Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 2956
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Titolarità del credito IVA

    Il giudice rileva che, in caso di cessione d'azienda o di rami aziendali con estinzione del soggetto dante causa, gli obblighi e i diritti relativi all'IVA sono assunti dalle società beneficiarie del trasferimento. Pertanto, la titolarità della richiesta di rimborso resta in capo all'ultima azienda cessionaria. Inoltre, la ricorrente non ha prodotto prove sufficienti a dimostrare il quantum del credito IVA né che l'ultima cessionaria non ne abbia usufruito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 26/02/2026, n. 2956
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2956
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo