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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5170/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5170/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalla IA TA SR (cf: ), in persona dell'avv. P.IVA_1
RA IA (C.F.: ) e dall'avv. Daniela DE SALVATORE (C.F.: C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F.
giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 10/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “A) Parte_2
NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente all'APE sociale, con decorrenza di legge, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12/5/2025 per chiedere di: CP_1
“..omissis .. dichiarare cessata la materia del contendere, con statuizione delle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 29/5/2025, differita d'ufficio all'udienza del 3/6/2025; a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha versato contributi dall'1/9/1979 al
30/4/2024 (v. estratto conto previdenziale doc 1 ricorso); alla data di proposizione della domanda aveva compiuto 63 anni e in data 22/3/2023 presentava all' domanda di APE CP_1 sociale. Il ricorrente cessava il rapporto di lavoro l'1/9/2023 e a tale data aveva un'invalidità civile uguale o superiore al 74%.
5. L' si costituiva in giudizio per rappresentare che l' ha riconosciuto la CP_1 CP_1
prestazione richiesta (prestazione n. 143-701501431238 Cat. APE) con comunicazione dell'8/11/2024 (v. doc 1 allegato alla memoria) con decorrenza dall'1.9.2023, con pagamento della prestazione da dicembre 2024 e pagamento degli arretrati a gennaio 2025 (v. doc. nn 2 e
3 allegati alla memoria ). CP_1
2 6. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati richiesti con l'odierno ricorso determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione e il pagamento della prestazione e degli arretrati sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 18/9/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1
considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore del ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a 7232,12 compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 3 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5170/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
nato ad [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dalla IA TA SR (cf: ), in persona dell'avv. P.IVA_1
RA IA (C.F.: ) e dall'avv. Daniela DE SALVATORE (C.F.: C.F._2
), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._3
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F.
giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 10/9/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: “A) Parte_2
NEL MERITO: Accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente all'APE sociale, con decorrenza di legge, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 12/5/2025 per chiedere di: CP_1
“..omissis .. dichiarare cessata la materia del contendere, con statuizione delle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il giorno 29/5/2025, differita d'ufficio all'udienza del 3/6/2025; a tale udienza, all'esito della discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che il ricorrente ha versato contributi dall'1/9/1979 al
30/4/2024 (v. estratto conto previdenziale doc 1 ricorso); alla data di proposizione della domanda aveva compiuto 63 anni e in data 22/3/2023 presentava all' domanda di APE CP_1 sociale. Il ricorrente cessava il rapporto di lavoro l'1/9/2023 e a tale data aveva un'invalidità civile uguale o superiore al 74%.
5. L' si costituiva in giudizio per rappresentare che l' ha riconosciuto la CP_1 CP_1
prestazione richiesta (prestazione n. 143-701501431238 Cat. APE) con comunicazione dell'8/11/2024 (v. doc 1 allegato alla memoria) con decorrenza dall'1.9.2023, con pagamento della prestazione da dicembre 2024 e pagamento degli arretrati a gennaio 2025 (v. doc. nn 2 e
3 allegati alla memoria ). CP_1
2 6. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati richiesti con l'odierno ricorso determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
7. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione e il pagamento della prestazione e degli arretrati sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata il 18/9/2024, atteso che a causa dell'inerzia dell' il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1
considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore del ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a 7232,12 compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente per soccombenza CP_1
virtuale liquidate nella misura di € 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Velletri, il 3 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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