TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 12565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12565 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Mormile, all'udienza del 04/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 7579/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michela Parte_1
NA e MO SP (di seguito, anche la “ ”), per procura in Parte_2 atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dagli Controparte_1
Avvocati Michele Bignami e Ulrich Eller (di seguito, anche la “Società” o
“ ”), per procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 3 marzo 2025 e notificato il 20 marzo 2025, la Sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 società esponendo di essere stata licenziata in data 17 Controparte_1 settembre 2024 per superamento del periodo di comporto e chiedendo l'accertamento della illegittimità e/o nullità del recesso datoriale, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/1970, oltre alle spese di lite.
A fondamento della domanda, la ricorrente sosteneva che le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, terapie oncologiche e relativi effetti collaterali, in quanto connesse a gravi patologie della stessa, non dovessero essere computate nel periodo di comporto, invocando orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia di disabilità e discriminazione indiretta. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le domande avversarie e deducendo la piena legittimità del licenziamento, adottato nel rigoroso rispetto della normativa di legge e contrattuale.
La resistente evidenziava, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente risultava inconferente, in quanto riferita a fattispecie regolate da specifiche previsioni della contrattazione collettiva non applicabili al caso di specie, nonché a situazioni di fatto profondamente diverse.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Giudice esperiva infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione e rinviava per valutazioni. All'udienza del 16 luglio 2025, preso atto del rifiuto della proposta transattiva, disponeva la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissando termine per il deposito delle note.
DIRITTO
Il ricorso si palesa infondato e deve pertanto essere integralmente rigettato.
Non è controverso tra le parti che la lavoratrice abbia superato il limite temporale massimo di conservazione del posto previsto dalla disciplina applicabile, pari a 180 giorni di assenza per malattia. Tale dato numerico non
è mai stato specificamente contestato dalla ricorrente.
La controversia si incentra, piuttosto, sulla pretesa non computabilità, ai fini del periodo di comporto, delle assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie oncologiche o radiologiche, dedotta sulla base di un asserito principio antidiscriminatorio di derivazione giurisprudenziale.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa.
Occorre premettere che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2110 cod. civ., le assenze per malattia del lavoratore, indipendentemente dalla natura della patologia che le determina, concorrono alla formazione del periodo di comporto, salvo che una espressa previsione della contrattazione collettiva disponga diversamente.
Nel caso di specie, nessuna norma collettiva applicabile al rapporto di lavoro risulta prevedere l'esclusione dal computo delle assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day hospital o terapie oncologiche.
L'invocata giurisprudenza di merito, peraltro, si riferisce a fattispecie regolate da specifiche disposizioni collettive che espressamente prevedevano tale esclusione, risultando pertanto inapplicabile al presente giudizio.
La più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che: “il licenziamento per superamento del periodo di comporto non integra di per sé una discriminazione, anche ove le assenze siano riconducibili a patologie gravi o invalidanti;
la tutela antidiscriminatoria non può tradursi in una sostanziale inapplicabilità dell'art. 2110 cod. civ.; il bilanciamento tra tutela della salute del lavoratore e esigenze organizzative dell'impresa è già operato dal legislatore mediante la previsione di un termine massimo di conservazione del posto di lavoro”.
Ne consegue che i ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie oncologiche o radiologiche, in assenza di una specifica deroga di fonte collettiva, devono essere regolarmente computati nel periodo di comporto, concorrendo alla verifica del suo superamento.
Nel caso in esame risulta pacificamente che la lavoratrice abbia superato il periodo massimo di comporto previsto, con conseguente piena legittimità del recesso datoriale.
Non ricorrono, pertanto, né gli estremi della dedotta discriminazione indiretta né quelli della illegittimità del licenziamento.
Secondo il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. la corrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta quantificate come in dispositivo alla stregua DM Giustizia numero
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 1.980,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 05/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo
Mormile, all'udienza del 04/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 7579/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
*****
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avvocati Michela Parte_1
NA e MO SP (di seguito, anche la “ ”), per procura in Parte_2 atti;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, in via congiunta e disgiunta, dagli Controparte_1
Avvocati Michele Bignami e Ulrich Eller (di seguito, anche la “Società” o
“ ”), per procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 3 marzo 2025 e notificato il 20 marzo 2025, la Sig.ra conveniva in giudizio la Parte_1 società esponendo di essere stata licenziata in data 17 Controparte_1 settembre 2024 per superamento del periodo di comporto e chiedendo l'accertamento della illegittimità e/o nullità del recesso datoriale, con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno ex art. 18 L. n. 300/1970, oltre alle spese di lite.
A fondamento della domanda, la ricorrente sosteneva che le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, terapie oncologiche e relativi effetti collaterali, in quanto connesse a gravi patologie della stessa, non dovessero essere computate nel periodo di comporto, invocando orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi in materia di disabilità e discriminazione indiretta. Si costituiva ritualmente in giudizio contestando Controparte_1 integralmente le domande avversarie e deducendo la piena legittimità del licenziamento, adottato nel rigoroso rispetto della normativa di legge e contrattuale.
La resistente evidenziava, in particolare, che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente risultava inconferente, in quanto riferita a fattispecie regolate da specifiche previsioni della contrattazione collettiva non applicabili al caso di specie, nonché a situazioni di fatto profondamente diverse.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Giudice esperiva infruttuosamente il tentativo obbligatorio di conciliazione e rinviava per valutazioni. All'udienza del 16 luglio 2025, preso atto del rifiuto della proposta transattiva, disponeva la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., fissando termine per il deposito delle note.
DIRITTO
Il ricorso si palesa infondato e deve pertanto essere integralmente rigettato.
Non è controverso tra le parti che la lavoratrice abbia superato il limite temporale massimo di conservazione del posto previsto dalla disciplina applicabile, pari a 180 giorni di assenza per malattia. Tale dato numerico non
è mai stato specificamente contestato dalla ricorrente.
La controversia si incentra, piuttosto, sulla pretesa non computabilità, ai fini del periodo di comporto, delle assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie oncologiche o radiologiche, dedotta sulla base di un asserito principio antidiscriminatorio di derivazione giurisprudenziale.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa.
Occorre premettere che, secondo il principio generale sancito dall'art. 2110 cod. civ., le assenze per malattia del lavoratore, indipendentemente dalla natura della patologia che le determina, concorrono alla formazione del periodo di comporto, salvo che una espressa previsione della contrattazione collettiva disponga diversamente.
Nel caso di specie, nessuna norma collettiva applicabile al rapporto di lavoro risulta prevedere l'esclusione dal computo delle assenze dovute a ricoveri ospedalieri, day hospital o terapie oncologiche.
L'invocata giurisprudenza di merito, peraltro, si riferisce a fattispecie regolate da specifiche disposizioni collettive che espressamente prevedevano tale esclusione, risultando pertanto inapplicabile al presente giudizio.
La più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che: “il licenziamento per superamento del periodo di comporto non integra di per sé una discriminazione, anche ove le assenze siano riconducibili a patologie gravi o invalidanti;
la tutela antidiscriminatoria non può tradursi in una sostanziale inapplicabilità dell'art. 2110 cod. civ.; il bilanciamento tra tutela della salute del lavoratore e esigenze organizzative dell'impresa è già operato dal legislatore mediante la previsione di un termine massimo di conservazione del posto di lavoro”.
Ne consegue che i ricoveri ospedalieri, day hospital e terapie oncologiche o radiologiche, in assenza di una specifica deroga di fonte collettiva, devono essere regolarmente computati nel periodo di comporto, concorrendo alla verifica del suo superamento.
Nel caso in esame risulta pacificamente che la lavoratrice abbia superato il periodo massimo di comporto previsto, con conseguente piena legittimità del recesso datoriale.
Non ricorrono, pertanto, né gli estremi della dedotta discriminazione indiretta né quelli della illegittimità del licenziamento.
Secondo il principio della soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ. la corrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta quantificate come in dispositivo alla stregua DM Giustizia numero
55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, che liquida in € 1.980,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 05/12/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile