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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/09/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
RG n. 1618/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il Tribunale di Palmi – Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1618 del Ruolo Generale dell'anno 2019 e
promossa da
NATA IL 31.03.1962 A VARAPODIO (RC) (CF. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. MICHELE GULLO del C.F._1
Foro di Palmi giusta procura in atti
(RICORRENTE )
contro
codice fiscale rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti GIOGIO PASCA e GIACOMO
FRANCESCO SACCOMANNO del foro di Palmi giusta procura in atti
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(RESISTENTE)
avente ad oggetto: AZIONE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO- FASE DI
MERITO
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc depositate dalle parti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come
modificati dalla L.69/2009)
Con ricorso depositato in data 7.10.2019 la SI.ra agiva in giudizio Parte_1
nei confronti di deducendo: - di essere proprietaria dell'immobile Controparte_1
sito in Varapodio in via MB e del terreno circostante (identificato al catasto del Comune di Varapodio al foglio di mappa 12, particella 128 (in precedenza part.
N.114); che tra la sua proprietà e la proprietà confinante di cui è in possesso
[...]
vi è da decenni una strada adoperata dalla ricorrente per accedere e recedere CP_1
dal proprio fabbricato e per parcheggiare i proprio veicoli;
che la predetta strada,
inizialmente in terra, era stata cementificata dalla ricorrente e dalla resistente oltre 8
anni addietro;
che in data 2 ottobre 2019 conferiva incarico (come Controparte_1
già preannunciato per iscritto alla controparte, che aveva risposto per iscritto contestando tale evenienza) ad una ditta per eseguire dei lavori sulla stradina presente
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tra la proprietà della SI.ra e la proprietà della SI.ra ; che veniva quindi Pt_1 CP_1
eretto un muro, posto al confine tra le due proprietà; che il muro di fatto impedisce o comunque ostacola l'accesso ed il regresso al fabbricato di proprietà ed Pt_1
impedisce il parcheggio dei propri veicoli;
che il muro ostacola altresì l'esercizio del diritto di venduta. Tanto premesso domandava di essere reintegrata nel possesso della stradella e che venisse ordinata la cessazione della turbativa.
Si costituiva in giudizio la contestando la richiesta formulata, evidenziava la CP_1
carenza di interesse considerato che la poteva continuare ad esercitare il proprio Pt_1
possesso contestando nel merito l'assenza di qualsivoglia turbativa. Il giudizio cautelare all'esito della sommaria istruttoria e dopo il deposito di CTU si concludeva con l'ordinanza del 27.5.21 che accoglieva la domanda di spoglio e ordinava alla
“ di reintegrare la ricorrente nel possesso della stradella, anche in relazione CP_1
alla possibilità di continuare a parcheggiare la sua autovettura, mediante ripristino
dello status quo ante...”.
La detta ordinanza veniva debitamente reclamata.
All'esito di attenta valutazione con l'ordinanza del 25.2.22 ( proc n. 1027/21 RG) il
Tribunale di Palmi accoglieva il reclamo e rigetta la domanda di reintegrazione nel
possesso per come formulata dalla SI.ra
[...]
al reclamo il Tribunale di Palmi ha puntualizzato nel merito gli aspetti della Parte_2
questione di cui trattasi precisando che : << In sostanza, la tutela è stata accordata ( con
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il cautelare di primo grado a favore della in forza del ritenuto “possesso della Pt_1
stradella con finalità di parcheggio” ed anche la lesione è stata riscontrata con esclusivo riferimento all'accertata difficoltà di posteggiare (ricavandosi a contrario che le immutazioni eseguite dalla reclamante non impediscono l'accesso ed il passaggio pedonale, né quello con autovetture, ma rendono difficoltoso il parcheggio). Tuttavia,
il tradizionale orientamento giurisprudenziale ha sempre negato che l'utilizzazione di
un'area come parcheggio rientri nello schema del diritto di servitù, affermando che
“Il parcheggio di autovetture su di un'area può costituire legittima manifestazione di
un possesso a titolo di proprietà del suolo, ma non anche estrinsecazione di un potere
di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, diritto caratterizzato dalla
cosiddetta "realitas", intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità così come al
fondo servente del peso, mentre la mera "commoditas" di parcheggiare l'auto per
specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in
alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi,
viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari” (in tal senso, v. Cassazione
civile, sez. II, n. 8137 del 28/04/2004 e n. 5769 del 07/03/2013). Dalla suddetta ricostruzione, discende che l'utilizzazione di un'area ai fini di parcheggio non dà luogo ad un possesso di servitù tutelabile con l'azione di reintegrazione, dal momento che
“Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi,
anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale,
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laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù,
difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità" (inerenza al
fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la
comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può
valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto
personale dei proprietari” (così, Cassazione civile, sez. II, n. 1551 del 21/01/2009).
Nel caso che occupa, vertendosi in materia possessoria, la ricorrente in primo Pt_1
grado, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che l'esercizio del potere di fatto invocato corrispondesse all'immagine del diritto reale, caratterizzato dai requisiti sopra elencati.
Per contro, dall'esame delle informazioni assunte, si ricava che, fino al 2014, la stradella posta tra le abitazioni delle parti veniva utilizzata per parcheggiare dalla famiglia della (prima dai suoi genitori e, dopo la loro morte, anche dalla Pt_1
reclamata e da suo fratello e sua cognata) ma anche da altri vicini, che ancora oggi
“parcheggiano in quella stradina con una Panda e con altre macchine” (v. deposizione informatrice , figlia della resistente -reclamata, escussa dopo Testimone_1
l'assunzione dell'impegno di rito all'udienza del 27.2.2020). L'uso pubblico dello spazio in discorso, asfaltato in cemento e non delimitato, sottrae SInificatività
indiziaria al fatto che la predetta area sia stata utilizzata come parcheggio delle autovetture della ricorrente e dei suoi familiari, trattandosi di un'attività consentita a tutti i consociati e che, pertanto, non è idonea ad esprimere l'esercizio di un possesso
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dotato del carattere dell'assolutezza, che si sostanzia nell'opponibilità erga
omnes.D'altra parte, neppure è evidente la realitas, come utilità oggettiva del fondo asseritamente dominante, posto che l'abitazione è dotata di un garage su via Pt_1
delle MB (teste ) ed è adiacente alla strada pubblica, ove è possibile Tes_1
parcheggiare, sicchè il posteggio nella stradella davanti all'ingresso sembra piuttosto integrare gli estremi di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche. Non
risulta, dunque, dimostrato il possesso di una servitù da parte della ricorrente, quale facoltà a diretto vantaggio del fondo dominante, opponibile erga omnes, mentre il mero parcheggio dell'auto, quale vantaggio del tutto personale, non dà luogo a possesso tutelabile con azione di reintegrazione>>
Con ricorso del 29.4.2022 la SI.ra riassumeva il giudizio possessorio per la Pt_1
prosecuzione nella fase di merito concludendo e reiterando le conclusioni assunte con il cautelare e, dunque, con richiesta di reintegra dello spoglio attuato da parte della con sospensione di ogni turbativa e ripristino dello stato dei luoghi con CP_1
richiesta di risarcimento dei danni sofferti nella misura di euro 5000,00
Nella presente fase di merito si costituita la contestando la domanda per come CP_1
formulata ed insistendo sulla inesistenza dei presupposti dello spoglio, né violazione delle distanze ed in ogni caso concludeva per il rigetto.
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All'esito della espletata istruttoria in fase di merito ed escussi i testi di entrambe le parti la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di legge per le comparse conclusionali e repliche.
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Il Tribunale ritiene che la domanda sia infondata e per questo deve essere rigettata nei limiti e secondo le motivazioni di seguito indicate.
A) Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla Suprema Corte:
“Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con
la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della
coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una
prospettiva aderente alle eSIenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere
decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se
logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”
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(Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016
e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'eSIenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In
applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli
artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Appunto in applicazione di tale principio il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, sulla base di dati oggettivi non contestabili,
direttamente nel merito.
Preliminarmente, in punto di diritto osserva il Tribunale che il felice esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti.
Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede), purché
avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talché l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad colorandam possessionem o di detenzione qualificata;
mentre,
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dall'altro, è necessaria la privazione totale o parziale,
purché manifestata con carattere duraturo, del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti il potere esercitato sulla res) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che deve in primo luogo verificarsi se la parte ricorrente abbia dimostrato, assolvendo l'onere probatorio su di lei gravante di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la SInoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto.
Sul punto, giova infatti precisare, sotto un primo profilo, che il possesso che legittima una parte all'esercizio dell'azione di reintegrazione deve possedere il requisito dell'attualità al momento del sofferto spoglio e, sotto altro aspetto, che – come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – gli atti di saltuaria utilizzazione o detenzione di un bene non valgono di per sé ad integrare gli estremi del possesso, poiché un soggetto può essere considerato possessore o compossessore di una cosa solo quando abbia in concreto la possibilità di disporre materialmente di essa senza che altri soggetti abbiano di fatto o di diritto il potere di escluderlo e, d'altra parte la disposizione materiale della cosa non rileva ai fini in esame se non corrisponde all'attività del proprietario o del titolare di un diritto reale .
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Nel caso di specie, la ha chiesto la reintegra del possesso esercitato per potere Pt_1
accedere e retrocedere dalla stradella laterale alla propria abitazione e soprattutto poter potervi avere accesso con la propria auto e ivi parcheggiare con rimozione del muro di cinta costruito dalla . CP_1
In sede di giudizio possessorio, infatti, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa e l'esistenza del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto reale va apprezzata con riguardo all'idoneità
degli atti ad esprimerlo, indipendentemente dal titolo.
Per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è, dunque,
sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di male fede, purché
abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass. 10470/91).
Fatte queste premesse, ritenuta la ammissibilità della domanda, occorre procedere all'esame nel merito.
Orbene, anche alla luce dell'assunta istruttoria questo Tribunale ritiene che la parte ricorrente non abbia fornito la prova necessaria e richiesta per la questione che ci occupa per nulla aggiungendo elementi nuovi rispetto a quanto accertato in sede di reclamo e statuito con la decisione del Tribunale di Palmi in composizione collegiale alla quale questo tribunale ritiene di aderire.
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Infatti, non vi possono essere dubbi sulla circostanza che << Dalla suddetta
ricostruzione, discende che l'utilizzazione di un'area ai fini di parcheggio non dà luogo
ad un possesso di servitù tutelabile con l'azione di reintegrazione, dal momento che
“Per l'esperimento dell'azione di reintegrazione occorre infatti un possesso qualsiasi,
anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale,
laddove il parcheggio dell'auto non rientra nello schema di alcun diritto di servitù,
difettando la caratteristica tipica di detto diritto, ovverosia la "realità" (inerenza al
fondo dominante dell'utilità così come al fondo servente del peso), in quanto la
comodità di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può
valutarsi come una utilità inerente al fondo stesso, trattandosi di un vantaggio del tutto
personale dei proprietari” (così, Cassazione civile, sez. II, n. 1551 del 21/01/2009).
Nel caso che occupa, vertendosi in materia possessoria, la ricorrente in primo Pt_1
grado, avrebbe dovuto dedurre e dimostrare che l'esercizio del potere di fatto invocato
corrispondesse all'immagine del diritto reale, caratterizzato dai requisiti sopra
elencati. Per contro, dall'esame delle informazioni assunte, si ricava che, fino al 2014,
la stradella posta tra le abitazioni delle parti veniva utilizzata per parcheggiare dalla
famiglia della (prima dai suoi genitori e, dopo la loro morte, anche dalla Pt_1
reclamata e da suo fratello e sua cognata) ma anche da altri vicini, che ancora oggi
“parcheggiano in quella stradina con una Panda e con altre macchine….L'uso
pubblico dello spazio in discorso, asfaltato in cemento e non delimitato, sottrae
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SInificatività indiziaria al fatto che la predetta area sia stata utilizzata come
parcheggio delle autovetture della ricorrente e dei suoi familiari, trattandosi di
un'attività consentita a tutti i consociati e che, pertanto, non è idonea ad esprimere
l'esercizio di un possesso dotato del carattere dell'assolutezza, che si sostanzia
nell'opponibilità erga omnes.D'altra parte, neppure è evidente la realitas, come utilità
oggettiva del fondo asseritamente dominante, posto che l'abitazione è dotata di Pt_1
un garage su via delle MB (testi , e Testimone_2 Testimone_3
ed è adiacente alla strada pubblica, ove è possibile parcheggiare, sicchè Tes_4
il posteggio nella stradella davanti all'ingresso sembra piuttosto integrare gli estremi
di una mera comodità a vantaggio di persone specifiche. Non risulta, dunque,
dimostrato il possesso di una servitù da parte della ricorrente, quale facoltà a diretto
vantaggio del fondo dominante, opponibile erga omnes, mentre il mero parcheggio
dell'auto, quale vantaggio del tutto personale, non dà luogo a possesso tutelabile con
azione di reintegrazione>>
Ne consegue il rigetto della domanda di reintegra del possesso, per quanto di ragione.
Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento dei danni patiti per assenza deduzione ed allegazione del detto danno ed assenza di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione delle tabelle di cui al DM 55/21014 e succ. mod. secondo il valore della causa dichiarato, l'effettiva attività svolta secondo i valori al minimo delle tabelle in ragione delle difese e del più
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costante orientamento in materia di questo Tribunale, da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza così
[...] Controparte_1
provvede:
-rigetta il ricorso per le causali di cui in parte motiva
-condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che si liquidano nella somma complessiva di euro 1278,00 per competenze CP_1
ed euro 76,00 per CU, oltre spese generali, Cpa ed Iva se dovuta con distrazione ex art
93 cpc a favore degli avv.ti Giacomo Francesco Saccomanno e Giorgio AS che ne hanno fatto richiesta .
Palmi lì 26.9.25
IL GIUDICE UNICO
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
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