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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/07/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4144/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4144/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PETTI ADELE MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Degli Aviatori n.112, FOGGIA, presso il difensore Avv. PETTI ADELE MARIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), (deceduto) , ( Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nella qualità di erede di , con il patrocinio dell'Avv. DISCENZA C.F._3 Controparte_1
TERESA , elettivamente domiciliato in Via Mazzini n. 104, CAMPOBASSO, presso il difensore Avv. DISCENZA
TERESA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 10 ottobre 2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 16.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del21.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, del 17.09.09.2013, regolarmente notificato, ha citato, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'on. Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni contraria istanza, accertato il diritto della sig. ad acquistare il diritto di Parte_1 proprietà sugli immobili per cui è causa, pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo all'inadempimento del sig. e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo, così, all'attrice i fondi Controparte_1 in catasto al Comune di Celenza Valfortore al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in
pagina 1 di 10 data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e 439, ovvero come risultanti da
eventuali modifiche catastali, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito.
Per l'effetto, condannare il sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Controparte_1 rimborso per spese generali, CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipataria.”
Ha dedotto, parte attrice, che , con contratto preliminare del 23.04.2009, le aveva promesso in Controparte_1 vendita i fondi rustici di sua proprietà in Celenza Valfortore (FG), in catasto al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e
439, con tutti gli accessori specificati e che, in esecuzione del detto il contratto, aveva versato il prezzo pattuito, pari ad E.
125.000,00 ( E. 45.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare ed E 80.000,00 in date successive) ( doc.1 prod.
Attrice)
Ha precisato l'attrice che in data 09.07.2011 ( doc.2 parte attrice) le parti si accordavano, su richiesta del venditore, per una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo, originariamente fissato per il 31.05.2009 innanzi al Notaio che la promissaria acquirente avrebbe dovuto scegliere, indicando la nuova data del 30.11.2011. In quella sede, si dava atto che
, su richiesta del sig. gli aveva versato il saldo di E. 80.000,00. Successivamente, sempre su Parte_1 CP_1 richiesta del sig. la promissaria acquirente concedeva altro rinvio e, quindi, con scrittura privata del 03.08.2012 ( CP_1 doc.3 parte attrice) , le parti stabilivano di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita entro il 30 settembre 2012, innanzi al notaio prescelto dalla e, nel contempo, il sig. riconosceva di avere percepito Parte_1 CP_1
l'intero prezzo di vendita pari ad E. 125.000,00.
Ha altresì precisato l'attrice che decorso il termine per la stipula ed attese le varie richieste della stessa, rimaste inevase, la medesima, con raccomandata ar del 12.10.2012 ( doc.4 parte attrice), invitava il convenuto a presentarsi presso lo studio del Notaio in Lucera alla Via San Domenico n.105, il giorno 25 ottobre 2012 ore 10.00, per la Persona_1 stipula del contratto definitivo di compravendita, invito rimasto senza riscontro.
All'udienza del 3.2.2014 , il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc.
[...]
Con comparsa di costituzione del 5.06.2014 si è costituito , chiedendo in via preliminare di Controparte_1 essere rimesso in termini per formulare le opportune richieste istruttorie, e, sempre in via preliminare, procedeva al disconoscimento, quantomeno del contenuto, di tutte le scritture private contro di lui prodotte del 9.7.2011 e del 3.8.2012, nonché la documentazione allegata a suddetto atto di citazione, chiedendo di sentire dichiarare, a seguito del disconoscimento effettuato , alcuna efficacia probatoria delle scritture private prodotte in atti dalla attrice , ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009 e chiedendo il rigetto della domanda, ovvero in via gradata la pronuncia della sentenza di esecuzione in forma specifica previo versamento della somma di E. 100.000,00.
Il convenuto esponeva che quanto rappresentato dall'attrice non corrispondeva al reale andamento dei fatti stessi, soprattutto con riferimento all'avvenuto pagamento delle somme pattuite, ovvero ammetteva di aver ricevuto delle somme per risolvere alcune questioni debitorie da figlio della attrice , e in cambio aveva promesso in vendita i Persona_2 terreni oggetto del presente giudizio, ma successivamente il preliminare veniva annullato, e che , in data 30 Marzo 2010, restituiva le somme ricevute (circa euro 100.000) a come integralmente documentato ( doc.6 e doc.10 Persona_2 parte convenuta). pagina 2 di 10 Tanto esposto a supporto del conoscimento delle scritture private prodotte in atti, in particolare quella del 3 Agosto 2012,
redatta dalla e secondo la quale avrebbe confermato di aver ricevuto da essa Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'intera somma di E. 125.000,00, importo non versato da questa al convenuto.
[...]
Il convenuto nel dedurre che parte attrice aveva prodotto in giudizio solo il lato anteriore di copie di assegni bancari, senza alcuna prova di avvenuto incasso da parte del preteso debitore, da dedotto che la stessa non poteva pretendere la stipula dell'atto definitivo di compravendita, posto che al Massimo era stata corrisposta, al più, solo la somma di E. 25.000,00, avendo egli restituito gli altri E. 100.000,00 portati dagli assegni prodotti da controparte.
Il convenuto pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale in via preliminare, considerata valida la documentazione giustificativa, di essere rimesso in termini per consentirgli le opportune richieste istruttorie;
sempre in via preliminare, di dichiarare, a seguito del disconoscimento formalmente effettuato dallo stesso , alcuna efficacia Controparte_1 probatoria le scritture private prodotte in atti, ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009; nel merito, respingere la domanda attrice per inesistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata, emettere sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo legale a concludere il contratto di compravendita, previo versamento della residua somma di
E. 100.000,00, fino al raggiungimento del corrispettivo totale pattuito, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 25.05.2018 il giudice rigettata, per mancanza dei presupposti, l'istanza di rimessione in termini dava seguito all'espletamento della fase istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale , ammessa con provvedimento del 9.3.2018, e interrogatorio formale, ammesso con provvedimento del 30.11.2017, all'esito dei quali la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2018 e, a seguito di vari rinvii, all'udienza del 19.04.2023 per i medesimi adempimenti.
Con le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 19.04.2023, il procuratore del convenuto ha dichiarato il decesso di questi, avvenuto in data 02.01.2023, ai fini della interruzione del giudizio.
Con provvedimento del 08.05.2023, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato il 09.06.23, reso a seguito dell'udienza del 19.04.2013, l'attrice ha riassunto il giudizio , chiedendone la prosecuzione.
Si costituisce in giudizio , figlio del convenuto deceduto, e, nella contumacia della sorella Controparte_2 [...]
in via preliminare ha eccepito l'estinzione della causa. Controparte_3
Il convenuto in riassunzione , in merito alla riassunzione operata dall'attrice ha evidenziato che: in data 02.01.2023 era deceduto in AT (CB) . Nelle note scritte depositate in data 24.01.2023 il procuratore Controparte_1 costituito , che le ha epigrafate “note di trattazione e dichiarazione di decesso della parte” , depositate sul Fascicolo
Telematico della causa, ha comunicato alle parti l'avvenuto decesso del sig. in data 02.01.2023, Controparte_1 allegando il relativo certificato di morte. L'udienza – senza la presenza delle parti - però veniva rinviata al 19-04-2023 e , in tale sede, nelle note di trattazione scritta per l' udienza del 19.04.2023 il procuratore del convenuto in riassunzione ha reiterato alle parti ed al giudice la notizia del decesso di . Controparte_1
Il convenuto in riassunzione sia nella comparsa di costituzione che nelle note di trattazione per le udienze del 23.02.2024 e
16.10.2024, ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'attrice per la richiesta di prosecuzione del giudizio già intrapreso nei confronti del sig. , - che quindi avrebbe dovuto dichiararsi estinto – per essere la notifica del Controparte_1 ricorso in riassunzione avvenuta oltre i tre mesi dalla dichiarazione del decesso dell'originario convenuto, ovvero dal
24.01.2023.
Premessa tale preliminare eccezione, in via del tutto subordinata ha concluso come da comparsa di Controparte_2 costituzione del Sig. , ad eccezione dell'istanza di rimessione in termini, chiedendo: in via Controparte_1 pagina 3 di 10 preliminare, confermarsi il disconoscimento formalmente effettuato dal Sig. della Controparte_1 documentazione prodotta, e di conseguenza ritenere di alcuna efficacia probatoria le scritture private e la documentazione prodotta in atti, ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009; nel merito, respingere la domanda attrice per inesistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata, emettere sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo legale a concludere il contratto di compravendita, previo versamento della residua somma di E. 100.000,00, fino al raggiungimento del corrispettivo totale pattuito, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 21.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente, con interrogatorio libero delle parti, con interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale.
Sull'eccezione preliminare di tardività della riassunzione
Il convenuto in riassunzione ha eccepito la tardività della riassunzione del giudizio effettuata dalla parte attrice in data 9 giugno 2023 sostenendo che la parte attrice avrebbe avuto conoscenza dell'evento interruttivo (decesso del convenuto originario in data 02.01.2023) , attraverso nota di trattazione depositata nel fascicolo telematico dal procuratore del defunto per l'udienza del 27.01.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 19.04.2023 e che il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. avrebbe dovuto decorrere dal deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 gennaio 2023 e non dall'udienza cartolare del 19 aprile 2023, in cui era pure contenuta una espressa istanza di interruzione ex art. 300 c.p.c.
Ne consegue, secondo la tesi difensiva, che la riassunzione effettuata in data 09.06.2023 sarebbe oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, alla luce della normativa processuale e della più recente giurisprudenza di legittimità, per le seguenti ragioni.
L'art. 300 c.p.c., nei casi in cui l'evento interruttivo (es. morte) colpisca una parte costituita, prevede che l'interruzione non si verifica automaticamente, ma deve essere dichiarata dal giudice su istanza della parte interessata.
L'art. 305 c.p.c. prevede che “L'interruzione produce i suoi effetti dal momento in cui è dichiarata o si verifica nei modi previsti dall'articolo 300. Il processo può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione o dalla verificazione dell'interruzione…”.
Nel caso di specie, la nota di trattazione depositata per l'udienza del 27.01.2023 dal procuratore della parte deceduta riporta la comunicazione di decesso della parte convenuta con richiesta di interruzione del giudizio ex art.300 c.p.c.
Come affermato da Cass. civ., VI sez., ord. 16797/2022, in ipotesi di evento interruttivo che colpisca una parte già costituita, l'interruzione non si produce automaticamente per il solo deposito di una nota nel fascicolo telematico: “La dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte colpita, effettuata mediante atto scritto depositato nel fascicolo telematico, non comporta di per sé l'interruzione, se non è seguita da un provvedimento del giudice che ne prenda atto”.
Inoltre, il deposito di tale nota in vista di un'udienza poi non tenutasi (27.01.2023) non può essere equiparato ad una comunicazione processuale avente effetto sostitutivo dell'udienza stessa.
L'art. 170 c.p.c., in materia di notificazione e comunicazione tra procuratori, stabilisce che le comunicazioni tra difensori debbano avvenire in modo tale da garantire la conoscibilità certa dell'atto da parte della controparte.
Non si può ritenere che il mero deposito nel fascicolo telematico equivalga a tale forma di conoscenza, come chiarito da:
Cass. civ., ord. 30729/2024: “La sola produzione nel fascicolo telematico, priva di notifica o comunicazione diretta alla parte o al difensore avversario, non integra una conoscenza legale dell'evento idonea a far decorrere il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c.”. pagina 4 di 10 In tal senso, il rinvio d'ufficio dell'udienza del 27.01.2023 ha interrotto ogni attività processuale, con la conseguenza che non vi è stata alcuna udienza effettiva nella quale le parti potessero dichiarare o apprendere formalmente l'evento interruttivo.
Ne consegue che, nel caso di decesso di una parte già costituita, come nel caso in esame, l'interruzione non decorre automaticamente dalla semplice conoscenza dell'evento, ma solo dalla formale dichiarazione giudiziale, la quale costituisce il dies a quo per il termine perentorio di riassunzione.
Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la parte abbia effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, che, per costante giurisprudenza, non può coincidere automaticamente con la mera dichiarazione unilaterale dell'evento interruttivo nel fascicolo telematico.
In altri termini, l'istanza unilaterale di interruzione, anche se formalmente corretta, non produce effetti automatici: è necessaria una pronuncia espressa del giudice per far decorrere il termine di riassunzione..
Alla luce di quanto sopra: non vi è prova certa della conoscenza formale dell'evento interruttivo da parte dell'attrice prima del provvedimento giudiziale dell'08.05.2023 con cui il Giudice ha dichiarato interrotto il giudizio.
Conforme a tale impostazione è anche la giurisprudenza di merito, tra cui: Tribunale di Catania, sent. n. 590/2023 e Corte di
Appello di Napoli, 2020, entrambe orientate nel senso di escludere effetti interruttivi da semplici comunicazioni unilaterali nel fascicolo telematico.
L'art. 305 c.p.c. stabilisce che: “L'interruzione produce i suoi effetti dal momento in cui è dichiarata o si verifica nei modi previsti dall'articolo 300. Il processo può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione o dalla verificazione dell'interruzione…”.
“Il termine ex art. 305 c.p.c. non può decorrere da un'udienza non tenuta e neppure dal deposito telematico della nota di trattazione, se non vi è stato un verbale di udienza o un provvedimento espresso del giudice che prenda atto dell'interruzione”. (Cass. civ., ord. 30729/2024)
È pacifico che all'udienza del 19 aprile 2023, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il difensore del convenuto abbia depositato note di trattazione scritta recanti in intestazione “Comunicazione decesso della parte convenuta”
e contenenti in calce formale istanza di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c e che la dichiarazione giudiziale dell'interruzione è intervenuta in data 8 maggio 2023, come da provvedimento in atti.
“La dichiarazione di interruzione produce effetti solo dalla data in cui viene recepita dal giudice mediante verbale o provvedimento, costituendo l'unico momento idoneo a far decorrere il termine per la riassunzione”. ( Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7443/2008).
Con provvedimento del giudice datato 08.05.2023 è stata accolta e dichiara dichiarata l'interruzione del processo, pertanto, il termine per la riassunzione ha iniziato a decorrere da quella data.
La riassunzione avvenuta il 09.06.2023 deve considerarsi tempestiva, essendo intervenuta entro i tre mesi di legge in conformità ai principi affermati da Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 16797/2022 , Cass. civ., ord. n. 30729/2024, Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7443/2008.
Quanto al merito.
Sulla validità del contratto preliminare del 23.04.2009 e sul versamento del prezzo pattuito.
L'attrice ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato in data 23 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2932 c.c., deducendo di aver interamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo, pari ad E.
125.000,00, e di essere stata impedita nella stipula del definitivo a causa dell'inadempimento del promittente venditore.
pagina 5 di 10 In sede di interrogatorio libero del convenuto ( verb. Ud. 28.09.2017) egli ha negato di aver avuto l'importo per intero, ma soltanto 25.000 euro e che la scrittura del 3/8/2012 l'ha firmata senza capire molto e che non ha mai scritto di aver ricevuto
125.000,00 euro.
L' attrice in sede di interrogatorio libero ( verb.ud.28.09.2017) ha dichiarato di aver versato tutta la somma.
In sede di interrogatorio formale del convenuto ( verb.ud. 9.2.2018) , lo stesso dichiara di non aver mai ricevuto la somma di 125.000 euro e di non aver mai ricevuto gli assegni che gli vengono mostrati di 45.000, E. 20.000, E. 10.000, E. 10.000 e
E. 40.000 . Ricorda di aver ricevuto la visita del figlio dell'attrice nel mese di maggio 2009, ma non era rivolto all'invito della stipula del contratto definitivo, ma parlarono di E. 35.000 euro. Il convenuto ha dichiarato di non ricordare di aver chiesto all'attrice una proroga di qualche mese del termine per il rogito notarile. Ha negato che l'attrice gli accordava la proroga di un anno e che successivamente lui richiedeva un'ulteriore proroga unitamente al pagamento del saldo di 80.000 euro. Ha negato che a fronte della detta richiesta l'attrice gli consegnava la somma di 80.000 euro con quattro assegni di
E.20.000,00, E.10.000,00, E.10.000,00 , E. 40.000,00. Ha negato che l'attrice accordava una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo al 30 novembre 2011. Ha negato che ha chiesto e ottenuto un altro rinvio come risulta dalla scrittura privata del 3 agosto 2012. Ha negato che nel mese di settembre 2012 ha chiesto un'altra proroga ottenendo un rifiuto. Ha negato che l'attrice l'ha invitato a sottoscrivere il contratto definitivo e che lui la rassicurava affermando che si sarebbe recato presso il notaio di Lucera per la sottoscrizione dell'atto. Ha negato che successivamente all'incontro Per_1 del mese di settembre 2012 non ha più richiesto alle richieste dell'attrice. Ha negato che non avendo ritirato la raccomandata indirizzata nel mese di ottobre ha ricevuto la visita del figlio dell'attrice che lo invitava alla stipula del contratto definitivo di compravendita del 23 aprile 2009. Non ha ricordato che se per l'intercessione del figlio dell'attrice era riuscito ad ottenere una proroga. Per quanto riguarda la visita del mese di settembre 2013 in cui il figlio dell'attrice lo invitava a stipulare il contratto lui ricorda che chiedevano invece la restituzione di 35.000 euro e che sempre in quell'occasione lui assicurava la propria presenza per la sottoscrizione dell'atto.
Il teste, figlio dell'attrice, ascoltato alla successiva udienza ( verb. Ud. 25.05.2028) ha confermato che Persona_2 nel maggio 2009 si era recato presso l'abitazione del convenuto per concordare la stipula del contratto definitivo di compravendita dei terreni oggetti del preliminare del 23 aprile 2009. Il teste ha confermato anche che : il convenuto dichiarava di aver bisogno di altro tempo per definire le proprie posizioni debitorie, oggetto di procedure esecutive;
che l'attrice accordava una prima proroga, che prima era di un mese e poi era diventata di un anno, e conferma che nel mese di maggio il convenuto chiedeva un'ulteriore proroga, questo sempre per definire le questioni debitorie. Ha confermato che nel maggio del 2010 il convenuto chiedeva un'altra proroga e che gli chiedeva ulteriori soldi per la sistemazione del debito;
che il convenuto gli aveva confermato di aver trovato un accordo definitivo con i propri creditori e chiedeva il versamento di
80.000,00 Euro. Ha confermato che l'attrice consegnò al convenuto la somma di 80.000,00Euro portata da quattro assegni di
E.20.000,00, E.10.000,00, E.10.000,00 e E.40.000,00. Ha confermato che nel mese di settembre 2012 si era recato presso l'abitazione del signor convenuto e che l'attrice in quella sede negava la proroga. Ha confermato che ad ottobre 2012 si era recato presso l'abitazione del convenuto per invitarlo alla stipula del contratto definitivo e che per l'intercessione del figlio del convenuto che lo conosceva perché passava dalla sua stazione di servizio, il convenuto riusciva ad avere un ultimo rinvio per la stipula. Ha confermato che nel mese di settembre 2013 si recava nuovamente presso l'abitazione del convenuto per comunicargli la decisione dell'attrice di procedere senza altro rinvio alla stipula del contratto. Ha confermato che Notaio
aveva fissato la stipula per il giorno 24 ottobre 2013 e che il convenuto dichiarava che sarebbe stato presente. Ha confermato che l'attrice il 24 ottobre 2013 si recava presso il notaio.
pagina 6 di 10 Il contratto preliminare risulta essere stato regolarmente sottoscritto e, per quanto emerge dagli atti, non contestato nella sua esistenza, ma solo nelle modalità di esecuzione.
In assenza di deduzioni sulla nullità per mancanza di forma o vizi del consenso, il contratto è da considerarsi pienamente valido ed efficace, ai sensi dell'art. 1351 c.c., con effetto obbligatorio per entrambe le parti.
Le scritture successive, incluse quelle del 09.07.2011 e 03.08.2012, pur disconosciute, non inficiano la validità del contratto originario.
L'attrice ha dichiarato di aver integralmente adempiuto, versando l'intera somma pattuita di E. 125.000,00 producendo: la scrittura privata del 3 agosto 2012, sottoscritta dal convenuto, contenente la dichiarazione di ricezione delle somme;
le copie degli assegni (n. 4) per un totale di E. 80.000,00 oltre ai E. 45.000,00 già versati al momento della sottoscrizione del preliminare.
Il convenuto , in sede di interrogatorio libero ( cfr. Verb ud.28.09.2017) ha contestato la validità della scrittura privata del 3 agosto 2012, affermando di averla firmata “senza capire molto”, e ha negato di aver ricevuto integralmente la somma pattuita, riconoscendo solo un parziale versamento (E. 25.000,00). Ha riferito altresì di aver restituito al figlio dell'attrice
60.000 euro, producendo un cambio assegni ( cfr. doc 6 prod. convenuto) che venivano versati sul conto del figlio dell'attrice e che inoltre provvedeva anche alla restituzione della somma di 40.000 euro e questa restituzione di 40.000 euro, attestata da copia di un assegno circolare intestato al figlio dell'attrice con sottoscrizione in calce che il detto assegno si annulla il compromesso stipulato in data 30 luglio 2008 in quanto la somma è stata tutta restituita ( cfr. doc. 10 prod.convenuto)
Ha inoltre negato gli incontri successivi e le proroghe richieste o concesse, nonché la ricezione degli assegni intestati ( int.
Formale ud. 9.3.2018).
Le dichiarazioni del convenuto sono risultate inattendibili, contraddittorie e smentite dal teste escusso (figlio dell'attrice), che ha confermato in maniera dettagliata, coerente e non scalfita in sede di controesame, di: essersi recato più volte presso il convenuto a partire dal maggio 2009, per concordare la stipula del contratto definitivo;
di aver assistito alle richieste di proroga avanzate dal convenuto, motivate da difficoltà economiche e procedure esecutive in corso;
di aver consegnato quattro assegni intestati per complessivi E. 80.000,00 nel contesto di tali proroghe;
di aver ricevuto rassicurazioni sulla stipula definitiva e conferma di nuovi rinvii richiesti dal convenuto fino al settembre 2013; di aver assistito alla mancata presentazione del convenuto all'appuntamento fissato presso il notaio il 24 ottobre 2013.
Le sue dichiarazioni risultano puntuali, coerenti con i documenti in atti (assegni e scrittura del 03.08.2012) e prive di elementi di inattendibilità.
Le risultanze istruttorie consentono di affermare con sufficiente certezza la validità del preliminare e il versamento dell'intero prezzo da parte dell'attrice, per le ragioni che seguono.
Il convenuto, in sede di interrogatorio libero e formale, ha negato di aver ricevuto l'intera somma di E. 125.000,00 , sostenendo di aver percepito solo E 25.000,00. Ha anche affermato di non ricordare o negare tutti gli episodi successivi, tra cui proroghe, incontri, sollecitazioni e visite del figlio dell'attrice.
Tuttavia, tali dichiarazioni difensive, isolate e contraddittorie, risultano smentite sia dalla documentazione prodotta, sia dalle dichiarazioni del testimone escusso.
pagina 7 di 10 La scrittura del 03.08.2012, sottoscritta dal convenuto, è atto di riconoscimento del versamento delle somme ricevute fino a quel momento, o quanto meno della proroga concessa e dell'impegno a stipulare. Anche se il convenuto afferma di averla
“firmata senza capire”, non ha dedotto né dimostrato alcun vizio del consenso (art. 1427 ss. c.c.), né ha promosso azione di annullamento.
La scrittura, unitamente alla prova orale e documentale, costituisce grave indizio in senso favorevole alla tesi attorea, e contribuisce a fondare il convincimento del giudice sulla veridicità del versamento delle somme.
Alla luce della ricostruzione sopra esposta, deve ritenersi che: l'attrice ha validamente concluso il contratto preliminare con il convenuto in data 23.04.2009; l'attrice ha integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo, versando la somma complessiva di E.125.000,00, in parte al momento della sottoscrizione, in parte successivamente;
il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di stipula del contratto definitivo, nonostante i solleciti e la fissazione di appuntamenti notarili, come da ultimo quello del 24 ottobre 2013, cui non si è presentato.
Il convenuto, nel tentativo di contrastare l'allegazione dell'attrice circa l'integrale versamento del prezzo pattuito nel contratto preliminare del 23 aprile 2009, ha sostenuto, solo in fase avanzata del giudizio, di aver restituito parte delle somme ricevute, per un totale di E. 100.000,00: quanto a E. 60.000,00 a mezzo versamenti bancari sul conto del figlio dell'attrice
(per i quali è stato prodotto un documento di cambio assegni) quanto a E. 40.000,00 tramite assegno circolare intestato sempre al figlio dell'attrice, recante l'annotazione manoscritta secondo cui con esso si “annulla il compromesso stipulato in data 30 luglio 2008 in quanto la somma è stata tutta restituita”.
Tali allegazioni sono inidonee a incidere sulla validità ed efficacia del contratto preliminare oggetto del presente giudizio, per diverse ragioni.
La dichiarazione manoscritta in calce alla copia dell' assegno circolare fa espresso riferimento a un compromesso stipulato in data 30 luglio 2008, mentre l'unico contratto rilevante nel presente giudizio è il preliminare del 23 aprile 2009.
Non risulta agli atti alcun contratto sottoscritto in data 30.07.2008, né il convenuto ha fornito prova dell'esistenza, del contenuto o della connessione tra quell'asserito “compromesso” e il contratto oggetto della presente causa.
Pertanto la dichiarazione sottostante all'assegno non è riferibile al contratto preliminare oggetto di giudizio, e non può valere come prova di annullamento o risoluzione di esso e il contratto preliminare del 23 aprile 2009 rimane valido ed efficace.
In riferimento all'assegno circolare di E. 40.000 lo stesso è intestato al figlio dell'attrice, soggetto terzo rispetto al contratto preliminare del 2009, il quale non risulta parte né mandatario dell'attrice.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione: “La consegna della somma ad un terzo non può valere come adempimento dell'obbligazione nei confronti del creditore, se non risulti espressamente autorizzata da quest'ultimo o non vi sia successiva ratifica” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2013, n. 2038).
Nel caso in esame, non è stata fornita alcuna prova né dell'incarico formale né dell'autorizzazione data dall'attrice al figlio a ricevere pagamenti per proprio conto.
Se ne desume che la presunta restituzione a favore del figlio dell'attrice non produce effetti liberatori nei confronti dell'attrice, in difetto di prova del suo consenso.
Per quanto riguarda i presunti versamenti di E 60.000, effettuati a mezzo cambio assegni depositati sul conto del figlio dell'attrice, il convenuto non ha prodotto alcuna ricevuta bancaria, quietanza, tracciabilità o dichiarazione del beneficiario che confermi la riconducibilità delle somme versate al contratto oggetto di causa.
pagina 8 di 10 Secondo Cass. civ., sez. III, sent. n. 4724/2004:“In mancanza di una quietanza sottoscritta dal creditore o di altre evidenze documentali, l'allegazione dell'avvenuto pagamento o della restituzione non è sufficiente a superare la prova contraria documentale e testimoniale”.
Inoltre, il comportamento successivo delle parti è incompatibile con un accordo di annullamento o con una restituzione del prezzo: l'attrice ha continuato a sollecitare la stipula del definitivo;
ha fissato appuntamento presso il notaio per il 24 ottobre
2013; si è effettivamente presentata all'appuntamento, come confermato dal teste.
Il comportamento concludente dell'attrice esclude ogni volontà di considerare sciolto l'accordo.
Le difese del convenuto sono risultate infondate e non assistite da idonea prova documentale o testimoniale, mentre il materiale prodotto dall'attrice (scrittura privata del 3.8.2012, assegni, testimone attendibile) fornisce riscontro coerente e convergente.
Pertanto: deve ritenersi provato l'integrale versamento della somma di E. 125.000,00 da parte dell'attrice; le dichiarazioni del convenuto circa la restituzione a soggetto terzo e il preteso annullamento del contratto sono irrilevanti ai fini dell'inadempimento; il contratto preliminare del 23 aprile 2009 rimane valido ed efficace.
Il convenuto ha contestato l'efficacia probatoria delle copie degli assegni prodotti dall'attrice, rilevando che: si tratta di copie fronte prive del retro;
non è stata fornita la prova documentale dell'effettivo incasso da parte del convenuto;
l'attrice non ha dimostrato che gli assegni siano stati negoziati sul conto corrente del convenuto.
Tuttavia, dette eccezioni non sono fondate per le seguenti ragioni.
Secondo giurisprudenza consolidata, il pagamento mediante assegno bancario si presume perfezionato al momento della consegna del titolo, salvo prova contraria dell'inesatto adempimento o dell'estinzione tramite restituzione (art. 1198 c.c.).
“ L'emissione e la consegna dell'assegno bancario costituiscono presunzione di pagamento, che può essere superata solo con prova contraria del mancato incasso o della restituzione del titolo”. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18909/2004).
Nel caso di specie: l'attrice ha prodotto copie degli assegni con importi, numeri e date chiaramente leggibili;
ha dichiarato in interrogatorio libero di averli consegnati personalmente al convenuto;
il testimone ha confermato la materiale consegna al convenuto in occasione di proroghe richieste dallo stesso.
La presunzione di pagamento è quindi integrata da elementi concordanti (dichiarazioni, scrittura privata, testimonianza).
La mancata produzione del retro degli assegni non è decisiva, in quanto: non equivale a prova di mancata esecuzione;
non esclude che la consegna del titolo abbia avuto effetto solutorio, secondo il comportamento delle parti.
In merito alla eccezione che non è stata fornita la prova documentale dell'effettivo incasso da parte del convenuto lo stesso non può trasferire sull'attrice l'onere di provare l'incasso materiale del titolo, in assenza di contestazione specifica e tempestiva del fatto costitutivo (art. 115 c.p.c.).
Inoltre, il convenuto non ha mai dedotto né provato: che gli assegni siano stati restituiti;
che non fossero a lui destinati;
che siano stati incassati da terzi.
Va considerato il comportamento concludente del convenuto, che: dopo la consegna degli assegni ha reiterato richieste di proroga (documentate anche dal teste); non ha mai formalmente restituito i titoli, né intimato l'annullamento per mancato incasso;
ha sottoscritto la scrittura del 3 agosto 2012, ove si dà atto della piena esecuzione delle obbligazioni pregresse.
“L'assenza della prova dell'incasso dell'assegno non incide sulla validità del pagamento ove risulti che il titolo fu consegnato e che il creditore non abbia eccepito tempestivamente l'inadempimento.” ( Cass. civ., Sez. II, sent. n.
23342/2016)
Entrambe le eccezioni ovvero quella relativa alla mancata produzione del retro degli assegni e alla prova dell'incasso non sono idonee a superare la presunzione di avvenuto pagamento da ritenersi provato, ai sensi dell'art. 1198 c.c., mediante la pagina 9 di 10 consegna degli assegni bancari, confermata sia dalle dichiarazioni dell'attrice sia dalla testimonianza resa;
sono smentite da prove testimoniali e documentali (scrittura privata e comportamento successivo delle parti); non sono assistite da prova contraria né da iniziative giudiziali (es. domanda di ripetizione di indebito o restituzione).
Ne consegue la piena efficacia liberatoria delle somme consegnate.
L'inadempimento del convenuto è pacifico, essendo emerso che egli non ha mai adempiuto all'obbligo di stipula del definitivo. È quindi fondata la domanda dell'attrice di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., poiché: è provata l'esistenza del preliminare;
il corrispettivo è stato interamente versato;
la parte obbligata si è resa inadempiente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 52.001 ed E. 260.000
PQM
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2. Dichiara l'efficacia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23 aprile
2009;
3. Ordina il trasferimento della proprietà dei beni immobili descritti nel preliminare in favore dell'attrice, liberi da pesi e vincoli: fondi in catasto al Comune di Celenza Valfortore al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e 439, ovvero come risultanti da eventuali modifiche catastali, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità, di effettuare le trascrizioni di rito.
4. Condanna il convenuto riassunto , , in qualità di erede di , alla refusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre E. 668,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione all'Avv. Adele Petti, dichiaratasi antistataria.
5. Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
Foggia, 9 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
h Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv.
Francesca Siciliani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4144/2013 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PETTI ADELE MARIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Degli Aviatori n.112, FOGGIA, presso il difensore Avv. PETTI ADELE MARIA, giusta mandato in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), (deceduto) , ( Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nella qualità di erede di , con il patrocinio dell'Avv. DISCENZA C.F._3 Controparte_1
TERESA , elettivamente domiciliato in Via Mazzini n. 104, CAMPOBASSO, presso il difensore Avv. DISCENZA
TERESA, giusta mandato in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 10 ottobre 2024 depositavano note di trattazione scritta, precisando le proprie conclusioni per l'udienza del 16.10.2024. che qui si intendono integralmente riportate e, con provvedimento del21.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, del 17.09.09.2013, regolarmente notificato, ha citato, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'on. Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni contraria istanza, accertato il diritto della sig. ad acquistare il diritto di Parte_1 proprietà sugli immobili per cui è causa, pronunciare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita che tenga luogo all'inadempimento del sig. e che produca gli effetti del contratto non concluso, trasferendo, così, all'attrice i fondi Controparte_1 in catasto al Comune di Celenza Valfortore al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in
pagina 1 di 10 data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e 439, ovvero come risultanti da
eventuali modifiche catastali, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di effettuare le trascrizioni di rito.
Per l'effetto, condannare il sig. alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Controparte_1 rimborso per spese generali, CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipataria.”
Ha dedotto, parte attrice, che , con contratto preliminare del 23.04.2009, le aveva promesso in Controparte_1 vendita i fondi rustici di sua proprietà in Celenza Valfortore (FG), in catasto al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e
439, con tutti gli accessori specificati e che, in esecuzione del detto il contratto, aveva versato il prezzo pattuito, pari ad E.
125.000,00 ( E. 45.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare ed E 80.000,00 in date successive) ( doc.1 prod.
Attrice)
Ha precisato l'attrice che in data 09.07.2011 ( doc.2 parte attrice) le parti si accordavano, su richiesta del venditore, per una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo, originariamente fissato per il 31.05.2009 innanzi al Notaio che la promissaria acquirente avrebbe dovuto scegliere, indicando la nuova data del 30.11.2011. In quella sede, si dava atto che
, su richiesta del sig. gli aveva versato il saldo di E. 80.000,00. Successivamente, sempre su Parte_1 CP_1 richiesta del sig. la promissaria acquirente concedeva altro rinvio e, quindi, con scrittura privata del 03.08.2012 ( CP_1 doc.3 parte attrice) , le parti stabilivano di procedere alla stipula del contratto definitivo di compravendita entro il 30 settembre 2012, innanzi al notaio prescelto dalla e, nel contempo, il sig. riconosceva di avere percepito Parte_1 CP_1
l'intero prezzo di vendita pari ad E. 125.000,00.
Ha altresì precisato l'attrice che decorso il termine per la stipula ed attese le varie richieste della stessa, rimaste inevase, la medesima, con raccomandata ar del 12.10.2012 ( doc.4 parte attrice), invitava il convenuto a presentarsi presso lo studio del Notaio in Lucera alla Via San Domenico n.105, il giorno 25 ottobre 2012 ore 10.00, per la Persona_1 stipula del contratto definitivo di compravendita, invito rimasto senza riscontro.
All'udienza del 3.2.2014 , il giudice, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc.
[...]
Con comparsa di costituzione del 5.06.2014 si è costituito , chiedendo in via preliminare di Controparte_1 essere rimesso in termini per formulare le opportune richieste istruttorie, e, sempre in via preliminare, procedeva al disconoscimento, quantomeno del contenuto, di tutte le scritture private contro di lui prodotte del 9.7.2011 e del 3.8.2012, nonché la documentazione allegata a suddetto atto di citazione, chiedendo di sentire dichiarare, a seguito del disconoscimento effettuato , alcuna efficacia probatoria delle scritture private prodotte in atti dalla attrice , ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009 e chiedendo il rigetto della domanda, ovvero in via gradata la pronuncia della sentenza di esecuzione in forma specifica previo versamento della somma di E. 100.000,00.
Il convenuto esponeva che quanto rappresentato dall'attrice non corrispondeva al reale andamento dei fatti stessi, soprattutto con riferimento all'avvenuto pagamento delle somme pattuite, ovvero ammetteva di aver ricevuto delle somme per risolvere alcune questioni debitorie da figlio della attrice , e in cambio aveva promesso in vendita i Persona_2 terreni oggetto del presente giudizio, ma successivamente il preliminare veniva annullato, e che , in data 30 Marzo 2010, restituiva le somme ricevute (circa euro 100.000) a come integralmente documentato ( doc.6 e doc.10 Persona_2 parte convenuta). pagina 2 di 10 Tanto esposto a supporto del conoscimento delle scritture private prodotte in atti, in particolare quella del 3 Agosto 2012,
redatta dalla e secondo la quale avrebbe confermato di aver ricevuto da essa Parte_1 Controparte_1 Parte_1
l'intera somma di E. 125.000,00, importo non versato da questa al convenuto.
[...]
Il convenuto nel dedurre che parte attrice aveva prodotto in giudizio solo il lato anteriore di copie di assegni bancari, senza alcuna prova di avvenuto incasso da parte del preteso debitore, da dedotto che la stessa non poteva pretendere la stipula dell'atto definitivo di compravendita, posto che al Massimo era stata corrisposta, al più, solo la somma di E. 25.000,00, avendo egli restituito gli altri E. 100.000,00 portati dagli assegni prodotti da controparte.
Il convenuto pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale in via preliminare, considerata valida la documentazione giustificativa, di essere rimesso in termini per consentirgli le opportune richieste istruttorie;
sempre in via preliminare, di dichiarare, a seguito del disconoscimento formalmente effettuato dallo stesso , alcuna efficacia Controparte_1 probatoria le scritture private prodotte in atti, ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009; nel merito, respingere la domanda attrice per inesistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata, emettere sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo legale a concludere il contratto di compravendita, previo versamento della residua somma di
E. 100.000,00, fino al raggiungimento del corrispettivo totale pattuito, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 25.05.2018 il giudice rigettata, per mancanza dei presupposti, l'istanza di rimessione in termini dava seguito all'espletamento della fase istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale , ammessa con provvedimento del 9.3.2018, e interrogatorio formale, ammesso con provvedimento del 30.11.2017, all'esito dei quali la causa veniva rinviata per la precisione delle conclusioni all'udienza del 23.11.2018 e, a seguito di vari rinvii, all'udienza del 19.04.2023 per i medesimi adempimenti.
Con le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 19.04.2023, il procuratore del convenuto ha dichiarato il decesso di questi, avvenuto in data 02.01.2023, ai fini della interruzione del giudizio.
Con provvedimento del 08.05.2023, il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Con ricorso depositato il 09.06.23, reso a seguito dell'udienza del 19.04.2013, l'attrice ha riassunto il giudizio , chiedendone la prosecuzione.
Si costituisce in giudizio , figlio del convenuto deceduto, e, nella contumacia della sorella Controparte_2 [...]
in via preliminare ha eccepito l'estinzione della causa. Controparte_3
Il convenuto in riassunzione , in merito alla riassunzione operata dall'attrice ha evidenziato che: in data 02.01.2023 era deceduto in AT (CB) . Nelle note scritte depositate in data 24.01.2023 il procuratore Controparte_1 costituito , che le ha epigrafate “note di trattazione e dichiarazione di decesso della parte” , depositate sul Fascicolo
Telematico della causa, ha comunicato alle parti l'avvenuto decesso del sig. in data 02.01.2023, Controparte_1 allegando il relativo certificato di morte. L'udienza – senza la presenza delle parti - però veniva rinviata al 19-04-2023 e , in tale sede, nelle note di trattazione scritta per l' udienza del 19.04.2023 il procuratore del convenuto in riassunzione ha reiterato alle parti ed al giudice la notizia del decesso di . Controparte_1
Il convenuto in riassunzione sia nella comparsa di costituzione che nelle note di trattazione per le udienze del 23.02.2024 e
16.10.2024, ha eccepito l'avvenuta decadenza dell'attrice per la richiesta di prosecuzione del giudizio già intrapreso nei confronti del sig. , - che quindi avrebbe dovuto dichiararsi estinto – per essere la notifica del Controparte_1 ricorso in riassunzione avvenuta oltre i tre mesi dalla dichiarazione del decesso dell'originario convenuto, ovvero dal
24.01.2023.
Premessa tale preliminare eccezione, in via del tutto subordinata ha concluso come da comparsa di Controparte_2 costituzione del Sig. , ad eccezione dell'istanza di rimessione in termini, chiedendo: in via Controparte_1 pagina 3 di 10 preliminare, confermarsi il disconoscimento formalmente effettuato dal Sig. della Controparte_1 documentazione prodotta, e di conseguenza ritenere di alcuna efficacia probatoria le scritture private e la documentazione prodotta in atti, ad eccezione del preliminare di compravendita del 23 Aprile 2009; nel merito, respingere la domanda attrice per inesistenza dei presupposti di legge;
in via subordinata, emettere sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo legale a concludere il contratto di compravendita, previo versamento della residua somma di E. 100.000,00, fino al raggiungimento del corrispettivo totale pattuito, con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento del 21.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
La causa è stata istruita documentalmente, con interrogatorio libero delle parti, con interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale.
Sull'eccezione preliminare di tardività della riassunzione
Il convenuto in riassunzione ha eccepito la tardività della riassunzione del giudizio effettuata dalla parte attrice in data 9 giugno 2023 sostenendo che la parte attrice avrebbe avuto conoscenza dell'evento interruttivo (decesso del convenuto originario in data 02.01.2023) , attraverso nota di trattazione depositata nel fascicolo telematico dal procuratore del defunto per l'udienza del 27.01.2023, successivamente rinviata d'ufficio al 19.04.2023 e che il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c. avrebbe dovuto decorrere dal deposito delle note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 27 gennaio 2023 e non dall'udienza cartolare del 19 aprile 2023, in cui era pure contenuta una espressa istanza di interruzione ex art. 300 c.p.c.
Ne consegue, secondo la tesi difensiva, che la riassunzione effettuata in data 09.06.2023 sarebbe oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.
Tale eccezione non può trovare accoglimento, alla luce della normativa processuale e della più recente giurisprudenza di legittimità, per le seguenti ragioni.
L'art. 300 c.p.c., nei casi in cui l'evento interruttivo (es. morte) colpisca una parte costituita, prevede che l'interruzione non si verifica automaticamente, ma deve essere dichiarata dal giudice su istanza della parte interessata.
L'art. 305 c.p.c. prevede che “L'interruzione produce i suoi effetti dal momento in cui è dichiarata o si verifica nei modi previsti dall'articolo 300. Il processo può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione o dalla verificazione dell'interruzione…”.
Nel caso di specie, la nota di trattazione depositata per l'udienza del 27.01.2023 dal procuratore della parte deceduta riporta la comunicazione di decesso della parte convenuta con richiesta di interruzione del giudizio ex art.300 c.p.c.
Come affermato da Cass. civ., VI sez., ord. 16797/2022, in ipotesi di evento interruttivo che colpisca una parte già costituita, l'interruzione non si produce automaticamente per il solo deposito di una nota nel fascicolo telematico: “La dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte colpita, effettuata mediante atto scritto depositato nel fascicolo telematico, non comporta di per sé l'interruzione, se non è seguita da un provvedimento del giudice che ne prenda atto”.
Inoltre, il deposito di tale nota in vista di un'udienza poi non tenutasi (27.01.2023) non può essere equiparato ad una comunicazione processuale avente effetto sostitutivo dell'udienza stessa.
L'art. 170 c.p.c., in materia di notificazione e comunicazione tra procuratori, stabilisce che le comunicazioni tra difensori debbano avvenire in modo tale da garantire la conoscibilità certa dell'atto da parte della controparte.
Non si può ritenere che il mero deposito nel fascicolo telematico equivalga a tale forma di conoscenza, come chiarito da:
Cass. civ., ord. 30729/2024: “La sola produzione nel fascicolo telematico, priva di notifica o comunicazione diretta alla parte o al difensore avversario, non integra una conoscenza legale dell'evento idonea a far decorrere il termine di riassunzione ex art. 305 c.p.c.”. pagina 4 di 10 In tal senso, il rinvio d'ufficio dell'udienza del 27.01.2023 ha interrotto ogni attività processuale, con la conseguenza che non vi è stata alcuna udienza effettiva nella quale le parti potessero dichiarare o apprendere formalmente l'evento interruttivo.
Ne consegue che, nel caso di decesso di una parte già costituita, come nel caso in esame, l'interruzione non decorre automaticamente dalla semplice conoscenza dell'evento, ma solo dalla formale dichiarazione giudiziale, la quale costituisce il dies a quo per il termine perentorio di riassunzione.
Il termine di tre mesi decorre dal momento in cui la parte abbia effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, che, per costante giurisprudenza, non può coincidere automaticamente con la mera dichiarazione unilaterale dell'evento interruttivo nel fascicolo telematico.
In altri termini, l'istanza unilaterale di interruzione, anche se formalmente corretta, non produce effetti automatici: è necessaria una pronuncia espressa del giudice per far decorrere il termine di riassunzione..
Alla luce di quanto sopra: non vi è prova certa della conoscenza formale dell'evento interruttivo da parte dell'attrice prima del provvedimento giudiziale dell'08.05.2023 con cui il Giudice ha dichiarato interrotto il giudizio.
Conforme a tale impostazione è anche la giurisprudenza di merito, tra cui: Tribunale di Catania, sent. n. 590/2023 e Corte di
Appello di Napoli, 2020, entrambe orientate nel senso di escludere effetti interruttivi da semplici comunicazioni unilaterali nel fascicolo telematico.
L'art. 305 c.p.c. stabilisce che: “L'interruzione produce i suoi effetti dal momento in cui è dichiarata o si verifica nei modi previsti dall'articolo 300. Il processo può essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla dichiarazione o dalla verificazione dell'interruzione…”.
“Il termine ex art. 305 c.p.c. non può decorrere da un'udienza non tenuta e neppure dal deposito telematico della nota di trattazione, se non vi è stato un verbale di udienza o un provvedimento espresso del giudice che prenda atto dell'interruzione”. (Cass. civ., ord. 30729/2024)
È pacifico che all'udienza del 19 aprile 2023, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il difensore del convenuto abbia depositato note di trattazione scritta recanti in intestazione “Comunicazione decesso della parte convenuta”
e contenenti in calce formale istanza di interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c e che la dichiarazione giudiziale dell'interruzione è intervenuta in data 8 maggio 2023, come da provvedimento in atti.
“La dichiarazione di interruzione produce effetti solo dalla data in cui viene recepita dal giudice mediante verbale o provvedimento, costituendo l'unico momento idoneo a far decorrere il termine per la riassunzione”. ( Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7443/2008).
Con provvedimento del giudice datato 08.05.2023 è stata accolta e dichiara dichiarata l'interruzione del processo, pertanto, il termine per la riassunzione ha iniziato a decorrere da quella data.
La riassunzione avvenuta il 09.06.2023 deve considerarsi tempestiva, essendo intervenuta entro i tre mesi di legge in conformità ai principi affermati da Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 16797/2022 , Cass. civ., ord. n. 30729/2024, Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 7443/2008.
Quanto al merito.
Sulla validità del contratto preliminare del 23.04.2009 e sul versamento del prezzo pattuito.
L'attrice ha chiesto l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato in data 23 aprile 2009, ai sensi dell'art. 2932 c.c., deducendo di aver interamente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo, pari ad E.
125.000,00, e di essere stata impedita nella stipula del definitivo a causa dell'inadempimento del promittente venditore.
pagina 5 di 10 In sede di interrogatorio libero del convenuto ( verb. Ud. 28.09.2017) egli ha negato di aver avuto l'importo per intero, ma soltanto 25.000 euro e che la scrittura del 3/8/2012 l'ha firmata senza capire molto e che non ha mai scritto di aver ricevuto
125.000,00 euro.
L' attrice in sede di interrogatorio libero ( verb.ud.28.09.2017) ha dichiarato di aver versato tutta la somma.
In sede di interrogatorio formale del convenuto ( verb.ud. 9.2.2018) , lo stesso dichiara di non aver mai ricevuto la somma di 125.000 euro e di non aver mai ricevuto gli assegni che gli vengono mostrati di 45.000, E. 20.000, E. 10.000, E. 10.000 e
E. 40.000 . Ricorda di aver ricevuto la visita del figlio dell'attrice nel mese di maggio 2009, ma non era rivolto all'invito della stipula del contratto definitivo, ma parlarono di E. 35.000 euro. Il convenuto ha dichiarato di non ricordare di aver chiesto all'attrice una proroga di qualche mese del termine per il rogito notarile. Ha negato che l'attrice gli accordava la proroga di un anno e che successivamente lui richiedeva un'ulteriore proroga unitamente al pagamento del saldo di 80.000 euro. Ha negato che a fronte della detta richiesta l'attrice gli consegnava la somma di 80.000 euro con quattro assegni di
E.20.000,00, E.10.000,00, E.10.000,00 , E. 40.000,00. Ha negato che l'attrice accordava una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo al 30 novembre 2011. Ha negato che ha chiesto e ottenuto un altro rinvio come risulta dalla scrittura privata del 3 agosto 2012. Ha negato che nel mese di settembre 2012 ha chiesto un'altra proroga ottenendo un rifiuto. Ha negato che l'attrice l'ha invitato a sottoscrivere il contratto definitivo e che lui la rassicurava affermando che si sarebbe recato presso il notaio di Lucera per la sottoscrizione dell'atto. Ha negato che successivamente all'incontro Per_1 del mese di settembre 2012 non ha più richiesto alle richieste dell'attrice. Ha negato che non avendo ritirato la raccomandata indirizzata nel mese di ottobre ha ricevuto la visita del figlio dell'attrice che lo invitava alla stipula del contratto definitivo di compravendita del 23 aprile 2009. Non ha ricordato che se per l'intercessione del figlio dell'attrice era riuscito ad ottenere una proroga. Per quanto riguarda la visita del mese di settembre 2013 in cui il figlio dell'attrice lo invitava a stipulare il contratto lui ricorda che chiedevano invece la restituzione di 35.000 euro e che sempre in quell'occasione lui assicurava la propria presenza per la sottoscrizione dell'atto.
Il teste, figlio dell'attrice, ascoltato alla successiva udienza ( verb. Ud. 25.05.2028) ha confermato che Persona_2 nel maggio 2009 si era recato presso l'abitazione del convenuto per concordare la stipula del contratto definitivo di compravendita dei terreni oggetti del preliminare del 23 aprile 2009. Il teste ha confermato anche che : il convenuto dichiarava di aver bisogno di altro tempo per definire le proprie posizioni debitorie, oggetto di procedure esecutive;
che l'attrice accordava una prima proroga, che prima era di un mese e poi era diventata di un anno, e conferma che nel mese di maggio il convenuto chiedeva un'ulteriore proroga, questo sempre per definire le questioni debitorie. Ha confermato che nel maggio del 2010 il convenuto chiedeva un'altra proroga e che gli chiedeva ulteriori soldi per la sistemazione del debito;
che il convenuto gli aveva confermato di aver trovato un accordo definitivo con i propri creditori e chiedeva il versamento di
80.000,00 Euro. Ha confermato che l'attrice consegnò al convenuto la somma di 80.000,00Euro portata da quattro assegni di
E.20.000,00, E.10.000,00, E.10.000,00 e E.40.000,00. Ha confermato che nel mese di settembre 2012 si era recato presso l'abitazione del signor convenuto e che l'attrice in quella sede negava la proroga. Ha confermato che ad ottobre 2012 si era recato presso l'abitazione del convenuto per invitarlo alla stipula del contratto definitivo e che per l'intercessione del figlio del convenuto che lo conosceva perché passava dalla sua stazione di servizio, il convenuto riusciva ad avere un ultimo rinvio per la stipula. Ha confermato che nel mese di settembre 2013 si recava nuovamente presso l'abitazione del convenuto per comunicargli la decisione dell'attrice di procedere senza altro rinvio alla stipula del contratto. Ha confermato che Notaio
aveva fissato la stipula per il giorno 24 ottobre 2013 e che il convenuto dichiarava che sarebbe stato presente. Ha confermato che l'attrice il 24 ottobre 2013 si recava presso il notaio.
pagina 6 di 10 Il contratto preliminare risulta essere stato regolarmente sottoscritto e, per quanto emerge dagli atti, non contestato nella sua esistenza, ma solo nelle modalità di esecuzione.
In assenza di deduzioni sulla nullità per mancanza di forma o vizi del consenso, il contratto è da considerarsi pienamente valido ed efficace, ai sensi dell'art. 1351 c.c., con effetto obbligatorio per entrambe le parti.
Le scritture successive, incluse quelle del 09.07.2011 e 03.08.2012, pur disconosciute, non inficiano la validità del contratto originario.
L'attrice ha dichiarato di aver integralmente adempiuto, versando l'intera somma pattuita di E. 125.000,00 producendo: la scrittura privata del 3 agosto 2012, sottoscritta dal convenuto, contenente la dichiarazione di ricezione delle somme;
le copie degli assegni (n. 4) per un totale di E. 80.000,00 oltre ai E. 45.000,00 già versati al momento della sottoscrizione del preliminare.
Il convenuto , in sede di interrogatorio libero ( cfr. Verb ud.28.09.2017) ha contestato la validità della scrittura privata del 3 agosto 2012, affermando di averla firmata “senza capire molto”, e ha negato di aver ricevuto integralmente la somma pattuita, riconoscendo solo un parziale versamento (E. 25.000,00). Ha riferito altresì di aver restituito al figlio dell'attrice
60.000 euro, producendo un cambio assegni ( cfr. doc 6 prod. convenuto) che venivano versati sul conto del figlio dell'attrice e che inoltre provvedeva anche alla restituzione della somma di 40.000 euro e questa restituzione di 40.000 euro, attestata da copia di un assegno circolare intestato al figlio dell'attrice con sottoscrizione in calce che il detto assegno si annulla il compromesso stipulato in data 30 luglio 2008 in quanto la somma è stata tutta restituita ( cfr. doc. 10 prod.convenuto)
Ha inoltre negato gli incontri successivi e le proroghe richieste o concesse, nonché la ricezione degli assegni intestati ( int.
Formale ud. 9.3.2018).
Le dichiarazioni del convenuto sono risultate inattendibili, contraddittorie e smentite dal teste escusso (figlio dell'attrice), che ha confermato in maniera dettagliata, coerente e non scalfita in sede di controesame, di: essersi recato più volte presso il convenuto a partire dal maggio 2009, per concordare la stipula del contratto definitivo;
di aver assistito alle richieste di proroga avanzate dal convenuto, motivate da difficoltà economiche e procedure esecutive in corso;
di aver consegnato quattro assegni intestati per complessivi E. 80.000,00 nel contesto di tali proroghe;
di aver ricevuto rassicurazioni sulla stipula definitiva e conferma di nuovi rinvii richiesti dal convenuto fino al settembre 2013; di aver assistito alla mancata presentazione del convenuto all'appuntamento fissato presso il notaio il 24 ottobre 2013.
Le sue dichiarazioni risultano puntuali, coerenti con i documenti in atti (assegni e scrittura del 03.08.2012) e prive di elementi di inattendibilità.
Le risultanze istruttorie consentono di affermare con sufficiente certezza la validità del preliminare e il versamento dell'intero prezzo da parte dell'attrice, per le ragioni che seguono.
Il convenuto, in sede di interrogatorio libero e formale, ha negato di aver ricevuto l'intera somma di E. 125.000,00 , sostenendo di aver percepito solo E 25.000,00. Ha anche affermato di non ricordare o negare tutti gli episodi successivi, tra cui proroghe, incontri, sollecitazioni e visite del figlio dell'attrice.
Tuttavia, tali dichiarazioni difensive, isolate e contraddittorie, risultano smentite sia dalla documentazione prodotta, sia dalle dichiarazioni del testimone escusso.
pagina 7 di 10 La scrittura del 03.08.2012, sottoscritta dal convenuto, è atto di riconoscimento del versamento delle somme ricevute fino a quel momento, o quanto meno della proroga concessa e dell'impegno a stipulare. Anche se il convenuto afferma di averla
“firmata senza capire”, non ha dedotto né dimostrato alcun vizio del consenso (art. 1427 ss. c.c.), né ha promosso azione di annullamento.
La scrittura, unitamente alla prova orale e documentale, costituisce grave indizio in senso favorevole alla tesi attorea, e contribuisce a fondare il convincimento del giudice sulla veridicità del versamento delle somme.
Alla luce della ricostruzione sopra esposta, deve ritenersi che: l'attrice ha validamente concluso il contratto preliminare con il convenuto in data 23.04.2009; l'attrice ha integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento del prezzo, versando la somma complessiva di E.125.000,00, in parte al momento della sottoscrizione, in parte successivamente;
il convenuto si è reso inadempiente all'obbligo di stipula del contratto definitivo, nonostante i solleciti e la fissazione di appuntamenti notarili, come da ultimo quello del 24 ottobre 2013, cui non si è presentato.
Il convenuto, nel tentativo di contrastare l'allegazione dell'attrice circa l'integrale versamento del prezzo pattuito nel contratto preliminare del 23 aprile 2009, ha sostenuto, solo in fase avanzata del giudizio, di aver restituito parte delle somme ricevute, per un totale di E. 100.000,00: quanto a E. 60.000,00 a mezzo versamenti bancari sul conto del figlio dell'attrice
(per i quali è stato prodotto un documento di cambio assegni) quanto a E. 40.000,00 tramite assegno circolare intestato sempre al figlio dell'attrice, recante l'annotazione manoscritta secondo cui con esso si “annulla il compromesso stipulato in data 30 luglio 2008 in quanto la somma è stata tutta restituita”.
Tali allegazioni sono inidonee a incidere sulla validità ed efficacia del contratto preliminare oggetto del presente giudizio, per diverse ragioni.
La dichiarazione manoscritta in calce alla copia dell' assegno circolare fa espresso riferimento a un compromesso stipulato in data 30 luglio 2008, mentre l'unico contratto rilevante nel presente giudizio è il preliminare del 23 aprile 2009.
Non risulta agli atti alcun contratto sottoscritto in data 30.07.2008, né il convenuto ha fornito prova dell'esistenza, del contenuto o della connessione tra quell'asserito “compromesso” e il contratto oggetto della presente causa.
Pertanto la dichiarazione sottostante all'assegno non è riferibile al contratto preliminare oggetto di giudizio, e non può valere come prova di annullamento o risoluzione di esso e il contratto preliminare del 23 aprile 2009 rimane valido ed efficace.
In riferimento all'assegno circolare di E. 40.000 lo stesso è intestato al figlio dell'attrice, soggetto terzo rispetto al contratto preliminare del 2009, il quale non risulta parte né mandatario dell'attrice.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione: “La consegna della somma ad un terzo non può valere come adempimento dell'obbligazione nei confronti del creditore, se non risulti espressamente autorizzata da quest'ultimo o non vi sia successiva ratifica” (Cass. civ., sez. III, 29.01.2013, n. 2038).
Nel caso in esame, non è stata fornita alcuna prova né dell'incarico formale né dell'autorizzazione data dall'attrice al figlio a ricevere pagamenti per proprio conto.
Se ne desume che la presunta restituzione a favore del figlio dell'attrice non produce effetti liberatori nei confronti dell'attrice, in difetto di prova del suo consenso.
Per quanto riguarda i presunti versamenti di E 60.000, effettuati a mezzo cambio assegni depositati sul conto del figlio dell'attrice, il convenuto non ha prodotto alcuna ricevuta bancaria, quietanza, tracciabilità o dichiarazione del beneficiario che confermi la riconducibilità delle somme versate al contratto oggetto di causa.
pagina 8 di 10 Secondo Cass. civ., sez. III, sent. n. 4724/2004:“In mancanza di una quietanza sottoscritta dal creditore o di altre evidenze documentali, l'allegazione dell'avvenuto pagamento o della restituzione non è sufficiente a superare la prova contraria documentale e testimoniale”.
Inoltre, il comportamento successivo delle parti è incompatibile con un accordo di annullamento o con una restituzione del prezzo: l'attrice ha continuato a sollecitare la stipula del definitivo;
ha fissato appuntamento presso il notaio per il 24 ottobre
2013; si è effettivamente presentata all'appuntamento, come confermato dal teste.
Il comportamento concludente dell'attrice esclude ogni volontà di considerare sciolto l'accordo.
Le difese del convenuto sono risultate infondate e non assistite da idonea prova documentale o testimoniale, mentre il materiale prodotto dall'attrice (scrittura privata del 3.8.2012, assegni, testimone attendibile) fornisce riscontro coerente e convergente.
Pertanto: deve ritenersi provato l'integrale versamento della somma di E. 125.000,00 da parte dell'attrice; le dichiarazioni del convenuto circa la restituzione a soggetto terzo e il preteso annullamento del contratto sono irrilevanti ai fini dell'inadempimento; il contratto preliminare del 23 aprile 2009 rimane valido ed efficace.
Il convenuto ha contestato l'efficacia probatoria delle copie degli assegni prodotti dall'attrice, rilevando che: si tratta di copie fronte prive del retro;
non è stata fornita la prova documentale dell'effettivo incasso da parte del convenuto;
l'attrice non ha dimostrato che gli assegni siano stati negoziati sul conto corrente del convenuto.
Tuttavia, dette eccezioni non sono fondate per le seguenti ragioni.
Secondo giurisprudenza consolidata, il pagamento mediante assegno bancario si presume perfezionato al momento della consegna del titolo, salvo prova contraria dell'inesatto adempimento o dell'estinzione tramite restituzione (art. 1198 c.c.).
“ L'emissione e la consegna dell'assegno bancario costituiscono presunzione di pagamento, che può essere superata solo con prova contraria del mancato incasso o della restituzione del titolo”. (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18909/2004).
Nel caso di specie: l'attrice ha prodotto copie degli assegni con importi, numeri e date chiaramente leggibili;
ha dichiarato in interrogatorio libero di averli consegnati personalmente al convenuto;
il testimone ha confermato la materiale consegna al convenuto in occasione di proroghe richieste dallo stesso.
La presunzione di pagamento è quindi integrata da elementi concordanti (dichiarazioni, scrittura privata, testimonianza).
La mancata produzione del retro degli assegni non è decisiva, in quanto: non equivale a prova di mancata esecuzione;
non esclude che la consegna del titolo abbia avuto effetto solutorio, secondo il comportamento delle parti.
In merito alla eccezione che non è stata fornita la prova documentale dell'effettivo incasso da parte del convenuto lo stesso non può trasferire sull'attrice l'onere di provare l'incasso materiale del titolo, in assenza di contestazione specifica e tempestiva del fatto costitutivo (art. 115 c.p.c.).
Inoltre, il convenuto non ha mai dedotto né provato: che gli assegni siano stati restituiti;
che non fossero a lui destinati;
che siano stati incassati da terzi.
Va considerato il comportamento concludente del convenuto, che: dopo la consegna degli assegni ha reiterato richieste di proroga (documentate anche dal teste); non ha mai formalmente restituito i titoli, né intimato l'annullamento per mancato incasso;
ha sottoscritto la scrittura del 3 agosto 2012, ove si dà atto della piena esecuzione delle obbligazioni pregresse.
“L'assenza della prova dell'incasso dell'assegno non incide sulla validità del pagamento ove risulti che il titolo fu consegnato e che il creditore non abbia eccepito tempestivamente l'inadempimento.” ( Cass. civ., Sez. II, sent. n.
23342/2016)
Entrambe le eccezioni ovvero quella relativa alla mancata produzione del retro degli assegni e alla prova dell'incasso non sono idonee a superare la presunzione di avvenuto pagamento da ritenersi provato, ai sensi dell'art. 1198 c.c., mediante la pagina 9 di 10 consegna degli assegni bancari, confermata sia dalle dichiarazioni dell'attrice sia dalla testimonianza resa;
sono smentite da prove testimoniali e documentali (scrittura privata e comportamento successivo delle parti); non sono assistite da prova contraria né da iniziative giudiziali (es. domanda di ripetizione di indebito o restituzione).
Ne consegue la piena efficacia liberatoria delle somme consegnate.
L'inadempimento del convenuto è pacifico, essendo emerso che egli non ha mai adempiuto all'obbligo di stipula del definitivo. È quindi fondata la domanda dell'attrice di ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., poiché: è provata l'esistenza del preliminare;
il corrispettivo è stato interamente versato;
la parte obbligata si è resa inadempiente.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore compreso tra E. 52.001 ed E. 260.000
PQM
Il Tribunale , definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accoglie la domanda proposta da;
Parte_1
2. Dichiara l'efficacia, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 23 aprile
2009;
3. Ordina il trasferimento della proprietà dei beni immobili descritti nel preliminare in favore dell'attrice, liberi da pesi e vincoli: fondi in catasto al Comune di Celenza Valfortore al foglio 29, p.lle 450, 454, 452 e 453 (come risultanti dal frazionamento in data 29.01.2009 della originaria p.lla 440, con annessi fabbricati già p.lle 435 e 436), 438 e 439, ovvero come risultanti da eventuali modifiche catastali, unitamente a tutti i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze e liberi da ipoteche, pegni, cose, persone, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli ed ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità, di effettuare le trascrizioni di rito.
4. Condanna il convenuto riassunto , , in qualità di erede di , alla refusione Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in 14.103,00 per compensi, oltre E. 668,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione all'Avv. Adele Petti, dichiaratasi antistataria.
5. Rigetta ogni altra domanda ed eccezione.
Foggia, 9 luglio 2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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