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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/07/2025, n. 6220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6220 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la e per Parte_2 Parte_3
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata per tutti i motivi di cui al ricorso la sussistenza di un gruppo unitario di impresa costituito dalle società convenute ovvero la contitolarità del rapporto con le convenute, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 agosto
2020 al 6 agosto 2022 o altre date di giustizia con inquadramento della ricorrente nel 1^ livello del CCNL Barbieri parrucchieri e acconciatori, CCNL richiamato nel contratto di assunzione, o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare per tutti i motivi di cui al ricorso la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
[...
[...] [
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra della Pt_1
somma di euro 16.154,45 per i titoli di cui all'allegato conteggio analitico ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa della ricorrente, per il periodo di lavoro prestato. In subordine: B) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 1 agosto
2020 al 28 aprile 2021 tra la ricorrente e la in Pt_2 Parte_2
nonché la sussistenza di una cessione del complesso aziendale della in in favore della ditta individuale Pt_2 Parte_2 [...]
ed il subentro di quest'ultima ex art. 2112 c.c. nella Parte_3
titolarità del rapporto di lavoro, ovvero la cessione del contratto, della
Sig.ra e la prosecuzione dello stesso sino al 6 agosto Parte_1
2022 o altre date di giustizia, con diritto all'inquadramento della ricorrente nel 1^ livello del CCNL Barbieri parrucchieri e acconciatori
o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare , in proprio e quale Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 16.154,45 per i titoli di cui all'allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma
2 ritenuta di giustizia, anche in solido ex art. 2112 c.c. con la
[...]
limitatamente a quanto dovuto per periodo di lavoro dal Parte_2
1 agosto 2020 al 28 aprile 2021 o altro di giustizia intercorso con la cedente in anche ai sensi del combinato disposto Pt_2 Parte_2
degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. in ragione della insufficiente retribuzione percepita oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via di estremo subordine: C) accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la in Corso Parte_1 Pt_2
dal 1 agosto 2020 al 28 aprile 2021 e tra la sig.ra Pt_2 Pt_1
e la ditta individuale Testoni dal 29.04.2021 al
[...] Parte_3
06.08.2022 o altre date di giustizia con inquadramento della ricorrente nel 1^livello del CCNL barbieri parrucchieri e acconciatori o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare per tutti i motivi di cui al ricorso le convenute al pagamento in favore della sig.ra delle somme che Parte_1
risulteranno dovute ognuna per il periodo di competenza in ogni caso:
D) accertata e dichiarata la sussistenza di un gruppo unitario
d'impresa e di un unico centro di imputazione costituito dalle società convenute, accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla ditta individuale
[...]
con comunicazione datata 26 luglio 2022, alla Sig.ra Parte_3 Pt_1
per tutti i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto, condannare
[...]
la in in persona del legale rappresentante pro Pt_2 Parte_2
3 tempore in solido con , in proprio e quale titolare Parte_3
dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente del l'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 3 e 9 del D.Lgs.
23/2015 nella misura massima parametrata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €.1.837,32 o altra di giustizia tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n.194/2018 dalla Corte Costituzionale;
E) In subordine, accertare e dichiarare
l'inefficacia, l'invalidità e l'illegittimità del licenziamento intimato dalla con comunicazione datata 26 Controparte_2
luglio 2022 alla Sig.ra per tutti i motivi di cui al Parte_1
ricorso, e per l'effetto, condannare , in proprio e Parte_3
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente del l'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 3 e 9 del
D.Lgs. 23/2015 nella misura massima parametrata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €.1.837,32 o altra di giustizia tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n.194/2018 dalla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva che la convenuta
[...]
il cui legale rappresentante è Parte_2 Parte_4
esercita attività di parrucchiere in due saloni siti in Roma (uno in Via
Joyce n. 24 e l'altro in Via Filippo Tommaso AR n.219), che la
4 convenuta sorella di è titolare Parte_3 Parte_4
dell'omonima ditta individuale ed esercita attività di parrucchiere con sede legale in Roma, Via Filippo Tommaso AR n.219, coincidente con l'unità locale della convenuta in e Pt_2 Parte_2
gestione del medesimo salone di parrucchiere che opera sotto l'insegna
“A testa alta”.
Deduceva che nell'estate del 2017 entrava in contatto con Parte_4
con cui iniziava un rapporto lavorativo privo di formale
[...]
regolarizzazione contrattuale, dapprima presso il salone di via Joyce e successivamente presso il salone di via AR sino all'agosto del
2019, che nell'agosto 2020 la ricorrente veniva ricontattata da per svolgere l'attività di parrucchiera presso il Parte_4
salone “A Testa Alta” e quindi iniziava in data 01.08.2020 a prestare attività lavorativa senza alcuna formalizzazione contrattuale sino al
31.08.2020 allorché il rapporto di lavoro veniva formalizzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con qualifica di parrucchiere 3^ livello CCNL Acconciatore Estetica (Barbieri e parrucchieri), che dal mese di agosto 2020 prestava attività lavorativa presso il salone di parrucchiere Via Filippo Tommaso AR n.219 in favore delle imprese convenute;
che e Parte_3 Parte_4
gestivano, di fatto, assieme il detto salone di parrucchiere con
[...]
insegna “A testa alta”, che in data 28 febbraio 2021 veniva formalizzato sempre con la in Corso S.r.l. una proroga del Pt_2
5 contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto 2021, che nel dicembre 2020/gennaio 2021 era costretto ad Parte_4
assentarsi improvvisamente dal salone di parrucchiere sino all'aprile
2021 e la gestione dello stesso era rimessa principalmente alla sorella
, che in data 5 giugno 2021 veniva stipulato contratto a tempo Parte_3
indeterminato con la ditta individuale , con qualifica Parte_3
di acconciatore 2^ livello, CCNL di riferimento e tuttavia
[...]
continuava a gestire, unitamente alla sorella, il salone di Parte_4
parrucchiere e il rapporto di lavoro della ricorrente.
Quindi sosteneva che dal 1 agosto 2020 al 6 agosto 2022 era stata adibita a svolgere le mansioni elencate in dettaglio a pag. 4 del ricorso, che osservava il seguente orario di lavoro: dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,30, con mezz'ora di pausa pranzo, che in tutto il periodo di lavoro, era tenuta ad osservare e di fatto osservava gli ordini e le direttive di lavoro che le venivano impartite dai fratelli Pt_3
entrambi generalmente presenti giornalmente nel salone di parrucchiere, che era tenuta a rivolgersi a loro, indistintamente, e principalmente a seconda di chi era presente in salone, per chiedere ferie e/o permessi ovvero in caso di assenza e/o malattia, che essendo in possesso della relativa qualifica professionale veniva indicata per la in e per la ditta individuale Pt_2 Parte_2 Parte_3
quale “responsabile tecnica acconciatrice” ; che il salone ha sempre mantenuto il medesimo mobilio e utilizzato i medesimi strumenti e le
6 medesime attrezzature di lavoro e le convenute hanno, in riferimento all'intero periodo dedotto nel presente ricorso, sempre, utilizzato i medesimi fornitori e avuto i medesimi clienti, che il salone ha sempre mantenuto l'indicazione sulla vetrina di ingresso dell'insegna “A testa alta”; che in data 16 giugno 2022 la ricorrente subiva un infortunio in itinere e veniva posta in malattia sino al 25.07.2022, al termine della quale veniva licenziata con lettera datata 26 luglio 2022 e consegnata a mano in pari data, con decorrenza dal 06.08.2022.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per non essere le convenute in situazione di difficoltà economica né necessitanti di una riorganizzazione, sostenendo che la sua prestazione non era eseguibile dai fratelli in quanto privi di qualifica, che non le era stata Pt_3
offerta una ricollocazione in altre mansioni anche inferiori e che la posizione di lavoro non era stata soppressa, che anzi le convenute avevano reperito nuovo personale al fine di sostituirla. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione dovuta per le mensilità di giugno
2022, fatta eccezione per € 625,06 corrisposti dall'Inail, di luglio 2022
e la retribuzione maturata sino al 06.08.2022, di essere creditrice nei confronti delle convenute della complessiva somma di € 16.154,45, come da allegato conteggio, di non aver percepito la tredicesima mensilità ed i relativi ratei, di aver ha svolto lavoro straordinario diurno senza percepire il relativo compenso, di non aver usufruito delle festività e dei permessi spettanti, di non aver usufruito delle ferie
7 spettanti, di non aver percepito il TFR maturato. Rivendicava il riconoscimento del superiore primo livello dal CCNL applicato al rapporto e le relative differenze retributive. Rappresentava di aver impugnato il licenziamento comminatole, con missiva del 3 agosto
2022, rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'origine e le dovute differenze retributive.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituivano in giudizio le società convenute.
All'udienza dell'11.09.2023 veniva dichiarata la contumacia delle convenute e ammessa la prova per testi rinviando per l'esame all'udienza del 27.03.2024. All'udienza del 27.03.2024 venivano escusso il teste . All'udienza del 16.09.2024 venivano Testimone_1
escussi i testi e e all'esito questo Testimone_2 Testimone_3
Giudice invitava parte ricorrente a depositare conteggio elaborato sulla base del secondo livello di inquadramento, espungendo la richiesta di straordinario con le relative ricadute;
all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
La parte ricorrente ha adito questo Giudice al fine di sentir accertare, anzitutto, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata
8 intercorso tra le odierne parti del giudizio nel periodo dal 1 agosto 2020 al 6 agosto 2022, inquadramento nel superiore livello 1° del CCNL barbieri, parrucchieri e acconciatori e quindi riconoscimento di mansioni superiori, la corresponsione delle differenze retributive, comprensive del trattamento di fine rapporto, indicate specificatamente nel ricorso relative a tale periodo, nonchè l'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Il tutto previo accertamento, per l'intera durata del rapporto, della sussistenza tra le convenute di un gruppo economico unitario e di un centro unitario di imputazione di interessi o in subordine della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. e quindi della cessione in favore dell'impresa individuale degli elementi patrimoniali Parte_3
e delle attività gestite prima dalla . Parte_2
***
Al fine di ravvisare la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro, la giurisprudenza ha elaborato degli indici considerati necessari che devono essere riscontrati nell'esame dell'attività svolta dalle singole imprese: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse
9 attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (
Cass. Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013).
La Cassazione ha chiarito che la sussistenza dell'unico centro d'imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti si ravvisa laddove si accerta l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese e che l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri (Cass. 798/2014).
Non da ultimo va richiamato l'orientamento a suo tempo sancito dalle
Sezioni Unite, secondo cui è datore di lavoro il soggetto imprenditore che in concreto beneficia della prestazione lavorativa (Cass. SU
22910/06).
Orbene in applicazione dei suddetti principi e tenuto conto delle produzioni documentali e dell'esito della prova orale è emerso chiaramente che entrambe le imprese convenute, nel periodo di lavoro decorrente dal 1° agosto 2020 al 6 agosto 2022, hanno beneficiato della prestazione lavorativa della ricorrente con una gestione promiscua del rapporto di lavoro, unicità della struttura organizzativa e produttiva, gestione del rapporto di lavoro da parte di entrambi i fratelli Pt_3
10 e , provenendo le direttive da entrambi i Parte_4 Parte_3
datori di lavoro, nonostante l'avvicendarsi dei contratti di lavoro dapprima con la in e poi con la ditta individuale Pt_2 Parte_2
. Parte_3
Ciò è emerso innanzitutto dalla prova testimoniale che ha confermato la durata del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, che il negozio di parrucchiere di Via AR dove ha lavorato la ricorrente nel periodo oggetto di causa ha sempre avuto insegna “A testa alta”, che il negozio era gestito indistintamente da o da Parte_4
che la ricorrente ha lavorato per entrambi. Parte_3
Innanzitutto all'udienza del 27.03.2024 la teste Testimone_1
cliente delle convenute, riferiva : “Sono stata una cliente, dal 2017 al
2022, del negozio di parrucchiere con insegna “A testa alta”…Ho conosciuto la ricorrente prima in Via Joyce (mi ricordo che era estate, più o meno nel 2017), e poi ha più volte cambiato tra i vari negozi A testa Alta. Io sono andata al negozio di via Joyce fino a quando ha chiuso e sono andata a quello di via AR”. E nel prosieguo: “Ho conosciuto , la sorella del titolare , che Parte_3 Parte_4
insieme alla ricorrente lavorava prima in via AR per poi spostarsi in via Alfonso Gatti”.
La teste sentita all'udienza del 16 settembre 2024, Testimone_2
riferiva: “Ho lavorato anche io nel negozio della convenuta dal 2016 a
e 2017 fino al 2021. Lavoravo prima a via Joyce, i primi due anni, e
11 poi a via F.T. AR e negli ultimi due mesi a via Alfonso Gatto…
Ho conosciuto la ricorrente a via Joyce, dove lavorava già quando sono andata io”. Nel prosieguo affermava: “Inoltre nei negozi era presente quasi sempre , la moglie non c'era quasi mai, Parte_4
nell'ultimo periodo era subentrata la sorella”.
Univoche anche le prove documentali in quanto dai documenti prodotti da parte ricorrente è emerso che: alla in il cui legale rappresentante è il Sig. Pt_2 Parte_2
fanno capo due saloni di parrucchiere siti uno in Parte_4
Roma, Via Joyce n. 24 e l'altro sempre in Roma, Via Filippo Tommaso
AR n.219 come da visura camerale di cui all'allegato 1 del ricorso;
è titolare dell'omonima ditta individuale che esercita Parte_3
attività di parrucchiere ed ha sede legale in Roma, Via Filippo
Tommaso AR n.219 , ossia nello stesso locale in cui opera la in come da visura di cui all'allegato 2 del ricorso. Pt_2 Parte_2
E' evidente che entrambe le convenute gestivano il salone di parrucchiere, sito in Via Filippo Tommaso AR n.219, che opera sotto l'insegna “A testa alta” (come risulta dall'allegato 3 del ricorso), confermando quanto emerso dalla prova orale.
La gestione promiscua, da parte delle imprese convenute, del rapporto di lavoro della ricorrente è emersa altresì dai messaggi whatsapp inviati da alla ricorrente nel periodo in cui “formalmente” Parte_4
12 la stessa era dipendente – solo -della : gli stessi Controparte_2
palesano come, nonostante il contratto fosse stipulato formalmente con la sorella, di fatto gestiva il rapporto di lavoro con Parte_4
la ricorrente.
In particolare si consideri il tenore dei messaggi del 30.06.2022 (all.
10 del ricorso): “ Ok per carità però i soldi poi ci metteremo d'accordo
x non ci sono io sto pagando una altra ragazza”; e ancora “ Se io ti mando via prendi la disoccupazione se tu lavori x 1100 al mese mi conviene capito”; nonché i messaggi del 30.08.2022 (all. 15) inviati successivamente al licenziamento comminato formalmente dalla ditta con il quale comunicava: “se Parte_3 Parte_4
vuoi ci aiutiamo a vicenda stai x due mesi e vieni regolarmente pagata
e in più ti do i soldi vecchi se no c'è pericolo che chiudo x mancanza di personale e non prendi niente x non ci sono decidi tu fammi sapere”.
Dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali è emersa pertanto la sussistenza tra le convenute di un centro unitario di imputazione del rapporto che di fatto ha impiegato la ricorrente, da cui deriva la solidarietà tra le stesse per le obbligazioni che ne derivano.
***
Andando ad esaminare il merito delle pretese creditorie, per quanto concerne il rivendicato superiore inquadramento contrattuale (livello primo del CCNL barbieri parrucchieri ed acconciatori) di cui la ricorrente richiede l'accertamento in ordine all'intero periodo, va
13 evidenziato che costituisce onere della parte ricorrente allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto.
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. È onere, quindi, del lavoratore provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (ex multis Cass. Sez. lav. 23/11/2020, n.26593).
La giurisprudenza ha individuato i criteri che il Giudice deve seguire per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. In specie, è necessario, attraverso un accertamento c.d. trifasico, verificare le attività lavorative svolte in concreto, individuare le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, quindi, il risultato della prima indagine con la normativa contrattuale individuata nella seconda indagine (ex plurimis Cass. n. 9414 del 18.04.2018).
Tornando al caso di specie va detto innanzitutto che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre, in considerazione delle mansioni
14 svolte elencate sinteticamente a pag. 4 del ricorso, di avere diritto all'inquadramento di cui al “primo” livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro ma nel medesimo atto non è svolta alcuna comparazione tra l'inquadramento applicato contrattualmente (terzo livello riconosciuto dalla in Corso srl e secondo livello Pt_2
riconosciuto dalla e l'inquadramento superiore Parte_3
rivendicato.
La ricorrente si limita a riportare le declaratorie contrattuali asserendo di aver svolto mansioni riconducibili al primo livello, in quanto entrambe le convenute avevano indicato nelle visure depositate presso la CCIAA la qualifica di responsabile tecnica acconciatrice.
Chiarito quanto sopra esposto, deve rilevarsi che nel caso in esame, dall'istruttoria espletata non sono emersi i presupposti fondanti la pretesa alla qualifica superiore.
Proprio in ordine alle mansioni i testimoni si limitano a dedurre genericamente (la teste all'udienza del 27.03.2024) Testimone_1
che “la ricorrente faceva tutto: taglio, colore e messa in piega”, che
“faceva cassa, accoglieva i clienti, era una responsabile, si occupava di gestire il negozio, gestendo il personale e gli appuntamenti” (la teste all'udienza del 16.09.2024), senza riferimento Testimone_4
alcuno agli elementi caratterizzanti il primo livello invocato ( ad esempio pettinature fantasia, acconciature da modello, prestazioni più
15 conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto secondo i canoni delle mode e del costume ecc.).
Pertanto in difetto di allegazione e di supporto probatorio, non essendo sufficiente la formale qualifica di responsabile tecnica acconciatrice, in assenza di prova sull'espletamento di fatto delle superiori mansioni invocate, non può essere accolta la domanda per il riconoscimento di un superiore livello contrattuale.
***
In ordine alla mancata corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, feriale e festivo, nonché dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli elementi costitutivi a fondamento dell'esistenza di tali crediti debbono essere provati dal soggetto che li rivendica in giudizio, configurandosi così l'onere ex art. 2697 c.c. in capo al lavoratore.
Per il riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario, feriale e festivo e per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, anche in relazione a tali domande, da un lato parte ricorrente si è limitata a dedurre brevemente e genericamente di non aver fruito di ferie e permessi e di non essere stato retribuito per il lavoro straordinario, feriale e festivo e dall'altro le risultanze testimoniali non hanno fatto emergere elementi tali da ritenere le stesse fondate.
16 Nulla riferisce sugli orari osservati dalla ricorrente la teste Tes_1
irrilevanti e non univoche le asserzioni delle altre due testimoni
[...]
(la teste riferisce di un orario dalle 10 alle 17 dal Testimone_2
martedì al sabato e quindi rientranti nelle 40 ore settimanali previste dal contratto) e la teste contraddicendo anche la Testimone_3
teste afferma che “in pratica lavoravano tutto il giorno Testimone_2
dal martedì al sabato”, ciò che non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della dipendente . Testimone_2
Pertanto non può trovare accoglimento la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti e per il lavoro straordinario, feriale e festivo.
***
Quanto al credito per differenze retributive vantato dalla ricorrente, giova osservare che coerentemente con la regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, l'orientamento della Suprema Corte è granitico nel ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione debba provare unicamente il fatto costitutivo da cui
17 trae origine il diritto invocato, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento.
A fronte della prova fornita dalla ricorrente in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e alla deduzione circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere di quest'ultima fornire prova di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
Nel caso di specie, stante anche la contumacia delle convenute la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, escludendo le mansioni superiori e in assenza di prova in ordine ad altri voci retributive, il riconoscimento della pretesa creditoria deve ritenersi limitato alle differenze per retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità e
TFR, riferite al secondo livello del contratto di categoria applicato.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa della ricorrente questo Giudice ha ritenuto di applicare i conteggi svolti dalla stessa in via subordinata su invito di questo Giudice, applicando il secondo livello del CCNL di settore esclusione, con esclusione delle differenze per lavoro straordinario, rimasti incontestati da controparte in ragione della contumacia.
18 Tali conteggi sono stati depurati altresì da alcune voci per le quali non
è stata fornita prova in giudizio (differenze per festività, ferie e rol).
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 7.846,99, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
***
Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato formalmente alla ricorrente dalla convenuta Parte_3
quest'ultima non si è costituita in giudizio nonostante il ricorso sia stato alle parti convenute ritualmente notificato.
Va evidenziato che laddove il lavoratore ha fornito la prova del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha impugnato l'atto espulsivo comunicatogli, allegando le ragioni di illegittimità del licenziamento, spetta al datore di lavoro l'onere di provare la giustificatezza di quest'ultimo e, nella specie, le ragioni di carattere produttivo o tecnico/organizzativo che lo avrebbero motivato nonchè l'impossibilità di repechage e quindi l'impossibilità di una sua utile ricollocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate.
Essendo la convenuta rimasta contumace la stessa Parte_3
non hanno assolto a tale onere e il licenziamento intimato deve ritenersi illegittimo.
19 Ne consegue la condanna di (nei cui confronti Parte_3
veniva impugnato il licenziamento e nei cui confronti è stata espressamente formulata la domanda risarcitoria connessa al licenziamento) a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di quattro mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR – così determinata in base alla durata del rapporto ed al concreto atteggiarsi dello stesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 28 maggio 2025
Il Giudice
SE IT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato conveniva dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale la e per Parte_2 Parte_3
ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertata e dichiarata per tutti i motivi di cui al ricorso la sussistenza di un gruppo unitario di impresa costituito dalle società convenute ovvero la contitolarità del rapporto con le convenute, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 agosto
2020 al 6 agosto 2022 o altre date di giustizia con inquadramento della ricorrente nel 1^ livello del CCNL Barbieri parrucchieri e acconciatori, CCNL richiamato nel contratto di assunzione, o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare per tutti i motivi di cui al ricorso la Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
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, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, CP_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra della Pt_1
somma di euro 16.154,45 per i titoli di cui all'allegato conteggio analitico ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa della ricorrente, per il periodo di lavoro prestato. In subordine: B) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al ricorso, la natura subordinata del rapporto di lavoro dal 1 agosto
2020 al 28 aprile 2021 tra la ricorrente e la in Pt_2 Parte_2
nonché la sussistenza di una cessione del complesso aziendale della in in favore della ditta individuale Pt_2 Parte_2 [...]
ed il subentro di quest'ultima ex art. 2112 c.c. nella Parte_3
titolarità del rapporto di lavoro, ovvero la cessione del contratto, della
Sig.ra e la prosecuzione dello stesso sino al 6 agosto Parte_1
2022 o altre date di giustizia, con diritto all'inquadramento della ricorrente nel 1^ livello del CCNL Barbieri parrucchieri e acconciatori
o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare , in proprio e quale Parte_3
titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 16.154,45 per i titoli di cui all'allegato conteggio analitico, ovvero alla maggiore o minore somma
2 ritenuta di giustizia, anche in solido ex art. 2112 c.c. con la
[...]
limitatamente a quanto dovuto per periodo di lavoro dal Parte_2
1 agosto 2020 al 28 aprile 2021 o altro di giustizia intercorso con la cedente in anche ai sensi del combinato disposto Pt_2 Parte_2
degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. in ragione della insufficiente retribuzione percepita oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via di estremo subordine: C) accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra e la in Corso Parte_1 Pt_2
dal 1 agosto 2020 al 28 aprile 2021 e tra la sig.ra Pt_2 Pt_1
e la ditta individuale Testoni dal 29.04.2021 al
[...] Parte_3
06.08.2022 o altre date di giustizia con inquadramento della ricorrente nel 1^livello del CCNL barbieri parrucchieri e acconciatori o altro di giustizia e comunque, ritenuta l'insufficienza della retribuzione, condannare per tutti i motivi di cui al ricorso le convenute al pagamento in favore della sig.ra delle somme che Parte_1
risulteranno dovute ognuna per il periodo di competenza in ogni caso:
D) accertata e dichiarata la sussistenza di un gruppo unitario
d'impresa e di un unico centro di imputazione costituito dalle società convenute, accertare e dichiarare l'inefficacia, l'invalidità e
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla ditta individuale
[...]
con comunicazione datata 26 luglio 2022, alla Sig.ra Parte_3 Pt_1
per tutti i motivi di cui al ricorso, e per l'effetto, condannare
[...]
la in in persona del legale rappresentante pro Pt_2 Parte_2
3 tempore in solido con , in proprio e quale titolare Parte_3
dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente del l'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 3 e 9 del D.Lgs.
23/2015 nella misura massima parametrata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €.1.837,32 o altra di giustizia tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n.194/2018 dalla Corte Costituzionale;
E) In subordine, accertare e dichiarare
l'inefficacia, l'invalidità e l'illegittimità del licenziamento intimato dalla con comunicazione datata 26 Controparte_2
luglio 2022 alla Sig.ra per tutti i motivi di cui al Parte_1
ricorso, e per l'effetto, condannare , in proprio e Parte_3
quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore della ricorrente del l'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 3 e 9 del
D.Lgs. 23/2015 nella misura massima parametrata alla retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad €.1.837,32 o altra di giustizia tenuto conto di quanto statuito nella sentenza n.194/2018 dalla Corte Costituzionale. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
A sostegno del ricorso la ricorrente deduceva che la convenuta
[...]
il cui legale rappresentante è Parte_2 Parte_4
esercita attività di parrucchiere in due saloni siti in Roma (uno in Via
Joyce n. 24 e l'altro in Via Filippo Tommaso AR n.219), che la
4 convenuta sorella di è titolare Parte_3 Parte_4
dell'omonima ditta individuale ed esercita attività di parrucchiere con sede legale in Roma, Via Filippo Tommaso AR n.219, coincidente con l'unità locale della convenuta in e Pt_2 Parte_2
gestione del medesimo salone di parrucchiere che opera sotto l'insegna
“A testa alta”.
Deduceva che nell'estate del 2017 entrava in contatto con Parte_4
con cui iniziava un rapporto lavorativo privo di formale
[...]
regolarizzazione contrattuale, dapprima presso il salone di via Joyce e successivamente presso il salone di via AR sino all'agosto del
2019, che nell'agosto 2020 la ricorrente veniva ricontattata da per svolgere l'attività di parrucchiera presso il Parte_4
salone “A Testa Alta” e quindi iniziava in data 01.08.2020 a prestare attività lavorativa senza alcuna formalizzazione contrattuale sino al
31.08.2020 allorché il rapporto di lavoro veniva formalizzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con qualifica di parrucchiere 3^ livello CCNL Acconciatore Estetica (Barbieri e parrucchieri), che dal mese di agosto 2020 prestava attività lavorativa presso il salone di parrucchiere Via Filippo Tommaso AR n.219 in favore delle imprese convenute;
che e Parte_3 Parte_4
gestivano, di fatto, assieme il detto salone di parrucchiere con
[...]
insegna “A testa alta”, che in data 28 febbraio 2021 veniva formalizzato sempre con la in Corso S.r.l. una proroga del Pt_2
5 contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto 2021, che nel dicembre 2020/gennaio 2021 era costretto ad Parte_4
assentarsi improvvisamente dal salone di parrucchiere sino all'aprile
2021 e la gestione dello stesso era rimessa principalmente alla sorella
, che in data 5 giugno 2021 veniva stipulato contratto a tempo Parte_3
indeterminato con la ditta individuale , con qualifica Parte_3
di acconciatore 2^ livello, CCNL di riferimento e tuttavia
[...]
continuava a gestire, unitamente alla sorella, il salone di Parte_4
parrucchiere e il rapporto di lavoro della ricorrente.
Quindi sosteneva che dal 1 agosto 2020 al 6 agosto 2022 era stata adibita a svolgere le mansioni elencate in dettaglio a pag. 4 del ricorso, che osservava il seguente orario di lavoro: dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,30, con mezz'ora di pausa pranzo, che in tutto il periodo di lavoro, era tenuta ad osservare e di fatto osservava gli ordini e le direttive di lavoro che le venivano impartite dai fratelli Pt_3
entrambi generalmente presenti giornalmente nel salone di parrucchiere, che era tenuta a rivolgersi a loro, indistintamente, e principalmente a seconda di chi era presente in salone, per chiedere ferie e/o permessi ovvero in caso di assenza e/o malattia, che essendo in possesso della relativa qualifica professionale veniva indicata per la in e per la ditta individuale Pt_2 Parte_2 Parte_3
quale “responsabile tecnica acconciatrice” ; che il salone ha sempre mantenuto il medesimo mobilio e utilizzato i medesimi strumenti e le
6 medesime attrezzature di lavoro e le convenute hanno, in riferimento all'intero periodo dedotto nel presente ricorso, sempre, utilizzato i medesimi fornitori e avuto i medesimi clienti, che il salone ha sempre mantenuto l'indicazione sulla vetrina di ingresso dell'insegna “A testa alta”; che in data 16 giugno 2022 la ricorrente subiva un infortunio in itinere e veniva posta in malattia sino al 25.07.2022, al termine della quale veniva licenziata con lettera datata 26 luglio 2022 e consegnata a mano in pari data, con decorrenza dal 06.08.2022.
Deduceva l'illegittimità del licenziamento per non essere le convenute in situazione di difficoltà economica né necessitanti di una riorganizzazione, sostenendo che la sua prestazione non era eseguibile dai fratelli in quanto privi di qualifica, che non le era stata Pt_3
offerta una ricollocazione in altre mansioni anche inferiori e che la posizione di lavoro non era stata soppressa, che anzi le convenute avevano reperito nuovo personale al fine di sostituirla. Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione dovuta per le mensilità di giugno
2022, fatta eccezione per € 625,06 corrisposti dall'Inail, di luglio 2022
e la retribuzione maturata sino al 06.08.2022, di essere creditrice nei confronti delle convenute della complessiva somma di € 16.154,45, come da allegato conteggio, di non aver percepito la tredicesima mensilità ed i relativi ratei, di aver ha svolto lavoro straordinario diurno senza percepire il relativo compenso, di non aver usufruito delle festività e dei permessi spettanti, di non aver usufruito delle ferie
7 spettanti, di non aver percepito il TFR maturato. Rivendicava il riconoscimento del superiore primo livello dal CCNL applicato al rapporto e le relative differenze retributive. Rappresentava di aver impugnato il licenziamento comminatole, con missiva del 3 agosto
2022, rivendicando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'origine e le dovute differenze retributive.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, non si costituivano in giudizio le società convenute.
All'udienza dell'11.09.2023 veniva dichiarata la contumacia delle convenute e ammessa la prova per testi rinviando per l'esame all'udienza del 27.03.2024. All'udienza del 27.03.2024 venivano escusso il teste . All'udienza del 16.09.2024 venivano Testimone_1
escussi i testi e e all'esito questo Testimone_2 Testimone_3
Giudice invitava parte ricorrente a depositare conteggio elaborato sulla base del secondo livello di inquadramento, espungendo la richiesta di straordinario con le relative ricadute;
all'udienza del 28.05.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini e nei limiti di seguito illustrati.
La parte ricorrente ha adito questo Giudice al fine di sentir accertare, anzitutto, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata
8 intercorso tra le odierne parti del giudizio nel periodo dal 1 agosto 2020 al 6 agosto 2022, inquadramento nel superiore livello 1° del CCNL barbieri, parrucchieri e acconciatori e quindi riconoscimento di mansioni superiori, la corresponsione delle differenze retributive, comprensive del trattamento di fine rapporto, indicate specificatamente nel ricorso relative a tale periodo, nonchè l'illegittimità del licenziamento intimatole per insussistenza del giustificato motivo oggettivo.
Il tutto previo accertamento, per l'intera durata del rapporto, della sussistenza tra le convenute di un gruppo economico unitario e di un centro unitario di imputazione di interessi o in subordine della responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. e quindi della cessione in favore dell'impresa individuale degli elementi patrimoniali Parte_3
e delle attività gestite prima dalla . Parte_2
***
Al fine di ravvisare la sussistenza di un unico centro d'imputazione del rapporto di lavoro, la giurisprudenza ha elaborato degli indici considerati necessari che devono essere riscontrati nell'esame dell'attività svolta dalle singole imprese: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse
9 attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (
Cass. Ordinanza n. 3482 del 12/02/2013).
La Cassazione ha chiarito che la sussistenza dell'unico centro d'imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti si ravvisa laddove si accerta l'utilizzazione contemporanea delle prestazioni lavorative da parte delle varie società titolari delle distinte imprese e che l'attività sia svolta in modo indifferenziato, così che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri (Cass. 798/2014).
Non da ultimo va richiamato l'orientamento a suo tempo sancito dalle
Sezioni Unite, secondo cui è datore di lavoro il soggetto imprenditore che in concreto beneficia della prestazione lavorativa (Cass. SU
22910/06).
Orbene in applicazione dei suddetti principi e tenuto conto delle produzioni documentali e dell'esito della prova orale è emerso chiaramente che entrambe le imprese convenute, nel periodo di lavoro decorrente dal 1° agosto 2020 al 6 agosto 2022, hanno beneficiato della prestazione lavorativa della ricorrente con una gestione promiscua del rapporto di lavoro, unicità della struttura organizzativa e produttiva, gestione del rapporto di lavoro da parte di entrambi i fratelli Pt_3
10 e , provenendo le direttive da entrambi i Parte_4 Parte_3
datori di lavoro, nonostante l'avvicendarsi dei contratti di lavoro dapprima con la in e poi con la ditta individuale Pt_2 Parte_2
. Parte_3
Ciò è emerso innanzitutto dalla prova testimoniale che ha confermato la durata del rapporto di lavoro come indicato in ricorso, che il negozio di parrucchiere di Via AR dove ha lavorato la ricorrente nel periodo oggetto di causa ha sempre avuto insegna “A testa alta”, che il negozio era gestito indistintamente da o da Parte_4
che la ricorrente ha lavorato per entrambi. Parte_3
Innanzitutto all'udienza del 27.03.2024 la teste Testimone_1
cliente delle convenute, riferiva : “Sono stata una cliente, dal 2017 al
2022, del negozio di parrucchiere con insegna “A testa alta”…Ho conosciuto la ricorrente prima in Via Joyce (mi ricordo che era estate, più o meno nel 2017), e poi ha più volte cambiato tra i vari negozi A testa Alta. Io sono andata al negozio di via Joyce fino a quando ha chiuso e sono andata a quello di via AR”. E nel prosieguo: “Ho conosciuto , la sorella del titolare , che Parte_3 Parte_4
insieme alla ricorrente lavorava prima in via AR per poi spostarsi in via Alfonso Gatti”.
La teste sentita all'udienza del 16 settembre 2024, Testimone_2
riferiva: “Ho lavorato anche io nel negozio della convenuta dal 2016 a
e 2017 fino al 2021. Lavoravo prima a via Joyce, i primi due anni, e
11 poi a via F.T. AR e negli ultimi due mesi a via Alfonso Gatto…
Ho conosciuto la ricorrente a via Joyce, dove lavorava già quando sono andata io”. Nel prosieguo affermava: “Inoltre nei negozi era presente quasi sempre , la moglie non c'era quasi mai, Parte_4
nell'ultimo periodo era subentrata la sorella”.
Univoche anche le prove documentali in quanto dai documenti prodotti da parte ricorrente è emerso che: alla in il cui legale rappresentante è il Sig. Pt_2 Parte_2
fanno capo due saloni di parrucchiere siti uno in Parte_4
Roma, Via Joyce n. 24 e l'altro sempre in Roma, Via Filippo Tommaso
AR n.219 come da visura camerale di cui all'allegato 1 del ricorso;
è titolare dell'omonima ditta individuale che esercita Parte_3
attività di parrucchiere ed ha sede legale in Roma, Via Filippo
Tommaso AR n.219 , ossia nello stesso locale in cui opera la in come da visura di cui all'allegato 2 del ricorso. Pt_2 Parte_2
E' evidente che entrambe le convenute gestivano il salone di parrucchiere, sito in Via Filippo Tommaso AR n.219, che opera sotto l'insegna “A testa alta” (come risulta dall'allegato 3 del ricorso), confermando quanto emerso dalla prova orale.
La gestione promiscua, da parte delle imprese convenute, del rapporto di lavoro della ricorrente è emersa altresì dai messaggi whatsapp inviati da alla ricorrente nel periodo in cui “formalmente” Parte_4
12 la stessa era dipendente – solo -della : gli stessi Controparte_2
palesano come, nonostante il contratto fosse stipulato formalmente con la sorella, di fatto gestiva il rapporto di lavoro con Parte_4
la ricorrente.
In particolare si consideri il tenore dei messaggi del 30.06.2022 (all.
10 del ricorso): “ Ok per carità però i soldi poi ci metteremo d'accordo
x non ci sono io sto pagando una altra ragazza”; e ancora “ Se io ti mando via prendi la disoccupazione se tu lavori x 1100 al mese mi conviene capito”; nonché i messaggi del 30.08.2022 (all. 15) inviati successivamente al licenziamento comminato formalmente dalla ditta con il quale comunicava: “se Parte_3 Parte_4
vuoi ci aiutiamo a vicenda stai x due mesi e vieni regolarmente pagata
e in più ti do i soldi vecchi se no c'è pericolo che chiudo x mancanza di personale e non prendi niente x non ci sono decidi tu fammi sapere”.
Dalla documentazione versata in atti e dalle prove orali è emersa pertanto la sussistenza tra le convenute di un centro unitario di imputazione del rapporto che di fatto ha impiegato la ricorrente, da cui deriva la solidarietà tra le stesse per le obbligazioni che ne derivano.
***
Andando ad esaminare il merito delle pretese creditorie, per quanto concerne il rivendicato superiore inquadramento contrattuale (livello primo del CCNL barbieri parrucchieri ed acconciatori) di cui la ricorrente richiede l'accertamento in ordine all'intero periodo, va
13 evidenziato che costituisce onere della parte ricorrente allegare e provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto.
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. È onere, quindi, del lavoratore provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (ex multis Cass. Sez. lav. 23/11/2020, n.26593).
La giurisprudenza ha individuato i criteri che il Giudice deve seguire per determinare se vi siano o meno i presupposti ai fini del riconoscimento della qualifica superiore. In specie, è necessario, attraverso un accertamento c.d. trifasico, verificare le attività lavorative svolte in concreto, individuare le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, raffrontare, quindi, il risultato della prima indagine con la normativa contrattuale individuata nella seconda indagine (ex plurimis Cass. n. 9414 del 18.04.2018).
Tornando al caso di specie va detto innanzitutto che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie in quanto la ricorrente si è limitata a dedurre, in considerazione delle mansioni
14 svolte elencate sinteticamente a pag. 4 del ricorso, di avere diritto all'inquadramento di cui al “primo” livello del CCNL applicabile al rapporto di lavoro ma nel medesimo atto non è svolta alcuna comparazione tra l'inquadramento applicato contrattualmente (terzo livello riconosciuto dalla in Corso srl e secondo livello Pt_2
riconosciuto dalla e l'inquadramento superiore Parte_3
rivendicato.
La ricorrente si limita a riportare le declaratorie contrattuali asserendo di aver svolto mansioni riconducibili al primo livello, in quanto entrambe le convenute avevano indicato nelle visure depositate presso la CCIAA la qualifica di responsabile tecnica acconciatrice.
Chiarito quanto sopra esposto, deve rilevarsi che nel caso in esame, dall'istruttoria espletata non sono emersi i presupposti fondanti la pretesa alla qualifica superiore.
Proprio in ordine alle mansioni i testimoni si limitano a dedurre genericamente (la teste all'udienza del 27.03.2024) Testimone_1
che “la ricorrente faceva tutto: taglio, colore e messa in piega”, che
“faceva cassa, accoglieva i clienti, era una responsabile, si occupava di gestire il negozio, gestendo il personale e gli appuntamenti” (la teste all'udienza del 16.09.2024), senza riferimento Testimone_4
alcuno agli elementi caratterizzanti il primo livello invocato ( ad esempio pettinature fantasia, acconciature da modello, prestazioni più
15 conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto secondo i canoni delle mode e del costume ecc.).
Pertanto in difetto di allegazione e di supporto probatorio, non essendo sufficiente la formale qualifica di responsabile tecnica acconciatrice, in assenza di prova sull'espletamento di fatto delle superiori mansioni invocate, non può essere accolta la domanda per il riconoscimento di un superiore livello contrattuale.
***
In ordine alla mancata corresponsione del compenso per il lavoro straordinario, feriale e festivo, nonché dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi, è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui gli elementi costitutivi a fondamento dell'esistenza di tali crediti debbono essere provati dal soggetto che li rivendica in giudizio, configurandosi così l'onere ex art. 2697 c.c. in capo al lavoratore.
Per il riconoscimento del compenso per il lavoro straordinario, feriale e festivo e per l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, anche in relazione a tali domande, da un lato parte ricorrente si è limitata a dedurre brevemente e genericamente di non aver fruito di ferie e permessi e di non essere stato retribuito per il lavoro straordinario, feriale e festivo e dall'altro le risultanze testimoniali non hanno fatto emergere elementi tali da ritenere le stesse fondate.
16 Nulla riferisce sugli orari osservati dalla ricorrente la teste Tes_1
irrilevanti e non univoche le asserzioni delle altre due testimoni
[...]
(la teste riferisce di un orario dalle 10 alle 17 dal Testimone_2
martedì al sabato e quindi rientranti nelle 40 ore settimanali previste dal contratto) e la teste contraddicendo anche la Testimone_3
teste afferma che “in pratica lavoravano tutto il giorno Testimone_2
dal martedì al sabato”, ciò che non ha trovato riscontro nelle dichiarazioni della dipendente . Testimone_2
Pertanto non può trovare accoglimento la domanda volta alla condanna della convenuta al pagamento delle indennità per ferie e permessi non goduti e per il lavoro straordinario, feriale e festivo.
***
Quanto al credito per differenze retributive vantato dalla ricorrente, giova osservare che coerentemente con la regola dettata dall'art. 2697
c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, l'orientamento della Suprema Corte è granitico nel ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione debba provare unicamente il fatto costitutivo da cui
17 trae origine il diritto invocato, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento.
A fronte della prova fornita dalla ricorrente in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e alla deduzione circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere di quest'ultima fornire prova di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate.
Nel caso di specie, stante anche la contumacia delle convenute la prova dell'avvenuto regolare pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
Tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, escludendo le mansioni superiori e in assenza di prova in ordine ad altri voci retributive, il riconoscimento della pretesa creditoria deve ritenersi limitato alle differenze per retribuzione mensile ordinaria, tredicesima mensilità e
TFR, riferite al secondo livello del contratto di categoria applicato.
Conseguentemente nella quantificazione della pretesa della ricorrente questo Giudice ha ritenuto di applicare i conteggi svolti dalla stessa in via subordinata su invito di questo Giudice, applicando il secondo livello del CCNL di settore esclusione, con esclusione delle differenze per lavoro straordinario, rimasti incontestati da controparte in ragione della contumacia.
18 Tali conteggi sono stati depurati altresì da alcune voci per le quali non
è stata fornita prova in giudizio (differenze per festività, ferie e rol).
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 7.846,99, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti fino al soddisfo.
***
Quanto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato formalmente alla ricorrente dalla convenuta Parte_3
quest'ultima non si è costituita in giudizio nonostante il ricorso sia stato alle parti convenute ritualmente notificato.
Va evidenziato che laddove il lavoratore ha fornito la prova del fatto costitutivo rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ha impugnato l'atto espulsivo comunicatogli, allegando le ragioni di illegittimità del licenziamento, spetta al datore di lavoro l'onere di provare la giustificatezza di quest'ultimo e, nella specie, le ragioni di carattere produttivo o tecnico/organizzativo che lo avrebbero motivato nonchè l'impossibilità di repechage e quindi l'impossibilità di una sua utile ricollocazione in mansioni equivalenti a quelle da ultimo espletate.
Essendo la convenuta rimasta contumace la stessa Parte_3
non hanno assolto a tale onere e il licenziamento intimato deve ritenersi illegittimo.
19 Ne consegue la condanna di (nei cui confronti Parte_3
veniva impugnato il licenziamento e nei cui confronti è stata espressamente formulata la domanda risarcitoria connessa al licenziamento) a risarcire alla ricorrente il danno nella misura di quattro mensilità della retribuzione utile per il calcolo del TFR – così determinata in base alla durata del rapporto ed al concreto atteggiarsi dello stesso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 28 maggio 2025
Il Giudice
SE IT
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