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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5479 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 13.12.1961 in BOSCOREALE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
SCAFATI alla via MARTIRI d'UNGHERIA, Traversa Terralavoro n.9/A, presso lo studio dell'avv. Carlo DORDO che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: INDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 27.09.2024 il sig. Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] chiedendo l'annullamento dell'indebito notificatogli il 27 ottobre 2022, avente ad oggetto il recupero di somme asseritamente corrispostegli in riferimento al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2001, asseritamente prescritte, con pedissequa declaratoria di irripetibilità delle stesse anche per mancata prova della loro erogazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che sollecitava il CP_1 rigetto dell'iniziativa attorea per denunciata infondatezza della stessa con
1 pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'indebito.
Ritenuta la causa istruita su base cartolare, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza sulla base delle note sostitutive inoltrate dalle parti.
= = = (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto non può essere accolta.
In breve.
L'indebito in disamina, formalizzato con missiva del 27 settembre 2022, è in realtà una sollecitazione di pagamento che rimanda ad un pregresso “indebito” risalente all'ottobre 2011, seguito da un sollecito intermedio di pagamento, datato 16 ottobre 2013. L'iniziativa recuperatoria dell' ha ad oggetto prestazioni da CP_1 indennità di malattia inerenti l'anno solare 2001 non dovute per la - successiva- riscontrata mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Per come allegato e documentato dall' con la memoria di CP_1 costituzione e con il supporto cartolare valorizzato a sostegno delle proprie tesi, le prestazioni in recupero si riferiscono all'anno 2001 quale periodo interessato dall'asserito rapporto di lavoro sottostante (per il periodo> si legge nella tre comunicazioni) e sono state materialmente corrisposte in tre momenti diversi: 27 novembre 2001; 7 gennaio 2022; 18 gennaio 2002. L'erogazione è stata pari, complessivamente, a quasi 399 euro che, al netto delle trattenute, corrispondono alla somma di cui all'indebito in contenzioso (= euro 421,15). La comunicazione del 27 settembre 2022 viene allegata dall'istante come recapitata il 27 ottobre 2022. Il dato, peraltro, resta documentato dall'
[...]
. CP_2
Il sig. denuncia l'illegittimità dell'iniziativa recuperatoria Pt_1 ex adverso intrapresa allegando l'intervenuta prescrizione della posta azionata dall' e il difetto di adeguata motivazione a sostegno CP_1 dell'indebito, denunciando altresì la mancata dimostrazione della originaria erogazione della prestazione. (3)
La prioritaria analisi investe la pregnanza e la delimitazione della domanda attorea.
Ed invero, non si pone questione alcuna sulla premessa fattuale e giuridica della pretesa recuperatoria azionata con l'indebito prima e con i solleciti di pagamento poi.
Tre sono, quindi, le obiezioni attoree da esaminare.
2 (4)
Per la consecutio logica la prima questione concerne l'erogazione della somma.
Ora, va segnalato che a stretto rigore il ricorrente non contesta la corresponsione dell'importo limitandosi a denunciare la mancata prova di tale accadimento da parte dell' a tanto onerato. CP_1
Il che, tuttavia, non può essere condiviso, gravando sul resistente CP_3 la prova dell'erogazione solo a fronte di una specifica contestazione di controparte. Si legge nelle note “sostitutive” attoree del 19 marzo 2025. In merito ai detti pagamenti dai quali L'Ente vuol far valere il die a quo, non viene depositata alcuna prova, ovvero alcuna quietanza al fine di dimostrare l'effettivo pagamento in favore del ricorrente. Dunque controparte non ha allegato nessuna prova. L'avv. Carlo Dardo chiede all'Ill.mo Giudicante di riservare la causa a sentenza e dichiarare prescritto il diritto dell' al CP_1 recupero della somma di € 421.25.> Sembra, quindi, che la posizione di contrasto resti funzionale alla questione prescrizionale, piuttosto che a quella propriamente
“percettiva”.
In ogni caso, anche laddove si dovesse interpretare in senso diverso la causa petendi desumibile dall'atto introduttivo di lite, l'obiezione di merito sarebbe comunque infondata. Rectius: pretestuosa e dilatoria. Ed invero il resistente ha allegato e documentato che avverso il CP_3 primo sollecito di pagamento (16 ottobre 2013) l' ha formalizzato Pt_1 ricorso amministrativo. In esso si legge:
… negli anni posti alla base delle indennità previdenziali in oggetto a suo tempo regolarmente liquidate e di cui ora viene impropriamente richiesto il rimborso …>. Il dato processuale non è stato contrastato dal ricorrente che, in argomento, nulla ha replicato. Esso, inoltre, rimanda allo stesso indebito in attuale contenzioso, per come desumibile dall'analisi del supporto cartolare.
Ora, resta pacifica la facoltà del ricorrente di perimetrare a suo piacimento la causa petendi dell'iniziativa giudiziale che fa seguito alla fase amministrativa, anche introducendo in giudizio tematiche “nuove” rispetto al ricorso al Comitato P.le. Ciò che, invece, non è possibile è la valorizzazione di dati di fatto obiettivamente contrastanti con quanto asserito dallo stesso interessato, specie se questi omette qualsiasi spiegazione processuale circa la genesi di un tale contrasto. Un tale scenario verosimilmente illumina la posizione processuale assunta dall' che, per come verificato, limita le sue contestazioni alla Pt_1
3 prova dell'erogazione senza mai “invadere” direttamente il terreno della effettiva corresponsione delle indennità. E tuttavia, superando lo sbarramento processuale costituito dalla mancata formale contestazione, deve ritenersi che la prova dell'erogazione sia stata raggiunta, provenendo la stessa dal diretto interessato. (5)
Strettamente connessa alla tematica della corresponsione è quella concernente il dies a quo del termine prescrizionale, pacificamente decennale. Per ragioni del tutto speculari, pare al Giudice ineludibile concludere che la decorrenza va individuata nei giorni della materiale erogazione della somma, puntualmente allegati dal resistente e non oggetto di CP_3 contestazioni mirate. Quindi: 27 novembre 2001; 7 gennaio 2002; 18 gennaio 2002.
Per come anticipato, tutte e tre le missive dell' evocano CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola relative al periodo gennaio- dicembre 2001. L'indicazione concerne, evidentemente, l'anno in riferimento al quale sarebbe maturato il diritto alla prestazione, non l'anno della materiale erogazione che ben può non coincidere con il primo o, come nel caso di specie, coincidere solo in parte. (6)
La questione prescrizionale va correttamente affrontata. Sia in fatto che in diritto, muovendo dalla verificata esatta individuazione della decorrenza del termine decennale.
Dunque.
Allega e documenta il resistente che il sig. è CP_3 Pt_1 rimasto destinatario “legale”, oltre che naturalmente del sollecito per cui è causa, sia dell'originario indebito datato 26 ottobre 2011, sia del sollecito intermedio, risalente rispettivamente al 16 ottobre 2013. All'uopo l' versa in atti le lettere inoltrate al diretto interessato e le CP_1 rispettive notifiche eseguite attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno.
A fronte dello sforzo dimostrativo sostenuto dal titolare della pretesa restitutoria il ricorrente, a ben vedere, nulla obietta. Ed invero, con le note “sostitutive” successive alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale l'istante limita la sua replica alla già scrutinata questione della prova dell'erogazione senza null'altro aggiungere. Quindi
“disinteressandosi” del corredo cartolare ex adverso posto a sostegno della infondatezza della questione prescrizionale. Consegue che deve ritenersi pacifica ed incontestata, in fatto, la piattaforma documentale privilegiata dal resistente per contrastare CP_3
l'eccezione attorea di prescrizione. Ragione per la quale può, rectius: deve valorizzarsi il seguente scenario.
4 In tutti e tre i casi restano documentati gli estremi delle rispettive notifiche, intervenute attraverso le raccomandate con ricevuta di ritorno che recano il dato numerico individualizzante la missiva di specifico riferimento. Consultabili in entrambe le sezioni di cui si compongono gli esemplari prodotti sulla base della semplice manovra di lettura dei documenti giacenti in postazione informatica. Lettura -ripetesi- cui il ricorrente ha avuto accesso e rimasta priva di rilievi.
Le tre notifiche, intervenute nelle mani del “ricevente”, non del destinatario, si sono perfezionate il 12 novembre 2011, l'11 novembre 2013 e il 27 ottobre 2022.
Non importa accertare l'identità della persona che ha sottoscritto il plico nella veste di “ricevente”, il ricorrente non avendo formulato alcuna obiezione circa l'indirizzo al quale sono state spedite le raccomandate, che in ogni caso coincide, per quanto concerne l'originario indebito e il primo sollecito di pagamento, con la residenza del sig.
, indicata nel ricorso introduttivo, e nemmeno circa ipotetiche Pt_1 situazioni di “impossibilità” che avrebbero dovuto caratterizzare l'accesso materiale ai plichi stessi. Naturalmente, nessun approfondimento richiede la terza notifica, quella cioè inerente il sollecito in questa sede direttamente “impugnato”, allegata dallo stesso diretto interessato e documentata dall' notifica intervenuta, ripetesi, il 27 ottobre 2022. CP_1
Da una prospettiva legale, quindi, le notifiche sono rituali e, come tali, validamente idonee ad inserirsi nel dinamismo interruttivo del termine prescrizionale decennale. Pur in assenza di mirate contestazioni “in diritto” ad opera dell'istante, reputa opportuna il Giudice una breve digressione sull'argomento. (7)
Ed invero, va pienamente condiviso il vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle modalità di notifica degli atti provenienti dall'ente titolare della posta a credito.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente …
…
5 Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà
6 necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021, e, nella stessa direttrice, anche Cass. n.24899/22 e Cass. n.19795/17 secondo le quali, appunto, tale tipologia di notifica non è soggetta alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta ma solo al regolamento postale;
con la conseguenza che, affinchè sia valida, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario. (8)
In definitiva, deve ritenersi a tutti gli effetti dimostrato per tabulas il regolare compimento della procedura di notifica dell'indebito del 2011 e della sollecitazione di pagamento del 2013 alle date, rispettivamente, del 12 novembre 2011 e 11 novembre 2013. Ciò in quanto, per come anticipato, nessun rilievo attoreo attinge la questione “residenziale- domiciliare” o quella dell'impossibilità di conoscenza. Ragione per la quale si ha che:
-- il primo atto recuperatorio notificato, a fronte dell'erogazione in data 27 novembre 2001, risale al 12 novembre 2011;
-- la seconda richiesta di restituzione è stata notificata l'11 novembre 2013;
-- la sollecitazione di pagamento in questa sede impugnata è stata recapitata il 27 ottobre 2022. Nessuna prescrizione decennale è pertanto maturata. (9)
L'ultimo rilievo attoreo investe l'asserito difetto di motivazione del sollecito di pagamento in questa sede direttamente opposto.
La questione, per vero, potrebbe essere affrontata e risolta da una prospettiva meramente processuale atteso che, per come anticipato, l'istante non introduce alcuna tematica di merito funzionale a contrastare la premessa delle determinazioni assunte dall' Che, in una lettura CP_1
7 minima del sollecito, investono chiaramente la mancanza dei requisiti di Legge per accedere legittimamente alla prestazione erogata. Di guisa che, siccome il G.U.L. è e rimane Giudice del rapporto sottostante la prestazione in contenzioso, non dell'atto che formalizza la pretesa restitutoria, la conclusione sarebbe ineludibile, dovendosi ritenere che nulla l' ha eccepito circa la valenza della situazione “irregolare” Pt_1 da cui si originano l'indebito originario e le successive sollecitazioni di pagamento.
Se non che, il denunciato difetto di motivazione sconta anche, e forse prima di tutto, la già segnalata pregressa opposizione amministrativa inerente il sollecito intermedio. Dalla lettura della stessa emerge chiaramente la perfetta consapevolezza dell'istante dello scenario storico- fattuale entro cui maturano le determinazioni recuperatorie assunte dall'ente previdenziale. Anche in questo caso, pertanto, a tutto voler concedere, si tratterebbe di un atto che ha raggiunto il suo “scopo informativo”. E siccome il sollecito in contenzioso pedissequamente ricalca quello intermedio, palese si manifesta l'infondatezza del rilievo.
Del resto, ed in conclusione, la mera lettura del documento ne disvela l'immediata intellegibilità, in esso rimandandosi alla mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell' negli appositi elenchi Pt_1 nominativi. E siccome si controverte di prestazioni assistenziali “già” erogate resta evidente che quel difetto di requisiti riflette l'intervenuto disconoscimento postumo delle giornate lavorative. Di cui si doleva l'istante nel ricorso al Comitato P.le concernente il sollecito intermedio. (10)
La pretesa azionata pertanto deve essere disattesa. Segue la condanna dell'istante al pagamento della somma di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, maggiorata degli interessi di Legge.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo all'istanza di esenzione in atti versata.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
[...]
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
8 2) condanna il ricorrente al pagamento dell'importo di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, oltre interessi di Legge;
3) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
9
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.5479 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
, nato il giorno 13.12.1961 in BOSCOREALE ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
SCAFATI alla via MARTIRI d'UNGHERIA, Traversa Terralavoro n.9/A, presso lo studio dell'avv. Carlo DORDO che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: INDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 27.09.2024 il sig. Pt_1
si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] chiedendo l'annullamento dell'indebito notificatogli il 27 ottobre 2022, avente ad oggetto il recupero di somme asseritamente corrispostegli in riferimento al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2001, asseritamente prescritte, con pedissequa declaratoria di irripetibilità delle stesse anche per mancata prova della loro erogazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che sollecitava il CP_1 rigetto dell'iniziativa attorea per denunciata infondatezza della stessa con
1 pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'indebito.
Ritenuta la causa istruita su base cartolare, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al 21 marzo 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza sulla base delle note sostitutive inoltrate dalle parti.
= = = (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto non può essere accolta.
In breve.
L'indebito in disamina, formalizzato con missiva del 27 settembre 2022, è in realtà una sollecitazione di pagamento che rimanda ad un pregresso “indebito” risalente all'ottobre 2011, seguito da un sollecito intermedio di pagamento, datato 16 ottobre 2013. L'iniziativa recuperatoria dell' ha ad oggetto prestazioni da CP_1 indennità di malattia inerenti l'anno solare 2001 non dovute per la - successiva- riscontrata mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Per come allegato e documentato dall' con la memoria di CP_1 costituzione e con il supporto cartolare valorizzato a sostegno delle proprie tesi, le prestazioni in recupero si riferiscono all'anno 2001 quale periodo interessato dall'asserito rapporto di lavoro sottostante (per il periodo> si legge nella tre comunicazioni) e sono state materialmente corrisposte in tre momenti diversi: 27 novembre 2001; 7 gennaio 2022; 18 gennaio 2002. L'erogazione è stata pari, complessivamente, a quasi 399 euro che, al netto delle trattenute, corrispondono alla somma di cui all'indebito in contenzioso (= euro 421,15). La comunicazione del 27 settembre 2022 viene allegata dall'istante come recapitata il 27 ottobre 2022. Il dato, peraltro, resta documentato dall'
[...]
. CP_2
Il sig. denuncia l'illegittimità dell'iniziativa recuperatoria Pt_1 ex adverso intrapresa allegando l'intervenuta prescrizione della posta azionata dall' e il difetto di adeguata motivazione a sostegno CP_1 dell'indebito, denunciando altresì la mancata dimostrazione della originaria erogazione della prestazione. (3)
La prioritaria analisi investe la pregnanza e la delimitazione della domanda attorea.
Ed invero, non si pone questione alcuna sulla premessa fattuale e giuridica della pretesa recuperatoria azionata con l'indebito prima e con i solleciti di pagamento poi.
Tre sono, quindi, le obiezioni attoree da esaminare.
2 (4)
Per la consecutio logica la prima questione concerne l'erogazione della somma.
Ora, va segnalato che a stretto rigore il ricorrente non contesta la corresponsione dell'importo limitandosi a denunciare la mancata prova di tale accadimento da parte dell' a tanto onerato. CP_1
Il che, tuttavia, non può essere condiviso, gravando sul resistente CP_3 la prova dell'erogazione solo a fronte di una specifica contestazione di controparte. Si legge nelle note “sostitutive” attoree del 19 marzo 2025. In merito ai detti pagamenti dai quali L'Ente vuol far valere il die a quo, non viene depositata alcuna prova, ovvero alcuna quietanza al fine di dimostrare l'effettivo pagamento in favore del ricorrente. Dunque controparte non ha allegato nessuna prova. L'avv. Carlo Dardo chiede all'Ill.mo Giudicante di riservare la causa a sentenza e dichiarare prescritto il diritto dell' al CP_1 recupero della somma di € 421.25.> Sembra, quindi, che la posizione di contrasto resti funzionale alla questione prescrizionale, piuttosto che a quella propriamente
“percettiva”.
In ogni caso, anche laddove si dovesse interpretare in senso diverso la causa petendi desumibile dall'atto introduttivo di lite, l'obiezione di merito sarebbe comunque infondata. Rectius: pretestuosa e dilatoria. Ed invero il resistente ha allegato e documentato che avverso il CP_3 primo sollecito di pagamento (16 ottobre 2013) l' ha formalizzato Pt_1 ricorso amministrativo. In esso si legge:
… negli anni posti alla base delle indennità previdenziali in oggetto a suo tempo regolarmente liquidate e di cui ora viene impropriamente richiesto il rimborso …>. Il dato processuale non è stato contrastato dal ricorrente che, in argomento, nulla ha replicato. Esso, inoltre, rimanda allo stesso indebito in attuale contenzioso, per come desumibile dall'analisi del supporto cartolare.
Ora, resta pacifica la facoltà del ricorrente di perimetrare a suo piacimento la causa petendi dell'iniziativa giudiziale che fa seguito alla fase amministrativa, anche introducendo in giudizio tematiche “nuove” rispetto al ricorso al Comitato P.le. Ciò che, invece, non è possibile è la valorizzazione di dati di fatto obiettivamente contrastanti con quanto asserito dallo stesso interessato, specie se questi omette qualsiasi spiegazione processuale circa la genesi di un tale contrasto. Un tale scenario verosimilmente illumina la posizione processuale assunta dall' che, per come verificato, limita le sue contestazioni alla Pt_1
3 prova dell'erogazione senza mai “invadere” direttamente il terreno della effettiva corresponsione delle indennità. E tuttavia, superando lo sbarramento processuale costituito dalla mancata formale contestazione, deve ritenersi che la prova dell'erogazione sia stata raggiunta, provenendo la stessa dal diretto interessato. (5)
Strettamente connessa alla tematica della corresponsione è quella concernente il dies a quo del termine prescrizionale, pacificamente decennale. Per ragioni del tutto speculari, pare al Giudice ineludibile concludere che la decorrenza va individuata nei giorni della materiale erogazione della somma, puntualmente allegati dal resistente e non oggetto di CP_3 contestazioni mirate. Quindi: 27 novembre 2001; 7 gennaio 2002; 18 gennaio 2002.
Per come anticipato, tutte e tre le missive dell' evocano CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola relative al periodo gennaio- dicembre 2001. L'indicazione concerne, evidentemente, l'anno in riferimento al quale sarebbe maturato il diritto alla prestazione, non l'anno della materiale erogazione che ben può non coincidere con il primo o, come nel caso di specie, coincidere solo in parte. (6)
La questione prescrizionale va correttamente affrontata. Sia in fatto che in diritto, muovendo dalla verificata esatta individuazione della decorrenza del termine decennale.
Dunque.
Allega e documenta il resistente che il sig. è CP_3 Pt_1 rimasto destinatario “legale”, oltre che naturalmente del sollecito per cui è causa, sia dell'originario indebito datato 26 ottobre 2011, sia del sollecito intermedio, risalente rispettivamente al 16 ottobre 2013. All'uopo l' versa in atti le lettere inoltrate al diretto interessato e le CP_1 rispettive notifiche eseguite attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno.
A fronte dello sforzo dimostrativo sostenuto dal titolare della pretesa restitutoria il ricorrente, a ben vedere, nulla obietta. Ed invero, con le note “sostitutive” successive alla costituzione in giudizio dell'ente previdenziale l'istante limita la sua replica alla già scrutinata questione della prova dell'erogazione senza null'altro aggiungere. Quindi
“disinteressandosi” del corredo cartolare ex adverso posto a sostegno della infondatezza della questione prescrizionale. Consegue che deve ritenersi pacifica ed incontestata, in fatto, la piattaforma documentale privilegiata dal resistente per contrastare CP_3
l'eccezione attorea di prescrizione. Ragione per la quale può, rectius: deve valorizzarsi il seguente scenario.
4 In tutti e tre i casi restano documentati gli estremi delle rispettive notifiche, intervenute attraverso le raccomandate con ricevuta di ritorno che recano il dato numerico individualizzante la missiva di specifico riferimento. Consultabili in entrambe le sezioni di cui si compongono gli esemplari prodotti sulla base della semplice manovra di lettura dei documenti giacenti in postazione informatica. Lettura -ripetesi- cui il ricorrente ha avuto accesso e rimasta priva di rilievi.
Le tre notifiche, intervenute nelle mani del “ricevente”, non del destinatario, si sono perfezionate il 12 novembre 2011, l'11 novembre 2013 e il 27 ottobre 2022.
Non importa accertare l'identità della persona che ha sottoscritto il plico nella veste di “ricevente”, il ricorrente non avendo formulato alcuna obiezione circa l'indirizzo al quale sono state spedite le raccomandate, che in ogni caso coincide, per quanto concerne l'originario indebito e il primo sollecito di pagamento, con la residenza del sig.
, indicata nel ricorso introduttivo, e nemmeno circa ipotetiche Pt_1 situazioni di “impossibilità” che avrebbero dovuto caratterizzare l'accesso materiale ai plichi stessi. Naturalmente, nessun approfondimento richiede la terza notifica, quella cioè inerente il sollecito in questa sede direttamente “impugnato”, allegata dallo stesso diretto interessato e documentata dall' notifica intervenuta, ripetesi, il 27 ottobre 2022. CP_1
Da una prospettiva legale, quindi, le notifiche sono rituali e, come tali, validamente idonee ad inserirsi nel dinamismo interruttivo del termine prescrizionale decennale. Pur in assenza di mirate contestazioni “in diritto” ad opera dell'istante, reputa opportuna il Giudice una breve digressione sull'argomento. (7)
Ed invero, va pienamente condiviso il vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle modalità di notifica degli atti provenienti dall'ente titolare della posta a credito.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente …
…
5 Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà
6 necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021, e, nella stessa direttrice, anche Cass. n.24899/22 e Cass. n.19795/17 secondo le quali, appunto, tale tipologia di notifica non è soggetta alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta ma solo al regolamento postale;
con la conseguenza che, affinchè sia valida, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario. (8)
In definitiva, deve ritenersi a tutti gli effetti dimostrato per tabulas il regolare compimento della procedura di notifica dell'indebito del 2011 e della sollecitazione di pagamento del 2013 alle date, rispettivamente, del 12 novembre 2011 e 11 novembre 2013. Ciò in quanto, per come anticipato, nessun rilievo attoreo attinge la questione “residenziale- domiciliare” o quella dell'impossibilità di conoscenza. Ragione per la quale si ha che:
-- il primo atto recuperatorio notificato, a fronte dell'erogazione in data 27 novembre 2001, risale al 12 novembre 2011;
-- la seconda richiesta di restituzione è stata notificata l'11 novembre 2013;
-- la sollecitazione di pagamento in questa sede impugnata è stata recapitata il 27 ottobre 2022. Nessuna prescrizione decennale è pertanto maturata. (9)
L'ultimo rilievo attoreo investe l'asserito difetto di motivazione del sollecito di pagamento in questa sede direttamente opposto.
La questione, per vero, potrebbe essere affrontata e risolta da una prospettiva meramente processuale atteso che, per come anticipato, l'istante non introduce alcuna tematica di merito funzionale a contrastare la premessa delle determinazioni assunte dall' Che, in una lettura CP_1
7 minima del sollecito, investono chiaramente la mancanza dei requisiti di Legge per accedere legittimamente alla prestazione erogata. Di guisa che, siccome il G.U.L. è e rimane Giudice del rapporto sottostante la prestazione in contenzioso, non dell'atto che formalizza la pretesa restitutoria, la conclusione sarebbe ineludibile, dovendosi ritenere che nulla l' ha eccepito circa la valenza della situazione “irregolare” Pt_1 da cui si originano l'indebito originario e le successive sollecitazioni di pagamento.
Se non che, il denunciato difetto di motivazione sconta anche, e forse prima di tutto, la già segnalata pregressa opposizione amministrativa inerente il sollecito intermedio. Dalla lettura della stessa emerge chiaramente la perfetta consapevolezza dell'istante dello scenario storico- fattuale entro cui maturano le determinazioni recuperatorie assunte dall'ente previdenziale. Anche in questo caso, pertanto, a tutto voler concedere, si tratterebbe di un atto che ha raggiunto il suo “scopo informativo”. E siccome il sollecito in contenzioso pedissequamente ricalca quello intermedio, palese si manifesta l'infondatezza del rilievo.
Del resto, ed in conclusione, la mera lettura del documento ne disvela l'immediata intellegibilità, in esso rimandandosi alla mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell' negli appositi elenchi Pt_1 nominativi. E siccome si controverte di prestazioni assistenziali “già” erogate resta evidente che quel difetto di requisiti riflette l'intervenuto disconoscimento postumo delle giornate lavorative. Di cui si doleva l'istante nel ricorso al Comitato P.le concernente il sollecito intermedio. (10)
La pretesa azionata pertanto deve essere disattesa. Segue la condanna dell'istante al pagamento della somma di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, maggiorata degli interessi di Legge.
Le spese di lite restano irripetibili a norma di Legge, avuto riguardo all'istanza di esenzione in atti versata.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da
[...]
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante Pt_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
8 2) condanna il ricorrente al pagamento dell'importo di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, oltre interessi di Legge;
3) dichiara le spese di lite irripetibili a norma di Legge.
TORRE ANNUNZIATA, data del deposito.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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