Articolo 200 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 199Articolo 201
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Art. 200.
Visite ((medico-legali)) 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite ((medico-legali)) ai propri dipendenti, nei seguenti casi:
a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 ; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico; b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; c) per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata; f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione; n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio. 2. Le autorita' o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto ((di medicina aerospaziale)) dell'Aeronautica militare competente per territorio.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014