Articolo 26 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730
Articolo 25Articolo 27
Versione
29 dicembre 1983
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Versione
30 marzo 1985
Art. 26. ((Nei limiti dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza delle unita' sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purche' le deliberazioni relative, di competenza delle unita' sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.
Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente puo' aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorche' sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984.))
Nelle more della definizione dei rapporti tra lo Stato e i tesorieri conseguenti all'applicazione dei precedenti commi, sulle somme erogate dai tesorieri stessi viene riconosciuto, a carico del bilancio dello Stato, un tasso di interesse in misura pari a quella prevista dalla convenzione in atto con la unita' sanitaria locale.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1985, N. 8 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1985, N. 103 ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1985, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 MARZO 1985, N. 103))
Le somme riscosse in conto dei residui attivi accertati al 31 dicembre 1983 devono essere destinate secondo la seguente inderogabile scala di priorita':
(( a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il personale in servizio e in quiescenza delle unita' sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri;))
b) a riduzione delle esposizioni verso i tesorieri conseguenti alle liquidazioni disposte in attuazione del primo comma o precedentemente gia' esistenti;
c) al pagamento di altre partite debitorie accertate al 31 dicembre 1983, ivi compresi gli eventuali interessi passivi maturati su tali partite successivamente a tale data.
Con successivo provvedimento legislativo sono definiti i criteri e le modalita' con i quali si provvede alla regolarizzazione del debito dello Stato verso i tesorieri in relazione alle liquidazioni da questi disposte ai sensi del primo comma, nonche' i criteri e le modalita' per il ripiano del residuo disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1983 e dei relativi interessi che giungeranno a maturazione successivamente a tale data. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 225 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, soltanto in termini di competenza.
La determinazione del disavanzo di cui al primo comma deve tener conto anche delle quote di cui all' articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
A tal fine le regioni sono tenute ad assegnare alle unita' sanitarie locali le quote non versate all'entrata dello Stato successivamente all'anno 1980.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico di cui all' articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , aventi personalita' giuridica di diritto pubblico.
Entrata in vigore il 30 marzo 1985
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