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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2025, n. 5376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5376 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 620/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 620/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SQUASSINA SARA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 03.06.2025 che qui si intende richiamato a far parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Tunisi (Tunisia) in data 19.11.2018 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Nave (BS) (atto n. 13 parte II serie C anno 2019) e dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta non si è costituita e all'udienza di prima comparizione del 03.06.2025, accertata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA FAMIGLIA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS ET Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 620/2025 R.G. promossa da nata a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SQUASSINA SARA
RICORRENTE contro nato in [...] il [...] (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 03.06.2025 che qui si intende richiamato a far parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio a Tunisi (Tunisia) in data 19.11.2018 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Nave (BS) (atto n. 13 parte II serie C anno 2019) e dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta non si è costituita e all'udienza di prima comparizione del 03.06.2025, accertata la regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore
OS ET