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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE
E
, nata il [...] ad [...] C.F. Controparte_1
e difeso dall'avv. Tarantino Penna CodiceFiscale_1
OPPOSTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha appellato la sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
Sant'Angelo de' Lombardi avente ad oggetto opposizione ex art. 205 C.d.S. avverso l'ordinanza Prot.
n. 14268 – 84396/UP del 22.11.2021, emessa dalla . Parte_1
In sintesi, deduceva che aveva fatto ricorso avverso il verbale di Controparte_1 contestazione serie 2016 n. 0237016 - 853864123 del 14.11.2021 (All.3), nonché nei confronti dell'ordinanza Prot. n. 14268 – 84396/UP del 22.11.2021, notificata il 29.11.2021; il Prefetto della
Provincia di Avellino aveva così disposto: ” Nelle more della pronuncia definitiva dell'autorità
Giudiziaria competente, la patente di guida CAT. B n. rilasciata dalla M.C.T.C. di NumeroD_1
in data 09/12/2020 (ed ogni altra patente eventualmente posseduta) alla persona in Pt_1 premessa generalizzata, è sospesa provvisoriamente a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento , fino alla sottoposizione a visita medica con esito favorevole presso la
Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119 comma 4° del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”. Il provvedimento prefettizio traeva origine dall'informativa di reato ex art. 347 c.p.p., Prot. N.
41/11-5/2021, inoltrata alla Procura della Repubblica di dai Carabinieri della Stazione di Pt_1
LD.
In data 2.10.2021 alle ore 3.00 circa l'autovettura Fiat 600 tg BR728LL guidata da CP_1
e di proprietà di era uscita dalla sede stradale senza che fossero coinvolte
[...] Controparte_2 terze persone o veicoli e la conducente veniva trasportata in prognosi riservata al pronto soccorso di
NO PI.
Constatata l'assenza di testimoni gli agenti provvedevano ai rilievi fotoplanimetrici necessari alla ricostruzione dell'accaduto, al termine dei quali veniva verosimilmente individuata la dinamica del sinistro.
Stante la gravità delle lesioni riportate dalla sig.ra (politrauma con ematoma CP_1 cerebrale, fratture multiple del massiccio facciale, frattura tibia e perone sx), e ricorrendone i motivi,
i militari operanti procedevano a richiedere sul conto della medesima, tramite la centrale operativa, i prescritti accertamenti sul tasso alcolemico e tossicologico, e provvedevano al sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.
risultava positiva al test alcolemico con un tasso pari a 1,1 g/l. Tale risultato Controparte_1 veniva confermato dalle successive analisi di II livello (Prot. 1047/21 del 26.10.2021), con le quali il
Laboratorio di Tossicologia Forense - Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” riscontrava in capo al trasgressore un tasso alcolemico pari a 1,3 g/l
Successivamente, veniva notificata al trasgressore l'ordinanza ex art. 186 bis co. 3CdS in cui viene richiamato il precedente art. 186, comma 2, lett. b), ovvero per aver condotto un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. Dall'infrazione commessa scaturiva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente.
In conseguenza degli avvenimenti descritti, in data 22.11.2021 il Prefetto della Provincia di emanava la predetta ordinanza Prot. n. 14268 – 84396/UP, con cui veniva disposta la Pt_1 sospensione provvisoria della patente di guida della sig.ra – fino alla sottoposizione a visita CP_1 medica con esito favorevole presso la Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119, comma 4,
C.d.S. – “a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento”, avvenuta il 29.11.2021.
Il Giudice di pace, con la citata sentenza adottata su opposizione avverso ordinanza ingiunzione, annullava la sanzione della sospensione della patente di guida deducendo che “per la violazione di cui all'art. 186 CDS, la sanzione in via cautelare della patente di guida, è obbligatoria solo qualora venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l”. Pertanto, non ritenendo legittimamente adottata l'ordinanza prefettizia, poiché emessa in assenza del presupposto essenziale, annullava il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese di lite.
La contestava la sentenza deducendo che “l'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S. (d.lgs. Parte_1
285/1992), stabilisce che: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: con l'ammenda da euro 800 a euro 3.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.
Il successivo art. 223, rubricato “Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato”, dispone, invece, al comma 1, che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.”
La , pertanto, aveva correttamente emesso l'opposta ordinanza Prot. n. Parte_1
14268 – 84396/UP con cui veniva disposta la sospensione della patente di guida di Controparte_1
a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, e fino alla sottoposizione della stessa a visita medica con esito favorevole presso la Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119, comma 4,
C.d.S.
Concludeva, pertanto, affinché il Giudice volesse
“accogliere il presente appello per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'avversa domanda, confermando l'opposta ordinanza di sospensione della patente;
- con vittoria delle spese del doppio grado “.
Si costituiva la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Controparte_1 deducendo la propria transitoria incapacità di intendere e di volere. Il verbale di contestazione al CdS veniva notificato alla ricorrente in data 14.11.2021, ma solo in data 03.02.2022 il dott. CP_3
dichiarava che riacquisiva la coscienza e la consapevolezza dei propri
[...] Controparte_1 diritti.
Dinanzi al giudice di pace aveva quindi preliminarmente richiesto di essere rimessa in termini per la opposizione e nel merito dichiarare la nullità del verbale di contestazione N. 853864123, elevato dal comando dei Carabinieri di LD (AV) e dichiarare la nullità dell'Ordinanza
Prefettizia del 22.11.2021 Prot. N. 14268-84396/UP emessa dalla deducendo, Parte_1 peraltro, la nullità dell'accertamento etilometrico laddove l'art. 186, comma 5 CdS prescrive che l'accertamento del tasso alcolemico debba essere effettuato su richiesta degli organi accertatori di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie;
nella ipotesi di sinistro stradale, gli stessi organi accertatori hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure meglio precisate ovvero mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, eventualmente, accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando. Dunque, il comma 4 prevede una facoltà, il comma
5 un obbligo. Entrambe le ipotesi si applicano ai conducenti incorsi in un incidente stradale e, attenendosi al comma 5: “Sottoposti alle cure mediche”. Pertanto, in caso di incidente, legittimati all'etilometro potrebbero essere, sul luogo, gli esercenti dei servizi di Polizia stradale;
il personale medico, o ancora sottoposti all'apparecchio al comando del corpo di Polizia stradale dagli organi ridetti o da personale sanitario;
o, differentemente, essere accompagnati presso una struttura sanitaria.
Secondo il protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'articolo
186 della citata legge l'accertamento può essere effettuato solo previo consenso dell'interessato, non trattandosi di prelievo coattivo. Nel caso di specie vi era l'assenza di consenso e non si rientrava nell'ambito di un protocollo medico di soccorso se ne doveva dedurre l'inutilizzabilità del prelievo.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre.
L'Art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S prevede che chi guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5
g/l commette un reato contravvenzionale, con pena pecuniaria e arresto, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
L'Art. 223, comma 1, C.d.S. prevede che in presenza di reato che comporta sospensione o revoca della patente, l'agente ritira immediatamente il documento e lo trasmette al Prefetto, che può disporre la sospensione provvisoria fino a 2 anni.
Mentre la sospensione ex art. 186 è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna o patteggiamento, la sospensione ex art. 223
è misura cautelare provvisoria, disposta dal Prefetto per garantire la sicurezza pubblica in attesa della definizione del procedimento.
Nel caso di specie, veniva rinvenuta con tasso alcolemico di 1,3 g/l, Controparte_1 rientrante nella fascia prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b). Pertanto è obbligatoria la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno (art. 186) e legittima la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto
(art. 223), fino a un massimo di 2 anni, quale misura cautelare. Tanto premesso, con riguardo agli accertamenti, l'art. 186 cds distingue tra accertamenti su strada
(commi 3 e 4: etilometro, analisi dell'aria espirata) e accertamenti sanitari (comma 5: in caso di incidente e cure mediche).
Il comma 5 non esclude la validità degli accertamenti strumentali effettuati dagli organi di polizia, ma disciplina il caso particolare del conducente già sottoposto a cure mediche.
Quindi, non è necessariamente vero che la non possa utilizzare gli esiti: la norma Parte_1 prevede più modalità di accertamento, tutte legittime se rispettano le procedure.
È vero che la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV, n. 4118/2009; n. 10805/2008; n.
38537/2007) ha dichiarato illegittimi i prelievi coattivi effettuati senza consenso e fuori da protocolli medici, ma la stessa giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che non è necessario il consenso quando il prelievo avviene nell'ambito di protocolli sanitari già previsti per la cura del paziente (Cass. Pen. Sez.
IV, n. 43999/2010).
Gli esiti degli accertamenti sanitari sono, pertanto, utilizzabili se richiesti dagli organi di polizia e trasmessi secondo il protocollo ministeriale del 2005.
Il consenso è, dunque, richiesto solo per prelievi “ad hoc” non collegati a cure mediche;
se il paziente è già sottoposto a cure, i referti sono utilizzabili.
Il citato protocollo interministeriale del 25.02.2005 stabilisce che gli accertamenti sanitari siano effettuati nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica, ma non esclude la trasmissione dei referti agli organi di polizia. La clausola del “consenso” va letta in senso garantista, non come condizione di validità assoluta: serve a evitare prelievi invasivi non giustificati, non a rendere inutilizzabili referti già acquisiti per finalità mediche. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 43999/2010 secondo cui i referti medici relativi al tasso alcolemico sono utilizzabili se derivano da prelievi effettuati per finalità di cura, anche senza consenso espresso;
Cass. Pen., Sez. IV, n. 1921/2015 secondo cui l'accertamento alcolemico eseguito in ospedale è legittimo e utilizzabile, purché richiesto dagli organi di polizia e conforme al protocollo ministeriale;
Cass. Pen., Sez. IV, n. 38618/2019 per cui non è necessario il consenso del paziente se il prelievo è parte della normale attività sanitaria.)
La linea interpretativa prevalente ritiene, pertanto, che i referti ospedalieri sono pienamente utilizzabili, salvo che siano frutto di prelievi coattivi non giustificati da esigenze mediche.
Alla luce di tali riflessioni, l'appello va accolto con conseguenziale annullamento della sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi.
La particolare complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
a) in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi con conferma dell'ordinanza opposta n. 14268 -84396/UP del 22.11.2021;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 11.12. 2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1739 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
APPELLANTE
E
, nata il [...] ad [...] C.F. Controparte_1
e difeso dall'avv. Tarantino Penna CodiceFiscale_1
OPPOSTO
BREVI MOTIVI DELLA DECISIONE
La ha appellato la sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Parte_1
Sant'Angelo de' Lombardi avente ad oggetto opposizione ex art. 205 C.d.S. avverso l'ordinanza Prot.
n. 14268 – 84396/UP del 22.11.2021, emessa dalla . Parte_1
In sintesi, deduceva che aveva fatto ricorso avverso il verbale di Controparte_1 contestazione serie 2016 n. 0237016 - 853864123 del 14.11.2021 (All.3), nonché nei confronti dell'ordinanza Prot. n. 14268 – 84396/UP del 22.11.2021, notificata il 29.11.2021; il Prefetto della
Provincia di Avellino aveva così disposto: ” Nelle more della pronuncia definitiva dell'autorità
Giudiziaria competente, la patente di guida CAT. B n. rilasciata dalla M.C.T.C. di NumeroD_1
in data 09/12/2020 (ed ogni altra patente eventualmente posseduta) alla persona in Pt_1 premessa generalizzata, è sospesa provvisoriamente a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento , fino alla sottoposizione a visita medica con esito favorevole presso la
Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119 comma 4° del Codice della Strada, entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”. Il provvedimento prefettizio traeva origine dall'informativa di reato ex art. 347 c.p.p., Prot. N.
41/11-5/2021, inoltrata alla Procura della Repubblica di dai Carabinieri della Stazione di Pt_1
LD.
In data 2.10.2021 alle ore 3.00 circa l'autovettura Fiat 600 tg BR728LL guidata da CP_1
e di proprietà di era uscita dalla sede stradale senza che fossero coinvolte
[...] Controparte_2 terze persone o veicoli e la conducente veniva trasportata in prognosi riservata al pronto soccorso di
NO PI.
Constatata l'assenza di testimoni gli agenti provvedevano ai rilievi fotoplanimetrici necessari alla ricostruzione dell'accaduto, al termine dei quali veniva verosimilmente individuata la dinamica del sinistro.
Stante la gravità delle lesioni riportate dalla sig.ra (politrauma con ematoma CP_1 cerebrale, fratture multiple del massiccio facciale, frattura tibia e perone sx), e ricorrendone i motivi,
i militari operanti procedevano a richiedere sul conto della medesima, tramite la centrale operativa, i prescritti accertamenti sul tasso alcolemico e tossicologico, e provvedevano al sequestro del veicolo, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.
risultava positiva al test alcolemico con un tasso pari a 1,1 g/l. Tale risultato Controparte_1 veniva confermato dalle successive analisi di II livello (Prot. 1047/21 del 26.10.2021), con le quali il
Laboratorio di Tossicologia Forense - Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università degli
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” riscontrava in capo al trasgressore un tasso alcolemico pari a 1,3 g/l
Successivamente, veniva notificata al trasgressore l'ordinanza ex art. 186 bis co. 3CdS in cui viene richiamato il precedente art. 186, comma 2, lett. b), ovvero per aver condotto un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l. Dall'infrazione commessa scaturiva altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente.
In conseguenza degli avvenimenti descritti, in data 22.11.2021 il Prefetto della Provincia di emanava la predetta ordinanza Prot. n. 14268 – 84396/UP, con cui veniva disposta la Pt_1 sospensione provvisoria della patente di guida della sig.ra – fino alla sottoposizione a visita CP_1 medica con esito favorevole presso la Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119, comma 4,
C.d.S. – “a decorrere dalla data della notifica del presente provvedimento”, avvenuta il 29.11.2021.
Il Giudice di pace, con la citata sentenza adottata su opposizione avverso ordinanza ingiunzione, annullava la sanzione della sospensione della patente di guida deducendo che “per la violazione di cui all'art. 186 CDS, la sanzione in via cautelare della patente di guida, è obbligatoria solo qualora venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l”. Pertanto, non ritenendo legittimamente adottata l'ordinanza prefettizia, poiché emessa in assenza del presupposto essenziale, annullava il provvedimento impugnato, compensando tra le parti le spese di lite.
La contestava la sentenza deducendo che “l'art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S. (d.lgs. Parte_1
285/1992), stabilisce che: “Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: con l'ammenda da euro 800 a euro 3.000 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.
Il successivo art. 223, rubricato “Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato”, dispone, invece, al comma 1, che “Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.”
La , pertanto, aveva correttamente emesso l'opposta ordinanza Prot. n. Parte_1
14268 – 84396/UP con cui veniva disposta la sospensione della patente di guida di Controparte_1
a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, e fino alla sottoposizione della stessa a visita medica con esito favorevole presso la Commissione Medica Locale prevista dall'art. 119, comma 4,
C.d.S.
Concludeva, pertanto, affinché il Giudice volesse
“accogliere il presente appello per i motivi suesposti e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado e rigettare l'avversa domanda, confermando l'opposta ordinanza di sospensione della patente;
- con vittoria delle spese del doppio grado “.
Si costituiva la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Controparte_1 deducendo la propria transitoria incapacità di intendere e di volere. Il verbale di contestazione al CdS veniva notificato alla ricorrente in data 14.11.2021, ma solo in data 03.02.2022 il dott. CP_3
dichiarava che riacquisiva la coscienza e la consapevolezza dei propri
[...] Controparte_1 diritti.
Dinanzi al giudice di pace aveva quindi preliminarmente richiesto di essere rimessa in termini per la opposizione e nel merito dichiarare la nullità del verbale di contestazione N. 853864123, elevato dal comando dei Carabinieri di LD (AV) e dichiarare la nullità dell'Ordinanza
Prefettizia del 22.11.2021 Prot. N. 14268-84396/UP emessa dalla deducendo, Parte_1 peraltro, la nullità dell'accertamento etilometrico laddove l'art. 186, comma 5 CdS prescrive che l'accertamento del tasso alcolemico debba essere effettuato su richiesta degli organi accertatori di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie;
nella ipotesi di sinistro stradale, gli stessi organi accertatori hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure meglio precisate ovvero mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, eventualmente, accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando. Dunque, il comma 4 prevede una facoltà, il comma
5 un obbligo. Entrambe le ipotesi si applicano ai conducenti incorsi in un incidente stradale e, attenendosi al comma 5: “Sottoposti alle cure mediche”. Pertanto, in caso di incidente, legittimati all'etilometro potrebbero essere, sul luogo, gli esercenti dei servizi di Polizia stradale;
il personale medico, o ancora sottoposti all'apparecchio al comando del corpo di Polizia stradale dagli organi ridetti o da personale sanitario;
o, differentemente, essere accompagnati presso una struttura sanitaria.
Secondo il protocollo operativo per gli accertamenti richiesti ai sensi del comma 5 dell'articolo
186 della citata legge l'accertamento può essere effettuato solo previo consenso dell'interessato, non trattandosi di prelievo coattivo. Nel caso di specie vi era l'assenza di consenso e non si rientrava nell'ambito di un protocollo medico di soccorso se ne doveva dedurre l'inutilizzabilità del prelievo.
La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 3.12.2025.
L'appello è fondato per i motivi che si vanno ad esporre.
L'Art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S prevede che chi guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5
g/l commette un reato contravvenzionale, con pena pecuniaria e arresto, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
L'Art. 223, comma 1, C.d.S. prevede che in presenza di reato che comporta sospensione o revoca della patente, l'agente ritira immediatamente il documento e lo trasmette al Prefetto, che può disporre la sospensione provvisoria fino a 2 anni.
Mentre la sospensione ex art. 186 è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria, applicata dal giudice penale con la sentenza di condanna o patteggiamento, la sospensione ex art. 223
è misura cautelare provvisoria, disposta dal Prefetto per garantire la sicurezza pubblica in attesa della definizione del procedimento.
Nel caso di specie, veniva rinvenuta con tasso alcolemico di 1,3 g/l, Controparte_1 rientrante nella fascia prevista dall'art. 186, comma 2, lett. b). Pertanto è obbligatoria la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno (art. 186) e legittima la sospensione provvisoria disposta dal Prefetto
(art. 223), fino a un massimo di 2 anni, quale misura cautelare. Tanto premesso, con riguardo agli accertamenti, l'art. 186 cds distingue tra accertamenti su strada
(commi 3 e 4: etilometro, analisi dell'aria espirata) e accertamenti sanitari (comma 5: in caso di incidente e cure mediche).
Il comma 5 non esclude la validità degli accertamenti strumentali effettuati dagli organi di polizia, ma disciplina il caso particolare del conducente già sottoposto a cure mediche.
Quindi, non è necessariamente vero che la non possa utilizzare gli esiti: la norma Parte_1 prevede più modalità di accertamento, tutte legittime se rispettano le procedure.
È vero che la giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV, n. 4118/2009; n. 10805/2008; n.
38537/2007) ha dichiarato illegittimi i prelievi coattivi effettuati senza consenso e fuori da protocolli medici, ma la stessa giurisprudenza ha, tuttavia, chiarito che non è necessario il consenso quando il prelievo avviene nell'ambito di protocolli sanitari già previsti per la cura del paziente (Cass. Pen. Sez.
IV, n. 43999/2010).
Gli esiti degli accertamenti sanitari sono, pertanto, utilizzabili se richiesti dagli organi di polizia e trasmessi secondo il protocollo ministeriale del 2005.
Il consenso è, dunque, richiesto solo per prelievi “ad hoc” non collegati a cure mediche;
se il paziente è già sottoposto a cure, i referti sono utilizzabili.
Il citato protocollo interministeriale del 25.02.2005 stabilisce che gli accertamenti sanitari siano effettuati nel rispetto della riservatezza e dell'integrità fisica, ma non esclude la trasmissione dei referti agli organi di polizia. La clausola del “consenso” va letta in senso garantista, non come condizione di validità assoluta: serve a evitare prelievi invasivi non giustificati, non a rendere inutilizzabili referti già acquisiti per finalità mediche. (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, n. 43999/2010 secondo cui i referti medici relativi al tasso alcolemico sono utilizzabili se derivano da prelievi effettuati per finalità di cura, anche senza consenso espresso;
Cass. Pen., Sez. IV, n. 1921/2015 secondo cui l'accertamento alcolemico eseguito in ospedale è legittimo e utilizzabile, purché richiesto dagli organi di polizia e conforme al protocollo ministeriale;
Cass. Pen., Sez. IV, n. 38618/2019 per cui non è necessario il consenso del paziente se il prelievo è parte della normale attività sanitaria.)
La linea interpretativa prevalente ritiene, pertanto, che i referti ospedalieri sono pienamente utilizzabili, salvo che siano frutto di prelievi coattivi non giustificati da esigenze mediche.
Alla luce di tali riflessioni, l'appello va accolto con conseguenziale annullamento della sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi.
La particolare complessità della materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
a) in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 528/2022 emessa dal Giudice di pace di Sant'Angelo de' Lombardi con conferma dell'ordinanza opposta n. 14268 -84396/UP del 22.11.2021;
b) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Avellino, 11.12. 2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio