Articolo 25 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 24Articolo 26
Versione
23 maggio 1958
Art. 25.
Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
a) eta';
b) infermita';
c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
d) domanda;
e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
f) nomina all'impiego civile;
g) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con decreto Ministeriale.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958