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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/10/2025, n. 3798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3798 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9380 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9380/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SPORTELLI CLAUDIA e FICCO Parte_1 MICHELE Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 LV Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.07.2024, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 10% derivati da infortunio sul lavoro del CP_1 07.04.2022, valutazione non modificata dall'Istituto a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale 1 valutazione e prospettando un grado di menomazione pari al 21%, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, CP_1 oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza della propria valutazione e la CP_1 mancanza di un supporto obiettivo che documentasse il chiesto riconoscimento di maggiori postumi.
* Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “la sig.ra
- a seguito dell'infortunio lavorativo del 7/4/22 riportò la seguente lesione: Parte_2 «Frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro». Si trattava di una lesione complessa sin dall'esordio, a causa dei numerosi frammenti, e quindi dalla necessità di procedere ad una loro ricostruzione chirurgica e quindi sintesi a mezzo di placca specifica. Nonostante tale intervento, purtroppo, anche per le note criticità di vascolarizzazione del distretto, i vari frammenti ossei che costituivano la semisfera nota come “testa dell'omero” andarono incontro alla morte per ischemia;
e quindi al loro successivo riassorbimento. Si rese necessario, perciò, un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, che costituivano ormai soltanto ulteriore motivo di conflitto articolare. Con questi presupposti, si può ritenere che la valutazione espressa dai sanitari il 20/11/24 CP_1 abbia fortemente sottostimato il danno. Già a quel tempo, infatti, era chiaro l'insuccesso del trattamento ortopedico della frattura;
e la radiografia effettuata 9 mesi prima (sopra riportata in immagini) - benché refertata con termini non espliciti - faceva comprendere de visu la totale assenza della testa omerale per riassorbimento. Con una così grave irregolarità morfologica, dunque, anche l'escussione articolare doveva risultare necessariamente marcatamente compromessa, e sin da allora.
2 Quindi, all'epoca della valutazione postumi da parte dell' , sarebbe stato più opportuno - a mio CP_1 avviso - riconoscere la seguente menomazione: <<osteonecrosi cefalica omerale sn., con grave limitazione funzionale, in arto dominante;
esiti disestesici e cicatriziali>> Ne consegue che il riconoscimento da parte dell'Ente Assicuratore di un danno biologico nella sola misura del 10% risulta evidentemente del tutto insufficiente. È pur vero, infatti, che i Sanitari CP_1 hanno individuato il corretto codice tabellare (233, relativo al “blocco articolare completo in posizione favorevole” della spalla); e che nella fattispecie non ci si trova di fronte ad un'anchilosi (ossia al blocco funzionale totale – tabellato con il 25% -, quanto piuttosto ad una subanchilosi); ma è altrettanto evidente come abbiano quantificato il danno in una misura inferiore alla metà della percentuale prevista (25%); come se la spalla avesse conservato una capacità di movimento complessiva superiore al 50% (cosa purtroppo non corrispondente alla condizione disfunzionale della . Pt_1 In aggiunta alla grave limitazione dei movimenti articolari “passivi”, poi, va considerata la gravissima ipotrofia del cingolo scapolare con ipostenia del deltoide: il che contribuisce anche alla limitazione di tutti i gradi di movimento “attivi” della spalla, consentiti in pratica ai gradi iniziali- medi in quasi tutti i settori di movimento (e per alcuni di essi ai soli gradi iniziali). Una tale condizione complessiva mio-articolare avrebbe dunque meritato, a mio avviso, una percentuale di invalidità del 19%, in considerazione del fatto che il quadro disfunzionale può essere definito subanchilosi, e quindi si avvicina molto ad una condizione di blocco completo articolare
[come prima detto, tabellato col 25%]. A tale percentuale va poi aggiunto il pregiudizio estetico, derivante solo dalle cicatrici chirurgiche, ma anche dalla stessa ipotrofia del cingolo scapolare, che rende delle 2 spalle evidentemente asimmetriche, con atteggiamento “senescente” della sinistra. Ritengo pertanto che tali esiti disestesici comportino una percentuale di danno biologico del 2%, a mente del codice tabellare 36.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso “che la sig.ra - a seguito dell'infortunio Parte_2 lavorativo del 7/4/22 - ha riportato un Danno Biologico complessivo nella misura del 20 (venti)%, con decorrenza sin dalla data di valutazione postumi . CP_1 La menomazione riportata dalla Periziata consentirebbe “per tabulas” il riconoscimento di un
“coefficiente alla contribuzione ” dello 0,4. In questo caso specifico, però - in considerazione CP_1 dell'attività lavorativa di Fisioterapista, in atto prestata dalla Periziata, e che richiede un intenso impiego dell'arto superiore leso - ritengo possa essere motivatamente applicato un coefficiente superiore (0,5)”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 20%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 20%, con decorrenza dal 07.04.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione CP_1 della soccombenza.
***
3
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 18.07.2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 20%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 20%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
CL ZA
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa CL ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9380/2024 del Registro Generale e promossa da
, con i procuratori avv.ti SPORTELLI CLAUDIA e FICCO Parte_1 MICHELE Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 LV Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 18.07.2024, l'istante in epigrafe indicata ha dedotto di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura del 10% derivati da infortunio sul lavoro del CP_1 07.04.2022, valutazione non modificata dall'Istituto a seguito di opposizione;
ritenendo ingiusta tale 1 valutazione e prospettando un grado di menomazione pari al 21%, ha chiesto di accertare e dichiarare il diritto alla rendita, ex art. 13, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 38/00, o, in ogni caso, al riconoscimento del maggior danno biologico indennizzabile, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, CP_1 oltre a interessi e rivalutazione, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza della propria valutazione e la CP_1 mancanza di un supporto obiettivo che documentasse il chiesto riconoscimento di maggiori postumi.
* Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “la sig.ra
- a seguito dell'infortunio lavorativo del 7/4/22 riportò la seguente lesione: Parte_2 «Frattura pluriframmentaria della testa dell'omero sinistro». Si trattava di una lesione complessa sin dall'esordio, a causa dei numerosi frammenti, e quindi dalla necessità di procedere ad una loro ricostruzione chirurgica e quindi sintesi a mezzo di placca specifica. Nonostante tale intervento, purtroppo, anche per le note criticità di vascolarizzazione del distretto, i vari frammenti ossei che costituivano la semisfera nota come “testa dell'omero” andarono incontro alla morte per ischemia;
e quindi al loro successivo riassorbimento. Si rese necessario, perciò, un intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, che costituivano ormai soltanto ulteriore motivo di conflitto articolare. Con questi presupposti, si può ritenere che la valutazione espressa dai sanitari il 20/11/24 CP_1 abbia fortemente sottostimato il danno. Già a quel tempo, infatti, era chiaro l'insuccesso del trattamento ortopedico della frattura;
e la radiografia effettuata 9 mesi prima (sopra riportata in immagini) - benché refertata con termini non espliciti - faceva comprendere de visu la totale assenza della testa omerale per riassorbimento. Con una così grave irregolarità morfologica, dunque, anche l'escussione articolare doveva risultare necessariamente marcatamente compromessa, e sin da allora.
2 Quindi, all'epoca della valutazione postumi da parte dell' , sarebbe stato più opportuno - a mio CP_1 avviso - riconoscere la seguente menomazione: <<osteonecrosi cefalica omerale sn., con grave limitazione funzionale, in arto dominante;
esiti disestesici e cicatriziali>> Ne consegue che il riconoscimento da parte dell'Ente Assicuratore di un danno biologico nella sola misura del 10% risulta evidentemente del tutto insufficiente. È pur vero, infatti, che i Sanitari CP_1 hanno individuato il corretto codice tabellare (233, relativo al “blocco articolare completo in posizione favorevole” della spalla); e che nella fattispecie non ci si trova di fronte ad un'anchilosi (ossia al blocco funzionale totale – tabellato con il 25% -, quanto piuttosto ad una subanchilosi); ma è altrettanto evidente come abbiano quantificato il danno in una misura inferiore alla metà della percentuale prevista (25%); come se la spalla avesse conservato una capacità di movimento complessiva superiore al 50% (cosa purtroppo non corrispondente alla condizione disfunzionale della . Pt_1 In aggiunta alla grave limitazione dei movimenti articolari “passivi”, poi, va considerata la gravissima ipotrofia del cingolo scapolare con ipostenia del deltoide: il che contribuisce anche alla limitazione di tutti i gradi di movimento “attivi” della spalla, consentiti in pratica ai gradi iniziali- medi in quasi tutti i settori di movimento (e per alcuni di essi ai soli gradi iniziali). Una tale condizione complessiva mio-articolare avrebbe dunque meritato, a mio avviso, una percentuale di invalidità del 19%, in considerazione del fatto che il quadro disfunzionale può essere definito subanchilosi, e quindi si avvicina molto ad una condizione di blocco completo articolare
[come prima detto, tabellato col 25%]. A tale percentuale va poi aggiunto il pregiudizio estetico, derivante solo dalle cicatrici chirurgiche, ma anche dalla stessa ipotrofia del cingolo scapolare, che rende delle 2 spalle evidentemente asimmetriche, con atteggiamento “senescente” della sinistra. Ritengo pertanto che tali esiti disestesici comportino una percentuale di danno biologico del 2%, a mente del codice tabellare 36.”.
L'ausiliario ha, dunque, concluso “che la sig.ra - a seguito dell'infortunio Parte_2 lavorativo del 7/4/22 - ha riportato un Danno Biologico complessivo nella misura del 20 (venti)%, con decorrenza sin dalla data di valutazione postumi . CP_1 La menomazione riportata dalla Periziata consentirebbe “per tabulas” il riconoscimento di un
“coefficiente alla contribuzione ” dello 0,4. In questo caso specifico, però - in considerazione CP_1 dell'attività lavorativa di Fisioterapista, in atto prestata dalla Periziata, e che richiede un intenso impiego dell'arto superiore leso - ritengo possa essere motivatamente applicato un coefficiente superiore (0,5)”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica derivata dall'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 20%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente della CP_1 rendita ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurata al grado di menomazione del 20%, con decorrenza dal 07.04.2022, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della controversia, nonché quelle di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente in capo all' , in ragione CP_1 della soccombenza.
***
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il CP_1 18.07.2024, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad una rendita ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 20%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente una rendita correlata ad un grado d'inabilità CP_1 permanente del 20%, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in CP_1
€ 1.800,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 16/10/2025
Il Giudice
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