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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11/02/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2540/2023
vertente tra
Parte_1
E)
Parte appellante contro
CP_1
CC IVANOE)
Parte appellata nonchè
CP_2
TO STEFANO)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.375/2023 emessa dal Tribunale di Velletri in funzione di
Giudice del Lavoro in data 13.4.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da recante Parte_1 opposizione ad intimazione di pagamento e sottesi avvisi di addebito per crediti contributivi , CP_1 nonché dichiarato il difetto di legittimazione passiva del concessionario per la riscossione ( . CP_2 La sentenza è ora appellata da nella parte in cui il primo giudice ha respinto il Parte_1 ricorso ed in particolare ha disatteso, per mancato assolvimento degli oneri probatori, l'eccezione di compensazione in ordine a crediti di imposta per euro 63.175,36 ed euro 63.052,95.
Si costituiscono e resistendo al gravame. CP_1 CP_2
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Va premesso che, nonostante l'appellante abbia dichiarato di voler ottenere la riforma del capo di sentenza che rigetta il ricorso, con ciò evidentemente reputando l'erroneità delle ragioni poste a fondamento della pronuncia nel suo insieme (ragioni vertenti sostanzialmente sul mancato decorso della prescrizione, sulla mancata notifica dell'atto presupposto, sulla infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art.25 d. lgs n. 46/99 e sulla carenza di legittimazione passiva di , non ha CP_2 svolto sul punto alcun motivo di appello, limitandosi alla censura riguardante la disattesa compensazione, conseguendone il passaggio in giudicato delle relative statuizioni.
Ciò detto, la Corte deve esaminare tale ultimo (ed unico) motivo di appello.
L , nell'opporsi all'intimazione di pagamento, aveva lamentato che illegittimamente non Parte_1 erano stati scorporati dal complessivo credito , portato dagli opposti avvisi di addebito (pari ad CP_1 euro 71.190,15), taluni pagamenti effettuati nel 2017 a parziale copertura della contribuzione previdenziale con modelli F24 per l'importo di euro 63.175,36 ed altri eseguiti a mezzo assegni circolari consegnati all'Agente della Riscossione per l'ulteriore somma di euro 63.052,95 nell'ambito del procedimento penale 5283/2017 presso il Tribunale di Latina.
Il Tribunale non ha ritenuto di accedere alla richiesta del ricorrente reputando insufficienti le prove documentali a sostegno, poichè da una parte non dimostravano che l' fosse Parte_1 effettivamente titolare di crediti di imposta legittimanti la compensazione con i pagamenti eseguiti tramite F24 (tanto che nell'intimazione di pagamento era inclusa anche una cartella dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 139.812,76), e dall'altra che il pagamento all' tramite CP_2 assegni consegnati all'Amministratore Giudiziario fosse stato imputato al credito . CP_1 Non era, quindi, documentato quanto asseritamente versato/compensato dall'opponente.
Nel motivo di appello l lamenta una erronea lettura dei documenti, posto che il numero Parte_1 di protocollo apposto su ogni modello F24 comproverebbe sia l'avvenuto pagamento sia l'esistenza di crediti in compensazione. Quanto alla ulteriore somma, gli assegni prodotti comprovavano il pagamento, mentre la visura “Situazione debitoria” effettuata presso la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riportava espressamente l'avvenuta contabilizzazione del suddetto pagamento.
Entrambi i pagamenti, pertanto si sarebbero dovuti scorporare dai tributi iscritti a ruolo.
I motivi sono infondati.
In primo luogo, il numero di protocollo con la data di versamento, apposto sul modello F24, non dimostra l'esistenza del sottostante credito erariale utilizzato per quel pagamento: la verifica compiuta sul punto dall'Agenzia delle Entrate, appositamente interpellata dall' , fuga ogni CP_1 dubbio sulla non riconducibilità dei pagamenti in esame a pretesi crediti erariali dell' : si Parte_1 legge nella nota dell'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Latina, in merito alla verifica sul credito utilizzato da in compensazione, che “…. nell'anno 2017 il sig. ha utilizzato Parte_1 Parte_1 16 modelli F24 per pagare oneri contributivi indicando il codice tributo 4001 riguardante l'anno di imposta 2017, ossia il codice attestante la sussistenza di un credito IRPEF scaturente dalla relativa dichiarazione fiscale. Tramite il sistema informatico dell'anagrafe tributaria è stato riscontrato, dall'esame della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno di imposta 2017 …, l'assenza del credito IRPEF indicato nei modelli F24 sopra indicati”).
Deve perciò escludersi, alla luce delle verifiche compiute, nonostante il numero di protocollo, che l' abbia utilizzato la compensazione con un credito di imposta a copertura di crediti Parte_1 contributivi , che correttamente non sono stati scorporati dagli importi iscritti a ruolo. CP_1
Quanto al pagamento di euro 63.052,95, il motivo di appello non coglie nel segno in quanto alcuno dei documenti prodotti in primo grado, e richiamati nel gravame (nemmeno la visura sulla situazione debitoria tratta dalla piattaforma dell' che riporta la contabilizzazione del CP_2 pagamento de quo con la generica dicitura “Dettagli – Tributi”), comprova l'imputazione del pagamento effettuato dall' a crediti . Parte_1 CP_1
L'appello va dunque respinto.
Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi. Con distrazione ex art. 93 c.p.c. quanto alle spese CP_2
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
a- rigetta l'appello.
b- condanna a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che Parte_1 liquida, in favore di ciascuna di esse, in euro 5.000,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario quelle liquidate in favore dell' CP_2
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 11/02/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste