Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 266/2025 promossa con ricorso congiunto in data
16.1.2025 da:
AVV. (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
1.5.1975 ed ivi residente in [...] bis, rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio Studio Legale
e
AVV. (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] bis, rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato presso il proprio Studio Legale
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01.05.1975, ivi residente a[...] bis, (c.f. ), e C.F._1 Controparte_1 nato a [...] il [...], residente a [...] bis, (c.f.
); C.F._2
Ordinare al Comune di competenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
1) La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 presso la madre;
2) I coniugi rinunciano al diritto di assegnazione della casa familiare: la sig.ra Parte_1 continuerà ad abitare presso la casa di AT RI, Viale RI 39bis di sua proprietà
3) Tenuto conto dell'affidamento congiunto e del collocamento quasi paritetico della figlia, il padre verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Parte_1
€. 200,00 mensili, a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese sostenute per Per_1 relativamente ai servizi alla persona;
4) Per quanto concerne le spese straordinarie, il sig. provvederà al pagamento del Controparte_1 100% della retta scolastica attuale e/o futura (a partire dall'anno 2025/26 frequenterà il liceo Per_1 di Scienze Umane presso l'Istituto Leone Dehon di Monza) nonché il 100% delle spese dentistiche attuali ed eventualmente future da sostenersi mentre tutte le restanti spese come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Monza saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno;
5) Il padre potrà tenere con sé la figlia dal venerdì pomeriggio h.17.30 circa sino alla domenica sera h. 2130 nel periodo scolastico e sino alle 22.30 nel successivo periodo feriale estivo (fermo restante, limitatamente per detto periodo in cui non frequenterà scuola, di pernottare dal padre la Per_1 domenica sera con rientro il lunedì mattina presso l'abitazione della madre) e ciò a settimane alterne oltre a due giorni infrasettimanale, il martedì ed il giovedì dalle h. 18.30/19.00 riaccompagnandola la mattina seguente presso l'abitazione della madre e/o direttamente presso la scuola frequentante.
La figlia, ad anni alterni, trascorrerà la Vigilia di Natale ed il Natale con un genitore, con cui altresì passerà le vacanze sino al 30 dicembre h. 14.00, e con l'altro il Capodanno e la settimana a seguire dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con rientro presso l'abitazione della madre alle h. 20.30.
Il giorno di Pasqua e tutte le altre festività previste dal calendario scolastico saranno trascorse dalle minori con i genitori ad anni alterni, così come i ponti;
l'alternanza sarà calcolata a partire dal
Natale 2024.
Entrambi i genitori potranno tenere con sé la figlia per 15 giorni anche non consecutivi nei mesi estivi, sia in luglio che in agosto, per trascorrere delle vacanze con la stessa nel periodo che si dovranno comunicare reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno.
Il tutto (punto nr. 5 – relativamente al calendario settimanale, natalizio, pasquale, ponti e festività nonché estivo), salvo diversi accordi tra i coniugi da comunicarsi reciprocamente con un anticipo di almeno 48 ore, tenuto conto sia delle esigenze lavorative degli stessi sia degli impegni scolastici/extrascolastici della figlia minore.
6) Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
7) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dalla figlia minore, la quale, in ottemperanza alle normative vigenti sarà munita di autonomo passaporto, nonché assenso al rinnovo e rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
8) L'assegno unico e/o equivalente verrà percepito dalla madre quale genitore con collocazione prevalente della figlia.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9) Per quanto concerne l'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in Valdidentro (SO), Via dell'Artigianato, si precisa che il mutuo cointestato verrà corrisposto dal sig. che Controparte_1 si impegna altresì a versare tutte le spese di gestione della stessa (utenze, tari e spese condominiali). La sig.ra continuerà a corrispondere l'assicurazione per la responsabilità civile Parte_1 su detto immobile. La tassa sulla proprietà verrà versata al 50%; 10) Le Parti dichiarano di aver risolto agni altra questione patrimoniale tra gli stessi;
11) Le Parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse”.
Chiedono:
- l'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Competenza per la relativa annotazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Valbrona
(CO) in data 28.7.2010 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 30.1.2025 per l'udienza del 26.2.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra AVV. e AVV. Parte_1 CP_1
[...]
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valbrona (CO) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi