terzo week end al mese i nonni paterni, ospitati a tal fine nella
1 casa coniugale, terranno i bambini dal venerdì alle ore 16 alla domenica sera o al lunedì mattina;
• la madre li terrà con sé nel quarto week end poiché per ragioni di lavoro ne ha solo uno libero al mese;
• il padre avrà con sé i minori fin quando non si trasferirà a Novara, o qualora dovesse tornare a Roma, per tre giorni infrasettimanali sempre compatibilmente ai turni di lavoro e alle esigenze dei minori, oltre ai week end alternati;
• nelle vacanze natalizie i genitori si accorderanno via via in base ai turni;
• anche nella settimana di Pasqua si accorderanno in base ai turni;
• i compleanni dei bambini verranno festeggiati in compresenza dei genitori;
• nelle vacanze estive i bambini frequenteranno il centro estivo e il padre li terrà per due settimane non consecutive secondo modalità organizzative da stabilire concordemente con la madre in ragione della tenera età dei minori. Per
l'estate 2025 i genitori prenderanno in locazione un appartamento, scelto di comune accordo, come già fatto nell'estate 2024, in località Ostia Lido o in altra località purchè nella costa laziale, ove trascorreranno le vacanze per due settimane con il padre e nelle altre due con la madre. Ciò al fine di consentire in ragione della tenerissima età di di vedere comunque la madre la Persona_2 sera allorquando raggiungerà il padre quando lo riterrà opportuno nell'interesse del bambino, anche ivi pernottando quando necessario. Le spese della sola locazione per tale mese saranno ad esclusivo carico del padre, mentre le altre spese saranno ripartire tra i genitori i quali provvederanno ciascuno nelle proprie due settimane di competenza. Per l'estate 2026 i genitori si organizzeranno con la stessa modalità e le stesse condizioni sopra concordate per l'estate 2025 con la sola eccezione del costo della locazione dell'appartamento che verrà ripartito al 50% fra i genitori. A far data dall'estate 2027 ciascun genitore gestirà per proprio conto, sia logisticamente che economicamente, le due settimane di vacanza con i minori. Sempre dal 2027 verrà valutato concordemente fra i genitori un eventuale contributo economico da parte del padre per le settimane di pertinenza della madre.
Sempre dall'estate 2027 nelle due settimane di pertinenza del padre qualora fossero trascorse nella casa dei nonni paterni (in Abruzzo) verrà assicurata la possibilità di visita e permanenza per la madre in una casa indipendente, nella disponibilità dei nonni paterni. I genitori dovranno comunicare, entro la prima decade di giugno di ciascun anno, il proprio piano di ferie. In caso di coincidenza del periodo delle ferie si dividerà a metà il periodo;
5) il padre provvederà ad assumere la baby sitter – domestica che vivrà con la moglie e i bambini nella casa coniugale, o con orario lungo, anche al fine di consentire l'ordinario menage difficoltoso per i turni di lavoro materni, provvedendo a tutte le spese inerenti l'assunzione e la retribuzione della stessa, la quale non potrà essere inferiore ad Euro 1.200,00 mensili. Saranno a carico del marito, ferie, contributi, ed in caso di cessazione del rapporto al pagamento di tutte le spettanze dovute (T.F.R., ferie ect).Qualora per tale prestazione fosse necessario un pagamento superiore ad Euro 1.200,00, già a totale carico del marito, la moglie contribuirà solo in ragione di Euro 100,00 mentre l'eventuale ulteriore differenza
2 retributiva mensile sarà totalmente a carico del marito. 7) Il padre provvederà altresì al pagamento di tutte le spese scolastiche dei minori sia ordinarie che straordinarie, sia relative all'asilo e alla materna in regime privato, comprensivo di retta, divise, gite e mensa;
a partire dalle elementari i bambini frequenteranno la scuola pubblica ma tutte le spese ordinarie e straordinarie fra cui la mensa, i libri, le gite, la cartoleria ect resteranno sempre ad esclusivo carico del padre;
8) resteranno sempre a carico del padre nella misura del 100% tutti i corsi organizzati nell'ambito scolastico di entrambi i minori;
9) resteranno ad esclusivo carico del padre anche le spese sportive e le spese ludiche e ricreative di entrambi i bambini;
10) tutte le spese mediche ordinarie e straordinarie, compresi i medicinali da banco, saranno invece divise al 50% fra i genitori escluse le spese dentistiche che saranno a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del
20%, spese sempre concordate;
12) le feste di compleanno dei bambini a far data dal 1 Dicembre
2025 verranno festeggiati insieme in un solo evento per ciascun minore secondo modalità e dettagli concordati per tempo dai genitori. Le spese saranno ripartite tra i genitori con una quota pari al
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, salvo diverso accordo. Fino al 1 Dicembre
2025, le feste di compleanno sono già state organizzate e concordate a spese esclusive del padre. 13) ciascun genitore provvederà, quando ha con sé i minori, alle spese ordinarie;
14) il padre, invece, provvederà direttamente in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale ed anche alla TARI che continueranno ad essere intestate allo stesso, nonché alle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché alla manutenzione straordinaria dell'immobile e di quanto in esso contenuto;
15) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dando atto di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, oltre a quanto sopra stabilito.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di essersi sposati in Roma il 22.09.2019, di essere ciascuno economicamente indipendente e che dal matrimonio erano nati due figli, (17.12.2020) e (08.02.2023) hanno chiesto di separarsi Per_1 Persona_2 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso;
pure sono state depositate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in udienza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
3 Il Collegio ritiene la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio, contratto in Roma in data 22 settembre 2019, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 00184, parte 2°, seria A01, anno 2020, del suddetto registro, da cui si evince che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La volontà manifestata dalle parti di non conciliarsi e quanto allegato dalle stesse convincono il
Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e della fondatezza della domanda sullo status.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni complessivamente concordate dai coniugi siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 16257 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Roma il 22.09.2019, alle condizioni congiunte riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 184, Parte 2°, Serie A01, Anno 2019);
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16257 del 2024 v.g. promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Tiziana Pugliese ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio del difensore in Roma, via Kenia n. 16, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale
Conclusioni del ricorso: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma, Via Luigi Pietracqua, 34, di proprietà esclusiva del marito, è assegnata alla moglie, con tutto quanto in essa contenuto;
3) il marito si è già allontanato dalla casa coniugale ed ha portato con sé i propri effetti personali e si è trasferito in altra abitazione limitrofa locata, in attesa di trasferirsi per motivi di lavoro a Novara;
4) i minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, ma collocati in via prevalente con la madre, mentre il padre potrà vederli e tenerli con sé, nel rispetto delle esigenze dei minori, con le seguenti modalità: • in base alle turnazioni mensili del padre, medico chirurgo, e della madre, infermiera, per due fine settimana ogni mese, a partire dal venerdì alle ore 16,00 fino alla domenica sera alle 20,30 o, in base ai turni, al lunedì mattina allorquando il papà li riaccompagnerà a scuola per poi tornare a Novara e in tali week end il padre soggiornerà nella casa coniugale;
• un terzo week end al mese i nonni paterni, ospitati a tal fine nella
1 casa coniugale, terranno i bambini dal venerdì alle ore 16 alla domenica sera o al lunedì mattina;
• la madre li terrà con sé nel quarto week end poiché per ragioni di lavoro ne ha solo uno libero al mese;
• il padre avrà con sé i minori fin quando non si trasferirà a Novara, o qualora dovesse tornare a Roma, per tre giorni infrasettimanali sempre compatibilmente ai turni di lavoro e alle esigenze dei minori, oltre ai week end alternati;
• nelle vacanze natalizie i genitori si accorderanno via via in base ai turni;
• anche nella settimana di Pasqua si accorderanno in base ai turni;
• i compleanni dei bambini verranno festeggiati in compresenza dei genitori;
• nelle vacanze estive i bambini frequenteranno il centro estivo e il padre li terrà per due settimane non consecutive secondo modalità organizzative da stabilire concordemente con la madre in ragione della tenera età dei minori. Per
l'estate 2025 i genitori prenderanno in locazione un appartamento, scelto di comune accordo, come già fatto nell'estate 2024, in località Ostia Lido o in altra località purchè nella costa laziale, ove trascorreranno le vacanze per due settimane con il padre e nelle altre due con la madre. Ciò al fine di consentire in ragione della tenerissima età di di vedere comunque la madre la Persona_2 sera allorquando raggiungerà il padre quando lo riterrà opportuno nell'interesse del bambino, anche ivi pernottando quando necessario. Le spese della sola locazione per tale mese saranno ad esclusivo carico del padre, mentre le altre spese saranno ripartire tra i genitori i quali provvederanno ciascuno nelle proprie due settimane di competenza. Per l'estate 2026 i genitori si organizzeranno con la stessa modalità e le stesse condizioni sopra concordate per l'estate 2025 con la sola eccezione del costo della locazione dell'appartamento che verrà ripartito al 50% fra i genitori. A far data dall'estate 2027 ciascun genitore gestirà per proprio conto, sia logisticamente che economicamente, le due settimane di vacanza con i minori. Sempre dal 2027 verrà valutato concordemente fra i genitori un eventuale contributo economico da parte del padre per le settimane di pertinenza della madre.
Sempre dall'estate 2027 nelle due settimane di pertinenza del padre qualora fossero trascorse nella casa dei nonni paterni (in Abruzzo) verrà assicurata la possibilità di visita e permanenza per la madre in una casa indipendente, nella disponibilità dei nonni paterni. I genitori dovranno comunicare, entro la prima decade di giugno di ciascun anno, il proprio piano di ferie. In caso di coincidenza del periodo delle ferie si dividerà a metà il periodo;
5) il padre provvederà ad assumere la baby sitter – domestica che vivrà con la moglie e i bambini nella casa coniugale, o con orario lungo, anche al fine di consentire l'ordinario menage difficoltoso per i turni di lavoro materni, provvedendo a tutte le spese inerenti l'assunzione e la retribuzione della stessa, la quale non potrà essere inferiore ad Euro 1.200,00 mensili. Saranno a carico del marito, ferie, contributi, ed in caso di cessazione del rapporto al pagamento di tutte le spettanze dovute (T.F.R., ferie ect).Qualora per tale prestazione fosse necessario un pagamento superiore ad Euro 1.200,00, già a totale carico del marito, la moglie contribuirà solo in ragione di Euro 100,00 mentre l'eventuale ulteriore differenza
2 retributiva mensile sarà totalmente a carico del marito. 7) Il padre provvederà altresì al pagamento di tutte le spese scolastiche dei minori sia ordinarie che straordinarie, sia relative all'asilo e alla materna in regime privato, comprensivo di retta, divise, gite e mensa;
a partire dalle elementari i bambini frequenteranno la scuola pubblica ma tutte le spese ordinarie e straordinarie fra cui la mensa, i libri, le gite, la cartoleria ect resteranno sempre ad esclusivo carico del padre;
8) resteranno sempre a carico del padre nella misura del 100% tutti i corsi organizzati nell'ambito scolastico di entrambi i minori;
9) resteranno ad esclusivo carico del padre anche le spese sportive e le spese ludiche e ricreative di entrambi i bambini;
10) tutte le spese mediche ordinarie e straordinarie, compresi i medicinali da banco, saranno invece divise al 50% fra i genitori escluse le spese dentistiche che saranno a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del
20%, spese sempre concordate;
12) le feste di compleanno dei bambini a far data dal 1 Dicembre
2025 verranno festeggiati insieme in un solo evento per ciascun minore secondo modalità e dettagli concordati per tempo dai genitori. Le spese saranno ripartite tra i genitori con una quota pari al
70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, salvo diverso accordo. Fino al 1 Dicembre
2025, le feste di compleanno sono già state organizzate e concordate a spese esclusive del padre. 13) ciascun genitore provvederà, quando ha con sé i minori, alle spese ordinarie;
14) il padre, invece, provvederà direttamente in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale ed anche alla TARI che continueranno ad essere intestate allo stesso, nonché alle spese condominiali ordinarie e straordinarie nonché alla manutenzione straordinaria dell'immobile e di quanto in esso contenuto;
15) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, dando atto di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo e/o ragione, oltre a quanto sopra stabilito.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti, rappresentato di essersi sposati in Roma il 22.09.2019, di essere ciascuno economicamente indipendente e che dal matrimonio erano nati due figli, (17.12.2020) e (08.02.2023) hanno chiesto di separarsi Per_1 Persona_2 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
Con le note scritte in sostituzione di udienza, le parti hanno confermato le condizioni stabilite in ricorso;
pure sono state depositate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione in udienza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
3 Il Collegio ritiene la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio, contratto in Roma in data 22 settembre 2019, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 00184, parte 2°, seria A01, anno 2020, del suddetto registro, da cui si evince che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
La volontà manifestata dalle parti di non conciliarsi e quanto allegato dalle stesse convincono il
Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e della fondatezza della domanda sullo status.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni complessivamente concordate dai coniugi siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 16257 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio a Roma il 22.09.2019, alle condizioni congiunte riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 184, Parte 2°, Serie A01, Anno 2019);
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 03.10.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
4