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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 507/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 residente in [...] Fraz. Canzolino, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. Giuseppe Benanti (C.F.:
, recapito pec: , presso il cui C.F._2 Email_1 studio legale in Pergine Valsugana, Via Pennella 40, è elettivamente domiciliata e nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli Avv.ti Andrea Giovanelli e Marzia Bondavalli, del foro di DE (recapiti pec: e Email_2 Email_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 03.06.2017, a Pergine Valsugana (TN), come da estratto di matrimonio N. 5, P. I dell'anno 2017; che, dalla loro unione, era nato il figlio , in data 15.06.2020; che la loro separazione consensuale era Persona_1 stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto di omologa n. cronol. 2461/2022, emesso in data 23.08.2022 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti alle seguenti condizioni: “
1. Regolamentazione della frequentazione del minore : • Il minore trascorrerà da 2 a 3 notti a settimana presso il padre, a seconda del Per_1 periodo e della disponibilità lavorativa di quest'ultimo, con accordi da stabilirsi entro la domenica precedente alla settimana di riferimento;
tale modalità entrerà in vigore a partire dalla primavera del 2025. Fino ad allora, il minore trascorrerà una notte a settimana presso il padre;
• I weekend saranno alternati, dal venerdì sera (compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre) o dal sabato mattina alla domenica pomeriggio. Nel caso in cui il padre non possa garantire la presenza per motivi di lavoro, i weekend verranno recuperati appena possibile;
• Per quanto riguarda festività e ferie estive, rimangono valide le condizioni già disciplinate in sede di separazione.
2. Assegno di mantenimento: • Il padre corrisponderà alla madre un assegno mensile di € 250,00 (duecentocinquanta euro), comprensivo delle rette per la mensa scolastica;
• Resta fermo che il 100% dell'assegno unico statale sarà percepito dalla madre;
• Le spese straordinarie relative al minore saranno suddivise in parti uguali (50%) tra i genitori.
3. Conferma degli accordi pregressi: • Restano ferme e invariate le ulteriori condizioni disciplinate in sede di separazione consensuale. • I coniugi concedono reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovi del passaporto, restando altresì fermo e stabilito che, qualora uno dei coniugi dovesse recarsi all'estero col figlio minore dovrà ottenere il preventivo benestare scritto da parte dell'altro coniuge.”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2022, con decreto di omologa n. cronol. 2461/2022, emesso in data 23.08.2022, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 06.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 6 febbraio 2025, così provvede:
-pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 03.06.2017, in Pergine Valsugana (TN), (matrimonio trascritto nel predetto comune al N. 5, P. I dell'anno 2017) da
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Pt_1 Controparte_1
27.04.1972, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Presidente rel. Laura Di Bernardi