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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/11/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 967/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 967 del 2019, promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oliviero Parte_1 C.F._1
DE e TA SO
attore
contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Salis e CP_1 C.F._2
AN MO
convenuto
CONCLUSIONI
Attore: In accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata;
e, per l'effetto, dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto CP_1 di precetto datato 26. 06. 2018. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Convenuto: 1) Preliminarmente e formalmente il sig. disconosce la firma apposta in calce al fantomatico CP_1 contratto di affitto e nel contempo dichiara che non è stato denunciato il fatto alla competente magistratura penale solamente perché il legislatore ha depenalizzato il falso in scrittura privata;
2) Nel merito conclude per il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
dichiarano, inoltre, di rinunciare alla pretesa di cui al numero 2) dell'atto di precetto pur
1 R.G. n. 967/2019
nella più assoluta convinzione che nessun pignoramento per il titolo dedotto è stato effettuato In tutti i casi con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto opposto, il convenuto aveva intimato il pagamento a suo favore delle seguenti somme: 1)
€ 9.504,00 a titolo di indennità per illegittima occupazione del fondo sito in agro di Bono e distinto al catasto terreni al Foglio 32, mappali 41 e 42, calcolate sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 158 del 2023 del Tribunale di Nuoro – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie;
2) €
1.100,00, oltre accessori, per spese liquidate nella sentenza 489 del 2013 della Corte di Appello di Sassari, confermativa della sentenza del Tribunale di Nuoro;
3) € 2.115,00, oltre accessori, per spese liquidate dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nuoro nella procedura esecutiva per rilascio n. 153 del 2019
(RGE).
A sostegno dell'opposizione, l'attore dedusse di aver lasciato da anni la conduzione del terreno, tanto che il medesimo a far data dall'anno 2015, lo aveva concesso in affitto a Persona_1 [...]
il quale da anni si trovava nella detenzione materiale del fondo. Nessuna somma a titolo di CP_2 illegittima occupazione, pertanto, poteva essergli più richiesta. L'azione esecutiva intrapresa da CP_1
con tutto il corollario di spese liquidate dal giudice dell'esecuzione e dettagliate in precetto, non
[...] doveva essere iniziata. In riferimento al pagamento delle spese determinate dalla sentenza di appello,
l'opponente ha dedotto l'intervento di un accordo bonario dalle parti e del successivo pagamento, ad opera dell'opponente medesimo, di quanto previsto in tale accordo.
Tanto premesso, l'attore così concluse: In accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata;
e, per l'effetto, dichiarare non dovute CP_1 tutte le somme richieste con l'atto di precetto datato 26. 06. 2018. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio il quale contestò in fatto Persona_1
i motivi di opposizione. In primo luogo, NC ritenne non vera la circostanza della concessione in affitto del terreno a disconoscendo l'autografia della sottoscrizione apposta in calce a un CP_2 contratto del 1° settembre 2017, prodotto dall'opponente unitamente alla citazione. A smentire l'ipotesi che avesse rilasciato il fondo – proseguì il convenuto – vi erano gli accertamenti eseguiti dal Corpo Pt_1
Forestale che, nel febbraio 2017, avevano rinvenuto bestiame di proprietà della moglie dell'opponente,
. Persona_2
L'opposto, inoltre, pur escludendo la circostanza di un accordo sulle spese di sentenza, ha comunque dichiarato di rinunciare a tali spese.
L'opposto concluse nel seguente modo: 1) Preliminarmente e formalmente il sig. disconosce la firma CP_1 apposta in calce al fantomatico contratto di affitto e nel contempo dichiara che non è stato denunciato il fatto alla competente
2 R.G. n. 967/2019
magistratura penale solamente perché il legislatore ha depenalizzato il falso in scrittura privata;
2) Nel merito conclude per il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
dichiarano, inoltre, di rinunciare alla pretesa di cui al numero 2) dell'atto di precetto pur nella più assoluta convinzione che nessun pignoramento per il titolo dedotto è stato effettuato In tutti i casi con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ammise i seguenti mezzi di prova: capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice opponente nella sua memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c.; 2) capitoli di prova testimoniale dedotti sub 2 – 6 da parte convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. Gli altri capitoli furono ritenuti irrilevanti o inerenti a circostanze documentali.
All'udienza del 12 gennaio 2021 fu escusso , teste di parte attrice;
all'udienza del 12 ottobre Tes_1
20221 fu escusso teste di parte convenuta;
all'udienza dell'11maggio 2023 fu escusso CP_3
teste di parte convenuta;
all'udienza dell'8 maggio 2024 fu escusso teste Testimone_2 CP_2 di parte attrice;
all'udienza del 19 luglio 2024 furono escussi i testi di parte attrice, e Testimone_3
di parte convenuta. Testimone_4
La causa fu poi rimessa alla Sezione Specializzata in competenza agraria, la quale rilevò che in ordine al processo si era radicata la competenza del Tribunale in composizione monocratica e restituì gli atti al giudice istruttore.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – fallita la proposta di conciliazione avanzata dall'opponente all'udienza del 14 ottobre 2025 – la causa fu trattenuta in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In primo luogo, deve osservarsi che parte opposta ha espressamente rinunciato alla pretesa di cui al punto
2) del precetto opposto, nel quale si intimava al debitore/opponente il pagamento delle spese di giustizia determinate con sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari n. 489 del 2013.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che questo giudice reputa di condividere, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. 5207 del 1998).
In ordine ai motivi di opposizione riguardanti il punto 2) del precetto, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia di parte opposta.
In relazione agli altri motivi, occorre fare una sintesi dei fatti incontestati o documentalmente provati.
Con sentenza n. 158 del 2013, il Tribunale di Nuoro, Sezione Specializzata Agraria, ha condannato a rilasciare il terreno sito in agro di Bono, catastalmente distinto al Foglio 32, mappali Parte_1
41 e 42 per avvenuta scadenza del contratto di affitto intercorso con Persona_1
Contestualmente, la sentenza ha disposto la condanna del medesimo a a pagare a Pt_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima del fondo, la somma di € Persona_3
5.200,00 per l'occupazione protrattasi per gli anni 2011 e 2012, oltre 216,00 per ogni mensilità di occupazione protrattasi dal novembre 2012 al rilascio, con interessi al tasso legale da ogni singola scadenza al saldo.
3 R.G. n. 967/2019
Nell'atto di precetto opposto, inoltre, si dà atto che ha corrisposto la complessiva somma di e Pt_1
12.760,00 a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione, così ripartita: € 5.200 relativa all'anno 2011 e relativa ai mesi gennaio-ottobre dell'anno 2012; € 7.560,00 relativa ai mesi novembre- dicembre dell'anno 2012 e agli anni 2013, 2014, nonché ai mesi gennaio-settembre dell'anno 2015.
Tali circostanze sono incontestate.
Nella prospettiva del creditore precettante, tuttavia, l'occupazione del fondo si è protratta fino al 15 maggio 2019, giorno del rilascio a seguito di instaurazione di procedure esecutiva e di intervento dell'ufficiale giudiziario. Tale ulteriore periodo di occupazione aveva fatto maturare, in favore del creditore, il diritto al pagamento di € 9.504,00 a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione di € 9.504,00 (pari alla somma di € 216,00 per ogni mensilità intercorsa tra il settembre 2015
e maggio 2019).
Il debitore opponente, da parte sua, ha dedotto che il terreno era stato rilasciato già nel 2015, posto che da tale data aveva preso a concederlo in affitto – dapprima verbalmente e poi, Persona_1
a decorrere dal 2017, con regolare contratto scritto – a Per questo motivo, il debitore CP_2 reputa insussistente il diritto di di procedere a esecuzione forzata per ottenere il risarcimento Per_1 forfettario del danno a titolo di illegittima occupazione e le spese di una procedura esecutiva per rilascio che si era radicata nel 2019, quando il terreno era già nella disponibilità di CP_2
L'opposizione, sul punto, non può trovare accoglimento. Parte È in atti – prodotta da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta – la redatta dalla Stazione Forestale di Bono in data 10 marzo 2017, dalla quale risulta che in data 26 febbraio 2017
“la pattuglia composta dai sottoscritti verbalizzanti, Isp. C. e Ass.te C. e dagli Ass.ti Per_4 CP_4
e in orario antimeridiano, si recava nel fondo oggetto del contendere per rilevare o Per_5 Per_6 meno ancora la presenza del bestiame;
sul posto si rinveniva il cancello d'ingresso aperto e spalancato e internamente, a ridosso dei fabbricati rurali, un automezzo Nissan pick-up color grigio e targato
CG330NJ; nelle vicinanze si rinveniva la presenza di due uomini, di cui uno risultato essere il sig.
, che all'interno di un recinto accudivano con del foraggio il bestiame bovino ivi Parte_1 rinchiuso, riconosciuto essere il medesimo rinvenuto nei diversi giorni precedenti al pascolo nel fondo in Parte oggetto” (cfr. CNR in atti). Dalla medesima nonché dai registri zootecnici in atti, risulta che il bestiame era intestato alla moglie di . Parte_3 Persona_2
Assistente Capo Forestale presente al momento del sopralluogo, è stato escusso CP_3 all'udienza del 12 ottobre 2021 e, oltre a confermare quanto in atti, ha dichiarato che fu la stessa Persona_2
a confermargli che “il bestiame vaccino a lei intestato era condotto al pascolo dal marito”.
[...]
Ora, occorre considerare che l'informativa di polizia giudiziaria, o il verbale redatto dalla polizia giudiziaria, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dei fatti avvenuti in sua presenza (Cass.
4 R.G. n. 967/2019
Civ. ord. 7883 del 2023). È da ritenersi provato, dunque, che, ancora a febbraio 2017, Parte_4 sia stato trovato sul fondo oggetto di causa, intento a prendersi cura del bestiame.
Tale circostanza, deve essere valutata in una con la circostanza che il rilascio del fondo, nonostante i ripetuti solleciti inviati dai legali di a è avvenuto soltanto il 15 maggio del 2019, a seguito Per_1 Pt_1 della radicazione di una procedura esecutiva per rilascio (RGE n. 153 del 2019) e dell'intervento dell'ufficiale giudiziario. Proprio l'ufficiale giudiziario, sia nel verbale di immissione in possesso di maggio
2019 sia nella richiesta di determinazioni ex art. 610 c.p.c. del 16 aprile 2019, dà atto della presenza di bestiame al pascolo sul fondo e, in particolare, di un numero di capi di bestiame del tutto coincidente con quello riscontrato dalla Forestale.
Il verbale della Stazione Forestale di Bono, unitamente alla procedura e alle circostanze del rilascio, costituiscono una congerie di indizi idonea a smentire la tesi dell'opponente relativa alla concessione di affitto di fondi rustici a a decorrere dal 2015. CP_2
A tal fine si rileva, in particolare, che il fatto che l'informativa di PG dia atto della presenza dello stesso sul fondo a febbraio 2017, intento in attività di pascolo e allevamento, priva di attendibilità le Pt_1 dichiarazioni dei testi relativi al fatto che bestiame e CP_2 Testimone_5 terreno fossero nella disponibilità di del tutto irrilevante sul punto, a fronte di quanto CP_2 dichiarato dagli agenti della Forestale e dell'informativa di PG, anche l'eventuale dichiarazione testimoniale di , prova non ammessa in quanto superflua. Persona_2
Appare anche del tutto ultroneo procedere a verificazione della autografia della sottoscrizione da parte di del contratto di affitto agrario in favore di sottoscritto a settembre 2017. Per_1 CP_2
Ammesso che tale sottoscrizione sia autentica, appare irrilevante: le circostanze del giudizio inducono a ritenere che, di fatto e a prescindere dai rapporti contrattuali, l'occupazione del terreno da parte di Pt_1 si sia protratta sino a maggio 2019. Solo in tal modo, del resto, appare giustificabile la assoluta mancanza di opposizioni da parte di in sede di esecuzione per il rilascio del fondo. Pt_1
Deve essere soltanto aggiunto, in ordine alle spese derivanti dalla procedura esecutiva di rilascio, liquidate con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 17 giugno 2019 e intimate al punto 3 del precetto, che le stesse derivano da titolo esecutivo giudiziale che avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e che, allo stato, pare inattaccabile sulla base di asseriti fatti estintivi che, indipendentemente dalla loro prova, sarebbero accaduti prima del formarsi del titolo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata in ordine ai punti 1 e 3 del precetto.
Le spese, in conseguenza della parziale cessazione della materia del contendere, seguono la soccombenza soltanto nella misura di 2/3, mentre per 1/3 devono essere oggetto di compensazione. La misura della liquidazione è da effettuarsi sui parametri medi per cause di valore analogo a quello delle somme precettate, detratta la somma rinunciata.
PQM
5 R.G. n. 967/2019
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al punto del 2 del precetto, nel quale si intima di “pagare a favore del Sig. la somma di Euro 1.100, oltre IVA, CPA e CP_1
Spese Generali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari
– n. 489/2013”, in conseguenza della rinuncia al precetto;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3;
- Condanna a rimborsare la misura residua dei 2/3, Parte_1 Persona_1 liquidata in complessivi € 3.384,75, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 19 novembre 2025
Il giudice
Riccardo De TO
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
In composizione monocratica, in persona del giudice designato, dott. Riccardo De TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa di primo grado iscritta in RG al n. 967 del 2019, promossa da
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Oliviero Parte_1 C.F._1
DE e TA SO
attore
contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pietro Salis e CP_1 C.F._2
AN MO
convenuto
CONCLUSIONI
Attore: In accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata;
e, per l'effetto, dichiarare non dovute tutte le somme richieste con l'atto CP_1 di precetto datato 26. 06. 2018. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Convenuto: 1) Preliminarmente e formalmente il sig. disconosce la firma apposta in calce al fantomatico CP_1 contratto di affitto e nel contempo dichiara che non è stato denunciato il fatto alla competente magistratura penale solamente perché il legislatore ha depenalizzato il falso in scrittura privata;
2) Nel merito conclude per il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
dichiarano, inoltre, di rinunciare alla pretesa di cui al numero 2) dell'atto di precetto pur
1 R.G. n. 967/2019
nella più assoluta convinzione che nessun pignoramento per il titolo dedotto è stato effettuato In tutti i casi con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il precetto opposto, il convenuto aveva intimato il pagamento a suo favore delle seguenti somme: 1)
€ 9.504,00 a titolo di indennità per illegittima occupazione del fondo sito in agro di Bono e distinto al catasto terreni al Foglio 32, mappali 41 e 42, calcolate sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 158 del 2023 del Tribunale di Nuoro – Sezione Specializzata per le Controversie Agrarie;
2) €
1.100,00, oltre accessori, per spese liquidate nella sentenza 489 del 2013 della Corte di Appello di Sassari, confermativa della sentenza del Tribunale di Nuoro;
3) € 2.115,00, oltre accessori, per spese liquidate dal
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Nuoro nella procedura esecutiva per rilascio n. 153 del 2019
(RGE).
A sostegno dell'opposizione, l'attore dedusse di aver lasciato da anni la conduzione del terreno, tanto che il medesimo a far data dall'anno 2015, lo aveva concesso in affitto a Persona_1 [...]
il quale da anni si trovava nella detenzione materiale del fondo. Nessuna somma a titolo di CP_2 illegittima occupazione, pertanto, poteva essergli più richiesta. L'azione esecutiva intrapresa da CP_1
con tutto il corollario di spese liquidate dal giudice dell'esecuzione e dettagliate in precetto, non
[...] doveva essere iniziata. In riferimento al pagamento delle spese determinate dalla sentenza di appello,
l'opponente ha dedotto l'intervento di un accordo bonario dalle parti e del successivo pagamento, ad opera dell'opponente medesimo, di quanto previsto in tale accordo.
Tanto premesso, l'attore così concluse: In accoglimento dell'opposizione, per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto di a procedere a esecuzione forzata;
e, per l'effetto, dichiarare non dovute CP_1 tutte le somme richieste con l'atto di precetto datato 26. 06. 2018. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Incardinatosi il contraddittorio, si costituì in giudizio il quale contestò in fatto Persona_1
i motivi di opposizione. In primo luogo, NC ritenne non vera la circostanza della concessione in affitto del terreno a disconoscendo l'autografia della sottoscrizione apposta in calce a un CP_2 contratto del 1° settembre 2017, prodotto dall'opponente unitamente alla citazione. A smentire l'ipotesi che avesse rilasciato il fondo – proseguì il convenuto – vi erano gli accertamenti eseguiti dal Corpo Pt_1
Forestale che, nel febbraio 2017, avevano rinvenuto bestiame di proprietà della moglie dell'opponente,
. Persona_2
L'opposto, inoltre, pur escludendo la circostanza di un accordo sulle spese di sentenza, ha comunque dichiarato di rinunciare a tali spese.
L'opposto concluse nel seguente modo: 1) Preliminarmente e formalmente il sig. disconosce la firma CP_1 apposta in calce al fantomatico contratto di affitto e nel contempo dichiara che non è stato denunciato il fatto alla competente
2 R.G. n. 967/2019
magistratura penale solamente perché il legislatore ha depenalizzato il falso in scrittura privata;
2) Nel merito conclude per il rigetto dell'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto;
dichiarano, inoltre, di rinunciare alla pretesa di cui al numero 2) dell'atto di precetto pur nella più assoluta convinzione che nessun pignoramento per il titolo dedotto è stato effettuato In tutti i casi con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ammise i seguenti mezzi di prova: capitoli di prova testimoniale dedotti da parte attrice opponente nella sua memoria ex art. 183 comma VI
n. 2 c.p.c.; 2) capitoli di prova testimoniale dedotti sub 2 – 6 da parte convenuta nella sua comparsa di costituzione e risposta. Gli altri capitoli furono ritenuti irrilevanti o inerenti a circostanze documentali.
All'udienza del 12 gennaio 2021 fu escusso , teste di parte attrice;
all'udienza del 12 ottobre Tes_1
20221 fu escusso teste di parte convenuta;
all'udienza dell'11maggio 2023 fu escusso CP_3
teste di parte convenuta;
all'udienza dell'8 maggio 2024 fu escusso teste Testimone_2 CP_2 di parte attrice;
all'udienza del 19 luglio 2024 furono escussi i testi di parte attrice, e Testimone_3
di parte convenuta. Testimone_4
La causa fu poi rimessa alla Sezione Specializzata in competenza agraria, la quale rilevò che in ordine al processo si era radicata la competenza del Tribunale in composizione monocratica e restituì gli atti al giudice istruttore.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – fallita la proposta di conciliazione avanzata dall'opponente all'udienza del 14 ottobre 2025 – la causa fu trattenuta in decisone ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In primo luogo, deve osservarsi che parte opposta ha espressamente rinunciato alla pretesa di cui al punto
2) del precetto opposto, nel quale si intimava al debitore/opponente il pagamento delle spese di giustizia determinate con sentenza della Corte di Appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari n. 489 del 2013.
Secondo la giurisprudenza di legittimità che questo giudice reputa di condividere, “la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere (Cass. Civ. 5207 del 1998).
In ordine ai motivi di opposizione riguardanti il punto 2) del precetto, pertanto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per rinuncia di parte opposta.
In relazione agli altri motivi, occorre fare una sintesi dei fatti incontestati o documentalmente provati.
Con sentenza n. 158 del 2013, il Tribunale di Nuoro, Sezione Specializzata Agraria, ha condannato a rilasciare il terreno sito in agro di Bono, catastalmente distinto al Foglio 32, mappali Parte_1
41 e 42 per avvenuta scadenza del contratto di affitto intercorso con Persona_1
Contestualmente, la sentenza ha disposto la condanna del medesimo a a pagare a Pt_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno per occupazione illegittima del fondo, la somma di € Persona_3
5.200,00 per l'occupazione protrattasi per gli anni 2011 e 2012, oltre 216,00 per ogni mensilità di occupazione protrattasi dal novembre 2012 al rilascio, con interessi al tasso legale da ogni singola scadenza al saldo.
3 R.G. n. 967/2019
Nell'atto di precetto opposto, inoltre, si dà atto che ha corrisposto la complessiva somma di e Pt_1
12.760,00 a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione, così ripartita: € 5.200 relativa all'anno 2011 e relativa ai mesi gennaio-ottobre dell'anno 2012; € 7.560,00 relativa ai mesi novembre- dicembre dell'anno 2012 e agli anni 2013, 2014, nonché ai mesi gennaio-settembre dell'anno 2015.
Tali circostanze sono incontestate.
Nella prospettiva del creditore precettante, tuttavia, l'occupazione del fondo si è protratta fino al 15 maggio 2019, giorno del rilascio a seguito di instaurazione di procedure esecutiva e di intervento dell'ufficiale giudiziario. Tale ulteriore periodo di occupazione aveva fatto maturare, in favore del creditore, il diritto al pagamento di € 9.504,00 a titolo di risarcimento del danno per illegittima occupazione di € 9.504,00 (pari alla somma di € 216,00 per ogni mensilità intercorsa tra il settembre 2015
e maggio 2019).
Il debitore opponente, da parte sua, ha dedotto che il terreno era stato rilasciato già nel 2015, posto che da tale data aveva preso a concederlo in affitto – dapprima verbalmente e poi, Persona_1
a decorrere dal 2017, con regolare contratto scritto – a Per questo motivo, il debitore CP_2 reputa insussistente il diritto di di procedere a esecuzione forzata per ottenere il risarcimento Per_1 forfettario del danno a titolo di illegittima occupazione e le spese di una procedura esecutiva per rilascio che si era radicata nel 2019, quando il terreno era già nella disponibilità di CP_2
L'opposizione, sul punto, non può trovare accoglimento. Parte È in atti – prodotta da parte opposta unitamente alla comparsa di costituzione e risposta – la redatta dalla Stazione Forestale di Bono in data 10 marzo 2017, dalla quale risulta che in data 26 febbraio 2017
“la pattuglia composta dai sottoscritti verbalizzanti, Isp. C. e Ass.te C. e dagli Ass.ti Per_4 CP_4
e in orario antimeridiano, si recava nel fondo oggetto del contendere per rilevare o Per_5 Per_6 meno ancora la presenza del bestiame;
sul posto si rinveniva il cancello d'ingresso aperto e spalancato e internamente, a ridosso dei fabbricati rurali, un automezzo Nissan pick-up color grigio e targato
CG330NJ; nelle vicinanze si rinveniva la presenza di due uomini, di cui uno risultato essere il sig.
, che all'interno di un recinto accudivano con del foraggio il bestiame bovino ivi Parte_1 rinchiuso, riconosciuto essere il medesimo rinvenuto nei diversi giorni precedenti al pascolo nel fondo in Parte oggetto” (cfr. CNR in atti). Dalla medesima nonché dai registri zootecnici in atti, risulta che il bestiame era intestato alla moglie di . Parte_3 Persona_2
Assistente Capo Forestale presente al momento del sopralluogo, è stato escusso CP_3 all'udienza del 12 ottobre 2021 e, oltre a confermare quanto in atti, ha dichiarato che fu la stessa Persona_2
a confermargli che “il bestiame vaccino a lei intestato era condotto al pascolo dal marito”.
[...]
Ora, occorre considerare che l'informativa di polizia giudiziaria, o il verbale redatto dalla polizia giudiziaria, è atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c. e fa piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dei fatti avvenuti in sua presenza (Cass.
4 R.G. n. 967/2019
Civ. ord. 7883 del 2023). È da ritenersi provato, dunque, che, ancora a febbraio 2017, Parte_4 sia stato trovato sul fondo oggetto di causa, intento a prendersi cura del bestiame.
Tale circostanza, deve essere valutata in una con la circostanza che il rilascio del fondo, nonostante i ripetuti solleciti inviati dai legali di a è avvenuto soltanto il 15 maggio del 2019, a seguito Per_1 Pt_1 della radicazione di una procedura esecutiva per rilascio (RGE n. 153 del 2019) e dell'intervento dell'ufficiale giudiziario. Proprio l'ufficiale giudiziario, sia nel verbale di immissione in possesso di maggio
2019 sia nella richiesta di determinazioni ex art. 610 c.p.c. del 16 aprile 2019, dà atto della presenza di bestiame al pascolo sul fondo e, in particolare, di un numero di capi di bestiame del tutto coincidente con quello riscontrato dalla Forestale.
Il verbale della Stazione Forestale di Bono, unitamente alla procedura e alle circostanze del rilascio, costituiscono una congerie di indizi idonea a smentire la tesi dell'opponente relativa alla concessione di affitto di fondi rustici a a decorrere dal 2015. CP_2
A tal fine si rileva, in particolare, che il fatto che l'informativa di PG dia atto della presenza dello stesso sul fondo a febbraio 2017, intento in attività di pascolo e allevamento, priva di attendibilità le Pt_1 dichiarazioni dei testi relativi al fatto che bestiame e CP_2 Testimone_5 terreno fossero nella disponibilità di del tutto irrilevante sul punto, a fronte di quanto CP_2 dichiarato dagli agenti della Forestale e dell'informativa di PG, anche l'eventuale dichiarazione testimoniale di , prova non ammessa in quanto superflua. Persona_2
Appare anche del tutto ultroneo procedere a verificazione della autografia della sottoscrizione da parte di del contratto di affitto agrario in favore di sottoscritto a settembre 2017. Per_1 CP_2
Ammesso che tale sottoscrizione sia autentica, appare irrilevante: le circostanze del giudizio inducono a ritenere che, di fatto e a prescindere dai rapporti contrattuali, l'occupazione del terreno da parte di Pt_1 si sia protratta sino a maggio 2019. Solo in tal modo, del resto, appare giustificabile la assoluta mancanza di opposizioni da parte di in sede di esecuzione per il rilascio del fondo. Pt_1
Deve essere soltanto aggiunto, in ordine alle spese derivanti dalla procedura esecutiva di rilascio, liquidate con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 17 giugno 2019 e intimate al punto 3 del precetto, che le stesse derivano da titolo esecutivo giudiziale che avrebbe dovuto essere opposto ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e che, allo stato, pare inattaccabile sulla base di asseriti fatti estintivi che, indipendentemente dalla loro prova, sarebbero accaduti prima del formarsi del titolo.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata in ordine ai punti 1 e 3 del precetto.
Le spese, in conseguenza della parziale cessazione della materia del contendere, seguono la soccombenza soltanto nella misura di 2/3, mentre per 1/3 devono essere oggetto di compensazione. La misura della liquidazione è da effettuarsi sui parametri medi per cause di valore analogo a quello delle somme precettate, detratta la somma rinunciata.
PQM
5 R.G. n. 967/2019
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al punto del 2 del precetto, nel quale si intima di “pagare a favore del Sig. la somma di Euro 1.100, oltre IVA, CPA e CP_1
Spese Generali di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari
– n. 489/2013”, in conseguenza della rinuncia al precetto;
- Rigetta per il resto l'opposizione;
- Compensa le spese tra le parti nella misura di 1/3;
- Condanna a rimborsare la misura residua dei 2/3, Parte_1 Persona_1 liquidata in complessivi € 3.384,75, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 19 novembre 2025
Il giudice
Riccardo De TO
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