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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 2956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2956 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2956/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10593/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50163 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1238/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Socio Accomandatario della disciolta Società_1 SAS già con partita IVA e Codice Fiscale P.IVA_1, rappresentata e difesa da Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Indirizzo_1 riceveva in data 9 Aprile 2025 - a mezzo servizio postale con raccomandata n° 78689969556-8 - la notifica dell'atto di diniego totale del richiesto rimborso IVA 2024 di euro 2.535,00, come da Provvedimento n° Cronologico 50163/0 dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Roma . Tale diniego scaturiva dalla richiesta inoltrata dalla suddetta società Società_1 SAS in data 26.02.2025 e basata sul presupposto di cui all'art 30, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Società_1 S.a.s. presentava ricorso premettendo che aveva ceduto con diversi atti un ramo d'azienda ma non aveva ceduto nè i crediti nè i debiti aziendali e pertanto il diritto al rimborso rimaneva alla stessa ricorrente. Nel ricorso venivano richiamate circolari e sentenze riferibili alla tesi sostenuta. Parte ricorrente concludeva chiedendo il riconoscimento del credito iva.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva insistendo per l'assenza di titolarità in capo alla ricorrente del credito Iva richiesto e concludendo per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
In data 29 gennaio 2026 si discuteva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La vertenza nasce dal mancato riconoscimento del rimborso IVA anno 2024 in capo alla ricorrente che nello stesso anno con due distinti atti aveva ceduto, dopo aver cessato l'attività, rami aziendali alle società Società_2 S.r.l. il 6 Agosto 2024 e Società_3 S.p.a. il 23 ottobre 2024.
Il G.I. rileva l'art. 16, co. 11, lett. a), L.n. 537/93, prevede che "gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento".
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa - come nel caso in esame - il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.
La titolarità alla richiesta di rimborso resta in capo all'ultima azienda cessionaria non essendoci una contabilità separata relativa al credito IVA chiesto a rimborso.
Inoltre in atti nulla è stato prodotto come elemento di prova del quantum del credito Iva richiesto (dichiarazioni IVA) non dimostrando parte ricorrente la determinazione dell'importo a credito e in particolare che l'ultima azienda cessionaria – la Società_3- non abbia usufruito di tale credito.
Il G.I. ritiene che la particolarità della questione trattata rileva ai fini della compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10593/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48-50 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50163 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1238/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Socio Accomandatario della disciolta Società_1 SAS già con partita IVA e Codice Fiscale P.IVA_1, rappresentata e difesa da Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Indirizzo_1 riceveva in data 9 Aprile 2025 - a mezzo servizio postale con raccomandata n° 78689969556-8 - la notifica dell'atto di diniego totale del richiesto rimborso IVA 2024 di euro 2.535,00, come da Provvedimento n° Cronologico 50163/0 dell'Agenzia Entrate Direzione Provinciale I di Roma . Tale diniego scaturiva dalla richiesta inoltrata dalla suddetta società Società_1 SAS in data 26.02.2025 e basata sul presupposto di cui all'art 30, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La Società_1 S.a.s. presentava ricorso premettendo che aveva ceduto con diversi atti un ramo d'azienda ma non aveva ceduto nè i crediti nè i debiti aziendali e pertanto il diritto al rimborso rimaneva alla stessa ricorrente. Nel ricorso venivano richiamate circolari e sentenze riferibili alla tesi sostenuta. Parte ricorrente concludeva chiedendo il riconoscimento del credito iva.
L'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale I di Roma si costituiva insistendo per l'assenza di titolarità in capo alla ricorrente del credito Iva richiesto e concludendo per il rigetto della domanda con condanna alle spese di giudizio.
In data 29 gennaio 2026 si discuteva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La vertenza nasce dal mancato riconoscimento del rimborso IVA anno 2024 in capo alla ricorrente che nello stesso anno con due distinti atti aveva ceduto, dopo aver cessato l'attività, rami aziendali alle società Società_2 S.r.l. il 6 Agosto 2024 e Società_3 S.p.a. il 23 ottobre 2024.
Il G.I. rileva l'art. 16, co. 11, lett. a), L.n. 537/93, prevede che "gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, relativi alle operazioni realizzate tramite le aziende o i complessi aziendali trasferiti, sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento".
Ne consegue che, nelle ipotesi di cessione d'azienda o di uno o più rami aziendali, che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa - come nel caso in esame - il cessionario deve assolvere tutti gli adempimenti, agli effetti dell'IVA, successivi alla data di cessione.
La titolarità alla richiesta di rimborso resta in capo all'ultima azienda cessionaria non essendoci una contabilità separata relativa al credito IVA chiesto a rimborso.
Inoltre in atti nulla è stato prodotto come elemento di prova del quantum del credito Iva richiesto (dichiarazioni IVA) non dimostrando parte ricorrente la determinazione dell'importo a credito e in particolare che l'ultima azienda cessionaria – la Società_3- non abbia usufruito di tale credito.
Il G.I. ritiene che la particolarità della questione trattata rileva ai fini della compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il G.I. rigetta il ricorso e compensa le spese.