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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4714/2023 R.G. sul ricorso depositato il 09/10/2023 proposto da (difeso dall'avv. Pietro Accardo) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede : CP_
“ Accoglie la domanda, dichiara insussistente l'indebito per cui è causa e condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma già trattenuta a tale titolo , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare il pieno diritto del ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare nella misura corrispostagli dall' per il periodo da luglio 2020 ad agosto 2022 e che pertanto egli non CP_1
è tenuto a restituire all' la somma di € 929,56 richiestagli con missiva del 7/7/23; CP_1 condannare, in conseguenza, l' a restituire le somme che Controparte_2 saranno state trattenute per recupero dell'inesistente indebito di che trattasi, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo effettivo.
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver avuto corrisposti gli altri 1 Si costituiva il resistente come in epigrafe, e contestava la domanda di parte ricorrente CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la contestazione ad una pretesa di restituzione ( ma essendo oggi stato estinto per pagamento va inteso come contestazione all'avvenuto recupero ) per somma indebita, a titolo di CP_ trattamento di famiglia, sulla pensione IO e comunicata dall' con missiva del 7/7/2023.
L'indebito sarebbe maturato nel periodo luglio 2020 – agosto 2022 .
INDEBITO
Parte ricorrente deduce di aver ottenuto nel 2020 il trattamento di famiglia per la coniuge affetta da patologia oncologica e invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L.
118/71 a decorrere dal 30/7/20 .
- il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare nella misura e sui presupposti previsti in relazione ai nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2 comma 2 D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con L. 13 maggio 1988, n. 153);
- che in data 20/7/22 la coniuge è stata sottoposta a revisione e riconosciuta invalida solo in misura dell'80% con conseguente sospensione, da parte dell' , del pagamento dell'ANF dal CP_1
mese successivo;
che con missiva del 7/7/23 (all. 1), , è stato comunicato al sig. il ricalcolo della pensione Pt_1
per revoca del trattamento di famiglia da luglio 2020 ad agosto 2022, con invito a restituire la complessiva somma di € 929,56 , sulla base della comunicazione dei redditi eseguita dal pensionato per l'anno 2020. CP_
Va detto che l' costituendosi ha eccepito che determinato la ripetizione degli assegni familiari erogati in più è sorta a seguito della elaborazione
RED2021. In considerazione dei redditi del nucleo familiare (2020 Reddito totale nucleo familiare
€ 31.580,00 Reddito pensionato di cui del campo GP2KF03E€ 30.024,00 - 2021 Reddito totale nucleo familiare € 32.720,00 Reddito pensionato di cui del campo GP2KF03E€ 28.987,00) gli assegni familiari sono stati ridotti fino all'azzeramento. >.
Ciò premesso è dirimente accertare la situazione reddituale del ricorrente e della coniuge . CP_ L' dagli allegati alla memoria nn.6 e 7 trae dei dati reddituali maggiori e oltre il limite previsto , tuttavia non produce tabelle di riferimento ufficiali
2 Era onere della parte ricorrente dimostrare la propria situazione reddituale .
Parte ricorrente nella replica con note scritte ha invece precisato < Basta a tal fine osservare che i redditi familiari pretesamente incompatibili con la prestazione erogata ammonterebbero, a parere dell' ad € 31.580 (di cui € 30.024 del sig. ) per il 2020 e ad € 32.720 (di cui € 28.987 CP_1 Pt_1 del sig. ) per il 2021: tutti importi al di sotto della soglia prevista dall' per la Pt_1 CP_1
prestazione in questione, risultante dai documenti che alleghiamo.
In particolare, per il 2020 – 2021 la tabella “21 – c” allegata alla circolare n. 60 del 21/5/20 CP_1
prevede, per i nuclei familiari di due persone, senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile, un limite reddituale massimo di € 36.064,98 (cfr. all. 1); per il 2022 tale limite viene confermato alla identica cifra con messaggio n. 2331 del 17/6/21 (cfr. all. 2).> CP_1
CP_ A fronte di tale quadro ricostruttivo avvalorato dal deposito di tabelle l' nel termine finale per le note scritte non ha replicato né presentato difese contrarie volte a confutare la deduzione aggiuntiva del ricorrente .
Ciò detto quanto al rispetto dei limiti reddituali in effetti alla luce dei dati offerti dalla parte ricorrente in replica alla costituzione dell' , è supportato il buon diritto della parte ricorrente a CP_1
percepire le somme e quindi la trattenuta va dichiarata illegittima
Resta assorbito l'argomento della irripetibilità pure proposto dal ricorrente.
RESTITUZIONE CP_ In ordine alle somme trattenute l' ha dedotto che < Il debito 17818687 risulta estinto per avvenuto pagamento mediante trattenute su pensione.>.
CP_ Ne discende che va condannato l' alla restituzione delle stesse in quanto interamente trattenute .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio di Calabria 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4714/2023 R.G. sul ricorso depositato il 09/10/2023 proposto da (difeso dall'avv. Pietro Accardo) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) CP_1 che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede : CP_
“ Accoglie la domanda, dichiara insussistente l'indebito per cui è causa e condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma già trattenuta a tale titolo , oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare il pieno diritto del ricorrente a percepire l'assegno al nucleo familiare nella misura corrispostagli dall' per il periodo da luglio 2020 ad agosto 2022 e che pertanto egli non CP_1
è tenuto a restituire all' la somma di € 929,56 richiestagli con missiva del 7/7/23; CP_1 condannare, in conseguenza, l' a restituire le somme che Controparte_2 saranno state trattenute per recupero dell'inesistente indebito di che trattasi, oltre accessori di legge dalla maturazione al soddisfo effettivo.
Con ogni conseguenza di legge e con la condanna dell' convenuto al pagamento delle spese, CP_2
diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver avuto corrisposti gli altri 1 Si costituiva il resistente come in epigrafe, e contestava la domanda di parte ricorrente CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
La causa concerne la contestazione ad una pretesa di restituzione ( ma essendo oggi stato estinto per pagamento va inteso come contestazione all'avvenuto recupero ) per somma indebita, a titolo di CP_ trattamento di famiglia, sulla pensione IO e comunicata dall' con missiva del 7/7/2023.
L'indebito sarebbe maturato nel periodo luglio 2020 – agosto 2022 .
INDEBITO
Parte ricorrente deduce di aver ottenuto nel 2020 il trattamento di famiglia per la coniuge affetta da patologia oncologica e invalida con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L.
118/71 a decorrere dal 30/7/20 .
- il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare nella misura e sui presupposti previsti in relazione ai nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2 comma 2 D.L. 13/03/1988, n. 69, convertito con L. 13 maggio 1988, n. 153);
- che in data 20/7/22 la coniuge è stata sottoposta a revisione e riconosciuta invalida solo in misura dell'80% con conseguente sospensione, da parte dell' , del pagamento dell'ANF dal CP_1
mese successivo;
che con missiva del 7/7/23 (all. 1), , è stato comunicato al sig. il ricalcolo della pensione Pt_1
per revoca del trattamento di famiglia da luglio 2020 ad agosto 2022, con invito a restituire la complessiva somma di € 929,56 , sulla base della comunicazione dei redditi eseguita dal pensionato per l'anno 2020. CP_
Va detto che l' costituendosi ha eccepito che determinato la ripetizione degli assegni familiari erogati in più è sorta a seguito della elaborazione
RED2021. In considerazione dei redditi del nucleo familiare (2020 Reddito totale nucleo familiare
€ 31.580,00 Reddito pensionato di cui del campo GP2KF03E€ 30.024,00 - 2021 Reddito totale nucleo familiare € 32.720,00 Reddito pensionato di cui del campo GP2KF03E€ 28.987,00) gli assegni familiari sono stati ridotti fino all'azzeramento. >.
Ciò premesso è dirimente accertare la situazione reddituale del ricorrente e della coniuge . CP_ L' dagli allegati alla memoria nn.6 e 7 trae dei dati reddituali maggiori e oltre il limite previsto , tuttavia non produce tabelle di riferimento ufficiali
2 Era onere della parte ricorrente dimostrare la propria situazione reddituale .
Parte ricorrente nella replica con note scritte ha invece precisato < Basta a tal fine osservare che i redditi familiari pretesamente incompatibili con la prestazione erogata ammonterebbero, a parere dell' ad € 31.580 (di cui € 30.024 del sig. ) per il 2020 e ad € 32.720 (di cui € 28.987 CP_1 Pt_1 del sig. ) per il 2021: tutti importi al di sotto della soglia prevista dall' per la Pt_1 CP_1
prestazione in questione, risultante dai documenti che alleghiamo.
In particolare, per il 2020 – 2021 la tabella “21 – c” allegata alla circolare n. 60 del 21/5/20 CP_1
prevede, per i nuclei familiari di due persone, senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile, un limite reddituale massimo di € 36.064,98 (cfr. all. 1); per il 2022 tale limite viene confermato alla identica cifra con messaggio n. 2331 del 17/6/21 (cfr. all. 2).> CP_1
CP_ A fronte di tale quadro ricostruttivo avvalorato dal deposito di tabelle l' nel termine finale per le note scritte non ha replicato né presentato difese contrarie volte a confutare la deduzione aggiuntiva del ricorrente .
Ciò detto quanto al rispetto dei limiti reddituali in effetti alla luce dei dati offerti dalla parte ricorrente in replica alla costituzione dell' , è supportato il buon diritto della parte ricorrente a CP_1
percepire le somme e quindi la trattenuta va dichiarata illegittima
Resta assorbito l'argomento della irripetibilità pure proposto dal ricorrente.
RESTITUZIONE CP_ In ordine alle somme trattenute l' ha dedotto che < Il debito 17818687 risulta estinto per avvenuto pagamento mediante trattenute su pensione.>.
CP_ Ne discende che va condannato l' alla restituzione delle stesse in quanto interamente trattenute .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali.
Reggio di Calabria 25.3.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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