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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3162/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 17 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3162/2022 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Capaccio
APPELLANTE
E
generalizzata in atti Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francesco Angeletti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto. Diffida accertativa.
Artt. 615, c.1, 618 bis c.p.c. Art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 124/2004
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.5967/2022, pubblicata il 22/11/2022, che aveva rigettato l'opposizione a precetto ex artt.
615, c.1, 618 bis c.p.c., con cui la Società ricorrente aveva chiesto dichiararsi nulla o inefficace, in tutto o in parte, la diffida accertativa per crediti patrimoniali n.PG00001/2021-105 PROT. 16980, emessa ex art.12, comma 3,
Dlgs n.124/2024, con conseguente accertamento dell'inesistenza – anche solo parziale – del diritto di credito dell'opposta lavoratrice, CP_1
[...]
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata sotto i profili sia dell'error in procedendo che dell'error in judicando.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore;
istruita la causa con prova testimoniale, all'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127
c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si passano ad esporre.
1. Le seguenti circostanze, pacifiche, incontestate, documentate o coperte da giudicato vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2 1.1 E' circostanza pacifica che tra le parti in lite era intercorso dall'8.12.2017 al
30.4.2019, un rapporto di lavoro di natura subordinata, in forza di un contratto formalizzato tra le stesse che vedeva la lavoratrice, CP_1
inquadrata nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa ed articolazione oraria contrattualmente prevista come part-time -3 ore dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo e 5,5 ore sabato e domenica – (23 ore settimanali).
1.2 Come emerge documentalmente dal Verbale unico di accertamento dell'ITL di Perugia n. PG00001/2021 -094-01 del 15/07/2021 prot. 16980 del
15 luglio 2021 in data 12/07/2021 il funzionario ispettivo, Per_1
concludeva gli accertamenti iniziati con richieste documentali
[...]
dell'11/03/2021 e 18/03/2021, nei confronti della Società appellante;
e previo esame della documentazione afferente la lavoratrice - banche dati INPS, CP_1
del Libro Unico del Lavoro;
dei bonifici relativi alle retribuzioni erogate;
della lettera di assunzione;
della comunicazione di assunzione al centro per l'impiego- nonché richiamate le numerose dichiarazioni raccolte dai funzionari ispettivi in occasione degli accertamenti conclusi dal medesimo ITL con verbale PG00001/2019-932-01 del 9.04.2019 (laddove tutti i dipendenti dichiaravano che “già al momento del colloquio di lavoro veniva loro prospettata l'ipotesi di lavorare a tempo pieno, nonostante sui contratti fosse riportato un orario inferiore, pari in media a 23 ore settimanali;
ciò per assecondare la <> e che in caso di visite ispettive non si sarebbe dovuto rivelare lo scostamento tra l'orario contrattuale e quello effettivo, pena il licenziamento ”) accertava che a fronte di un formale inquadramento per lavoro part-time la lavoratrice era stata continuativamente impiegata a svolgere un orario pieno “full-time”. Venivano, dunque, contestate le seguenti violazioni, diffidate ai sensi dell'art.13 Dlgs n.124/04: - omessa consegna alla dipendente della lettera di assunzione indicante l'orario di lavoro full-time; l'omessa comunicazione al servizio per l'Impiego del modello UNILAV contenente l'esatta informazione sull'orario di lavoro full-
3 time;
- le infedeli registrazioni contenute nel LUL per le ore di lavoro effettuate e non registrate.
1.3 È del pari documentato che con verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali N.PG00001/2021-105, del 6.07.2021, il medesimo funzionario
Ispettivo aveva dato conto degli esiti dell'accertamento nei seguenti termini:
“al termine delle verifiche è emerso che la dipendente (Romania, Controparte_1
25/06/97) è stata in forza presso l'unità operativa sita in IA, via Aldo Capitini 8, dal 08/12/2017 al 30/04/2019, in virtù di un contratto part-time ove era previsto un orario pari a 3 ore lavorative giornaliere ad eccezione del sabato e della domenica, giornate in cui avrebbe dovuto prestare la propria attività 5,5 ore giornaliere. Di fatto la stessa era chiamata svolgere un orario a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali. Per la differenza tra quanto formalmente pattuito ed il reale svolgimento del rapporto lavorativo, sono state conteggiate le dovute spettanze, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. ANNO 2017 – Dicembre € 913,09; ANNO 2018 - Gennaio €
490,86; - Febbraio € 546,67; - Marzo € 771,57; - Aprile € 829,62; - Maggio €
650,10; - Giugno € 1581,93; - Luglio € 579,44; - Agosto € 501,10; - Settembre €
710,65; - Ottobre € 707,02; - Novembre €. 756,28; - Dicembre €.2402,48; ANNO
2019 – Gennaio €.466,63; - Febbraio € 803,66; - Marzo €.1202,31; -Aprile
€.3256,69… TFR €. 1.222,22”. Per un totale complessivo di euro 18.392,05 cui il datore di lavoro veniva diffidato al pagamento ex art. 12 Dlgs 23 aprile
2004, n.124.
1.4 È ancora documentato, oltre che incontestato, che la Diffida accertativa per crediti patrimoniali in parola era stata notificata con racc. A/R del
16.07.2021, ricevuta il 22/07/2021. Poiché la Società datrice, odiernamente appellante non provvedeva a corrispondere alla lavoratrice le somme diffidate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ex art.12, comma 1, del D.Lgs
n.124/2024; né a proporre nel medesimo termine ex art. 12 cit. comma 2 tentativo di conciliazione o ricorso avverso il provvedimento di diffida dinanzi al Direttore dell' di Perugia, il Controparte_2
4 provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali PG 00001/2021-
105 prot. N.16980, debitamente notificato, acquistava efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art.12 cit., comma 3. Seguiva l'avvio della procedura esecutiva previa notifica dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo rappresentato, appunto, dal ridetto Verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali.
2. Giova ricordare la natura di titolo esecutivo tributata ex lege alla diffida accertativa di cui all'art. 12 D. Lgs n. 124/2004 .
2.1 Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. (...)
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. (...) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale ... il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ... efficacia di titolo esecutivo - non configura ostacolo al ricorso alla tutela giurisdizionale da parte di chi ne è destinatario, il quale potrà agire per proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa atteso che mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi
5 di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (Cass. n. 21293 del 14/10/2011).
2.2 Tale considerazione, oltre a ridimensionare la portata del titolo posto a base del precetto del quale oggi si discute (cfr. §. 5.2 ), restituisce alla funzione che gli è propria il verbale ispettivo sulla scorta del quale risulta emessa la diffida accertativa in argomento.
2.3 E' vero, infatti, che la forza probatoria del verbale ispettivo, se è pure vero che costituisce atto pubblico facente prova fino a querela di falso di quanto constatato de visu dai verbalizzanti, non si espande fino ad imprimere analoga valenza anche alle dichiarazioni ivi trasfuse le quali si espongono pertanto ai rilievi critici ed al prudente apprezzamento del giudicante .
2. Tanto premesso sul piano metodologico, la Società datrice aveva, dunque, in primo grado, esperito opposizione ex artt. 615,617 e 618-bis c.p.c., contestando nell'an e nel quomodo l'esecuzione.
3. L'appellante lamenta preliminarmente l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il primo Giudice che avrebbe in violazione “dell'art.83 lett. h) D.L.
18/2020” disposto la trattazione scritta sin dalla prima udienza che ex art.420
c.p.c. (per come richiamato dall'art.618 bis c.p.c.) richiedeva la presenza delle parti per il tentativo di conciliazione.
3.1 Orbene prescindendo dalla circostanza che l'appellante non si è opposto, in primo grado, alla trattazione scritta, disposta sensi dell'art. 221 della legge n.
77/2020 (di conversione del d.l. n. 34/2020) ratione temporis vigente ex art. 7 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e successiva disciplina di proroga emergenziale, né ha mai formulato alcuna proposta conciliativa, va rilevato che l'omesso tentativo di conciliazione previsto dall'art.420 c.p.c. comma 1, non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicchè detta omissione non genera il vizio lamentato in appello, posto che alcuna lesione del diritto di difesa o del
6 contraddittorio si è verificata avendo le parti regolarmente depositato le proprie note difensive.
4. Del pari infondato si appalesa, sulla scorta della premessa in fatto sopra richiamata nel suo sviluppo cronologico – e pur prescindendo dalla circostanza che l'art. 12 del Dlgs 23 aprile 2004 n.124 non sancisce una scansione dei termini procedimentali prevista a pena di decadenza - il secondo motivo di censura alla gravata sentenza laddove l'appellante lamenta la tardività della Diffida Accertativa in esame a fronte della prova documentale che gli accertamenti, circa la posizione lavorativa della fossero iniziati CP_1
con le richieste documentali dell'11/03/2021 e del 18/03/2021, riferite al
Libro Unico del Lavoro, al contratto di lavoro stipulato, ai bonifici comprovanti l'effettiva erogazione delle retribuzioni.
5. I restanti motivi di impugnazione che afferiscono al merito possono essere trattati congiuntamente.
5.1 Per avversare l'an dell'azione esecutiva preannunciata col precetto contestando il credito del lavoratore e per far valere l'infondatezza della pretesa dello stesso accertata in diffida, nell'ambito di un procedimento amministrativo svoltosi in assenza di contraddittorio col datore di lavoro, la
Società datrice, come anticipato (cfr. §.2) ha proceduto con l'opposizione contro l'atto di precetto (art. 615, co. 1, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 618bis c.p.c.).
5.2 Va rimarcato (cfr. §. 2.1, Cass. n. 21293 del 14/10/2011) che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
5.2.1 Come già evidenziato, invero, il rimedio dell'art. 615 c.p.c., consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale,
7 nell'ambito di un vero e proprio giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere in executivis, facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale.
5.2.2 Tradizionalmente l'opposizione a precetto non investe tali profili, in quanto l'azione esecutiva trova il suo fondamento in titoli di formazione giudiziaria (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) o in titoli che comunque assicurano la partecipazione consensuale del destinatario della pretesa (art. 474, comma 2,
n. 2 e 3, c.p.c.). Nel caso che si esamina, invece, il datore di lavoro si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria.
5.2.3 L'opposizione al precetto diviene allora la sede nella quale il destinatario della diffida può far valere le proprie ragioni.
5.2.4 Deve allora ritenersi che, a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione.
5.3 In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697
(co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697
c.c..
8 5.3.1 Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito, nel quale alcuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell'opponente, in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo verso la diffida, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso.
6. Operate queste premesse e venendo al merito, il credito retributivo accertato in diffida per differenze retributive e t.f.r non corrisposto, scaturisce, per quanto riportato in verbale, dalla ritenuta prestazione, da parte della lavoratrice, nel periodo dall'8.12.2017 al 30.4.2019, sulla base di un rapporto di lavoro full-time secondo le previsioni del CCNL applicato, in luogo di quello formalizzato quale part-time e dalla differenza tra quanto la società datrice di lavoro abbia incontestatamente corrisposto alla lavoratrice, e quanto le sarebbe spettato in ragione dell'orario pieno di lavoro.
6.1 A tale conclusione gli accertatori sono pervenuti sulla base delle dichiarazioni della stessa lavoratrice, riscontrate dal precedente accertamento, nel corso del quale era emerso un costante e ripetuto “modus operandi” della
Società datrice che imponeva ai suoi dipendenti la formalizzazione di un contratto part-time dissimulando un contratto full-time, oltre che dalla documentazione acquisita nell'accertamento divenuto definitivo, posto a base del titolo esecutivo formatosi ex art.12 comma 3 Dlgs n.124/2004.
7. Nella specie la società opponente ha contestato il diritto della parte opposta alle somme di cui alla diffida accertativa negando che quest'ultima abbia prestato attività lavorativa eccedente l'orario contrattuale ed in particolare lo svolgimento di “lavoro straordinario”; di contro l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha dedotto ed offerto di provare che correttamente con l'accertamento di cui in diffida, il formale rapporto part-time dissimulava il reale rapporto di lavoro full – time.
7.1 Giova soggiungere che le ragioni di credito avanzate dall'opposto, devono quindi essere esaminate in questa sede, con la precisazione che la direttrice lungo la quale si sviluppa la controversia inerisce alla dimostrazione dello
9 svolgimento del lavoro pieno ordinario e non dello straordinario prestato oltre l'orario ordinario che esula dall'accertamento ispettivo.
8. In giudizio, sono stati sentiti i testi indotti dalle parti, che hanno confermato le circostanze emerse nell'accertamento di cui in diffida, riferendo in particolare il teste collega di lavoro della ed Testimone_1 CP_1
indifferente ai fatti di causa: “Ho conosciuto la al lavoro. Io ho lavorato con la CP_1
e in particolare presso il negozio Quasar del paese di IA (PG) da circa Parte_2
novembre 2017. La è arrivata presso il predetto negozio nel dicembre 2017 poco CP_1
dopo rispetto a quando sono arrivato io. Io ero addetto alla vendita e per lo più stavo nel magazzino. Il locale dove stavo era all'interno dello stesso negozio, ma spesso ero addetto alla vendita in particolare il sabato e la domenica. La era addetta soprattutto alla CP_1
vendita. Io considerando che l'orario d'ingresso e di uscita variava svolgevo circa 42 ore settimanali, lavoravo anche il sabato e la domenica ed il giorno libero turnava. La CP_1
faceva lo stesso orario e negli stessi giorni il lavoro che facevo io. Eravamo circa sei. Tra i quali mi ricordo: (in questo momento mi sfugge il Persona_2 Persona_3 Per_4
cognome, tale , e adesso non so precisare se tale o Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8
e i fratelli ed . I turni li organizzavamo tra di noi, in particolare Persona_9 Persona_10
se ne occupava il quale stilava anche gli orari e copriva eventuali impossibilità Persona_9
di qualche lavoratore coprendolo con altri. Noi tutti avevamo contratti part-time di 23-24 ore Ho già precisato prima che in realtà noi facevamo 42 ore come avvenuto nell'estate
2018. Preciso che, come ho detto prima, stilava gli orari ma erano sulle 40-42 Persona_9
ore effettive lavorate e tenuto conto di questionario organizzava i turni, ovviamente lo faceva informalmente e per uso nostro per organizzare il lavoro. L'azienda era perfettamente a conoscenza di tale orario anzi era pratica aziendale quella di riferire, in caso di eventuali controlli, che il nostro orario di lavoro fosse di 22-23 ore, così come previsto contrattualmente. Ricordo che tra gli altri un tale avvertimento ci venne anche da Tes_2
(Il Giudice dà atto che il teste benchè incerto sull'effettiva pronuncia del cognome
[...]
riferisce chiaramente trattarsi del teste che ha depositato in precedenza.) Preciso che Tes_2
aveva un ruolo di controllo e dal 2018 ha cominciato ad assumere questa mansione, verso la fine del 2018. Prima c'era tale Non so dire se materialmente allestiva vetrine, ma Per_11
10 certamente dava disposizioni per l'allestimento e veniva circa una volta alla settimana. Nel
2019 è venuto anche per più giorni consecutivi. Non ero presente alla visita dell'Ispettore. È vero che lavoravamo anche nel festivo e nel domenicale sempre come ho riferito per rispettare i nostri turni di 40-42 ore settimanali. ADR Capo 15 è vero. Avevamo solo due settimane di ferie estive non consecutive. ADR Difensore I turni erano composti da due quattro dipendenti massimo 4 o 5 nei periodi di maggiore affluenza.”
Le superiori dichiarazioni oltre ad essere dotate di attendibilità intrinseca non essendovi motivo di dubitarne, attesa l'indifferenza del teste alle vicende per cui è causa, trovano un preciso riscontro in più punti della dichiarazione del teste indotto da parte appellante che di contro non ha offerto alcun concreto elemento che possa essere di contrasto all'accertamento di cui alla diffida in parola. Il teste ha invero dichiarato: “Conosco la per Testimone_2 CP_1
motivi di lavoro, sono dipendente della società dal marzo 2017. Dal 2018 sono capo area, la lavorava nell'area di mia pertinenza. La lavorava nel negozio sito in CP_1 CP_1
IA (PG) io, per le mie mansioni, mi recavo a Perugia circa una volta a settimana. La era addetta alla vendita. I contratti di lavoro nella sede di Perugia erano tutti CP_1
strutturati dalle 20 alle 24 ore dal lunedì alla domenica. Conosco questa circostanza perché so come si organizzavano. Io mi occupavo di allestimenti e formazione del personale e allestivo anche le vetrine. Io non avevo un giorno stabilito per recarmi presso il negozio di
IA presso cui era addetta la Io mi recavo solitamente nelle circostanze sopra CP_1
riferite e per i motivi sopra riferiti, come per esempio allestimento della vetrina, alle 9 della mattina e andavo via alle 18,00 oppure andavo alle 12 e andavo via alle 19,00 ma non avevo un orario stabilito. Quando ciò accadeva trovavo la e tutto lo staf. Oltre alla CP_1
vi era , un tale Arturo, tale Il giudice dà atto CP_1 Per_12 Persona_6 Tes_1
che dal teste viene indicato come l'altro teste oggi presente fuori dall'aula. Il Tes_1
personale era organizzato a turni A Perugia è capitato anche che andassi nel 2019 quando dovevo fare due giorni di lavoro presso il negozio per allestimento, a causa di avversità meteoriche sono rimasto tre giorni e ho lavorato presso il negozio di IA. In questi tre giorni sono stato al lavoro dalle 9 alle 17. Posso solo dire che il lavoro della e dello CP_1
staff era fatto a turni ora non so dire specificamente chi c'era e chi si alternava quando io ero
11 presente. Non vi era un incaricato alla gestione turni si organizzavano in autonomia per turno erano almeno due persone e quindi se mancava qualcuno si organizzavano a coprirla.
Io non so nulla di quanto riferito al capo 9 della trasformazione dei contratti si occupa la sede. ADR difensore Io nel 2017 avevo già visto al lavoro la presso il punto vendita CP_1
di . Controparte_3
9. In proposito, va ribadita la giurisprudenza di legittimità secondo cui un contratto di lavoro a tempo parziale possa trasformarsi a tempo pieno non solo a seguito di una esplicita concorde espressione di volontà delle parti interessate, ma anche quando tale volontà sia desumibile dal concreto riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato (cfr. ad. es. Cass. 18 marzo 2004
n. 5520).
10. La costante effettuazione in concreto da parte del dipendente a tempo parziale di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, può infatti essere indicativo dell'intervenuto mutamento della volontà contrattuale in ordine alla stabile dimensione quantitativa della prestazione lavorativa.
10.1 Tale parziale mutamento dell'oggetto del contratto di lavoro intercorrente tra le parti appare evidente laddove è emerso che la dipendente aveva osservato un orario di lavoro uguale o eccedente rispetto all'orario di lavoro del full time, mentre ai sensi del contratto collettivo il superamento dell'orario dei part time non poteva avvenire nei limiti che risulta accertato sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta
11. L'allegazione e prova di tali circostanze conferma perciò le conclusioni della diffida accertativa, fondate, sulle dichiarazioni rese agli ispettori da numerosi lavoratori che lasciavano emergere il modus operandi di cui sopra si
è fatto cenno, rendendo del tutto certo il credito della lavoratrice accertato in diffida per la cui attuazione l'esecuzione è stata preannunciata, essendovi la prova dell'effettuazione da parte della lavoratrice, per il periodo preso in
12 considerazione, di quaranta ore settimanali, e comunque di più ore di quelle che le sono state retribuite, così come indicate nella diffida accertativa.
12. Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dalla avverso la diffida Pt_2
accertativa.
13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
13.1 Ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato con riguardo alla posizione dell'appellante principale
PQM
La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza condanna la Società appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida 2906,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 17 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3162/2022 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Capaccio
APPELLANTE
E
generalizzata in atti Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Francesco Angeletti
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione a precetto. Diffida accertativa.
Artt. 615, c.1, 618 bis c.p.c. Art. 12, comma 3, D. Lgs. n. 124/2004
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, n.5967/2022, pubblicata il 22/11/2022, che aveva rigettato l'opposizione a precetto ex artt.
615, c.1, 618 bis c.p.c., con cui la Società ricorrente aveva chiesto dichiararsi nulla o inefficace, in tutto o in parte, la diffida accertativa per crediti patrimoniali n.PG00001/2021-105 PROT. 16980, emessa ex art.12, comma 3,
Dlgs n.124/2024, con conseguente accertamento dell'inesistenza – anche solo parziale – del diritto di credito dell'opposta lavoratrice, CP_1
[...]
L'Appellante censura in questa sede la sentenza impugnata sotto i profili sia dell'error in procedendo che dell'error in judicando.
Si è costituito l'appellato che ha recisamente avversato quanto ex adverso dedotto ed eccepito concludendo per la conferma della sentenza impugnata;
vinte le spese con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Il fascicolo veniva assegnato al nuovo relatore;
istruita la causa con prova testimoniale, all'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127
c.3, 127 ter acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni che si passano ad esporre.
1. Le seguenti circostanze, pacifiche, incontestate, documentate o coperte da giudicato vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2 1.1 E' circostanza pacifica che tra le parti in lite era intercorso dall'8.12.2017 al
30.4.2019, un rapporto di lavoro di natura subordinata, in forza di un contratto formalizzato tra le stesse che vedeva la lavoratrice, CP_1
inquadrata nel IV livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, con mansioni di commessa ed articolazione oraria contrattualmente prevista come part-time -3 ore dal lunedì al venerdì con un giorno di riposo e 5,5 ore sabato e domenica – (23 ore settimanali).
1.2 Come emerge documentalmente dal Verbale unico di accertamento dell'ITL di Perugia n. PG00001/2021 -094-01 del 15/07/2021 prot. 16980 del
15 luglio 2021 in data 12/07/2021 il funzionario ispettivo, Per_1
concludeva gli accertamenti iniziati con richieste documentali
[...]
dell'11/03/2021 e 18/03/2021, nei confronti della Società appellante;
e previo esame della documentazione afferente la lavoratrice - banche dati INPS, CP_1
del Libro Unico del Lavoro;
dei bonifici relativi alle retribuzioni erogate;
della lettera di assunzione;
della comunicazione di assunzione al centro per l'impiego- nonché richiamate le numerose dichiarazioni raccolte dai funzionari ispettivi in occasione degli accertamenti conclusi dal medesimo ITL con verbale PG00001/2019-932-01 del 9.04.2019 (laddove tutti i dipendenti dichiaravano che “già al momento del colloquio di lavoro veniva loro prospettata l'ipotesi di lavorare a tempo pieno, nonostante sui contratti fosse riportato un orario inferiore, pari in media a 23 ore settimanali;
ciò per assecondare la <
3 time;
- le infedeli registrazioni contenute nel LUL per le ore di lavoro effettuate e non registrate.
1.3 È del pari documentato che con verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali N.PG00001/2021-105, del 6.07.2021, il medesimo funzionario
Ispettivo aveva dato conto degli esiti dell'accertamento nei seguenti termini:
“al termine delle verifiche è emerso che la dipendente (Romania, Controparte_1
25/06/97) è stata in forza presso l'unità operativa sita in IA, via Aldo Capitini 8, dal 08/12/2017 al 30/04/2019, in virtù di un contratto part-time ove era previsto un orario pari a 3 ore lavorative giornaliere ad eccezione del sabato e della domenica, giornate in cui avrebbe dovuto prestare la propria attività 5,5 ore giornaliere. Di fatto la stessa era chiamata svolgere un orario a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali. Per la differenza tra quanto formalmente pattuito ed il reale svolgimento del rapporto lavorativo, sono state conteggiate le dovute spettanze, come da allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento. ANNO 2017 – Dicembre € 913,09; ANNO 2018 - Gennaio €
490,86; - Febbraio € 546,67; - Marzo € 771,57; - Aprile € 829,62; - Maggio €
650,10; - Giugno € 1581,93; - Luglio € 579,44; - Agosto € 501,10; - Settembre €
710,65; - Ottobre € 707,02; - Novembre €. 756,28; - Dicembre €.2402,48; ANNO
2019 – Gennaio €.466,63; - Febbraio € 803,66; - Marzo €.1202,31; -Aprile
€.3256,69… TFR €. 1.222,22”. Per un totale complessivo di euro 18.392,05 cui il datore di lavoro veniva diffidato al pagamento ex art. 12 Dlgs 23 aprile
2004, n.124.
1.4 È ancora documentato, oltre che incontestato, che la Diffida accertativa per crediti patrimoniali in parola era stata notificata con racc. A/R del
16.07.2021, ricevuta il 22/07/2021. Poiché la Società datrice, odiernamente appellante non provvedeva a corrispondere alla lavoratrice le somme diffidate entro il termine di 30 giorni dalla notificazione ex art.12, comma 1, del D.Lgs
n.124/2024; né a proporre nel medesimo termine ex art. 12 cit. comma 2 tentativo di conciliazione o ricorso avverso il provvedimento di diffida dinanzi al Direttore dell' di Perugia, il Controparte_2
4 provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali PG 00001/2021-
105 prot. N.16980, debitamente notificato, acquistava efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art.12 cit., comma 3. Seguiva l'avvio della procedura esecutiva previa notifica dell'atto di precetto unitamente al titolo esecutivo rappresentato, appunto, dal ridetto Verbale di Diffida Accertativa per crediti patrimoniali.
2. Giova ricordare la natura di titolo esecutivo tributata ex lege alla diffida accertativa di cui all'art. 12 D. Lgs n. 124/2004 .
2.1 Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. (...)
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. (...) Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale ... il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista ... efficacia di titolo esecutivo - non configura ostacolo al ricorso alla tutela giurisdizionale da parte di chi ne è destinatario, il quale potrà agire per proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa atteso che mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi
5 di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito (Cass. n. 21293 del 14/10/2011).
2.2 Tale considerazione, oltre a ridimensionare la portata del titolo posto a base del precetto del quale oggi si discute (cfr. §. 5.2 ), restituisce alla funzione che gli è propria il verbale ispettivo sulla scorta del quale risulta emessa la diffida accertativa in argomento.
2.3 E' vero, infatti, che la forza probatoria del verbale ispettivo, se è pure vero che costituisce atto pubblico facente prova fino a querela di falso di quanto constatato de visu dai verbalizzanti, non si espande fino ad imprimere analoga valenza anche alle dichiarazioni ivi trasfuse le quali si espongono pertanto ai rilievi critici ed al prudente apprezzamento del giudicante .
2. Tanto premesso sul piano metodologico, la Società datrice aveva, dunque, in primo grado, esperito opposizione ex artt. 615,617 e 618-bis c.p.c., contestando nell'an e nel quomodo l'esecuzione.
3. L'appellante lamenta preliminarmente l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il primo Giudice che avrebbe in violazione “dell'art.83 lett. h) D.L.
18/2020” disposto la trattazione scritta sin dalla prima udienza che ex art.420
c.p.c. (per come richiamato dall'art.618 bis c.p.c.) richiedeva la presenza delle parti per il tentativo di conciliazione.
3.1 Orbene prescindendo dalla circostanza che l'appellante non si è opposto, in primo grado, alla trattazione scritta, disposta sensi dell'art. 221 della legge n.
77/2020 (di conversione del d.l. n. 34/2020) ratione temporis vigente ex art. 7 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105 e successiva disciplina di proroga emergenziale, né ha mai formulato alcuna proposta conciliativa, va rilevato che l'omesso tentativo di conciliazione previsto dall'art.420 c.p.c. comma 1, non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicchè detta omissione non genera il vizio lamentato in appello, posto che alcuna lesione del diritto di difesa o del
6 contraddittorio si è verificata avendo le parti regolarmente depositato le proprie note difensive.
4. Del pari infondato si appalesa, sulla scorta della premessa in fatto sopra richiamata nel suo sviluppo cronologico – e pur prescindendo dalla circostanza che l'art. 12 del Dlgs 23 aprile 2004 n.124 non sancisce una scansione dei termini procedimentali prevista a pena di decadenza - il secondo motivo di censura alla gravata sentenza laddove l'appellante lamenta la tardività della Diffida Accertativa in esame a fronte della prova documentale che gli accertamenti, circa la posizione lavorativa della fossero iniziati CP_1
con le richieste documentali dell'11/03/2021 e del 18/03/2021, riferite al
Libro Unico del Lavoro, al contratto di lavoro stipulato, ai bonifici comprovanti l'effettiva erogazione delle retribuzioni.
5. I restanti motivi di impugnazione che afferiscono al merito possono essere trattati congiuntamente.
5.1 Per avversare l'an dell'azione esecutiva preannunciata col precetto contestando il credito del lavoratore e per far valere l'infondatezza della pretesa dello stesso accertata in diffida, nell'ambito di un procedimento amministrativo svoltosi in assenza di contraddittorio col datore di lavoro, la
Società datrice, come anticipato (cfr. §.2) ha proceduto con l'opposizione contro l'atto di precetto (art. 615, co. 1, c.p.c., in combinato disposto con l'art. 618bis c.p.c.).
5.2 Va rimarcato (cfr. §. 2.1, Cass. n. 21293 del 14/10/2011) che il giudizio di opposizione alla diffida accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione) è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del credito indicato nella diffida accertativa opposta.
5.2.1 Come già evidenziato, invero, il rimedio dell'art. 615 c.p.c., consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale,
7 nell'ambito di un vero e proprio giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere in executivis, facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale.
5.2.2 Tradizionalmente l'opposizione a precetto non investe tali profili, in quanto l'azione esecutiva trova il suo fondamento in titoli di formazione giudiziaria (art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.) o in titoli che comunque assicurano la partecipazione consensuale del destinatario della pretesa (art. 474, comma 2,
n. 2 e 3, c.p.c.). Nel caso che si esamina, invece, il datore di lavoro si trova esposto ad un titolo esecutivo, formatosi senza la sua partecipazione consensuale e senza che abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità giudiziaria.
5.2.3 L'opposizione al precetto diviene allora la sede nella quale il destinatario della diffida può far valere le proprie ragioni.
5.2.4 Deve allora ritenersi che, a seguito della notifica dell'atto di precetto fondato su una diffida accertativa, ben possa il destinatario proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione.
5.3 In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697
(co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della cartella di pagamento, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come previsto dall'art.2697
c.c..
8 5.3.1 Si tratta dunque di un ordinario giudizio di merito, nel quale alcuna preclusione può ritenersi maturata a carico dell'opponente, in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo verso la diffida, in mancanza di una specifica previsione di legge in tal senso.
6. Operate queste premesse e venendo al merito, il credito retributivo accertato in diffida per differenze retributive e t.f.r non corrisposto, scaturisce, per quanto riportato in verbale, dalla ritenuta prestazione, da parte della lavoratrice, nel periodo dall'8.12.2017 al 30.4.2019, sulla base di un rapporto di lavoro full-time secondo le previsioni del CCNL applicato, in luogo di quello formalizzato quale part-time e dalla differenza tra quanto la società datrice di lavoro abbia incontestatamente corrisposto alla lavoratrice, e quanto le sarebbe spettato in ragione dell'orario pieno di lavoro.
6.1 A tale conclusione gli accertatori sono pervenuti sulla base delle dichiarazioni della stessa lavoratrice, riscontrate dal precedente accertamento, nel corso del quale era emerso un costante e ripetuto “modus operandi” della
Società datrice che imponeva ai suoi dipendenti la formalizzazione di un contratto part-time dissimulando un contratto full-time, oltre che dalla documentazione acquisita nell'accertamento divenuto definitivo, posto a base del titolo esecutivo formatosi ex art.12 comma 3 Dlgs n.124/2004.
7. Nella specie la società opponente ha contestato il diritto della parte opposta alle somme di cui alla diffida accertativa negando che quest'ultima abbia prestato attività lavorativa eccedente l'orario contrattuale ed in particolare lo svolgimento di “lavoro straordinario”; di contro l'opposta – attrice in senso sostanziale - ha dedotto ed offerto di provare che correttamente con l'accertamento di cui in diffida, il formale rapporto part-time dissimulava il reale rapporto di lavoro full – time.
7.1 Giova soggiungere che le ragioni di credito avanzate dall'opposto, devono quindi essere esaminate in questa sede, con la precisazione che la direttrice lungo la quale si sviluppa la controversia inerisce alla dimostrazione dello
9 svolgimento del lavoro pieno ordinario e non dello straordinario prestato oltre l'orario ordinario che esula dall'accertamento ispettivo.
8. In giudizio, sono stati sentiti i testi indotti dalle parti, che hanno confermato le circostanze emerse nell'accertamento di cui in diffida, riferendo in particolare il teste collega di lavoro della ed Testimone_1 CP_1
indifferente ai fatti di causa: “Ho conosciuto la al lavoro. Io ho lavorato con la CP_1
e in particolare presso il negozio Quasar del paese di IA (PG) da circa Parte_2
novembre 2017. La è arrivata presso il predetto negozio nel dicembre 2017 poco CP_1
dopo rispetto a quando sono arrivato io. Io ero addetto alla vendita e per lo più stavo nel magazzino. Il locale dove stavo era all'interno dello stesso negozio, ma spesso ero addetto alla vendita in particolare il sabato e la domenica. La era addetta soprattutto alla CP_1
vendita. Io considerando che l'orario d'ingresso e di uscita variava svolgevo circa 42 ore settimanali, lavoravo anche il sabato e la domenica ed il giorno libero turnava. La CP_1
faceva lo stesso orario e negli stessi giorni il lavoro che facevo io. Eravamo circa sei. Tra i quali mi ricordo: (in questo momento mi sfugge il Persona_2 Persona_3 Per_4
cognome, tale , e adesso non so precisare se tale o Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8
e i fratelli ed . I turni li organizzavamo tra di noi, in particolare Persona_9 Persona_10
se ne occupava il quale stilava anche gli orari e copriva eventuali impossibilità Persona_9
di qualche lavoratore coprendolo con altri. Noi tutti avevamo contratti part-time di 23-24 ore Ho già precisato prima che in realtà noi facevamo 42 ore come avvenuto nell'estate
2018. Preciso che, come ho detto prima, stilava gli orari ma erano sulle 40-42 Persona_9
ore effettive lavorate e tenuto conto di questionario organizzava i turni, ovviamente lo faceva informalmente e per uso nostro per organizzare il lavoro. L'azienda era perfettamente a conoscenza di tale orario anzi era pratica aziendale quella di riferire, in caso di eventuali controlli, che il nostro orario di lavoro fosse di 22-23 ore, così come previsto contrattualmente. Ricordo che tra gli altri un tale avvertimento ci venne anche da Tes_2
(Il Giudice dà atto che il teste benchè incerto sull'effettiva pronuncia del cognome
[...]
riferisce chiaramente trattarsi del teste che ha depositato in precedenza.) Preciso che Tes_2
aveva un ruolo di controllo e dal 2018 ha cominciato ad assumere questa mansione, verso la fine del 2018. Prima c'era tale Non so dire se materialmente allestiva vetrine, ma Per_11
10 certamente dava disposizioni per l'allestimento e veniva circa una volta alla settimana. Nel
2019 è venuto anche per più giorni consecutivi. Non ero presente alla visita dell'Ispettore. È vero che lavoravamo anche nel festivo e nel domenicale sempre come ho riferito per rispettare i nostri turni di 40-42 ore settimanali. ADR Capo 15 è vero. Avevamo solo due settimane di ferie estive non consecutive. ADR Difensore I turni erano composti da due quattro dipendenti massimo 4 o 5 nei periodi di maggiore affluenza.”
Le superiori dichiarazioni oltre ad essere dotate di attendibilità intrinseca non essendovi motivo di dubitarne, attesa l'indifferenza del teste alle vicende per cui è causa, trovano un preciso riscontro in più punti della dichiarazione del teste indotto da parte appellante che di contro non ha offerto alcun concreto elemento che possa essere di contrasto all'accertamento di cui alla diffida in parola. Il teste ha invero dichiarato: “Conosco la per Testimone_2 CP_1
motivi di lavoro, sono dipendente della società dal marzo 2017. Dal 2018 sono capo area, la lavorava nell'area di mia pertinenza. La lavorava nel negozio sito in CP_1 CP_1
IA (PG) io, per le mie mansioni, mi recavo a Perugia circa una volta a settimana. La era addetta alla vendita. I contratti di lavoro nella sede di Perugia erano tutti CP_1
strutturati dalle 20 alle 24 ore dal lunedì alla domenica. Conosco questa circostanza perché so come si organizzavano. Io mi occupavo di allestimenti e formazione del personale e allestivo anche le vetrine. Io non avevo un giorno stabilito per recarmi presso il negozio di
IA presso cui era addetta la Io mi recavo solitamente nelle circostanze sopra CP_1
riferite e per i motivi sopra riferiti, come per esempio allestimento della vetrina, alle 9 della mattina e andavo via alle 18,00 oppure andavo alle 12 e andavo via alle 19,00 ma non avevo un orario stabilito. Quando ciò accadeva trovavo la e tutto lo staf. Oltre alla CP_1
vi era , un tale Arturo, tale Il giudice dà atto CP_1 Per_12 Persona_6 Tes_1
che dal teste viene indicato come l'altro teste oggi presente fuori dall'aula. Il Tes_1
personale era organizzato a turni A Perugia è capitato anche che andassi nel 2019 quando dovevo fare due giorni di lavoro presso il negozio per allestimento, a causa di avversità meteoriche sono rimasto tre giorni e ho lavorato presso il negozio di IA. In questi tre giorni sono stato al lavoro dalle 9 alle 17. Posso solo dire che il lavoro della e dello CP_1
staff era fatto a turni ora non so dire specificamente chi c'era e chi si alternava quando io ero
11 presente. Non vi era un incaricato alla gestione turni si organizzavano in autonomia per turno erano almeno due persone e quindi se mancava qualcuno si organizzavano a coprirla.
Io non so nulla di quanto riferito al capo 9 della trasformazione dei contratti si occupa la sede. ADR difensore Io nel 2017 avevo già visto al lavoro la presso il punto vendita CP_1
di . Controparte_3
9. In proposito, va ribadita la giurisprudenza di legittimità secondo cui un contratto di lavoro a tempo parziale possa trasformarsi a tempo pieno non solo a seguito di una esplicita concorde espressione di volontà delle parti interessate, ma anche quando tale volontà sia desumibile dal concreto riferimento alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, quanto all'orario di lavoro effettivamente osservato (cfr. ad. es. Cass. 18 marzo 2004
n. 5520).
10. La costante effettuazione in concreto da parte del dipendente a tempo parziale di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno, può infatti essere indicativo dell'intervenuto mutamento della volontà contrattuale in ordine alla stabile dimensione quantitativa della prestazione lavorativa.
10.1 Tale parziale mutamento dell'oggetto del contratto di lavoro intercorrente tra le parti appare evidente laddove è emerso che la dipendente aveva osservato un orario di lavoro uguale o eccedente rispetto all'orario di lavoro del full time, mentre ai sensi del contratto collettivo il superamento dell'orario dei part time non poteva avvenire nei limiti che risulta accertato sulla scorta della deposizione testimoniale raccolta
11. L'allegazione e prova di tali circostanze conferma perciò le conclusioni della diffida accertativa, fondate, sulle dichiarazioni rese agli ispettori da numerosi lavoratori che lasciavano emergere il modus operandi di cui sopra si
è fatto cenno, rendendo del tutto certo il credito della lavoratrice accertato in diffida per la cui attuazione l'esecuzione è stata preannunciata, essendovi la prova dell'effettuazione da parte della lavoratrice, per il periodo preso in
12 considerazione, di quaranta ore settimanali, e comunque di più ore di quelle che le sono state retribuite, così come indicate nella diffida accertativa.
12. Ne consegue il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e conseguente rigetto dell'opposizione spiegata dalla avverso la diffida Pt_2
accertativa.
13 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
13.1 Ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato con riguardo alla posizione dell'appellante principale
PQM
La Corte definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza condanna la Società appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida 2906,00 per onorari, oltre accessori di legge se dovuti con attribuzione al Difensore dichiaratosi antistatario.
Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, 17 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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