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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3381 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via I. D'Aste, 1/5 - Scala Destra, presso e nello studio dell'Avv. Daniele G.B. Taula, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice contro
(P. IVA n° ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale Civile di Alessandria Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate
[...]
in parte narrativa, a versare alla RA , in adempimento del contratto Parte_1
assicurativo di cui in premessa, la complessiva somma di Euro 10.159,31.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi maturati e maturandi ex art. 1284, comma 1 e comma 4 c.c., con decorrenza dalla data del dovuto a quella di effettivo soddisfo;
1 sempre nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate in parte narrativa, a rimborsare alla RA le spese di avvio sostenute per la mediazione Parte_1 civile nanti l'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, pari ad Euro 48,80.=, nonché gli onorari per la difesa tecnica prestata dal proprio difensore, ammontanti
a complessivi Euro 612,83.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria;
sempre nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate in parte narrativa, visto il grave perdurante inadempimento contrattuale di cui la suddetta società si è resa responsabile, a risarcire il danno patito e patiendo dalla RA Parte_1
nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria
[...] ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, sulla base del prudente apprezzamento dell'adito
Giudice.
Tutto quanto sopra, comunque, entro Euro 26.000,00.=, importo da considerarsi altresì quale limite della domanda ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva ex lege.
Salvis juribus.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., rilevando che il di lei figlio convivente, sig. CP_1 [...]
aveva stipulato, in data 7.6.2010, la polizza assicurativa n. 80100030818, denominata Parte_2
“Postaprotezione Casa” con la compagnia regolarmente rinnovata alle relative Controparte_1 scadenze, la quale prevedeva tra l'altro la copertura assicurativa a favore del Signor e/o Parte_2
dei soggetti presenti sullo stato di famiglia del medesimo e/o dei famigliari con lo stesso conviventi, denominata tutela giudiziaria per le controversie, non escluse dalle condizioni generali di polizza,
(doc. n° 2), nelle quali lo stesso (ovvero gli altri soggetti sopra indicati) avessero ad essere coinvolti
(massimale di polizza Euro 11.000,00).
Parte attrice precisava di essere la madre convivente del sig. e rappresentava in Parte_2 sostanza di avere subito una rapina mentre si trovava all'estero (a Barcellona) e di essere beneficiaria di una polizza, stipulata dal figlio convivente, con la compagnia di assicurazioni OL
Assicurazioni spa che prevedeva in copertura tale rischio (rapina subita) e di avere denunciato
2 l'insorgenza del caso assicurativo;
che OL non aveva provveduto, tuttavia, alla liquidazione del danno e che pertanto l'attrice aveva interpellato , denunciando in data 5.10.2016 CP_1
l'insorgenza del caso assicurativo in relazione alla garanzia “tutela legale” domandando autorizzazione al fine di procedere con procedimento di mediazione civile e, in caso di mancato accordo, in sede giudiziaria;
che l'odierna convenuta non aveva dato tuttavia riscontro;
che in mancanza di tale riscontro parte attrice aveva conferito incarico al legale per introdurre la procedura di mediazione e avendo avuto quest'ultima esito negativo, per la prosecuzione della lite in sede giudiziaria;
che era stata pertanto instaurata davanti al Giudice di Pace la procedura avente rg n.
216/2018
contro
OL che si era conclusa con sentenza che aveva respinto le domande dell'attrice; che era stato pertanto proposto appello avverso tale sentenza nei confronti di OL davanti al Tribunale di Alessandria (rg. n. 823/2019); che anche l'appello si era concluso con esito negativo per l'attrice; che nelle more l'odierna convenuta non aveva fornito alcun riscontro alle comunicazione fatte da parte attrice in relazione al giudizio
contro
OL;
che la signora Pt_1 aveva in definitiva versato un importo pari ad € 10.208,11 di cui Euro 2.363,77.=, per spese di soccombenza verso OL Assicurazioni S.p.A., Euro 426,25.=, per imposte di registro delle sentenze di primo e secondo grado ed Euro 7.369,29.= per spese legali al proprio difensore, Euro,
48,80.= per spese di avvio della mediazione verso OL.
L'attrice quindi, dopo avere instaurato la procedura di mediazione contro l'odierna convenuta, con esito negativo, incardinava il presente giudizio contro , contestando l'inadempimento CP_1 contrattuale di quest'ultima e chiedendo pertanto in sostanza l'adempimento del contratto di assicurazione in relazione alla garanzia “tutela legale” per il procedimento instaurato contro
OL, quindi di condannare la convenuta la pagamento di € 10.159,31, oltre interessi;
chiedeva ancora in sostanza il risarcimento del conseguente danno subito oltre al pagamento delle spese di mediazione e di lite del presente giudizio. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 22 Controparte_1
febbraio 2023.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione in data 16.07.2024, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La domanda dell'attrice è infondata e va, quindi, respinta.
Ebbene, parte attrice formula una domanda di adempimento contrattuale, azionando in sostanza una polizza assicurativa, che sarebbe stata stipulata dal proprio figlio , ed in Parte_2
3 particolare la copertura assicurativa, di cui al contratto assicurativo postaprotezione casa, riguardante la tutela legale.
Come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Ebbene nel caso di specie parte attrice non ha fornito adeguata prova della fonte contrattuale del diritto fatto valere in giudizio.
Nello specifico il modulo della polizza prodotto, di cui al doc 1 del fascicolo attoreo, non risulta completo, risultando in fondo alla polizza stessa “tagliate” le ultime righe di tale polizza. Inoltre lo stesso modulo della polizza non risulta neanche chiaramente sottoscritto dalla convenuta (cfr. doc. 1 parte attrice).
Manca in sostanza la produzione del contratto sottoscritto dalle parti, non risultando quindi adeguatamente provato il relativo rapporto contrattuale.
Nelle stesse condizioni generali di assicurazione di cui al doc. 2 del fascicolo attoreo è previsto all'art.
1.2 sulla conclusione del contratto tra l'altro che il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto.
Nel caso di specie il modulo di polizza prodotto come già sopra indicato non risulta chiaramente sottoscritto dalle parti.
Si evidenzia inoltre che la polizza n. 80100030818 di cui al doc. 1 di parte attrice risulta avere decorrenza dalle ore 24.00 del 7.6.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 7.6.2011. Parte attrice evidenzia che la polizza sarebbe stata via via rinnovata alle relative scadenze, ma non produce la documentazione attestante il pagamento del relativo premio per i successivi rinnovi.
Sempre nelle condizioni generali di assicurazione all'art. 1.2 è previsto tra l'altro che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ciò detto alla voce tutela legale nell'ambito della copertura Capofamiglia di cui alle condizioni generali di contratto è previsto tra l'altro all'art. 10.6 (Insorgenza del sinistro) quanto segue: “1) Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:
4 • per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l' , la controparte o un terzo abbia o avrebbe Parte_3
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorso un mese dalla decorrenza della polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione
e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.
3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad IPA, nei modi e nei termini del punto 14.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
5) Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata
a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.”.
Orbene, nel caso di specie, la controversia per la quale l'odierna parte attrice aziona la copertura assicurativa “tutela legale” nei confronti della convenuta è una controversia di tipo contrattuale
(inadempimento di OL rispetto ad altra polizza stipulata con quest'ultima) quindi si può ritenere che il sinistro sia insorto in base all'art 10.6 al momento in cui OL avrebbe cominciato a violare le norme di contratto, pertanto chiaramente dopo il momento del sinistro per il quale l'attrice indicava di essere assicurata (rapina) del 2015. Ebbene, oltre a non essere stato prodotto il modulo di polizza debitamente sottoscritto dalle parti, non risulta neanche prodotta la documentazione relativa quantomeno al pagamento dei premi per il rinnovo di tale polizza per il periodo successivo al
5 7.6.2011, mancando quindi la prova della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti anche per il periodo dal 2015 in poi.
Manca quindi in ogni caso la prova della fonte contrattuale del diritto fatto valere dall'attrice in questa sede.
Ancora ad abundantiam si rileva che parte attrice non ha neanche fornito adeguata prova della convivenza con il contraente.
A tale proposito si rileva infatti che nelle condizioni generali del contratto allegate di cui al doc 2 del fascicolo attoreo si legge tra l'altro all'art 10.2 che: “La garanzie previste al punto 10.1 Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dell'Assicurato. Ai soli fini della presente garanzia per
“Assicurato” si intende: • il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
…”.
Anche sotto tale profilo la domanda di parte attrice è quindi carente.
In definitiva parte attrice non ha adeguatamente provato la fonte contrattuale del diritto azionato nel presente giudizio.
Ne consegue che le domande formulate dalla stessa parte attrice di adempimento del contratto e di risarcimento del danno devono essere rigettate.
Va anche sottolineato che, come noto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera con riguardo al contumace ma solo con riferimento alla parte costituita (cfr. sul punto
Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, n.16800 secondo la quale: “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali
e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art.
183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né
l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.” , si veda anche in senso sostanzialmente conforme. Cass. civ. n. 42035 del 2021).
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese di lite, essendo la convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Alessandria, il 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
Minuta redatta dal GOP in tirocinio Dott. Raffaele Anastasio.
7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 CodiceFiscale_1
Via I. D'Aste, 1/5 - Scala Destra, presso e nello studio dell'Avv. Daniele G.B. Taula, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Attrice contro
(P. IVA n° ) Controparte_1 P.IVA_1
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: contratto di assicurazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione, così chiedendo:
“Piaccia al Tribunale Civile di Alessandria Ill.mo adito, contrariis rejectis, e previe le pronunce e declaratorie tutte del caso: in via principale, nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate
[...]
in parte narrativa, a versare alla RA , in adempimento del contratto Parte_1
assicurativo di cui in premessa, la complessiva somma di Euro 10.159,31.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria, oltre ad interessi maturati e maturandi ex art. 1284, comma 1 e comma 4 c.c., con decorrenza dalla data del dovuto a quella di effettivo soddisfo;
1 sempre nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate in parte narrativa, a rimborsare alla RA le spese di avvio sostenute per la mediazione Parte_1 civile nanti l'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria, pari ad Euro 48,80.=, nonché gli onorari per la difesa tecnica prestata dal proprio difensore, ammontanti
a complessivi Euro 612,83.= e/o quel diverso importo, maggiore ovvero minore, che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria;
sempre nel merito: accertare e dichiarare tenuta e per l'effetto condannare in Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, per le ragioni tutte meglio indicate in parte narrativa, visto il grave perdurante inadempimento contrattuale di cui la suddetta società si è resa responsabile, a risarcire il danno patito e patiendo dalla RA Parte_1
nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, a seguito dell'esperenda istruttoria
[...] ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, sulla base del prudente apprezzamento dell'adito
Giudice.
Tutto quanto sopra, comunque, entro Euro 26.000,00.=, importo da considerarsi altresì quale limite della domanda ai fini del versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo della presente causa.
Con vittoria di spese e competenze, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva ex lege.
Salvis juribus.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., rilevando che il di lei figlio convivente, sig. CP_1 [...]
aveva stipulato, in data 7.6.2010, la polizza assicurativa n. 80100030818, denominata Parte_2
“Postaprotezione Casa” con la compagnia regolarmente rinnovata alle relative Controparte_1 scadenze, la quale prevedeva tra l'altro la copertura assicurativa a favore del Signor e/o Parte_2
dei soggetti presenti sullo stato di famiglia del medesimo e/o dei famigliari con lo stesso conviventi, denominata tutela giudiziaria per le controversie, non escluse dalle condizioni generali di polizza,
(doc. n° 2), nelle quali lo stesso (ovvero gli altri soggetti sopra indicati) avessero ad essere coinvolti
(massimale di polizza Euro 11.000,00).
Parte attrice precisava di essere la madre convivente del sig. e rappresentava in Parte_2 sostanza di avere subito una rapina mentre si trovava all'estero (a Barcellona) e di essere beneficiaria di una polizza, stipulata dal figlio convivente, con la compagnia di assicurazioni OL
Assicurazioni spa che prevedeva in copertura tale rischio (rapina subita) e di avere denunciato
2 l'insorgenza del caso assicurativo;
che OL non aveva provveduto, tuttavia, alla liquidazione del danno e che pertanto l'attrice aveva interpellato , denunciando in data 5.10.2016 CP_1
l'insorgenza del caso assicurativo in relazione alla garanzia “tutela legale” domandando autorizzazione al fine di procedere con procedimento di mediazione civile e, in caso di mancato accordo, in sede giudiziaria;
che l'odierna convenuta non aveva dato tuttavia riscontro;
che in mancanza di tale riscontro parte attrice aveva conferito incarico al legale per introdurre la procedura di mediazione e avendo avuto quest'ultima esito negativo, per la prosecuzione della lite in sede giudiziaria;
che era stata pertanto instaurata davanti al Giudice di Pace la procedura avente rg n.
216/2018
contro
OL che si era conclusa con sentenza che aveva respinto le domande dell'attrice; che era stato pertanto proposto appello avverso tale sentenza nei confronti di OL davanti al Tribunale di Alessandria (rg. n. 823/2019); che anche l'appello si era concluso con esito negativo per l'attrice; che nelle more l'odierna convenuta non aveva fornito alcun riscontro alle comunicazione fatte da parte attrice in relazione al giudizio
contro
OL;
che la signora Pt_1 aveva in definitiva versato un importo pari ad € 10.208,11 di cui Euro 2.363,77.=, per spese di soccombenza verso OL Assicurazioni S.p.A., Euro 426,25.=, per imposte di registro delle sentenze di primo e secondo grado ed Euro 7.369,29.= per spese legali al proprio difensore, Euro,
48,80.= per spese di avvio della mediazione verso OL.
L'attrice quindi, dopo avere instaurato la procedura di mediazione contro l'odierna convenuta, con esito negativo, incardinava il presente giudizio contro , contestando l'inadempimento CP_1 contrattuale di quest'ultima e chiedendo pertanto in sostanza l'adempimento del contratto di assicurazione in relazione alla garanzia “tutela legale” per il procedimento instaurato contro
OL, quindi di condannare la convenuta la pagamento di € 10.159,31, oltre interessi;
chiedeva ancora in sostanza il risarcimento del conseguente danno subito oltre al pagamento delle spese di mediazione e di lite del presente giudizio. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 22 Controparte_1
febbraio 2023.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione in data 16.07.2024, previa concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
******
La domanda dell'attrice è infondata e va, quindi, respinta.
Ebbene, parte attrice formula una domanda di adempimento contrattuale, azionando in sostanza una polizza assicurativa, che sarebbe stata stipulata dal proprio figlio , ed in Parte_2
3 particolare la copertura assicurativa, di cui al contratto assicurativo postaprotezione casa, riguardante la tutela legale.
Come noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533).
Ebbene nel caso di specie parte attrice non ha fornito adeguata prova della fonte contrattuale del diritto fatto valere in giudizio.
Nello specifico il modulo della polizza prodotto, di cui al doc 1 del fascicolo attoreo, non risulta completo, risultando in fondo alla polizza stessa “tagliate” le ultime righe di tale polizza. Inoltre lo stesso modulo della polizza non risulta neanche chiaramente sottoscritto dalla convenuta (cfr. doc. 1 parte attrice).
Manca in sostanza la produzione del contratto sottoscritto dalle parti, non risultando quindi adeguatamente provato il relativo rapporto contrattuale.
Nelle stesse condizioni generali di assicurazione di cui al doc. 2 del fascicolo attoreo è previsto all'art.
1.2 sulla conclusione del contratto tra l'altro che il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di polizza è debitamente sottoscritto.
Nel caso di specie il modulo di polizza prodotto come già sopra indicato non risulta chiaramente sottoscritto dalle parti.
Si evidenzia inoltre che la polizza n. 80100030818 di cui al doc. 1 di parte attrice risulta avere decorrenza dalle ore 24.00 del 7.6.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 7.6.2011. Parte attrice evidenzia che la polizza sarebbe stata via via rinnovata alle relative scadenze, ma non produce la documentazione attestante il pagamento del relativo premio per i successivi rinnovi.
Sempre nelle condizioni generali di assicurazione all'art. 1.2 è previsto tra l'altro che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Ciò detto alla voce tutela legale nell'ambito della copertura Capofamiglia di cui alle condizioni generali di contratto è previsto tra l'altro all'art. 10.6 (Insorgenza del sinistro) quanto segue: “1) Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:
4 • per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l' , la controparte o un terzo abbia o avrebbe Parte_3
cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
2) La garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorso un mese dalla decorrenza della polizza, ma solo con riferimento alla prima sottoscrizione
e non per gli eventuali successivi rinnovi, in tutte le restanti ipotesi.
3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad IPA, nei modi e nei termini del punto 14.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
5) Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro: • vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata
a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.”.
Orbene, nel caso di specie, la controversia per la quale l'odierna parte attrice aziona la copertura assicurativa “tutela legale” nei confronti della convenuta è una controversia di tipo contrattuale
(inadempimento di OL rispetto ad altra polizza stipulata con quest'ultima) quindi si può ritenere che il sinistro sia insorto in base all'art 10.6 al momento in cui OL avrebbe cominciato a violare le norme di contratto, pertanto chiaramente dopo il momento del sinistro per il quale l'attrice indicava di essere assicurata (rapina) del 2015. Ebbene, oltre a non essere stato prodotto il modulo di polizza debitamente sottoscritto dalle parti, non risulta neanche prodotta la documentazione relativa quantomeno al pagamento dei premi per il rinnovo di tale polizza per il periodo successivo al
5 7.6.2011, mancando quindi la prova della sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti anche per il periodo dal 2015 in poi.
Manca quindi in ogni caso la prova della fonte contrattuale del diritto fatto valere dall'attrice in questa sede.
Ancora ad abundantiam si rileva che parte attrice non ha neanche fornito adeguata prova della convivenza con il contraente.
A tale proposito si rileva infatti che nelle condizioni generali del contratto allegate di cui al doc 2 del fascicolo attoreo si legge tra l'altro all'art 10.2 che: “La garanzie previste al punto 10.1 Oggetto dell'assicurazione, vengono prestate a favore dell'Assicurato. Ai soli fini della presente garanzia per
“Assicurato” si intende: • il Contraente e, se convivono con lui, il coniuge, il convivente di fatto, i loro ascendenti e discendenti ed ogni altro parente;
…”.
Anche sotto tale profilo la domanda di parte attrice è quindi carente.
In definitiva parte attrice non ha adeguatamente provato la fonte contrattuale del diritto azionato nel presente giudizio.
Ne consegue che le domande formulate dalla stessa parte attrice di adempimento del contratto e di risarcimento del danno devono essere rigettate.
Va anche sottolineato che, come noto, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. non opera con riguardo al contumace ma solo con riferimento alla parte costituita (cfr. sul punto
Cassazione civile sez. III, 26/06/2018, n.16800 secondo la quale: “ Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali
e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art.
183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né
l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci.” , si veda anche in senso sostanzialmente conforme. Cass. civ. n. 42035 del 2021).
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- nulla sulle spese di lite, essendo la convenuta rimasta contumace.
Così deciso in Alessandria, il 30/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
Minuta redatta dal GOP in tirocinio Dott. Raffaele Anastasio.
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