CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/07/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.06.2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Sardella ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Fasano (BR), alla traversa
Via Colonna n. 1, in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto;
-APPELLANTE-
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della
[...]
Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto;
CP_1
- APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2838/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro,rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad Parte_1 CP_1
ottenere l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione di cancellazione dagli elenchi nominativi dei
CP_ lavoratori agricoli disposto dall' nei confronti del ricorrente negli anni dal 2007 al 2015, chiedendo accertarsi e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato alle dipendenze della
CP_ ditta EN GI ND per gli anni in questioni. In via preliminare, eccepiva la decadenza dell'
dalla facoltà di recuperare quanto corrisposto a titolo di disoccupazione e indennità di malattia ed in
CP_ subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere alla cancellazione dagli elenchi anagrafici e alla ripetizione delle somme
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la parziale erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erronea valutazione e\o applicazione di norme di diritto,l' erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti.
L'appello è infondato.
L'appellante censura la correttezza della decisione di primo grado,deducendo nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di pronunciarsi in ordine alle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in ricorso di primo grado.
Invero, per copiosa e consolidata giurisprudenza, la configurabilità del vizio di omessa pronuncia è esclusa laddove, sebbene manchi una esplicita statuizione sulla domanda, sia possibile rinvenire sulla stessa una pronuncia c.d. implicita.
( cfr.Cassazione, Ord. 13.12.2018, n. 32258 ;Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 7 aprile 2022, n. 11319).
Nel caso concreto, non si ravvisa alcuna nullità nella sentenza impugnata, atteso che il percorso logico argomentativo della decisione, risulta ben esplicitato e dallo stesso si desume evidentemente il rigetto delle ulteriori questioni.
Tuttavia,le eccezioni di decadenza e prescrizione sono infondate.
Premesso che il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi OTD in seguito alle indagini svolte dall' Ispettorato del
Lavoro di Taranto il 20.02.2015, si evidenzia che l'Istituto previdenziale ha il potere/dovere di accertare in ogni momento l'autenticità del rapporto lavorativo e rifiutare il trattamento assicurativo ove risulti che detto rapporto sia fittizio, fermo restando che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava per intero sul ricorrente, ex art. 2697. L'iscrizione negli elenchi di categoria non ha efficacia costitutiva perché il requisito del diritto alle prestazioni previdenziali è l'effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata. Come più volte affermato dalle S.U. (6688/83, 1133/2000, 1186/00), il diritto alle prestazioni previdenziali sorge per effetto dello svolgimento dell'attività per un numero minimo di giornate nell'anno, certificata dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949/1940.
E chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a.,
ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura,
dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. “ (SS.UU.1186/00).
Quanto al merito, ritiene l'appellante la sentenza impugnata affetta dal vizio di motivazione assente,meramente apparente,insufficiente, illogica, nonché errata, in quanto contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate. Le testimonianze assunte non hanno comprovato la sussistenza dei rapporti subordinati relativi agli anni per cui è
intervenuto il disconoscimento.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque,
ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali, secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
Puntualmente tutte le incongruenze sono emerse e sono state confermate nell'istruttoria, aggiungendosene altre, con l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione dei testi, come correttamente rilevato in sentenza.
E se è vero che, in sede contenziosa, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria piena - fino a querela di falso - solamente per quanto concerne i fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, è, altresì, vero che, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i suddetti rapporti possiedono, per loro natura, un indubbio grado di attendibilità che potrà essere sconfessata solamente da specifica e circostanziata prova contraria che, nel caso di specie, è stata del tutto assente (Cassazione
civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15638). (Cass. 7514/90; Cass. 2114/2000; Cass. Sez. lav. n. 405/2004; in termini
SS.UU. 12545/93, 7095/94).
Il sig. ha dichiarato agli ispettori di aiutare il padre nelle attività agricole da circa 10 anni;
di svolgere le Pt_1
attività insieme al padre;
di programmare da solo ed in autonomia le attività da svolgere;
di non aver mai ricevuto alcuna busta paga e di non essere mai stato retribuito, ma di aver ricevuto dal padre quanto necessario per le sue necessità quotidiane.
Ha, inoltre, dichiarato di non aver mai visto lavorare altri parenti o altre persone estranee, al di fuori del padre. Il
padre, a sua volta, ha dichiarato di occuparsi da qualche anno dei propri terreni e che, su suggerimento di un dipendente del patronato, il figlio odierno appellante ha modificato il proprio indirizzo di residenza così che lo stesso potesse “segnargli le giornate in agricoltura”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prova testimoniale assunta in giudizio è da ritenersi assolutamente inidonea ad assolvere l'onere della prova che pacificamente incombe sull'istante, avendo i testi escussi reso dichiarazioni generiche e lacunose. In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Monica SGARRO
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Monica SGARRO - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.108 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 25.06.2025
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Sardella ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso difensore in Fasano (BR), alla traversa
Via Colonna n. 1, in virtù di procura speciale alle liti in calce al presente atto;
-APPELLANTE-
E
C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonio Andriulli,
Francesco Certomà e Rita Battiato in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024, ed elettivamente domiciliati presso la sede della
[...]
Direzione Provinciale dell' in Via Golfo di Taranto;
CP_1
- APPELLATO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2838/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro,rigettava la domanda proposta da nei confronti dell' , diretta ad Parte_1 CP_1
ottenere l'accertamento del proprio diritto alla iscrizione di cancellazione dagli elenchi nominativi dei
CP_ lavoratori agricoli disposto dall' nei confronti del ricorrente negli anni dal 2007 al 2015, chiedendo accertarsi e dichiarare lo svolgimento del rapporto di lavoro agricolo subordinato alle dipendenze della
CP_ ditta EN GI ND per gli anni in questioni. In via preliminare, eccepiva la decadenza dell'
dalla facoltà di recuperare quanto corrisposto a titolo di disoccupazione e indennità di malattia ed in
CP_ subordine, l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a procedere alla cancellazione dagli elenchi anagrafici e alla ripetizione delle somme
Spese di giudizio ex art.152 disp.att.cpc.
Avverso tale decisione proponeva appello lamentandone la parziale erroneità e Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva l' , in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta l'erronea valutazione e\o applicazione di norme di diritto,l' erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti.
L'appello è infondato.
L'appellante censura la correttezza della decisione di primo grado,deducendo nella parte in cui il Giudice di prime cure omette di pronunciarsi in ordine alle eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate in ricorso di primo grado.
Invero, per copiosa e consolidata giurisprudenza, la configurabilità del vizio di omessa pronuncia è esclusa laddove, sebbene manchi una esplicita statuizione sulla domanda, sia possibile rinvenire sulla stessa una pronuncia c.d. implicita.
( cfr.Cassazione, Ord. 13.12.2018, n. 32258 ;Cass. 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass. 7 aprile 2022, n. 11319).
Nel caso concreto, non si ravvisa alcuna nullità nella sentenza impugnata, atteso che il percorso logico argomentativo della decisione, risulta ben esplicitato e dallo stesso si desume evidentemente il rigetto delle ulteriori questioni.
Tuttavia,le eccezioni di decadenza e prescrizione sono infondate.
Premesso che il ricorrente è stato cancellato dagli elenchi OTD in seguito alle indagini svolte dall' Ispettorato del
Lavoro di Taranto il 20.02.2015, si evidenzia che l'Istituto previdenziale ha il potere/dovere di accertare in ogni momento l'autenticità del rapporto lavorativo e rifiutare il trattamento assicurativo ove risulti che detto rapporto sia fittizio, fermo restando che l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava per intero sul ricorrente, ex art. 2697. L'iscrizione negli elenchi di categoria non ha efficacia costitutiva perché il requisito del diritto alle prestazioni previdenziali è l'effettivo svolgimento di attività lavorativa subordinata. Come più volte affermato dalle S.U. (6688/83, 1133/2000, 1186/00), il diritto alle prestazioni previdenziali sorge per effetto dello svolgimento dell'attività per un numero minimo di giornate nell'anno, certificata dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. n. 1949/1940.
E chi agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a.,
ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura,
dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. “ (SS.UU.1186/00).
Quanto al merito, ritiene l'appellante la sentenza impugnata affetta dal vizio di motivazione assente,meramente apparente,insufficiente, illogica, nonché errata, in quanto contraria ai consolidati principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità e/o di merito.
Invero,con riferimento alle deposizioni testimoniali rese in giudizio, contrariamente a quanto esposto nell'atto d'appello il Tribunale ha compiutamente esposto e motivato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto inverosimili le dichiarazioni raccolte dai testi indotti da parte ricorrente.
E' noto che : “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di CP_1
lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto conseguenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). (Cass. 26.7.2017, n. 18605).
Ciò posto, anche ad avviso della Corte, le emergenze istruttorie del primo grado di giudizio non hanno dimostrato con tranquillante certezza l'effettivo svolgimento di tutte le giornate lavorative rivendicate. Le testimonianze assunte non hanno comprovato la sussistenza dei rapporti subordinati relativi agli anni per cui è
intervenuto il disconoscimento.
CP_ I verbali di accertamento degli ispettori relativi all'azienda agricola datrice di lavoro,non hanno, dunque,
ricevuto quella indebita valorizzazione di cui si duole l'appellante e neppure possono condividersi le censure mosse alla lettura, che si pretende incompleta e superficiale, delle deposizioni testimoniali, dalle quali, secondo l'appellante, sarebbe rimasta confermata la veridicità del suo assunto.
Invero,numerose le contraddizioni emerse durante l'istruttoria espletata.
Puntualmente tutte le incongruenze sono emerse e sono state confermate nell'istruttoria, aggiungendosene altre, con l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione dei testi, come correttamente rilevato in sentenza.
E se è vero che, in sede contenziosa, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Enti previdenziali o dell'Ispettorato del lavoro hanno efficacia probatoria piena - fino a querela di falso - solamente per quanto concerne i fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, è, altresì, vero che, per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di aver accertato per averle apprese da terzi o a seguito di altre indagini, i suddetti rapporti possiedono, per loro natura, un indubbio grado di attendibilità che potrà essere sconfessata solamente da specifica e circostanziata prova contraria che, nel caso di specie, è stata del tutto assente (Cassazione
civile, sez. lav., 22/07/2020, n. 15638). (Cass. 7514/90; Cass. 2114/2000; Cass. Sez. lav. n. 405/2004; in termini
SS.UU. 12545/93, 7095/94).
Il sig. ha dichiarato agli ispettori di aiutare il padre nelle attività agricole da circa 10 anni;
di svolgere le Pt_1
attività insieme al padre;
di programmare da solo ed in autonomia le attività da svolgere;
di non aver mai ricevuto alcuna busta paga e di non essere mai stato retribuito, ma di aver ricevuto dal padre quanto necessario per le sue necessità quotidiane.
Ha, inoltre, dichiarato di non aver mai visto lavorare altri parenti o altre persone estranee, al di fuori del padre. Il
padre, a sua volta, ha dichiarato di occuparsi da qualche anno dei propri terreni e che, su suggerimento di un dipendente del patronato, il figlio odierno appellante ha modificato il proprio indirizzo di residenza così che lo stesso potesse “segnargli le giornate in agricoltura”.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prova testimoniale assunta in giudizio è da ritenersi assolutamente inidonea ad assolvere l'onere della prova che pacificamente incombe sull'istante, avendo i testi escussi reso dichiarazioni generiche e lacunose. In sostanza,la sentenza impugnata ha, valutato con estremo scrupolo le dichiarazioni dei testi nella loro intrinseca coerenza, riscontrandone l'insufficienza ed inidoneità a contrastare le evidenze degli accertamenti ispettivi.
Non si ravvisa alcuna incompletezza o superficialità nell'iter che ha condotto al giudizio conclusivo del Tribunale, mentre tutti i rilievi formulati dall'appellante rappresentano forzature, comprensibilmente tese alla riforma della decisione di primo grado, ma che ignorano le regole che presiedono alla valutazione della prova come dettate dall'art. 116 comma 1 c.p.c.
In conclusione, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) Spese ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto, 25.06.2025
Il Consigliere Ausiliario Rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Monica SGARRO