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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 3630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3630 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
10984 2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10984 2024 N.R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla Via Comunale Selva Cafaro n. 200, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Corrado Di Maso, presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73 (comunicazioni alla P.E.C.:
o al fax n. 081.281798) Email_1
- ricorrente -
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_2
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia pagamento del TFR CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.5.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia istituito con legge
29 maggio 1982 n.297, esponendo quanto segue:
- che in data 08/02/2023 gli era stata notificata la comunicazione di non accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 20/12/2022 comunicazione emessa dalla sede di Napoli n. pratica 0004241000, con la CP_1 seguente motivazione “DUPLICAZIONE DI DOMANDA GIA' DEFINITA (2016)”;
- che tale comunicazione si basava, sostanzialmente, sul presupposto che la domanda presentata dall'istante in data 20/12/2022 era ritenuta un duplicato di una precedente domanda, già avanzata nel 2016;
- che tale rilievo è privo di fondamento in quanto la stessa è fondata sul rendiconto del
(n. 6/2015) che è stato depositato in Cancelleria del Tribunale Parte_2 di Napoli - VII Sezione Fallimentare il 12 gennaio 2018 (All. 2), dal quale si evince l'ammissione con privilegio del credito per tfr vantato dal ricorrente per un importo di € 18.695,10;
- che il Presidente della medesima Sezione Fallimentare, Dott. Francesco Paolo Feo, aveva chiuso la procedura in data 05/02/2020;
- che, quindi, la domanda da lui presentata in data 20/12/2022 non può essere il duplicato di una precedente domanda presentata nel 2016, vale a dire in epoca anteriore alla stessa ammissione del credito relativo al tfr a favore del ricorrente e, conseguentemente, va accolta sussistendone i requisiti di legge;
- che la domanda presentata sulla base del provvedimento di ammissione con privilegio del credito per tfr nell'ambito del fallimento della (n. 6/2015), è fondata e va ammessa nella misura di € 18.695,10, con Parte_2 l'intervento del Fondo di garanzia. Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente chiedendo al giudice di: “A – annullare, con ogni conseguenza di legge, il provvedimento di rigetto della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto avanzata dal Sig.
[...]
; B – accogliere la domanda di intervento del fondo di garanzia del Sig. Parte_1 [...]
; C - condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Parte_1 oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”
L' si costituiva tempestivamente in data 10.11.2024 (per la prima udienza fissata per il CP_1
21.11.2024) chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisite le note sostitutive dell'udienza del 10.4.2025 in tale date la causa è stata assegnata in riserva ex lege, sciolta in data odierna col il deposito della presente sentenza completa di motivazione.
La domanda giudiziale presentata dalla parte ricorrente nei confronti dell' è infondata e CP_1 non merita accoglimento.
Prima di trarre le conclusioni in relazione al caso specifico va precisato, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, che l'oggetto della domanda non è inerente al pagamento di una prestazione avente natura pensionistica, in quanto appare pacifico, in giurisprudenza, che il credito relativo al pagamento dell'indennità di fine rapporto o alle ultime tre mensilità, seppur effettuato da parte dell' quale gestore del fondo di garanzia, ha natura di credito CP_1 di lavoro.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7.2.1992 n.1341; Cass.
1.9.1995 n.9233), l'intervento dell' quale gestore del fondo voluto dal legislatore CP_1
a garanzia di un credito del lavoratore considerato particolarmente meritevole di tutela, non muta la natura del suddetto credito, che rimane retributivo a tutti gli effetti. Con l'intervento del fondo di garanzia istituito dalla legge n.297/1982 si realizza un accollo cumulativo ex lege che lascia invariata la natura dell'obbligazione fatta valere, con la conseguenza che, il giudice competente per territorio a decidere sulla relativa pretesa, si determina in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 413 c.p.c. e non invece quelli fissati dall'art.444 c.p.c.. Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n.285 dell'1.6.1993 richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato devono intendersi non soltanto quelle inerenti alle due obbligazioni principali e reciproche che caratterizzano il rapporto di lavoro ed ai poteri e doveri di varia natura che gravitano intorno ad esse, ma ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto. Tale collegamento, a sua volta, deve ravvisarsi ogni qual volta il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, pur non costituendo la causa pretendi della pretesa fatta valere in giudizio, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale”. Nella specie il danno sofferto dal lavoratore consiste nello stato di insoddisfazione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro, e quindi tale rapporto è l'antecedente necessario della tutela invocata dal lavoratore.
In ogni caso va osservato che da un lato che corrisponde a verità che l'ammontare del credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale (cfr. provvedimento del curatore fallimentare Avv. Angelo di Palma datato 4.1.2018 che ha ammesso al passivo fallimentare quale creditore privilegiato – tra gli altri – anche per la somma Parte_1 di € 18.695,10) e che vi è, dunque, la prova documentale sulle somme spettanti al a Pt_1 titolo di TFR ma dall'altro occorre rinviare nelle considerazioni svolte più avanti in ordine alla intervenuta cessione di ramo di azienda tra la cedente F Parte_2
) e la cessionaria società ( ). P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4
Prima di affrontare questo punto che, a parere dello scrivente appare decisivo occorre ricordare anche, in punto di diritto ed in linea generale che, la disposizione invocata nel presente giudizio (l'art. 2 del decreto legislativo n.80 del 1992), ha alle spalle delle vicissitudini complesse. La direttiva CEE 80/987 del 1980, avente ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevedeva l'istituzione di organismi di garanzia volti ad assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva, sia pure entro limiti prefissati, dei crediti per le retribuzioni, nei casi di insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali. Sennonché tale direttiva non è stata compiutamente e tempestivamente attuata nell'ordinamento italiano, poiché l'istituzione del fondo di garanzia previsto dalla L.297/82 non assicura la soddisfazione del credito per retribuzioni dirette, in quanto la garanzia del fondo è limitata al reddito per TFR.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 2.2.1989 ha accertato e dichiarato tale inadempienza;
al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, sia pure tardivamente, è da ultimo intervenuto il decreto legislativo n.80 del 1992, il quale agli artt. 1 e 2, prevede che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura fallimentare, il lavoratore dipendente può ottenere dall' , quale gestore del fondo di CP_1 garanzia istituito con L.297/82, il pagamento dei crediti di lavoro diversi da quelli spettanti per TFR ed inerenti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della sentenza dichiarativa di fallimento (in un importo non superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento mensile di . CP_3 E' proprio in virtù di tale normativa che agisce il ricorrente, il cui datore di lavoro, non aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Sotto tale profilo va rilevato che, in risposta ai rilievi effettuati dall' , che la finalità della CP_1 disposizione in esame è proprio quella di garantire il pagamento dei crediti maturati nell'ultimo periodo del rapporto, non soddisfatti da parte del datore di lavoro insolvente, e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non possa rientrare in essa il diritto del creditore che, attivatosi tempestivamente per la soddisfazione del proprio credito, abbia sperimentato l'insufficienza del patrimonio del debitore e che, poi, abbia dovuto attendere, in relazione alla peculiarità del debitore medesimo, la pronuncia accertativa dell'insolvenza da parte di un soggetto terzo, pronunzia che - come statuisce l'art.1, comma 1, del decreto in oggetto, costituisce il presupposto – e nel contempo segna il termine iniziale – per potere poi accedere, come previsto dall'art.1, alle prestazioni del fondo. In ragione di tale considerazione ben possono farsi rientrare nella disposizione in questione anche quei crediti rientranti nei dodici mesi che precedono l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata a cui sono conseguite – proprio in dipendenza dell'accertata incapienza del patrimonio del debitore – l'istanza di fallimento e la successiva pronunzia della sezione fallimentare del Tribunale competente, che ha natura non costituiva bensì semplicemente ricognitiva di quello stesso stato di insolvenza che il lavoratore aveva già sperimentato.
Tuttavia, deve anche essere considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, al momento della sua emanazione, aveva proprio la finalità di sanare una situazione di inadempienza ultradecennale dello Stato nei confronti della direttiva comunitaria, e che lo
Stato non può, pertanto, con tale normativa, rendere particolarmente difficoltoso, e talora impedire, l'esercizio di un diritto soggettivo quale è quello di ottenere il pagamento delle ultime retribuzioni.
Pertanto, a causa dei tempi notoriamente lunghi, necessari per ottenere la sentenza di fallimento, può sostenersi che il termine di 12 mesi previsto dalla norma in questione, qualora interpretato nel senso letterale sopra riportato, apparirebbe incompatibile con una ragionevole probabilità di esercitare il diritto prima che il termine sia trascorso. Deve anche essere sottolineata l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza del credito dalla durata dei procedimenti giudiziari.
Scendendo più concretamente nel merito della vicenda oggetto del presente giudizio va osservato, come già detto in premessa, che il credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale (cfr. provvedimento del curatore fallimentare Avv.
Angelo di Palma datato 4.1.2018 che ha ammesso al passivo fallimentare quale creditore privilegiato – tra gli altri – anche per la somma di € 18.695,10); il fallimento Parte_1
è, poi, intervenuto in data 5.2.2020 data in cui la sezione fallimentare di questo Tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare n. 6 / 2015 – riguardante la società
“ c.f./p.iva ”. Parte_2 P.IVA_3
La domanda presentata dal in data 21/01/2016 (cfr. prot. Pt_1
.5100.21/01/2016.0026324, pratica num. 21549) è stata definita con rigetto da parte CP_1 dell' in data 3.5.2016 (ovvero in data antecedente sia al provvedimento di ammissione al CP_1 passivo fallimentare - 4.1.2018 - sia alla sentenza di fallimento - 5.2.2020 - ).
Ritiene lo scrivente, tuttavia, che a fronte delle analitiche argomentazioni svolte in punto di diritto dall' , parte ricorrente non ha preso posizione in modo preciso e circostanziato. CP_1 L' nella memoria difensiva ha opportunamente evidenziato che “l'art. 47, comma 3, del CP_1 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni”.
Orbene, anche a voler ritenere che le due domande siano differenti e che la parte ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza (in effetti tra la data della sentenza di fallimento del 5.2.2020 e la nuova domanda amministrativa del dicembre 2022 è trascorso, infatti, un periodo di tempo inferiore a 3 anni), resta insuperabile, a parere dello scrivente, la sussistenza della dedotta (dall' ) “cessione di ramo d'azienda (Circ. 74/2008)….Come dal prospetto CP_1 allegato, in data 28/05/2010, risultava infatti una cessione di ramo d'azienda dalla società
F ) alla società Parte_2 P.IVA_3 Controparte_2
). In caso di cessione di ramo d'azienda, il soggetto obbligato al pagamento del P.IVA_4
TFR è la ditta cessionaria;
diversamente, la domanda amministrativa era effettuata nei riguardi della ditta cedente”.
In altri termini, nelle note di discussione depositate dalla parte attrice (sia in quelle depositate in data 9.11.2024 sia in quelle depositate in data 9.4.2025) il non prende alcuna Pt_1 posizione su tale specifica difesa svolta dall' . CP_1
Il ricorrente, in definitiva, non ha dedotto, provato né smentito che era intervenuta una cessione di ramo d'azienda in data 28/05/2010 dalla società cedente Parte_2
CF ) alla società cessionaria ( ) e,
[...] P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 soprattutto, nulla ha dedotto, detto, provato o affermato in ordine al fatto se tale cessione aveva riguardato o meno anche la sua posizione lavorativa e/o se dopo la cessione il suo rapporto di lavoro era continuato con la cedente CF ) Parte_2 P.IVA_3 oppure era iniziato con la società cessionaria ( . Controparte_2 P.IVA_4
In altre parole parte ricorrente non ha preso alcuna posizione sulla condivisibile affermazione dell' secondo cui “in caso di cessione di ramo d'azienda, il soggetto obbligato al CP_1 pagamento del TFR è la ditta cessionaria;
diversamente, la domanda amministrativa era effettuata nei riguardi della ditta cedente”. Anche, quindi, a voler superare le eccezioni preliminari di “duplicazione di domanda già definita” e di “maturata decadenza” deve ritenersi che la domanda presentata da
[...]
non sia sufficientemente provata in quanto a seguito della cessione di ramo di Parte_1 azienda (occorre sottolineare che trattasi di cessione non di azienda ma di cessione di ramo di azienda) dalla società F ) alla società Parte_2 P.IVA_3 [...]
( non vi è agli atti di causa alcuna prova circa la continuazione Controparte_2 P.IVA_4
o meno del rapporto di lavoro con società CF e/o Parte_2 P.IVA_3 sull'inizio di attività lavorativa con la società cessionaria Controparte_2
( ); soprattutto il ricorrente nulla dice se tale cessione riguardava o meno anche P.IVA_4 la sua posizione e se dopo la cessione il suo rapporto di lavoro era continuato con la cedente
F ) oppure era invece iniziato con la società Parte_2 P.IVA_3 cessionaria ( ) con obbligo di pagamento del TFR in capo Controparte_2 P.IVA_4 alla società cessionaria.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Tenuto conto della qualità delle parti e del tipo di decisione ritiene lo scrivente che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso presentato da Parte_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Napoli 10 maggio 2025
Il Giudice Unico dott. Federico Bile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dott. Federico
Bile, acquisite le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10984 2024 N.R.G. per l'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli, alla Via Comunale Selva Cafaro n. 200, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'avv. Corrado Di Maso, presso lo stesso elettivamente domiciliato in
Napoli, alla Piazza Garibaldi, 73 (comunicazioni alla P.E.C.:
o al fax n. 081.281798) Email_1
- ricorrente -
E
C.F. - Controparte_1 P.IVA_1
P.I. , In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato P.IVA_2 in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 (Sede ), presso l'avv. Alessandra Maria Ingala CP_1 che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio di Fiumicino Per_1
(RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_2
- resistente -
OGGETTO: fondo di garanzia pagamento del TFR CP_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 9.5.2024 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in CP_1 persona del suo Presidente pro tempore, quale gestore del Fondo di Garanzia istituito con legge
29 maggio 1982 n.297, esponendo quanto segue:
- che in data 08/02/2023 gli era stata notificata la comunicazione di non accoglimento della domanda di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto presentata il 20/12/2022 comunicazione emessa dalla sede di Napoli n. pratica 0004241000, con la CP_1 seguente motivazione “DUPLICAZIONE DI DOMANDA GIA' DEFINITA (2016)”;
- che tale comunicazione si basava, sostanzialmente, sul presupposto che la domanda presentata dall'istante in data 20/12/2022 era ritenuta un duplicato di una precedente domanda, già avanzata nel 2016;
- che tale rilievo è privo di fondamento in quanto la stessa è fondata sul rendiconto del
(n. 6/2015) che è stato depositato in Cancelleria del Tribunale Parte_2 di Napoli - VII Sezione Fallimentare il 12 gennaio 2018 (All. 2), dal quale si evince l'ammissione con privilegio del credito per tfr vantato dal ricorrente per un importo di € 18.695,10;
- che il Presidente della medesima Sezione Fallimentare, Dott. Francesco Paolo Feo, aveva chiuso la procedura in data 05/02/2020;
- che, quindi, la domanda da lui presentata in data 20/12/2022 non può essere il duplicato di una precedente domanda presentata nel 2016, vale a dire in epoca anteriore alla stessa ammissione del credito relativo al tfr a favore del ricorrente e, conseguentemente, va accolta sussistendone i requisiti di legge;
- che la domanda presentata sulla base del provvedimento di ammissione con privilegio del credito per tfr nell'ambito del fallimento della (n. 6/2015), è fondata e va ammessa nella misura di € 18.695,10, con Parte_2 l'intervento del Fondo di garanzia. Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo seguente chiedendo al giudice di: “A – annullare, con ogni conseguenza di legge, il provvedimento di rigetto della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto avanzata dal Sig.
[...]
; B – accogliere la domanda di intervento del fondo di garanzia del Sig. Parte_1 [...]
; C - condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, Parte_1 oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”
L' si costituiva tempestivamente in data 10.11.2024 (per la prima udienza fissata per il CP_1
21.11.2024) chiedendo il rigetto della domanda.
Acquisite le note sostitutive dell'udienza del 10.4.2025 in tale date la causa è stata assegnata in riserva ex lege, sciolta in data odierna col il deposito della presente sentenza completa di motivazione.
La domanda giudiziale presentata dalla parte ricorrente nei confronti dell' è infondata e CP_1 non merita accoglimento.
Prima di trarre le conclusioni in relazione al caso specifico va precisato, al fine di sgombrare il campo da possibili equivoci, che l'oggetto della domanda non è inerente al pagamento di una prestazione avente natura pensionistica, in quanto appare pacifico, in giurisprudenza, che il credito relativo al pagamento dell'indennità di fine rapporto o alle ultime tre mensilità, seppur effettuato da parte dell' quale gestore del fondo di garanzia, ha natura di credito CP_1 di lavoro.
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
7.2.1992 n.1341; Cass.
1.9.1995 n.9233), l'intervento dell' quale gestore del fondo voluto dal legislatore CP_1
a garanzia di un credito del lavoratore considerato particolarmente meritevole di tutela, non muta la natura del suddetto credito, che rimane retributivo a tutti gli effetti. Con l'intervento del fondo di garanzia istituito dalla legge n.297/1982 si realizza un accollo cumulativo ex lege che lascia invariata la natura dell'obbligazione fatta valere, con la conseguenza che, il giudice competente per territorio a decidere sulla relativa pretesa, si determina in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 413 c.p.c. e non invece quelli fissati dall'art.444 c.p.c.. Peraltro la Corte Costituzionale con la sentenza n.285 dell'1.6.1993 richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva affermato che “per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato devono intendersi non soltanto quelle inerenti alle due obbligazioni principali e reciproche che caratterizzano il rapporto di lavoro ed ai poteri e doveri di varia natura che gravitano intorno ad esse, ma ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a detto rapporto. Tale collegamento, a sua volta, deve ravvisarsi ogni qual volta il rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, pur non costituendo la causa pretendi della pretesa fatta valere in giudizio, si presenti come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela in sede giudiziale”. Nella specie il danno sofferto dal lavoratore consiste nello stato di insoddisfazione di crediti derivanti da un rapporto di lavoro, e quindi tale rapporto è l'antecedente necessario della tutela invocata dal lavoratore.
In ogni caso va osservato che da un lato che corrisponde a verità che l'ammontare del credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale (cfr. provvedimento del curatore fallimentare Avv. Angelo di Palma datato 4.1.2018 che ha ammesso al passivo fallimentare quale creditore privilegiato – tra gli altri – anche per la somma Parte_1 di € 18.695,10) e che vi è, dunque, la prova documentale sulle somme spettanti al a Pt_1 titolo di TFR ma dall'altro occorre rinviare nelle considerazioni svolte più avanti in ordine alla intervenuta cessione di ramo di azienda tra la cedente F Parte_2
) e la cessionaria società ( ). P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4
Prima di affrontare questo punto che, a parere dello scrivente appare decisivo occorre ricordare anche, in punto di diritto ed in linea generale che, la disposizione invocata nel presente giudizio (l'art. 2 del decreto legislativo n.80 del 1992), ha alle spalle delle vicissitudini complesse. La direttiva CEE 80/987 del 1980, avente ad oggetto il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, prevedeva l'istituzione di organismi di garanzia volti ad assicurare ai lavoratori la soddisfazione effettiva, sia pure entro limiti prefissati, dei crediti per le retribuzioni, nei casi di insolvenza del datore di lavoro sottoposto a procedure concorsuali. Sennonché tale direttiva non è stata compiutamente e tempestivamente attuata nell'ordinamento italiano, poiché l'istituzione del fondo di garanzia previsto dalla L.297/82 non assicura la soddisfazione del credito per retribuzioni dirette, in quanto la garanzia del fondo è limitata al reddito per TFR.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la sentenza del 2.2.1989 ha accertato e dichiarato tale inadempienza;
al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, sia pure tardivamente, è da ultimo intervenuto il decreto legislativo n.80 del 1992, il quale agli artt. 1 e 2, prevede che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia assoggettato alla procedura fallimentare, il lavoratore dipendente può ottenere dall' , quale gestore del fondo di CP_1 garanzia istituito con L.297/82, il pagamento dei crediti di lavoro diversi da quelli spettanti per TFR ed inerenti le ultime tre mensilità del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data della sentenza dichiarativa di fallimento (in un importo non superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento mensile di . CP_3 E' proprio in virtù di tale normativa che agisce il ricorrente, il cui datore di lavoro, non aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Sotto tale profilo va rilevato che, in risposta ai rilievi effettuati dall' , che la finalità della CP_1 disposizione in esame è proprio quella di garantire il pagamento dei crediti maturati nell'ultimo periodo del rapporto, non soddisfatti da parte del datore di lavoro insolvente, e, pertanto, non si comprende il motivo per il quale non possa rientrare in essa il diritto del creditore che, attivatosi tempestivamente per la soddisfazione del proprio credito, abbia sperimentato l'insufficienza del patrimonio del debitore e che, poi, abbia dovuto attendere, in relazione alla peculiarità del debitore medesimo, la pronuncia accertativa dell'insolvenza da parte di un soggetto terzo, pronunzia che - come statuisce l'art.1, comma 1, del decreto in oggetto, costituisce il presupposto – e nel contempo segna il termine iniziale – per potere poi accedere, come previsto dall'art.1, alle prestazioni del fondo. In ragione di tale considerazione ben possono farsi rientrare nella disposizione in questione anche quei crediti rientranti nei dodici mesi che precedono l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata a cui sono conseguite – proprio in dipendenza dell'accertata incapienza del patrimonio del debitore – l'istanza di fallimento e la successiva pronunzia della sezione fallimentare del Tribunale competente, che ha natura non costituiva bensì semplicemente ricognitiva di quello stesso stato di insolvenza che il lavoratore aveva già sperimentato.
Tuttavia, deve anche essere considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, al momento della sua emanazione, aveva proprio la finalità di sanare una situazione di inadempienza ultradecennale dello Stato nei confronti della direttiva comunitaria, e che lo
Stato non può, pertanto, con tale normativa, rendere particolarmente difficoltoso, e talora impedire, l'esercizio di un diritto soggettivo quale è quello di ottenere il pagamento delle ultime retribuzioni.
Pertanto, a causa dei tempi notoriamente lunghi, necessari per ottenere la sentenza di fallimento, può sostenersi che il termine di 12 mesi previsto dalla norma in questione, qualora interpretato nel senso letterale sopra riportato, apparirebbe incompatibile con una ragionevole probabilità di esercitare il diritto prima che il termine sia trascorso. Deve anche essere sottolineata l'irragionevolezza di una soluzione che fa dipendere la sussistenza del credito dalla durata dei procedimenti giudiziari.
Scendendo più concretamente nel merito della vicenda oggetto del presente giudizio va osservato, come già detto in premessa, che il credito vantato dal ricorrente è stato già assoggettato ad una verifica giudiziale (cfr. provvedimento del curatore fallimentare Avv.
Angelo di Palma datato 4.1.2018 che ha ammesso al passivo fallimentare quale creditore privilegiato – tra gli altri – anche per la somma di € 18.695,10); il fallimento Parte_1
è, poi, intervenuto in data 5.2.2020 data in cui la sezione fallimentare di questo Tribunale ha dichiarato la chiusura della procedura fallimentare n. 6 / 2015 – riguardante la società
“ c.f./p.iva ”. Parte_2 P.IVA_3
La domanda presentata dal in data 21/01/2016 (cfr. prot. Pt_1
.5100.21/01/2016.0026324, pratica num. 21549) è stata definita con rigetto da parte CP_1 dell' in data 3.5.2016 (ovvero in data antecedente sia al provvedimento di ammissione al CP_1 passivo fallimentare - 4.1.2018 - sia alla sentenza di fallimento - 5.2.2020 - ).
Ritiene lo scrivente, tuttavia, che a fronte delle analitiche argomentazioni svolte in punto di diritto dall' , parte ricorrente non ha preso posizione in modo preciso e circostanziato. CP_1 L' nella memoria difensiva ha opportunamente evidenziato che “l'art. 47, comma 3, del CP_1 D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella legge n. 438/92, dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni”.
Orbene, anche a voler ritenere che le due domande siano differenti e che la parte ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza (in effetti tra la data della sentenza di fallimento del 5.2.2020 e la nuova domanda amministrativa del dicembre 2022 è trascorso, infatti, un periodo di tempo inferiore a 3 anni), resta insuperabile, a parere dello scrivente, la sussistenza della dedotta (dall' ) “cessione di ramo d'azienda (Circ. 74/2008)….Come dal prospetto CP_1 allegato, in data 28/05/2010, risultava infatti una cessione di ramo d'azienda dalla società
F ) alla società Parte_2 P.IVA_3 Controparte_2
). In caso di cessione di ramo d'azienda, il soggetto obbligato al pagamento del P.IVA_4
TFR è la ditta cessionaria;
diversamente, la domanda amministrativa era effettuata nei riguardi della ditta cedente”.
In altri termini, nelle note di discussione depositate dalla parte attrice (sia in quelle depositate in data 9.11.2024 sia in quelle depositate in data 9.4.2025) il non prende alcuna Pt_1 posizione su tale specifica difesa svolta dall' . CP_1
Il ricorrente, in definitiva, non ha dedotto, provato né smentito che era intervenuta una cessione di ramo d'azienda in data 28/05/2010 dalla società cedente Parte_2
CF ) alla società cessionaria ( ) e,
[...] P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_4 soprattutto, nulla ha dedotto, detto, provato o affermato in ordine al fatto se tale cessione aveva riguardato o meno anche la sua posizione lavorativa e/o se dopo la cessione il suo rapporto di lavoro era continuato con la cedente CF ) Parte_2 P.IVA_3 oppure era iniziato con la società cessionaria ( . Controparte_2 P.IVA_4
In altre parole parte ricorrente non ha preso alcuna posizione sulla condivisibile affermazione dell' secondo cui “in caso di cessione di ramo d'azienda, il soggetto obbligato al CP_1 pagamento del TFR è la ditta cessionaria;
diversamente, la domanda amministrativa era effettuata nei riguardi della ditta cedente”. Anche, quindi, a voler superare le eccezioni preliminari di “duplicazione di domanda già definita” e di “maturata decadenza” deve ritenersi che la domanda presentata da
[...]
non sia sufficientemente provata in quanto a seguito della cessione di ramo di Parte_1 azienda (occorre sottolineare che trattasi di cessione non di azienda ma di cessione di ramo di azienda) dalla società F ) alla società Parte_2 P.IVA_3 [...]
( non vi è agli atti di causa alcuna prova circa la continuazione Controparte_2 P.IVA_4
o meno del rapporto di lavoro con società CF e/o Parte_2 P.IVA_3 sull'inizio di attività lavorativa con la società cessionaria Controparte_2
( ); soprattutto il ricorrente nulla dice se tale cessione riguardava o meno anche P.IVA_4 la sua posizione e se dopo la cessione il suo rapporto di lavoro era continuato con la cedente
F ) oppure era invece iniziato con la società Parte_2 P.IVA_3 cessionaria ( ) con obbligo di pagamento del TFR in capo Controparte_2 P.IVA_4 alla società cessionaria.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.
Tenuto conto della qualità delle parti e del tipo di decisione ritiene lo scrivente che sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso presentato da Parte_1
2) compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti.
Napoli 10 maggio 2025
Il Giudice Unico dott. Federico Bile