Articolo 25 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 24Articolo 26
Versione
16 febbraio 1963
Art. 25.
Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.
L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo e' diviso nello stesso modo in cui e' diviso il bilancio di previsione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963