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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22/2025
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 09,25 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
CAMPANA SARA per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Nessuno per . Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPANA SARA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI LIVIO ) C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta si è costituita e non ha negato tale morosità limitandosi a dedurre vizi e difetti dell'immobile che l'avrebbero legittimata alla sospensione del pagamento dei canoni, sennonché non abbia però nemmeno chiesto di provarli e in contratto all'art. 3 sia precisato che l'immobile era idoneo all'uso.
Le foto allegate alla comparsa sub doc. 6 si ritiene non provino alcun vizio o difetto in grado da legittimare una sospensione ex art. 1460 c.c. dell'adempimento della obbligazione principale gravante sul conduttore (le foto delle tapparelle non provano affatto il loro malfunzionamento, quelle dell'impianto elettrico non si comprende cosa intendano provare esattamente riguardando dei fili, quella di un muro raffigurando un piccolo scrostamento non si ritiene possano documentare dei problemi tali da rendere inagibile l'immobile).
La richiesta di CTU appare quindi del tutto esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa e registrato a Reggio Emilia il 16 marzo 2023 al n. 3369 serie 3T;
2. ordina alla parte convenuta il definitivo rilascio dell'immobile Controparte_1 sito in Viadana alla Via Codebruni Levante, 92 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
i euro 4.800,00, oltre ai canoni di locazione a scadere da giugno 2025
[...] fino all'esecuzione dello sfatto, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo;
4. condanna per non aver partecipato al primo incontro di Controparte_1 mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 196,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2536,00 per compenso
[...] tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 250,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli
Tribunale di Mantova
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 22/2025 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 09,25 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, sono presenti l'avv.
CAMPANA SARA per he chiede decidersi la causa. Parte_1
Nessuno per . Controparte_1
Il giudice si ritira per la decisione.
Oggi 26 maggio 2025 ad ore 10,30 innanzi al dott. Andrea Bulgarelli, nessuno è presente.
Il Giudice pronuncia sentenza, da considerarsi parte integrante del presente verbale, di cui dà pubblica lettura.
Il Giudice
dott. Andrea Bulgarelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 22/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAMPANA SARA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCARELLI LIVIO ) C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 429, 1 comma, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Parte attrice ha prodotto in atti il contratto di locazione concluso con la parte convenuta regolarmente registrato.
L'entità dei canoni di cui si è dedotto l'inadempimento è ritenuta tale da configurare un grave inadempimento e poter quindi fondare la richiesta pronuncia di risoluzione contrattuale giudiziale.
Parte convenuta si è costituita e non ha negato tale morosità limitandosi a dedurre vizi e difetti dell'immobile che l'avrebbero legittimata alla sospensione del pagamento dei canoni, sennonché non abbia però nemmeno chiesto di provarli e in contratto all'art. 3 sia precisato che l'immobile era idoneo all'uso.
Le foto allegate alla comparsa sub doc. 6 si ritiene non provino alcun vizio o difetto in grado da legittimare una sospensione ex art. 1460 c.c. dell'adempimento della obbligazione principale gravante sul conduttore (le foto delle tapparelle non provano affatto il loro malfunzionamento, quelle dell'impianto elettrico non si comprende cosa intendano provare esattamente riguardando dei fili, quella di un muro raffigurando un piccolo scrostamento non si ritiene possano documentare dei problemi tali da rendere inagibile l'immobile).
La richiesta di CTU appare quindi del tutto esplorativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base ai valori medi per le prime due fasi e minimi per la terza previsti per i compensi di avvocato dal D.M. 55/2014 dai quali non si ravvisa motivo di discostarsi alla luce dell'attività difensiva svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la risoluzione per grave inadempimento imputabile a parte conduttrice del contratto di locazione concluso tra le parti in causa e registrato a Reggio Emilia il 16 marzo 2023 al n. 3369 serie 3T;
2. ordina alla parte convenuta il definitivo rilascio dell'immobile Controparte_1 sito in Viadana alla Via Codebruni Levante, 92 in favore della parte attrice, libero da persone e/o cose sue;
3. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
i euro 4.800,00, oltre ai canoni di locazione a scadere da giugno 2025
[...] fino all'esecuzione dello sfatto, oltre gli interessi legali di mora dalla domanda al saldo;
4. condanna per non aver partecipato al primo incontro di Controparte_1 mediazione senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di euro 196,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
5. condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 2536,00 per compenso
[...] tabellare per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ex art. 4, comma 5, D.M.
55/2014, oltre ad euro 250,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e
C.P.A. di legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Mantova, 26 maggio 2025
Il Giudice dott. Andrea Bulgarelli