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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3614 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
1. nato a [...], il [...], residente in [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ariosto n. 11, presso lo Studio dell'Avv.
SA PERRA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari,
[...]
via Is Mirrionis n. 195, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Dante n. 52,
presso lo Studio dell'Avv. Renato CHIESA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria di costituzione;
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro voglia, in
accoglimento dei sopra esposti motivi, disapplicare ovvero annullare e/o
dichiarare nulli gli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge ovvero adottare
ogni atto idoneo a assicurare i diritti del ricorrente. Vinte le spese”.
Nell'interesse della resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione:
- in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per
indeterminatezza e inammissibilità del petitum;
- nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'eccezione
pregiudiziale, rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato in fatto e in
diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
- sull'istanza cautelare, rigettare l'istanza di sospensione e ogni altra misura
cautelare richiesta, per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del
periculum in mora;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell Controparte_2
al fine di sentire dichiarare illegittimo, nei suoi confronti,
[...]
l'atto di esclusione di lui medesimo dalla selezione finalizzata all'assunzione a
pagina 2 tempo indeterminato per vari profili professionali presso l'
[...]
. CP_3
Egli, in specie, ha rappresentato:
− che, con determinazione del Direttore del Servizio del 02.12.2024,
l' aveva approvato l'avviso pubblico di avviamento a selezione per CP_1
l'assunzione a tempo indeterminato per vari profili professionali presso l'
[...]
., riservato ai cittadini residenti nei Comuni di Buggerru, CP_3
Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Musei e che, con provvedimento del 09.12.2024, l' aveva prorogato i termini per la CP_1
presentazione delle domande e allegato l'Avviso pubblico di selezione, che aveva previsto tra i vari profili anche quello di operaio forestale qualificato, con qualifica di conduttore di macchinari per il movimento terra, per cui i relativi candidati dovevano possedere una delle abilitazioni seguenti:
1. CA
idraulici;
2. escavatori a fune;
3. pale caricatrici frontali, 4. terne, autoribaltabile a cingoli (cod. ISTAT 7.4.4.1.0);
− che la domanda di partecipazione era riservata ai cittadini residenti in diversi Comuni e si poteva concorrere solamente per quello di residenza e,
pertanto, di avere partecipato (in quanto residente nel Comune di Musei, in possesso di tutti requisiti richiesti per la partecipazione, compreso quanto attinente alla qualificazione e, quindi, l'attestato di abilitazione con verifica dell'apprendimento rilasciato al termine del corso per abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne, ai sensi degli artt. 71, comma 7°,
36, 37, 73 comma 5°, d.lgs. e Accordo Stato Regioni 22.02.2012, CP_4
conseguito nel periodo compreso tra il 13.12.2024 e il 18.12.2024) alla selezione,
con domanda codificata col n. 2014-19480-204614;
pagina 3 − che, con provvedimento pubblicato, da quanto emerge dal provvedimento con cui è stata approvata la graduatoria, il 15.04.2025, la sua candidatura era stata esclusa per asserita mancanza della qualifica richiesta e di avere, il 18.04.2025,
presentato le proprie osservazioni avverso l'esclusione, domandando il riesame e precisando che, al momento della presentazione della domanda di candidatura,
era, invece, nel possesso dei titoli richiesti e che, il 29.04.2025, il C.P.I. in Iglesias
aveva riscontrato la richiesta di riesame affermando che l'attestato di abilitazione prodotto non poteva considerarsi utile ai fini del conseguimento della qualifica di conduttore di macchinari movimento terra richiesta dall'avviso e che, infine, con provvedimento n. 1686/25 l aveva approvato la graduatoria definitiva CP_1
e nessun posto era stato assegnato a partecipanti residenti nel Comune di Musei.
2. L Controparte_1
si è costituito in giudizio, chiedendo, il rigetto della domanda.
[...]
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, le questioni processuali e di inammissibilità del ricorso,
proposte dall' resistente, devono ritenersi assorbite nella decisione di CP_1
merito che segue.
In proposito, è sufficiente richiamare l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Cassazione, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere,
secondo cui “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida,
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata,
senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
pagina 4 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. 5, 11.05.2018, n. 11458).
Pertanto, il Giudice scrivente ritiene assorbite le questioni processuali e preliminari sollevate in ragione dell'applicazione del criterio della ragione più
liquida e procederà direttamente all'analisi della questione di merito.
5. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
Nella vicenda scrutinata è, intanto, documentalmente provato che, con determinazione del Direttore del Servizio n. 4037/ASPAL del 02.12.2024,
rettificata con Determinazione n. 4164/ASPAL del 09.12.2024, l' aveva CP_1
indetto la procedura di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali presso l' , tra Controparte_3
cui quello di “Operaio forestale qualificato, con qualifica di conduttori di
macchinari per il movimento terra” (cod. ISTAT 7.4.4.1.0) (doc. 1-3, prodotti col ricorso introduttivo).
In specie, l'Avviso di selezione, quale lex specialis della procedura, aveva previsto, all'art. , rubricato “Requisiti generali e specifici di partecipazione”, che i candidati dovessero essere in possesso, tra l'altro, “a) della qualifica e delle
abilitazioni/patenti/idoneità eventualmente indicate nelle schede riassuntive di cui
all'art. 2”.
Ancora, la scheda riassuntiva relativa al profilo in questione specificava la necessità di possedere la “qualifica di conduttori di macchinari per il movimento
terra” e, cumulativamente, una delle seguenti abilitazioni: escavatori idraulici,
escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli.
pagina 5 L'odierno ricorrente aveva presentato la domanda di partecipazione, ma era stato escluso con provvedimento del 15.04.2025 per “mancanza della qualifica
richiesta” (doc. 6 e 9, prodotti col ricorso introduttivo).
In particolare, a seguito di richiesta di riesame presentata dal ricorrente,
l' con nota del 29.04.2025, aveva confermato l'esclusione, chiarendo CP_1
in modo inequivocabile la distinzione tra i requisiti richiesti: “L'attestato di
abilitazione prodotto, conseguito ai sensi degli artt. 71 e 73 del d. lgs. 81/2008 e
dell'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012, non può in alcun modo
considerarsi utile ai fini del conseguimento della qualifica di Conduttore di
macchinari movimento terra, richiesta ai sensi dell'Avviso pubblico di selezione
quale requisito di partecipazione all'avviamento. Come evidenziato dagli artt. 2 e
3 del citato Avviso pubblico di selezione, infatti, il possesso di una delle
Abilitazioni riportate nel campo “Patenti/Abilitazioni/Idoneità” era un autonomo
requisito di partecipazione all'avviamento [...] tuttavia, il possesso della
medesima abilitazione non può in alcun modo sostituire la necessità, per il
candidato, di dover essere in possesso dell'ulteriore requisito relativo alla
qualifica professionale richiesta dall'Avviso” (doc. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Risulta sempre documentalmente provato che, con Determinazione n. 1686 del
06.05.2025, l' aveva approvato la graduatoria definitiva, da cui era CP_1
risultato che, per il profilo di “Conduttori di macchinari per il movimento terra”
(ID 19480), tutte le 9 candidature pervenute, inclusa quella del , odierno Pt_1
ricorrente, erano state escluse per mancanza dei requisiti (doc. cit.).
Ebbene, ad avviso del Tribunale, la predetta esclusione appare corretta.
Come sopra riportato, la lex specialis della procedura, ossia l'Avviso pubblico di selezione, prevede espressamente, per il profilo di “Operaio forestale qualificato”,
pagina 6 il possesso cumulativo di due distinti requisiti: a) la qualifica professionale di
“conduttori di macchinari per il movimento terra”; b) una delle abilitazioni specifiche alla conduzione di determinati macchinari (es. escavatori idraulici), ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008); il tutto entro la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita per il 23.12.2024.
La qualifica rappresenta un profilo professionale formalmente riconosciuto dall'Ordinamento regionale del lavoro, che attesta un complesso di competenze e conoscenze relative a una specifica figura lavorativa, laddove l'abilitazione è un certificato specifico che attesta la capacità tecnica di utilizzare in sicurezza una determinata attrezzatura di lavoro, come richiesto dall'art. 73, d.lgs. 81/2008.
Nella vicenda scrutinata, il ricorrente ha dichiarato di essere in possesso del solo attestato di abilitazione alla conduzione di escavatori, caricatori e terne, mentre non ha mai allegato e provato di essere in possesso anche della qualifica professionale di “conduttore di macchinari per il movimento terra”, che costituiva un requisito autonomo e indispensabile per la partecipazione.
Ne deriva la piena correttezza del provvedimento di esclusione impugnato.
Per tutto quanto esposto, la domanda proposta da deve essere Parte_1
rigettata perché infondata.
6. In ragione della pressoché assoluta novità in giurisprudenza della questione trattata ai sensi dell'art. 92 c.p.c., deve essere disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
pagina 7 2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 18.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8