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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/06/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1313 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Zaralli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(P.I. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Celli, come da procura in atti;
-parte appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(P.I. ), società cessionaria di
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del Curatore Fallimentare;
Controparte_3
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 1074/2020 emessa dal giudice di pace di in data 12.08.2020, CP_1 con cui era stata accertata nell'an la fondatezza della domanda attorea, ma era stata rigettata la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di somme a titolo risarcitorio, poiché veniva ritenuto satisfattivo l'importo di € 2.000,00 già ricevuto dall'attrice, di cui € 1.700,00 a titolo di risarcimento del danno, ed € 300,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha altresì chiarito che dette somme era state versate
1 dalla compagnia assicurativa della dopo Parte_2 la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione a ruolo della causa. L'appellante ha eccepito la violazione del D.M. 189/2019 in ordine alla quantificazione del danno biologico, liquidato facendo applicazione dell'art. 139 Cod. Ass. anziché i criteri di quantificazione ordinari del danno riportate nelle cd. Tabelle di Milano. Ha eccepito la mancata liquidazione delle spese legali della fase stragiudiziale e la violazione del criterio della soccombenza virtuale in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio. Ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora e in riforma della sentenza n. 1074/2020, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.08.2020, depositata CP_1 in Cancelleria in data 09.09.2020, non notificata, accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro occorso alla parte appellante in data 13.03.2012 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura seguente: - € 1.514,48 quale differenza su quanto già percepito dalla signora a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale;
- € 1.227,41 a titolo di danno emergente per spese di patrocinio legale nella fase stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNAP, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.”. Il costituito regolarmente in giudizio, ha eccepito Controparte_1 la infondatezza di tutti i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare integralmente l'appello perché inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1074/20 emessa dal Giudice di Pace di;
nel merito rigettare CP_1 l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 1074/20 del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante alle spese e alle CP_1 competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
società cessionaria di Controparte_2
regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_3 è costituita ed è rimasta contumace. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 17.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle
2 conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è infondata. Si aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe -secondo la tesi di parte- essere riformata.
Va accolto il primo motivo di appello relativo all'erronea applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per la liquidazione del danno biologico subito da parte attrice. Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto provato dall'istruttoria svolta il fatto storico come descritto dall'attrice ed il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, ha disposto CTU diretta alla quantificazione del danno. Il consulente incaricato ha concluso ritenendo sussistente a carico di il danno Parte_1 biologico permanente nella misura dell'1%, 5 giorni di invalidità parziale al 75% e 5 giorni di invalidità parziale al 50%. Sulla base delle conclusioni formulate dal CTU il giudice di prime cure ha liquidato il danno con applicazione dei criteri di cui al D.M. 22 luglio 2019 nella misura complessiva di € 1.050,02, riconoscendo, altresì, il danno materiale nella misura di € 607,00, come da preventivo depositato dalla danneggiata.
Si osserva che, nonostante la ridotta entità dei postumi invalidanti permanenti indicati dal ctu, non è possibile applicare i criteri di liquidazione del danno fissati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/2005. Si dà seguito, infatti, al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti
3 dall'art. 139 cod. ass. costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12787 del 2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022). Nel caso di specie, la responsabilità invocata dall'odierna appellante ed accertata dal giudice di pace cure è stata correttamente qualificata ai sensi del 2051 c.c., dunque per ipotesi distinta dalla responsabilità derivante dai sinistri stradali, la sola alla quale risulta applicabile il D.M. 22 luglio 2019.
Occorre, dunque, procedere alla corretta liquidazione del danno facendo riferimento ai criteri fissati dalle cd. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Si richiama sul punto quanto da ultimo precisato dalla Suprema Corte: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (ex plurimis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018). Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, Parte_1 non ha allegato in modo specifico e non ha provato fatti
[...] secondari idonei a dimostrare un pregiudizio da sofferenza morale eccedente i valori monetari tabellari. Non ha introdotto, infatti, in giudizio elementi idonei a provare circostanze di fatto ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari. Nulla, quindi, può essere riconosciuto alla parte a tale titolo. Il danno non patrimoniale sofferto da deve, Parte_1 pertanto, essere liquidato nei termini di seguito illustrati. Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al
4 momento del fatto (anni 25), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare: a) € 431,25 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 75%; b) € 287,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%; c) € 1.533,00 a titolo di ristoro per la componente biologica e morale del danno non patrimoniale. L'importo complessivo così liquidato a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi ad € 2.251,75.
Come sopra detto l'odierna appellante ha già ricevuto alcune somme a titolo di acconto. In merito alla corretta quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo risarcitorio, occorre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare c.1) prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; c.2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr in particolare, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 in motivazione;
nonchè Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; da ultimo Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Dall'esame del materiale istruttorio risulta che parte appellante ha già ricevuto a titolo risarcitorio in data 21.10.2013 l'importo complessivo di € 2.000,00, di cui 1.700,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed € 300,00 a titolo di spese legali. Tali somme devono, pertanto, essere detratte da quelle complessivamente spettanti all'appellata, come liquidate con la presente sentenza, pari ad € 2.251,75 a titolo di danno non patrimoniale, tenendo conto dell'ulteriore importo di € 607,00, a titolo di danno patrimoniale, già riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
5 Detta sottrazione deve essere effettuata rispettando le poste omogenee di danno ed applicando i criteri di liquidazione sopra richiamati. L'importo finale è dato dunque dalla differenza del danno liquidato rispetto agli acconti percepiti per il danno non patrimoniale ed al calcolo degli interessi remunerativi da ritardato adempimento. L'importo spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto degli acconti ricevuti, ammonta a complessivi € 1.536,20 all'attualità. Sulla somma così liquidata spetteranno, anche, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va accolto, pertanto, il primo motivo di appello con riforma del relativo capo della sentenza e per l'effetto, i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nella somma residuale di € 1.536,20, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellate denuncia l'omessa pronuncia sulla condanna alle spese di patrocinio legale stragiudiziale. Tale motivo di impugnazione deve esser rigettato. Si osserva, infatti, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale è intrinsecamente diversa rispetto alle spese processuali intese in senso stretto. Ne deriva che essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. da ultimo, Corte Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023). La domanda è sul punto sfornita di adeguata allegazione e prova, poiché non sono stati introdotti in giudizio elementi istruttori idonei a provare l'effettivo svolgimento di attività di cui si chiede ristoro. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati.
Non merita accoglimento, infine, l'ulteriore ed ultimo motivo di impugnazione. L'appellante, con il terzo motivo, ha impugnato la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha compensato le spese legali in ragione del danno subito e della contumacia della società
[...] che aveva provveduto alla liquidazione della somma di CP_3
6 € 2.000,00 comprensiva di spese legali, per il danno patito dall'attrice prima dell'iscrizione della causa a ruolo, deducendo la violazione del principio della soccombenza virtuale. Si osserva, in tema di spese processuali, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). In tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 10685 del 17 aprile 2019). Il giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, attribuendo rilievo alla condotta di parte convenuta che ha manifestato volontà conciliativa concreta già prima della introduzione del presente giudizio, in particolare, all'offerta ricevuta da già prima Parte_1 della iscrizione della causa al ruolo, e tenendo conto della ridotta istruttoria e della complessiva condotta delle parti. L'ultimo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
L'appello, pertanto, è parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado il
[...]
società cessionaria Controparte_4 di devono essere condannati in solido Controparte_3 al pagamento in favore dell'appellante della residua somma di € 1.536,20, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza e della istruttoria di natura documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
7 - accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_4 [...]
società cessionaria di Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di parte Controparte_3 appellante di € 1.536,20, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 25.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
8
in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1313 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Zaralli, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
(P.I. ) in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Celli, come da procura in atti;
-parte appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(P.I. ), società cessionaria di
[...] P.IVA_2 [...]
in persona del Curatore Fallimentare;
Controparte_3
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 1074/2020 emessa dal giudice di pace di in data 12.08.2020, CP_1 con cui era stata accertata nell'an la fondatezza della domanda attorea, ma era stata rigettata la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di somme a titolo risarcitorio, poiché veniva ritenuto satisfattivo l'importo di € 2.000,00 già ricevuto dall'attrice, di cui € 1.700,00 a titolo di risarcimento del danno, ed € 300,00 a titolo di spese legali. L'appellante ha altresì chiarito che dette somme era state versate
1 dalla compagnia assicurativa della dopo Parte_2 la notifica dell'atto di citazione e prima dell'iscrizione a ruolo della causa. L'appellante ha eccepito la violazione del D.M. 189/2019 in ordine alla quantificazione del danno biologico, liquidato facendo applicazione dell'art. 139 Cod. Ass. anziché i criteri di quantificazione ordinari del danno riportate nelle cd. Tabelle di Milano. Ha eccepito la mancata liquidazione delle spese legali della fase stragiudiziale e la violazione del criterio della soccombenza virtuale in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio. Ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto dalla signora e in riforma della sentenza n. 1074/2020, Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.08.2020, depositata CP_1 in Cancelleria in data 09.09.2020, non notificata, accertare l'esclusiva responsabilità del nella causazione Controparte_1 del sinistro occorso alla parte appellante in data 13.03.2012 e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice nella misura seguente: - € 1.514,48 quale differenza su quanto già percepito dalla signora a titolo di Parte_1 danno non patrimoniale;
- € 1.227,41 a titolo di danno emergente per spese di patrocinio legale nella fase stragiudiziale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNAP, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario.”. Il costituito regolarmente in giudizio, ha eccepito Controparte_1 la infondatezza di tutti i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare rigettare integralmente l'appello perché inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1074/20 emessa dal Giudice di Pace di;
nel merito rigettare CP_1 l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto e, per tutti i motivi sopra esposti, confermare la sentenza n. 1074/20 del Giudice di Pace di , con condanna dell'appellante alle spese e alle CP_1 competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
società cessionaria di Controparte_2
regolarmente citata in giudizio, non si Controparte_3 è costituita ed è rimasta contumace. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 17.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle
2 conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
L'eccezione preliminare sollevata da parte appellata è infondata. Si aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018). Nel caso in esame correttamente la parte appellante ha formulato specifiche e puntuali doglianze avverso la sentenza impugnata, indicando la parte della motivazione oggetto di contestazione e precisando in che parte e con quale contenuto la sentenza di primo grado dovrebbe -secondo la tesi di parte- essere riformata.
Va accolto il primo motivo di appello relativo all'erronea applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per la liquidazione del danno biologico subito da parte attrice. Il giudice di prime cure, dopo aver ritenuto provato dall'istruttoria svolta il fatto storico come descritto dall'attrice ed il nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso, ha disposto CTU diretta alla quantificazione del danno. Il consulente incaricato ha concluso ritenendo sussistente a carico di il danno Parte_1 biologico permanente nella misura dell'1%, 5 giorni di invalidità parziale al 75% e 5 giorni di invalidità parziale al 50%. Sulla base delle conclusioni formulate dal CTU il giudice di prime cure ha liquidato il danno con applicazione dei criteri di cui al D.M. 22 luglio 2019 nella misura complessiva di € 1.050,02, riconoscendo, altresì, il danno materiale nella misura di € 607,00, come da preventivo depositato dalla danneggiata.
Si osserva che, nonostante la ridotta entità dei postumi invalidanti permanenti indicati dal ctu, non è possibile applicare i criteri di liquidazione del danno fissati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/2005. Si dà seguito, infatti, al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui i criteri di liquidazione del danno biologico previsti
3 dall'art. 139 cod. ass. costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12787 del 2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022). Nel caso di specie, la responsabilità invocata dall'odierna appellante ed accertata dal giudice di pace cure è stata correttamente qualificata ai sensi del 2051 c.c., dunque per ipotesi distinta dalla responsabilità derivante dai sinistri stradali, la sola alla quale risulta applicabile il D.M. 22 luglio 2019.
Occorre, dunque, procedere alla corretta liquidazione del danno facendo riferimento ai criteri fissati dalle cd. Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Milano. Si richiama sul punto quanto da ultimo precisato dalla Suprema Corte: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari” (ex plurimis Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 11754 del 15/05/2018). Come correttamente motivato dal giudice di prime cure, Parte_1 non ha allegato in modo specifico e non ha provato fatti
[...] secondari idonei a dimostrare un pregiudizio da sofferenza morale eccedente i valori monetari tabellari. Non ha introdotto, infatti, in giudizio elementi idonei a provare circostanze di fatto ulteriori rispetto alle conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari. Nulla, quindi, può essere riconosciuto alla parte a tale titolo. Il danno non patrimoniale sofferto da deve, Parte_1 pertanto, essere liquidato nei termini di seguito illustrati. Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età della danneggiata al
4 momento del fatto (anni 25), del presumibile dolore inferto dalla patologia riscontrata, del periodo di convalescenza, si stima equo liquidare: a) € 431,25 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 75%; b) € 287,50 a titolo di risarcimento del danno da invalidità temporanea parziale al 50%; c) € 1.533,00 a titolo di ristoro per la componente biologica e morale del danno non patrimoniale. L'importo complessivo così liquidato a titolo di danno non patrimoniale ammonta quindi ad € 2.251,75.
Come sopra detto l'odierna appellante ha già ricevuto alcune somme a titolo di acconto. In merito alla corretta quantificazione delle somme spettanti all'appellante a titolo risarcitorio, occorre richiamare il principio di elaborazione giurisprudenziale recentemente confermato dalla Suprema Corte, “nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore deve essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare c.1) prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; c.2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr in particolare, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1637 del 24/01/2020 in motivazione;
nonchè Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6619 del 16/03/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25817 del 31/10/2017; da ultimo Corte di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 23927 del 07/08/2023). Dall'esame del materiale istruttorio risulta che parte appellante ha già ricevuto a titolo risarcitorio in data 21.10.2013 l'importo complessivo di € 2.000,00, di cui 1.700,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ed € 300,00 a titolo di spese legali. Tali somme devono, pertanto, essere detratte da quelle complessivamente spettanti all'appellata, come liquidate con la presente sentenza, pari ad € 2.251,75 a titolo di danno non patrimoniale, tenendo conto dell'ulteriore importo di € 607,00, a titolo di danno patrimoniale, già riconosciuto dalla sentenza di primo grado e non oggetto di impugnazione.
5 Detta sottrazione deve essere effettuata rispettando le poste omogenee di danno ed applicando i criteri di liquidazione sopra richiamati. L'importo finale è dato dunque dalla differenza del danno liquidato rispetto agli acconti percepiti per il danno non patrimoniale ed al calcolo degli interessi remunerativi da ritardato adempimento. L'importo spettante all'appellante a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al netto degli acconti ricevuti, ammonta a complessivi € 1.536,20 all'attualità. Sulla somma così liquidata spetteranno, anche, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Va accolto, pertanto, il primo motivo di appello con riforma del relativo capo della sentenza e per l'effetto, i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati nella somma residuale di € 1.536,20, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla sentenza al saldo.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellate denuncia l'omessa pronuncia sulla condanna alle spese di patrocinio legale stragiudiziale. Tale motivo di impugnazione deve esser rigettato. Si osserva, infatti, che per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta dal legale nella fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale è intrinsecamente diversa rispetto alle spese processuali intese in senso stretto. Ne deriva che essa è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (cfr. da ultimo, Corte Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 15265 del 30/05/2023). La domanda è sul punto sfornita di adeguata allegazione e prova, poiché non sono stati introdotti in giudizio elementi istruttori idonei a provare l'effettivo svolgimento di attività di cui si chiede ristoro. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure abbia fatto corretta applicazione dei principi richiamati.
Non merita accoglimento, infine, l'ulteriore ed ultimo motivo di impugnazione. L'appellante, con il terzo motivo, ha impugnato la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha compensato le spese legali in ragione del danno subito e della contumacia della società
[...] che aveva provveduto alla liquidazione della somma di CP_3
6 € 2.000,00 comprensiva di spese legali, per il danno patito dall'attrice prima dell'iscrizione della causa a ruolo, deducendo la violazione del principio della soccombenza virtuale. Si osserva, in tema di spese processuali, che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022). In tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 10685 del 17 aprile 2019). Il giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali sopra descritti, attribuendo rilievo alla condotta di parte convenuta che ha manifestato volontà conciliativa concreta già prima della introduzione del presente giudizio, in particolare, all'offerta ricevuta da già prima Parte_1 della iscrizione della causa al ruolo, e tenendo conto della ridotta istruttoria e della complessiva condotta delle parti. L'ultimo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
L'appello, pertanto, è parzialmente accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado il
[...]
società cessionaria Controparte_4 di devono essere condannati in solido Controparte_3 al pagamento in favore dell'appellante della residua somma di € 1.536,20, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
In applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza e della istruttoria di natura documentale.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
7 - accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Controparte_4 [...]
società cessionaria di Controparte_2 [...]
, in solido, al pagamento in favore di parte Controparte_3 appellante di € 1.536,20, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite. Latina, 25.06.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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