Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1129 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenica Maria Capogreco, con la quale è elettivamente domiciliato in Bovalino M. (RC), Via Papa Giovanni XXIII, n. 20
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Amalia Manuela Nucera, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54, presso la sede territoriale dell' CP_2
Resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2 7 / 03/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che svolge attività lavorativa in qualità di titolare di impresa dolciaria e in qualità di titolare di una ditta di autonoleggio, rispettivamente dall'anno
1998 e dall'anno 2011;
- che, in qualità titolare di impresa dolciaria, si occupa del reperimento e dello stoccaggio delle materie prime, della preparazione e della distribuzione dei prodotti da forno;
- che, invece, in qualità di titolare di una ditta di autonoleggio, si occupa della guida dei veicoli e di attività di facchinaggio;
- che, a causa dello svolgimento delle predette mansioni, le condizioni di salute del ricorrente si sono aggravate con ripercussioni a carico della colonna vertebrale, delle articolazioni delle spalle e delle gambe;
- che si è sottoposto ad accertamenti diagnostici dai quali sono emerse le seguenti patologie: “spondiloartrosi del rachide lombare con sclerosi delle limitanti somatiche e fine osteofitosi somatomarginale;
lieve riduzione di ampiezza dello spazio L4/l5; presenza di ernia mediana-paramediana posteriore con impegno intraforaminale bilaterali a livello L4/l5 e di ernia mediana posteriore a livello L5/S1”;
- che, in data 03/06/2017, ha presentato denuncia di malattia professionale all' (pratica n. 515450559); CP_1
- che, con provvedimento del 19/09/2017, l resistente ha CP_2
comunicato che: “E' stata accertata la seguente menomazione dell'integrità psico-fisica: ernia del disco L4-L5 ed L5-S1, grado accertato: 012%, grado complessivo: 012%”;
- che, in data 22/09/2020, ha proposto opposizione, allegando una 3
certificazione medica che attribuiva una inabilità complessiva del 22%;
- che, con provvedimento del 15/10/2020, l' ha rigettato CP_1
l'opposizione;
- che ha diritto ad ottenere, da parte dell' il riconoscimento di CP_1
una percentuale di inabilità tale da determinare l'erogazione di una rendita vitalizia, ovvero di un indennizzo in conto capitale.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.re Magistrato del Lavoro adito Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della domanda:
1. accertare e dichiarare, previo espletamento della richiedenda C.t.u. medico-legale: a) la/e patologia/e / menomazione/i delle quali è affetto il ricorrente, la loro gravità, l'incidenza sull'integrità psicofisica, anche in riferimento alla capacità lavorativa, in ordine alla pratica
n. 515450559 dello 03.06.2017; b) il grado d'invalidità/inalibità, con CP_1
riferimento anche all'incidenza sull'attitudine e capacità lavorativa, nonché la decorrenza della menomazione e dei suoi effetti disfunzionali, della perdita della capacità lavorativa in funzione del beneficio, secondo risultanza di c.t.u. medico-legale, del maggiore indennizzo in conto capitale (> 012%) o riconoscimento di rendita per danno biologico accertato in misura CP_1
maggiore od uguale al sedici percento (16%);
2. conseguentemente, accertato il grado d'inabilità, condannare l' in persona del l.r.p.t., alla CP_1
corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura maggiore all'otto percento o della rendita vitalizia, per come risulterà dal Giudizio, ordinando il pagamento delle relative somme, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazioni dal dì del dovuto a quello d'effettivo soddisfo;
3. condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di CP_3
giudizio, ex DM n. 55/14 per come aggiornato nell'anno 2018, con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.".
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1 4
eccependo:
- che l'Istituto ha riconosciuto al sig. una inabilità Parte_1
nella misura del 12%, successivamente unificata ad esiti derivanti da un precedente infortunio occorso nell'anno 2019, con conseguente costituzione di una rendita con un grado complessivo del 17%;
- che, come emerso dagli accertamenti effettuati, il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile dall per la medesima patologia lombare CP_3
riconosciuta dall'Istituto;
- che, inoltre, nell'anno 2002, il ricorrente si è sottoposto ad un intervento di “emilaminictomia L5S1 Sx per lombosciatalgia acuta da ernia discale L5S1”;
- che, pertanto, la malattia denunciata non è riconducibile all'attività lavorativa espletata;
- che le prestazioni previdenziali non sono cumulabili per legge, ai sensi dell'art. 1, comma 43, L. n. 335/1995
- che il diritto del ricorrente si è estinto per intervenuta prescrizione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via preliminare si osserva che appare inconferente la circostanza, dedotta dall' in corso del giudizio, secondo cui alcuni dei medici CP_1
certificatori delle patologie oggetto di giudizio sono coinvolti in un procedimento penale concernente istanze rivolte agli Enti previdenziali tese al conseguimento di prestazioni per patologie inesistenti o per lesioni falsamente aggravate.
Infatti, non risulta che i medici certificatori siano coinvolti in 5
procedimenti penali che riguardino l'odierno ricorrente o i fatti oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, una volta introdotto un giudizio, l'accertamento avviene nel corso dello stesso, con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, nominato dal giudice.
Nel merito, va premesso che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).
La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, ossia in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente: infatti, il Testo Unico parla di malattie contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose.
Tuttavia, è ammesso il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale, in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.
Per le malattie professionali, dunque, non è sufficiente l'occasione di lavoro come per gli infortuni, ossia un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale diretto tra il rischio professionale e la malattia.
Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l'assicurato svolge, oppure dall'ambiente in cui la lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”).
Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.
Le malattie professionali sono tabellate se: indicate nelle due tabelle (una per l'industria e una per l'agricoltura); provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Nell'ambito del cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia. 6
Infatti, una volta provata l'adibizione ad una lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'esistenza della malattia tabellata e una volta effettuata la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale: si parla, infatti, di “presunzione legale d'origine”, superabile soltanto con la rigorosissima prova - a carico dell' - che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali e non CP_1
dal lavoro.
E, dunque, in ipotesi di malattie tabellate il lavoratore non ha l'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, ma deve in ogni caso dimostrare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver contratto la malattia collegata e di aver effettuato la denuncia.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto “sistema misto”, in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della “presunzione legale d'origine”, ma è affiancato dalla possibilità, per l'assicurato, di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.
Sul tema è intervenuto l'articolo 10 del decreto legislativo n. 38/2000, che ha consentito non solo di adeguare tempestivamente le tabelle delle malattie professionali allegate al Testo Unico, ma anche di costituire un osservatorio delle patologie di probabile o possibile origine lavorativa, a disposizione di tutto il mondo della sanità, della prevenzione e della ricerca.
Pertanto, con la norma in questione, il legislatore ha confermato l'attuale sistema misto di tutela delle malattie professionali, rendendo più semplice e tempestivo il sistema di revisione periodica delle tabelle allegate al Testo
Unico, da effettuarsi con decreto ministeriale su proposta della Commissione scientifica appositamente istituita che ne propone, periodicamente, la modifica e/o integrazione;
inoltre, ha istituito, presso la banca dati dell' un registro CP_1 7
delle malattie causate dal lavoro, ovvero a esso correlate, al quale potranno accedere, oltre alla Commissione stessa, tutti gli organismi competenti, per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro nonché per fini di ricerca e approfondimento scientifico ed epidemiologico.
Tornando al caso oggetto del presente giudizio, come anticipato nella parte narrativa della decisione, il ricorrente deduce di aver contratto le seguenti patologie: “spondiloartrosi del rachide lombare con sclerosi delle limitanti somatiche e fine osteofitosi somatomarginale;
lieve riduzione di ampiezza dello spazio L4/l5; presenza di ernia mediana-paramediana posteriore con impegno intraforaminale bilaterali a livello L4/l5 e di ernia mediana posteriore a livello
L5/S1”; l' , in via amministrativa, ha riconosciuto la menomazione CP_1
dell'integrità psico-fisica, con riferimento alla patologia “ernia del disco L4-L5 ed L5-S1”, nella misura complessiva del 012%”, mentre parte ricorrente reclama una inabilità complessiva del 22%.
A tale fine, il ricorrente ha dedotto di svolgere le attività di titolare di impresa dolciaria e di titolare di una ditta di autonoleggio e di essere sottoposto, nell'esercizio di tali attività, a continue sollecitazioni della colonna vertebrale e delle articolazioni delle spalle, con funzionale connessione alle gambe.
Sebbene in via amministrativa abbia riconosciuto il nesso causale tra le attività lavorative svolte e la patologia “ernia del disco L4-L5 ed L5-S1”, con un grado di inabilità nella misura del 12%, l' , nel costituirsi in giudizio, CP_1
ha negato la sussistenza del nesso causale, allegando di aver appreso successivamente che le medesime patologie oggetto di domanda di malattia professionale erano state già riconosciute in precedenza come patologie determinanti invalidità civile.
Pertanto, parte ricorrente, in quanto titolare dell'onere della prova, dinanzi all'espressa e tempestiva contestazione in giudizio della sussistenza del nesso causale, avrebbe dovuto attivarsi per provare l'esposizione al rischio morbigeno nello svolgimento delle attività lavorative che, tra l'altro , nel 8
ricorso introduttivo sono soltanto richiamate, ma non sono descritte in maniera puntuale in termini di mansioni svolte, non avendo il ricorrente esplicitato in che modo lo svolgimento di tali attività avrebbe determinato sollecitazioni della colonna vertebrale e delle articolazioni delle spalle e delle gambe.
Inoltre il ricorrente, che non ha articolato prova per testi, neanche dinanzi all'eccepita inesistenza del nesso causale tra le attività lavorative svolte e le malattie denunciate ha intrapreso alcuna iniziativa volta ad accertare la sussistenza del nesso causale tra le mansioni svolte con determinate modalità
(neanche puntualmente allegate) e le malattie denunciate.
Del resto, ai fini della prova della derivazione professionale delle patologie denunciate, non è sufficiente che lo specifico rischio lavorativo abbia in qualche misura influito sul decorso dell'affezione, circostanza peraltro non univocamente allegata, ma è di decisiva importanza che le alterazioni siano peculiarmente rapportabili con un nesso di causalità, tutt'altro che ipotetico, all'attività lavorativa svolta.
Né può ritenersi che le patologie denunciate siano malattie tabellate, per le quali vige la presunzione del nesso causale.
In particolare, la patologia tabellata, cui corrisponde la malattia professionale dell'ernia discale, è riferita a lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori ( muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; o a lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale, ma con continuità durante il turno lavorativo.
Orbene, la presunzione di eziologia professionale della malattia, con conseguente onere a carico dell' di provare una diversa eziologia CP_1
della malattia stessa, opera quando sia la lavorazione che la malattia siano comprese tra quelle tabellate.
In caso di contestazione, la prova dello svolgimento di una specifica 9
attività ricompresa nella previsione tabellare ricade sull'assicurato che chiede la prestazione.
Nella specie, non è stata provata neanche la natura dell'attività in concreto svolta, essendo il ricorrente titolare di impresa dolciaria e di un'attività di auto noleggio (laddove la titolarità dell'azienda non implica lo svolgimento, per un tempo prolungato, di determinate attività che, nella specie, non sono state neanche puntualmente descritte).
Inoltre, il ricorrente non ha articolato mezzi istruttori al fine di provare di aver svolto proprio le attività tabellate come correlate all'ernia discale.
In difetto di allegazioni in ordine all'esposizione al rischio morbigeno, che il ricorrente non ha provato attraverso le allegazioni documentali né nel corso del giudizio, ai fini della sussistenza del nesso causale tra le attività lavorative svolte dal ricorrente e le patologie denunciate come malattie professionali, fa piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio, frutto di un attento esame obiettivo, nonché di una scrupolosa analisi della documentazione medica in atti.
Nella specie il CTU, nell'esaminare le patologie allegate e denunciate come malattie professionali, ha evidenziato che la molteplicità delle attività lavorative svolte esclude l'esposizione al rischio morbigeno in modo stabile e sistematico, rilevando, tra l'altro, che il ricorrente, già nel 2002, dopo soli quattro anni dall'inizio dell'attività lavorativa, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un'ernia discale L4-L5, sicché il breve tempo trascorso dall'inizio dell'attività lavorativa esclude l'azione biomeccanica prolungata nel tempo, indispensabile ai fini del riconoscimento di una patologia multifattoriale come malattia professionale.
Pertanto, il CTU, all'esito di un attento esame obiettivo - puntualmente relazionato - e previa disamina della documentazione medica in atti, ha concluso che non sussiste il nesso di causalità tra le malattie insorte e documentate e l'attività lavorativa svolta, in termini causali e non causali. 10
Tali conclusioni, coerenti con la documentazione in atti e con le risultanze istruttorie, sono condivisibili, in quanto fondante su un attento esame obiettivo e calibrate sulle attività lavorative svolte, che presuppongono molteplici mansioni, le cui concrete modalità di svolgimento non sono state sufficientemente illustrate e allegate nel ricorso introduttivo.
Questo giudicante condivide le conclusioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha concluso per l'insussistenza del nesso causale tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta.
Pertanto, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento delle infermità di cui alla diagnosi come malattie professionali, la domanda va rigettata.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata in CP_1
corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.R.G. 1129/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
-Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. espletata CP_1
in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Controparte_4
Locri, 11/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci