Articolo 9 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1096
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 novembre 1951
Art. 9.
Il compenso da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1951-52, in L. 17.323.119.700.
Entrata in vigore il 11 novembre 1951