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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10572/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2024
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mauro Marra presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Parte_3 isc.
[...] C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Cacciapuoti e Avv. Silvia Paola Teodora Zannini presso il quale ha eletto domicilio telematico e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Amalfi (SA) il giorno 11.06.2012
(anno 2012 atto n. 27 reg. 1 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 24.02.2021 omologato con decreto del 24.02.2021 n. cron. 3464/2021
con i seguenti figli:
(cf ), nato a [...] il Parte_4 C.F._3
28.3.2014, cittadinanza italiana
(cf ), nata a [...] il [...], cittadinanza Parte_5 C.F._4 italiana pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi dichiarano di aver già definito, a mezzo dell'accordo transattivo sottoscritto a luglio 2023 e di cui allegato n.5, ogni loro rapporto personale e patrimoniale.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, provvederanno ciascuno in proprio a mantenersi, con reciproca rinuncia all'assegno divorzile.
3) I due figli minori, e Parte_4 Parte_5
vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile residenza
[...] presso la madre.
4) Per quanto concerne il diritto di visita del padre, valga quanto pattuito e riportato nel piano genitoriale allegato agli atti di causa, ossia che i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, 2 volte al mese, dal venerdì dopo l'orario scolastico, venendo prelevati quindi da scuola e riaccompagnati– salvo in caso di necessità vi provveda la madre a riprenderli - la domenica sera, alle 18 oppure alle 20 (orario estivo), ovvero anche dopo cena. Per le vacanze estive, i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, con comunicazione da effettuarsi alla madre entro il relativo 30 maggio di ogni anno. Per tutte le altre festività si rispetterà il criterio della alternanza tra i genitori, come di fatto già avviene.
5) In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il padre Parte_1
verserà alla madre sig.ra un assegno mensile a titolo di
[...] Parte_2 mantenimento pari ad € 450,00 per figlio e quindi complessivamente ammontante ad € 900,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2025.
6) Il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e pagina 2 di 5 lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Assegno Unico Universale, al 50%, come per legge.
8) I coniugi si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Amalfi in data 11 giugno
2012, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 5 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2024
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mauro Marra presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Parte_3 isc.
[...] C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luigi Cacciapuoti e Avv. Silvia Paola Teodora Zannini presso il quale ha eletto domicilio telematico e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Amalfi (SA) il giorno 11.06.2012
(anno 2012 atto n. 27 reg. 1 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 24.02.2021 omologato con decreto del 24.02.2021 n. cron. 3464/2021
con i seguenti figli:
(cf ), nato a [...] il Parte_4 C.F._3
28.3.2014, cittadinanza italiana
(cf ), nata a [...] il [...], cittadinanza Parte_5 C.F._4 italiana pagina 1 di 5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I coniugi dichiarano di aver già definito, a mezzo dell'accordo transattivo sottoscritto a luglio 2023 e di cui allegato n.5, ogni loro rapporto personale e patrimoniale.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, provvederanno ciascuno in proprio a mantenersi, con reciproca rinuncia all'assegno divorzile.
3) I due figli minori, e Parte_4 Parte_5
vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con stabile residenza
[...] presso la madre.
4) Per quanto concerne il diritto di visita del padre, valga quanto pattuito e riportato nel piano genitoriale allegato agli atti di causa, ossia che i figli staranno con il padre a fine settimana alternati, 2 volte al mese, dal venerdì dopo l'orario scolastico, venendo prelevati quindi da scuola e riaccompagnati– salvo in caso di necessità vi provveda la madre a riprenderli - la domenica sera, alle 18 oppure alle 20 (orario estivo), ovvero anche dopo cena. Per le vacanze estive, i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, con comunicazione da effettuarsi alla madre entro il relativo 30 maggio di ogni anno. Per tutte le altre festività si rispetterà il criterio della alternanza tra i genitori, come di fatto già avviene.
5) In relazione all'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il padre Parte_1
verserà alla madre sig.ra un assegno mensile a titolo di
[...] Parte_2 mantenimento pari ad € 450,00 per figlio e quindi complessivamente ammontante ad € 900,00, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno 2025.
6) Il padre dovrà contribuire al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e pagina 2 di 5 lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Assegno Unico Universale, al 50%, come per legge.
8) I coniugi si danno, fin d'ora, reciproco assenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità e passaporto validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Amalfi in data 11 giugno
2012, tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
pagina 3 di 5 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Amalfi, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
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