Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 954/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Margherita Fochetti) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 26.7.2024, per Parte_1
CP_ sentir dichiarare l'illegittimità di quattro ordinanze-ingiunzioni notificategli dall'
(n.ri OI-001739771, OI-001856798, OI-002533352 e OI-000743114) per l'irrogazione di sanzioni amministrative dovute ad omesso versamento di ritenute previdenziali relative alle annualità correnti dal 2016 al 2019 e, in via gradata, per ottenere la riduzione dell'entità delle stesse. Ha censurato i provvedimenti per difetto di motivazione e decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 14 della legge n.
689/1981.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria del 7.4.2025, l' ha dato atto di avere annullato in autotutela le ordinanze-ingiunzioni opposte.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimenti adottati in autotutela, l' ha annullato le ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata, come da
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto, visto che all'autotutela è
stato dato corso solo dopo l'introduzione della lite. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra €
26.000,01 ed € 52.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 3.600,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%,
Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Margherita Fochetti,
dichiaratasi procuratrice antistataria.
Perugia, lì 29.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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