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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 11.10.2023 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Sambre (Belgio), e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Gagliardi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] in Controparte_1 C.F._2
Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 21.03.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
911/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi, provvedendo alla prosecuzione del giudizio ancora pendente con prossima udienza fissata in data
13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 29.01.2024 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa R.G.
1427/2023, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
10.01.2009.
Con provvedimento presidenziale del 15.04.2024 il Presidente dichiarava “non luogo
a provvedere in questa sede, per le ragioni di cui in motivazione, sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale al ricorrente e di allontanamento della resistente da detta abitazione”, disponendo che “il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, un assegno determinato in euro 1.200,00 mensili.”
Il Sig. intraprendeva anche un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale adito R.G. Pt_1
N. 1026/2024 per riottenere il possesso dell'immobile sito in Campolungo (AP), in via
Cartofaro n. 138. Dopo ampia trattativa e con l'ausilio dei rispettivi difensori, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che coinvolge il giudizio di separazione, di divorzio, nonché quello di rilascio dell'immobile. Infatti, in data 17.04.2025 il Tribunale di Ascoli
Piceno, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 911/2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra i medesimi.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi per definire il presente procedimento di divorzio, già stabilite per il giudizio di separazione e depositate nella forma di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.05.2025, appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1427/2024 come sopra promossa, così provvede:
1. la casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via Cartofaro n. 138, seguirà il regime della proprietà (attualmente il Sig è usufruttuario); Parte_1
2. la Sig.ra si obbliga al rilascio dell'immobile di cui al punto Controparte_1
precedente, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 30.04.2025, al massimo al 14.05.2025;
3. con la sottoscrizione e il deposito dell'accordo verserà alla con Pt_1 CP_1
bonifico bancario, entro sette giorni, la somma di euro 5.000,00 al fine appunto di permettere alla signora di trovare una nuova sistemazione, nel termine ultimo del
30.04.2025, o la diversa somma di € 2.500,00 nel caso in cui il rilascio avvenga per il 14.05.2025 con riconsegna delle chiavi per il tramite dei difensori o della signora attuale proprietaria dell'immobile di via Cartofaro;
CP_2
4. qualora la signora non restituirà il detto immobile e le chiavi relative, entro il predetto ed ultimo termine, verrà proseguito il giudizio per ottenere la liberazione dell'immobile e la signora si obbliga a restituire, a titolo di penale, la maggiore somma di euro 10.000,00; nel caso di mancata restituzione del predetto importo di euro 10.000,00 lo stesso potrà essere compensato con eventuali somme che il sig dovrà alla signora, Pt_1
nella denegata ipotesi, di riconoscimento di un assegno divorzile e/o in attesa della definizione del giudizio di divorzio;
5. le parti convengono che, già a partire dal mese di aprile 2025, l'assegno di separazione, ora divenuto assegno divorzile, sarà ridotto e pari ad euro 700,00 mensili e ciò sino al raggiungimento dei 67 anni di età della signora A partire CP_1
dal febbraio 2028 l'assegno divorzile sarà ulteriormente ridotto, in via automatica e senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria convenendo sin da ora la riduzione, ad euro
500,00 mensili che andranno ad integrare la pensione della signora;
6. solo nel rispetto del rilascio dell'immobile nel termine convenuto, verrà versata dal
Sig. alla Sig.ra alla data del 31 dicembre 2025, la ulteriore somma Pt_1 CP_1
omnicomprensiva di euro 15.000,00, o la diversa somma di euro 17.500,00 sempre da destinare alle necessità abitative della signora e ad integrazione dell'assegno di mantenimento ora divorzile (tenendo conto dell'acconto versato al punto 3);
7. con la sottoscrizione dell'accordo la signora rinuncia ad ulteriori pretese CP_1
economiche nei confronti del sig e rinuncia a far valere le ragioni e le domande Pt_1
spiegate nel giudizio di separazione e di divorzio e dichiara di essere soddisfatta per le sue pretese e di accettare gli importi convenuti di euro 700,00 e la riduzione di
500,00 a partire dal febbraio 2028, con rinuncia ad ogni altra pretesa economica;
8. le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere;
9. spese compensate tra le parti
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1427/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 11.10.2023 da:
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Sambre (Belgio), e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Gagliardi
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] in Controparte_1 C.F._2
Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo), rappresentata e difesa dall'Avv.
Giovanna Bono del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 20.10.2023 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 14.05.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 21.03.2023 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa R.G. N.
911/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi, provvedendo alla prosecuzione del giudizio ancora pendente con prossima udienza fissata in data
13.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
In data 29.01.2024 il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa R.G.
1427/2023, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data
10.01.2009.
Con provvedimento presidenziale del 15.04.2024 il Presidente dichiarava “non luogo
a provvedere in questa sede, per le ragioni di cui in motivazione, sulla richiesta di assegnazione della casa coniugale al ricorrente e di allontanamento della resistente da detta abitazione”, disponendo che “il ricorrente corrisponda alla resistente, a titolo di assegno divorzile, entro il 5 di ogni mese, un assegno determinato in euro 1.200,00 mensili.”
Il Sig. intraprendeva anche un autonomo giudizio dinanzi al Tribunale adito R.G. Pt_1
N. 1026/2024 per riottenere il possesso dell'immobile sito in Campolungo (AP), in via
Cartofaro n. 138. Dopo ampia trattativa e con l'ausilio dei rispettivi difensori, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che coinvolge il giudizio di separazione, di divorzio, nonché quello di rilascio dell'immobile. Infatti, in data 17.04.2025 il Tribunale di Ascoli
Piceno, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 911/2024, dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate tra i medesimi.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi per definire il presente procedimento di divorzio, già stabilite per il giudizio di separazione e depositate nella forma di note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 14.05.2025, appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi degli stessi.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le medesime, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G.
1427/2024 come sopra promossa, così provvede:
1. la casa coniugale sita in Ascoli Piceno, Via Cartofaro n. 138, seguirà il regime della proprietà (attualmente il Sig è usufruttuario); Parte_1
2. la Sig.ra si obbliga al rilascio dell'immobile di cui al punto Controparte_1
precedente, libero da persone e cose, entro e non oltre la data del 30.04.2025, al massimo al 14.05.2025;
3. con la sottoscrizione e il deposito dell'accordo verserà alla con Pt_1 CP_1
bonifico bancario, entro sette giorni, la somma di euro 5.000,00 al fine appunto di permettere alla signora di trovare una nuova sistemazione, nel termine ultimo del
30.04.2025, o la diversa somma di € 2.500,00 nel caso in cui il rilascio avvenga per il 14.05.2025 con riconsegna delle chiavi per il tramite dei difensori o della signora attuale proprietaria dell'immobile di via Cartofaro;
CP_2
4. qualora la signora non restituirà il detto immobile e le chiavi relative, entro il predetto ed ultimo termine, verrà proseguito il giudizio per ottenere la liberazione dell'immobile e la signora si obbliga a restituire, a titolo di penale, la maggiore somma di euro 10.000,00; nel caso di mancata restituzione del predetto importo di euro 10.000,00 lo stesso potrà essere compensato con eventuali somme che il sig dovrà alla signora, Pt_1
nella denegata ipotesi, di riconoscimento di un assegno divorzile e/o in attesa della definizione del giudizio di divorzio;
5. le parti convengono che, già a partire dal mese di aprile 2025, l'assegno di separazione, ora divenuto assegno divorzile, sarà ridotto e pari ad euro 700,00 mensili e ciò sino al raggiungimento dei 67 anni di età della signora A partire CP_1
dal febbraio 2028 l'assegno divorzile sarà ulteriormente ridotto, in via automatica e senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria convenendo sin da ora la riduzione, ad euro
500,00 mensili che andranno ad integrare la pensione della signora;
6. solo nel rispetto del rilascio dell'immobile nel termine convenuto, verrà versata dal
Sig. alla Sig.ra alla data del 31 dicembre 2025, la ulteriore somma Pt_1 CP_1
omnicomprensiva di euro 15.000,00, o la diversa somma di euro 17.500,00 sempre da destinare alle necessità abitative della signora e ad integrazione dell'assegno di mantenimento ora divorzile (tenendo conto dell'acconto versato al punto 3);
7. con la sottoscrizione dell'accordo la signora rinuncia ad ulteriori pretese CP_1
economiche nei confronti del sig e rinuncia a far valere le ragioni e le domande Pt_1
spiegate nel giudizio di separazione e di divorzio e dichiara di essere soddisfatta per le sue pretese e di accettare gli importi convenuti di euro 700,00 e la riduzione di
500,00 a partire dal febbraio 2028, con rinuncia ad ogni altra pretesa economica;
8. le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere;
9. spese compensate tra le parti
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 22.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi