Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 496 del 2025, proposto da
CGM di ON CE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Comune di Amendolara, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 306/2024 reso dal Tribunale di Castrovillari il 11.07.2024, nel giudizio NRG 1169/2024, passato in giudicato e per l’applicazione della penalità di mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TO RC e presente il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo dell’11 luglio 2024, n. 306, il Tribunale di Castrovillari ha condannato il Comune di Amendolara al pagamento, in favore della CGM di ON CE, della complessiva somma di euro 11.578,48, oltre interessi come da domanda, nonché al pagamento delle spese procedurali, liquidate in complessivi euro 712,50 (di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 567,00 per compensi professionali), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da documentazione prodotta in atti, e il titolo esecutivo è stato notificato in data 7 novembre 2024;
- con ricorso notificato in data 16 aprile 2025, depositato nella Segreteria il giorno successivo, il creditore ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi indicate;
- la parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio.
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- non può invece trovare accoglimento la richiesta di condanna dell'amministrazione intimata a corrispondere la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), cp.a., risultando iniqua, in quanto il decreto ingiuntivo prevede già, come da domanda attorea, la liquidazione di interessi legali e moratori ex artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario comunale di Trebisacce, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Comune, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere respinta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Amendolara di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) respinge la domanda di corrispondere in favore della parte ricorrente una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
c) nomina Commissario ad acta il segretario comunale di Trebisacce, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Comune, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna il Comune di Amendolara al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO AL, Presidente
CE Tallaro, Consigliere
TO RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO RC | VO AL |
IL SEGRETARIO