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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 239/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio AR Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 239/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del
5.11.2025, promossa
DA
(C.F. , sito in via Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Torchio del Lino n. 2, in persona dell'amministratore geom. Parte_2
assistito e difeso dall'avv. Marco Gamba del foro di Cremona giusta delega allegata alla citazione di primo grado;
APPELLANTE pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. , titolare Controparte_1 C.F._1
dell'omonimo studio professionale, difeso e rappresentato dall'avv. Alessia
DO e AR NA LQ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cremona via del Consorzio n. 6, giusta delega speciale rilasciata in data 18.04.2024 allegata alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 72/2025 emessa dal Tribunale di
Cremona il 13.02.2025.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che lo procedeva a nominare Parte_3
autonomamente l'impresa appaltatrice Generoso Costruzioni;
2) accertato che i lavori eseguiti dall'impresa Generoso Costruzioni non erano svolti a regola d'arte, dichiarare lo responsabile per colpa nella Parte_3
scelta dell'appaltatrice e, per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal , che si Parte_1
quantificano in € 9.600,00 oltre IVA di legge, come stimato dell'Arch. Per_1
nel proprio elaborato stilato all'esito d'accertamento tecnico preventivo,
[...]
o nella diversa misura individuata dal Collegio Giudicante;
pagina 2 di 10 3) In ogni caso: con rifusione di spese e compensi professionali d'ambedue i gradi di giudizio ed altresì con rifusione delle spese ATP e di mediazione.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
nel merito: respingere l'appello proposto in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e ribadire nella sua forma integrale la sentenza n°72/2025 del
Tribunale di Cremona.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 3.04.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona lo Parte_4
esponendo:
[...]
- che in data 10.10.2017 all'epoca amministratore dell'ente Controparte_1
deducente, aveva convocato l'assemblea per discutere in ordine alla realizzazione di lavori straordinari dell'impianto fognario e, in seguito a delibera, aveva incaricato in via autonoma l'impresa Generoso Costruzioni
s.r.l.s. per l'esecuzione delle opere, preventivate in € 5.000;
- che detta impresa, avente un modesto capitale sociale, era stata costituita solo due mesi prima del conferimento dell'incarico;
- che i lavori venivano terminati dopo l'estate 2019 al costo di € 21.010, importo di gran lunga superiore rispetto a quelli preventivati pari a € 12.400;
- che nel mese di gennaio 2021 alcuni condomini avevano lamentato gravi pagina 3 di 10 cedimenti della pavimentazione cortilizia condominiale oggetto di intervento e il nuovo amministratore geom. aveva incaricato Parte_2 Controparte_2
e per eliminare le otturazioni presenti nei pozzetti e nelle tubazioni CP_3
e per isolare la fognatura;
- che, in relazione al cedimento della pavimentazione, era stato promosso un a.t.p. e la consulente l'arch. aveva rilevato l'esistenza di vizi Persona_1
(posa non a regola d'arte e utilizzo di materiali non idonei, tra cui tubazioni sottodimensionate tali da non garantire il corretto smaltimento dei liquami)
stimando in € 9.600 oltre i.v.a. i costi per il rifacimento;
- che, infine, il precedente amministratore doveva rispondere del danno ex art. 2049 c.c. per culpa in eligendo dell'impresa incaricata.
Il convenuto resisteva evidenziando che, dopo l'assemblea del 10.10.2017 in cui erano stati stanziati € 5.000, nel corso dell'assemblea del 22.01.2018 erano stati messi a disposizioni altri € 12.000 all'unanimità; che a seguito di altra assemblea del giorno 1.08.2018 era stato approvato, sempre all'unanimità, il bilancio consuntivo e solo in data 11.07.2019 l'assemblea aveva nominato il nuovo amministratore. Aggiungeva che nel febbraio 2021 si erano palesati i vizi e nel procedimento di a.t.p. non era mai stato coinvolto;
che la scelta era ricaduta sulla in quanto già esisteva un fattivo rapporto di collaborazione sin Parte_5
dal 2017, come da incarichi conferiti da altri enti condominiali (Condominio
Kennedy, Condominio Cadore e Condomino Castello) conclusisi senza alcun inconveniente;
che il condominio attore avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese pagina 4 di 10 per i vizi verso la società appaltatrice, ancora esistente ed operante e non nei confronti del deducente che aveva svolto i suoi mandati con la dovuta diligenza.
Il giudice adito, preso atto che il aveva rifiutato la proposta Parte_1
transattiva, viste le memorie ex art. 171 ter c.p.c., rinviava al 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale.
Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea evidenziando che l'inadempimento del debitore non doveva essere allegato in modo generico,
dovendo parte attrice specificare concretamente la condotta inadempiente e le motivazioni per le quali l'impresa affidataria dei lavori sarebbe stata ab origine
inadeguata.
proponeva appello a cui resisteva il geom. Parte_1 CP_1
[...]
La causa di pronta soluzione era rinviata all'odierna udienza ex art.350 bis c.p.c.
per discussione orale con termine al 22.10.2025 per il deposito di note.
Va dato atto che i procuratori delle parti hanno chiesto che la presente udienza venisse celebrata in trattazione scritta.
All'esito, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 1710, 1375, 2697 c.c.
e 116 c.p.c.
Allega l'appellante che compito dell'amministratore era quello di adoperarsi per pagina 5 di 10 garantire la conservazione dell'edificio condominiale e che la scelta era ricaduta su impresa inadeguata, con modesto capitale sociale, come attestato dal fatto che la società era stata costituita in data 8.08.2017 e i lavori erano stati affidati in data 10.10.2017. Parte appellante eccepiva inoltre che il precedente amministratore aveva preteso carta bianca nella designazione dell'impresa appaltatrice;
che non aveva chiesto le autorizzazioni in Comune e non aveva nominato alcun direttore dei lavori.
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. tra le molte la recente
Cass. 28.07.2023 n. 23100).
Nel caso concreto, parte appellante non si confronta con la sentenza impugnata e le sue argomentazioni in cui era bene evidenziato che la parte non aveva dimostrato l'inadempimento del professionista e che gli elementi posti a pagina 6 di 10 sostegno della tesi dell'inadeguatezza della scelta operata dal precedente amministratore erano generici.
In fatto, è documentato che in data 10.10.2017 il alla presenza adi Parte_1
tutti i millesimi di proprietà, stanziava € 5.000 per lavori fognari e in data
22.01.2018 l'assemblea, all'unanimità dei presenti, stanziava altri € 12.000.
Non è neppure in contestazione che l'impresa sia stata scelta dal precedente amministratore e individuata nella Generoso Costruzioni Controparte_1
s.r.l.s. con capitale sociale pari ad € 1.500.
Documentato che nel 2021 il Condominio promuoveva contro la società
appaltatrice un procedimento per a.t.p. lamentando cedimenti della pavimentazione e l'arch. descriveva i vizi e difetti rilevati dovuti Persona_1
da un'insufficiente pendenza delle tubazioni con diametro insufficiente tale da non generare il corretto deflusso e la presenza di materiali diversi che non avevano garantito una corretta sigillatura degli elementi di innesto.
Non è dato sapere se il , a seguito di accertamento, Parte_1
abbia agito contro la società appaltatrice, ancora pienamente operativa, in questa sede invoca la responsabilità del precedente amministratore per aver scelto un'impresa inadeguata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, non si può assolutamente sostenere l'equivalenza tra la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione di opere e la culpa in eligendo occorrendo la positiva dimostrazione che l'impresa prescelta fosse manifestamente inidonea (cfr. tra le molte anche la recente Cass.
pagina 7 di 10 23.06.2025 n. 16720).
Nel caso concreto, di contro, parte appellante, come già sostenuto in primo grado, affida la tesi dell'inadeguatezza della società scelta dal fatto che la società
era stata costituita solo da due mesi e dal suo ridotto capitale sociale. Si tratta di dati assolutamente neutri ai fini che qui interessano: una società a responsabilità
limitata semplificata, introdotta per agevolare l'imprenditoria, è caratterizzata da bassi costi di costituzione da un capitale sociale minimo che non può arrivare ad
€ 10.000 e in genere è costituita da pochi soci (persone fisiche) che ad un certo momento decidono di smettere di agire come imprenditori individuali preferendo la schermatura di una società di capitali.
È stato altresì documentato che Generoso Costruzioni s.r.l.s., anche per via dei ridotti costi, ha ricevuto commesse da altri condomini continuando ad essere presente sul mercato, sicché dalla recente costituzione e dal ridotto capitale sociale non si può desumere alcun dato utile per addivenire a quel giudizio di manifesta inadeguatezza chiesto dalla forma di responsabilità invocata.
Gli altri profili agitati in citazione d'appello, quali appunto il fatto che non vi fossero pratiche edilizie o che non via stata la nomina di un direttore dei lavori,
che peraltro compete al committente, ferma la novità delle allegazioni, non possono condurre automaticamente a ritenere che i vizi e i difetti segnalati nell'a.t.p. siano stati la conseguenza di queste omissioni.
Anche leggendo l'elaborato peritale ben si comprende che i vizi e difetti riscontrati rientrano in una casistica estremamente diffusa che interessa anche pagina 8 di 10 società appaltatrici con elevato capitale sociale e che non di per sé non sono affatto rivelatori di una manifesta inadeguatezza strutturale della società scelta.
Il gravame va rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 72/2025 emessa dal Tribunale di Cremona in data 13.02.2025, così
provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio AR Aliprandi
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio AR Aliprandi Consigliere Relatore Responsabilità ha pronunciato la seguente professionale
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile n. 239/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del
5.11.2025, promossa
DA
(C.F. , sito in via Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Torchio del Lino n. 2, in persona dell'amministratore geom. Parte_2
assistito e difeso dall'avv. Marco Gamba del foro di Cremona giusta delega allegata alla citazione di primo grado;
APPELLANTE pagina 1 di 10 CONTRO
(C.F. , titolare Controparte_1 C.F._1
dell'omonimo studio professionale, difeso e rappresentato dall'avv. Alessia
DO e AR NA LQ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cremona via del Consorzio n. 6, giusta delega speciale rilasciata in data 18.04.2024 allegata alla comparsa di primo grado;
APPELLATO
In punto: Appello alla sentenza N. 72/2025 emessa dal Tribunale di
Cremona il 13.02.2025.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Piaccia alla Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 72/2025 del Tribunale di Cremona, così giudicare:
1) accertare e dichiarare che lo procedeva a nominare Parte_3
autonomamente l'impresa appaltatrice Generoso Costruzioni;
2) accertato che i lavori eseguiti dall'impresa Generoso Costruzioni non erano svolti a regola d'arte, dichiarare lo responsabile per colpa nella Parte_3
scelta dell'appaltatrice e, per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal , che si Parte_1
quantificano in € 9.600,00 oltre IVA di legge, come stimato dell'Arch. Per_1
nel proprio elaborato stilato all'esito d'accertamento tecnico preventivo,
[...]
o nella diversa misura individuata dal Collegio Giudicante;
pagina 2 di 10 3) In ogni caso: con rifusione di spese e compensi professionali d'ambedue i gradi di giudizio ed altresì con rifusione delle spese ATP e di mediazione.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia:
nel merito: respingere l'appello proposto in quanto manifestamente infondato in fatto ed in diritto e ribadire nella sua forma integrale la sentenza n°72/2025 del
Tribunale di Cremona.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 3.04.2024, il Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Cremona lo Parte_4
esponendo:
[...]
- che in data 10.10.2017 all'epoca amministratore dell'ente Controparte_1
deducente, aveva convocato l'assemblea per discutere in ordine alla realizzazione di lavori straordinari dell'impianto fognario e, in seguito a delibera, aveva incaricato in via autonoma l'impresa Generoso Costruzioni
s.r.l.s. per l'esecuzione delle opere, preventivate in € 5.000;
- che detta impresa, avente un modesto capitale sociale, era stata costituita solo due mesi prima del conferimento dell'incarico;
- che i lavori venivano terminati dopo l'estate 2019 al costo di € 21.010, importo di gran lunga superiore rispetto a quelli preventivati pari a € 12.400;
- che nel mese di gennaio 2021 alcuni condomini avevano lamentato gravi pagina 3 di 10 cedimenti della pavimentazione cortilizia condominiale oggetto di intervento e il nuovo amministratore geom. aveva incaricato Parte_2 Controparte_2
e per eliminare le otturazioni presenti nei pozzetti e nelle tubazioni CP_3
e per isolare la fognatura;
- che, in relazione al cedimento della pavimentazione, era stato promosso un a.t.p. e la consulente l'arch. aveva rilevato l'esistenza di vizi Persona_1
(posa non a regola d'arte e utilizzo di materiali non idonei, tra cui tubazioni sottodimensionate tali da non garantire il corretto smaltimento dei liquami)
stimando in € 9.600 oltre i.v.a. i costi per il rifacimento;
- che, infine, il precedente amministratore doveva rispondere del danno ex art. 2049 c.c. per culpa in eligendo dell'impresa incaricata.
Il convenuto resisteva evidenziando che, dopo l'assemblea del 10.10.2017 in cui erano stati stanziati € 5.000, nel corso dell'assemblea del 22.01.2018 erano stati messi a disposizioni altri € 12.000 all'unanimità; che a seguito di altra assemblea del giorno 1.08.2018 era stato approvato, sempre all'unanimità, il bilancio consuntivo e solo in data 11.07.2019 l'assemblea aveva nominato il nuovo amministratore. Aggiungeva che nel febbraio 2021 si erano palesati i vizi e nel procedimento di a.t.p. non era mai stato coinvolto;
che la scelta era ricaduta sulla in quanto già esisteva un fattivo rapporto di collaborazione sin Parte_5
dal 2017, come da incarichi conferiti da altri enti condominiali (Condominio
Kennedy, Condominio Cadore e Condomino Castello) conclusisi senza alcun inconveniente;
che il condominio attore avrebbe dovuto rivolgere le sue pretese pagina 4 di 10 per i vizi verso la società appaltatrice, ancora esistente ed operante e non nei confronti del deducente che aveva svolto i suoi mandati con la dovuta diligenza.
Il giudice adito, preso atto che il aveva rifiutato la proposta Parte_1
transattiva, viste le memorie ex art. 171 ter c.p.c., rinviava al 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale.
Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava la domanda attorea evidenziando che l'inadempimento del debitore non doveva essere allegato in modo generico,
dovendo parte attrice specificare concretamente la condotta inadempiente e le motivazioni per le quali l'impresa affidataria dei lavori sarebbe stata ab origine
inadeguata.
proponeva appello a cui resisteva il geom. Parte_1 CP_1
[...]
La causa di pronta soluzione era rinviata all'odierna udienza ex art.350 bis c.p.c.
per discussione orale con termine al 22.10.2025 per il deposito di note.
Va dato atto che i procuratori delle parti hanno chiesto che la presente udienza venisse celebrata in trattazione scritta.
All'esito, la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2049, 1710, 1375, 2697 c.c.
e 116 c.p.c.
Allega l'appellante che compito dell'amministratore era quello di adoperarsi per pagina 5 di 10 garantire la conservazione dell'edificio condominiale e che la scelta era ricaduta su impresa inadeguata, con modesto capitale sociale, come attestato dal fatto che la società era stata costituita in data 8.08.2017 e i lavori erano stati affidati in data 10.10.2017. Parte appellante eccepiva inoltre che il precedente amministratore aveva preteso carta bianca nella designazione dell'impresa appaltatrice;
che non aveva chiesto le autorizzazioni in Comune e non aveva nominato alcun direttore dei lavori.
Il motivo, ai limiti dell'inammissibilità, è infondato.
In primo luogo, osserva la Corte che l'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. tra le molte la recente
Cass. 28.07.2023 n. 23100).
Nel caso concreto, parte appellante non si confronta con la sentenza impugnata e le sue argomentazioni in cui era bene evidenziato che la parte non aveva dimostrato l'inadempimento del professionista e che gli elementi posti a pagina 6 di 10 sostegno della tesi dell'inadeguatezza della scelta operata dal precedente amministratore erano generici.
In fatto, è documentato che in data 10.10.2017 il alla presenza adi Parte_1
tutti i millesimi di proprietà, stanziava € 5.000 per lavori fognari e in data
22.01.2018 l'assemblea, all'unanimità dei presenti, stanziava altri € 12.000.
Non è neppure in contestazione che l'impresa sia stata scelta dal precedente amministratore e individuata nella Generoso Costruzioni Controparte_1
s.r.l.s. con capitale sociale pari ad € 1.500.
Documentato che nel 2021 il Condominio promuoveva contro la società
appaltatrice un procedimento per a.t.p. lamentando cedimenti della pavimentazione e l'arch. descriveva i vizi e difetti rilevati dovuti Persona_1
da un'insufficiente pendenza delle tubazioni con diametro insufficiente tale da non generare il corretto deflusso e la presenza di materiali diversi che non avevano garantito una corretta sigillatura degli elementi di innesto.
Non è dato sapere se il , a seguito di accertamento, Parte_1
abbia agito contro la società appaltatrice, ancora pienamente operativa, in questa sede invoca la responsabilità del precedente amministratore per aver scelto un'impresa inadeguata.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, non si può assolutamente sostenere l'equivalenza tra la presenza di vizi e difetti nell'esecuzione di opere e la culpa in eligendo occorrendo la positiva dimostrazione che l'impresa prescelta fosse manifestamente inidonea (cfr. tra le molte anche la recente Cass.
pagina 7 di 10 23.06.2025 n. 16720).
Nel caso concreto, di contro, parte appellante, come già sostenuto in primo grado, affida la tesi dell'inadeguatezza della società scelta dal fatto che la società
era stata costituita solo da due mesi e dal suo ridotto capitale sociale. Si tratta di dati assolutamente neutri ai fini che qui interessano: una società a responsabilità
limitata semplificata, introdotta per agevolare l'imprenditoria, è caratterizzata da bassi costi di costituzione da un capitale sociale minimo che non può arrivare ad
€ 10.000 e in genere è costituita da pochi soci (persone fisiche) che ad un certo momento decidono di smettere di agire come imprenditori individuali preferendo la schermatura di una società di capitali.
È stato altresì documentato che Generoso Costruzioni s.r.l.s., anche per via dei ridotti costi, ha ricevuto commesse da altri condomini continuando ad essere presente sul mercato, sicché dalla recente costituzione e dal ridotto capitale sociale non si può desumere alcun dato utile per addivenire a quel giudizio di manifesta inadeguatezza chiesto dalla forma di responsabilità invocata.
Gli altri profili agitati in citazione d'appello, quali appunto il fatto che non vi fossero pratiche edilizie o che non via stata la nomina di un direttore dei lavori,
che peraltro compete al committente, ferma la novità delle allegazioni, non possono condurre automaticamente a ritenere che i vizi e i difetti segnalati nell'a.t.p. siano stati la conseguenza di queste omissioni.
Anche leggendo l'elaborato peritale ben si comprende che i vizi e difetti riscontrati rientrano in una casistica estremamente diffusa che interessa anche pagina 8 di 10 società appaltatrici con elevato capitale sociale e che non di per sé non sono affatto rivelatori di una manifesta inadeguatezza strutturale della società scelta.
Il gravame va rigettato e l'appellante va condannato alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come in dispositivo.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 72/2025 emessa dal Tribunale di Cremona in data 13.02.2025, così
provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 3.966 per compenso (di cui € 1.134
per la fase di studio della controversia, € 921 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA,
come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio AR Aliprandi
pagina 9 di 10 IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 10 di 10