Decreto cautelare 5 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 23/02/2026, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13098 del 2024, proposto da
NF LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Puglia Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Istituto Tecnico Commerciale i Tecnico Commerciale Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
EL NA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) del provvedimento m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI R.0024848 del 25/11/2024 ricevuto a mezzo email, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo ed il conseguente rigetto dell’istanza prot. n. 11323, presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, l’istanza, acquisita dall’Amministrazione con prot. DGOSV n. 28695 del 22 novembre 2021;
b) del provvedimento prot.n. 0020863 del 03/12/2024 a firma del Dirigente dell’USP Lecce con il quale è stato disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2024/2026, dalla classe di concorso ADSS di I fascia e relative graduatorie di istituto per mancanza del titolo di accesso
c) del provvedimento prot. 8063/U del 04/12/2024 a firma del Dirigente dell’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE I.T.E. "A. DE VITI DE MARCO" di Casarano con il quale è stata disposta la risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato precedentemente stipulato con il ricorrente;
d) per quanto occorra, dell’eventuale parere tecnico acquisito agli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, ove dallo stesso fossero state ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto
e) per quanto occorra della nota prot. 20577 del 27/11/2024 dell’USP Lecce con la quale è stato avviato il procedimento per esclusione del ricorrente dalla procedura c.d.c. ADSS I fascia GPS
a) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
per l'accertamento
della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sul sostegno per la specifica classe di concorso ADSS conseguito all''esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene, ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena, per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea;
nonché per la condanna
in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell''esercizio, in Italia, della professione di docente abilitato/specializzato nella specifica classe concorso ADSS ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Puglia Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Istituto Tecnico Commerciale i Tecnico Commerciale Casarano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Marco CU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento dei titoli di formazione sul sostegno conseguiti in Romania nell’ambito del “ programma post universitario di formazione e sviluppo professionale continuo ” denominato, in lingua italiana “ Integrazione e inclusione nel sistema d’istruzione dei bambini con necessità speciali (CES) ”, rilasciati dall’Università “Titu Maiorescu” di Bucarest in data 23 luglio 2021 n. 11950 e n. 11983.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con decreto cautelare n. 5542 del 5 dicembre 2024 il Presidente della Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche, sospendendo gli effetti del provvedimento di diniego impugnato.
All’esito della camera di consiglio del 9 gennaio 2025, con ordinanza n. 133/2025, il Collegio ha confermato il predetto decreto presidenziale.
Con memoria depositata in data 19 agosto 2025 l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di entrambe le parti processuali alla decisione.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 1 depositato il 19 agosto 2025), il ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 18 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI BI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco CU | RI BI |
IL SEGRETARIO