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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1603/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18308/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1244/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.10.2025 ed iscritto al numero di RG 18308/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 476886 del 13/03/2025 notificata in data 02/07/2025 di €. 37.181,00 per il mancato pagamento del tributo TARI annualità 2016-2017-2018-2019-2020-2021. Eccepiva la mancata notifica degli avvisi prodromici;
nel merito chiedeva l'annullamento dell'atto in quanto l'imposta si riferiva a beni che il ricorrente aveva venduto in epoca precedente all'anno di imposta.
L'ente impositore rimaneva contumace, mentre la società concessionaria si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Rileva il collegio come la società concessionaria abbia prodotto un preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione allo stesso titolo, regolarmente notificato al ricorrente e mai impugnato.
Se il preavviso non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva, impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato ( da ultimo Cass. 35019/2025).
Non avendo parte ricorrente provveduto ad impugnare atti precedenti della serie procedimentale, deve ritenersi che avverso l'intimazione odierna poteva solo rilevare vizi propri dell'atto, non essendo ammissibile rilevare in tale sede la mancata notifica di atti presupposti.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente in giudizio e quantificate come in dispositivo, liquidate come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1050,00 oltre accessori come per legge.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice relatore
IO De MO
Il Presidente
NO RI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18308/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme - Via Salvatore Girardi 15 80074 Casamicciola Terme NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 476886 TARES 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1244/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29.10.2025 ed iscritto al numero di RG 18308/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 476886 del 13/03/2025 notificata in data 02/07/2025 di €. 37.181,00 per il mancato pagamento del tributo TARI annualità 2016-2017-2018-2019-2020-2021. Eccepiva la mancata notifica degli avvisi prodromici;
nel merito chiedeva l'annullamento dell'atto in quanto l'imposta si riferiva a beni che il ricorrente aveva venduto in epoca precedente all'anno di imposta.
L'ente impositore rimaneva contumace, mentre la società concessionaria si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Rileva il collegio come la società concessionaria abbia prodotto un preavviso di iscrizione ipotecaria, in relazione allo stesso titolo, regolarmente notificato al ricorrente e mai impugnato.
Se il preavviso non viene impugnato entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva, impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato ( da ultimo Cass. 35019/2025).
Non avendo parte ricorrente provveduto ad impugnare atti precedenti della serie procedimentale, deve ritenersi che avverso l'intimazione odierna poteva solo rilevare vizi propri dell'atto, non essendo ammissibile rilevare in tale sede la mancata notifica di atti presupposti.
Le spese di giudizio vanno poste a carico della parte soccombente in giudizio e quantificate come in dispositivo, liquidate come da dispositivo in ragione dello sforzo defensionale e delle richieste delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, IV sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1050,00 oltre accessori come per legge.
Napoli 27 gennaio 2026
Il giudice relatore
IO De MO
Il Presidente
NO RI