Sentenza 13 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2025, proposto da
VI NI, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Sanvitale e Annamaria Zarrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 406/2023 in data 8 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 marzo 2026 il dott. LO SO, nessuno intervenuto per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 406/2023 in data 8 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato accertato il “… diritto di NI VI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 a usufruire della carta docente dell’importo nominale di euro 500 annui per i suddetti anni scolastici alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato …” ed è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… consentirle la fruizione della suddetta Carta elettronica alle medesime condizioni dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per tali anni scolastici …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione di “… corrispondere alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, l’importo nominale di euro 1.500,00, non avendo la ricorrente potuto usufruire dell’erogazione della somma di € 500,00 annui (c.d. “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”) in quanto docente a tempo determinato, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 …” e che si nomini “… per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 11 giugno 2025) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 29 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2023 in data 8 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 406/2023 in data 8 novembre 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO SO |
IL SEGRETARIO