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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1652/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1652/2020, avente ad oggetto:
Responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 28.11.2024, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, in persona del Vicesindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Ing. , con sede in Cassino (FR), Piazza De Gasperi, C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta determinazione N. 472 datata 16.03.2020 P.IVA_1
del ed in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv.to Parte_1
BI ID RO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Gianluca De Meo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia
(LT), via Vitruvio n. 228.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in funzione di giudice di appello, in riforma della impugnata sentenza preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 377/2020, pronunciata nel procedimento R.G.
n. 950/2018 dal Giudice di Pace di , ricorrendo i gravi motivi di legge dedotti in Pt_1
narrativa; nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra indicati, la sentenza n. 377/2020 pronunciata nel procedimento R.G. n. 950/2018 dal
Giudice di Pace di in data 20.12.2019 e depositata in cancelleria il 03.02.2020, Pt_1
e pertanto rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di primo Controparte_1
grado, per i motivi esposti;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione attesa: IN VIA PRELIMINARE: 1) RIGETTARE la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata;
IN
VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) RIGETTARE il gravame proposto in quanto totalmente infondato per tutti i motivi sopra esposti;
2) IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello relativo alla condanna alle spese e competenze di causa di parte soccombente da distrarsi in favore del procuratore stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig.
, LIQUIDARE spese, diritti e competenze del primo grado di giudizio CP_1
disponendone il pagamento anticipato a carico dello Stato essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Con atto di citazione in appello datato 9 marzo 2020 e notificato il 19 marzo 2020, il impugnava la sentenza n. 377/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
, lamentando che il primo giudice avesse liquidato il danno e dichiarato la Pt_1
responsabilità dell'ente senza ricostruire il fatto né illustrare l'iter logico-giuridico seguito, con conseguente nullità della decisione per omessa o apparente motivazione ex art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
pagina 2 di 9 L'appellante deduceva che il Giudice di Pace applicava impropriamente l'art. 2051
c.c., trascurando sia l'estensione del bene demaniale, tale da rendere impossibile un controllo continuo, sia la circostanza che la presunta insidia (una crepa al centro della carreggiata) risultasse agevolmente visibile e posta su tratto destinato al traffico veicolare;
in ragione di ciò indicava l'evento come caso fortuito o, comunque, come mera occasione del danno.
Invocava, in subordine, l'art. 1227 c.c., sostenendo che il pedone, invece di servirsi del marciapiede o delle strisce, avesse attraversato in un punto non consentito, omettendo l'ordinaria diligenza richiesta;
richiamava al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22121/2022; Cass. 16034/2023; Cass. 15447/2023) che esclude la responsabilità del custode quando la situazione pericolosa sia superabile con condotta prudente del danneggiato.
In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda originaria per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt.
2-3 d.l.
132/2014, rilevando che l'attore non produceva l'invito o l'omessa risposta dell'ente prima di adire il Giudice di Pace.
In rito denunciava la nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza dei fatti e della causa petendi (artt. 163-164 c.p.c.), osservando che la dinamica del sinistro era descritta in modo generico e che mancavano indicazioni sull'occultamento dell'insidia.
Contestava il quantum: la liquidazione equitativa di € 2.000,00 risultava arbitraria, priva di accertamento medico-legale e disancorata dalle Tabelle di Milano;
segnalava l'assenza di CTU e l'esiguità della prognosi (15 giorni) riportata nel solo referto di P.S.
Censurava la pronuncia sulle spese, evidenziando che l'attore era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, ai sensi degli artt. 130-133 D.P.R. 115/2002, il
Giudice avrebbe dovuto porre i compensi a carico dell'Erario, non già dell'ente soccombente;
denunciava così il rischio di duplicazione dei pagamenti e l'inosservanza pagina 3 di 9 della riduzione del 50 % prevista per i compensi dei difensori in regime di gratuito patrocinio.
Ribadiva la tempestività dell'appello, iscritto a ruolo l'8 giugno 2020, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, sicché ne affermava la procedibilità.
Concludeva affermando che le carenze motivazionali, l'erronea applicazione delle norme sostanziali, l'infondatezza della quantificazione e l'errore nella liquidazione delle spese imponevano la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto di tutte le domande di . Controparte_1
In particolare, così concludeva:
«Piacesse all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice d'appello,
– sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 377/2020 per i gravi motivi illustrati;
– in riforma dell'impugnata decisione, rigettare integralmente le domande di CP_1
;
[...]
– in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore con riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento;
– condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge»
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2021, il sig.
si costituiva nel presente giudizio di appello, contestando integralmente Controparte_1
ogni deduzione, produzione ed eccezione dell'ente appellante, reputandole “infondate, pretestuose ed oltremodo ridondanti”.
Eccepiva l'infondatezza della doglianza di nullità per omessa motivazione, rilevando che il primo giudice aveva argomentato in modo congruo sia sull'an che sul quantum, ancorando la liquidazione di € 2.000,00 alla documentazione medica in atti e ritenendo superflua una costosa CTU;
a suo avviso la motivazione appariva compiuta, sicché la censura dell'appellante risultava meramente strumentale.
pagina 4 di 9 Contestava la pretesa inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado.
Ricordava che il teste aveva corretto da sé un lieve lapsus (aver detto di trovarsi Tes_1
in auto anziché a piedi) e che tanto lui, quanto il teste , avevano confermato di Tes_2
aver visto l'attore cadere in via Telesio a causa della crepa presente al centro della carreggiata;
tali minime esitazioni non incidevano sulla credibilità complessiva delle deposizioni.
Negava l'esistenza del caso fortuito: sottolineava che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., spettava al custode provare di avere adottato tutte le cautele idonee a evitare il danno;
il invece, non aveva offerto alcun elemento istruttorio e si era limitato a Pt_1
un'affermazione di principio sul comportamento del pedone. Ne derivava la conferma della responsabilità dell'ente.
Replicava all'eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione assistita, evidenziando che già nel primo grado la parte attrice aveva invitato l'ente all'esperimento del procedimento e che il era rimasto silente;
perciò il Pt_1
presupposto di procedibilità risultava soddisfatto.
Difendeva la congruità del quantum: ricordava che la prognosi di quindici giorni,
l'assenza di postumi permanenti e l'esiguità del valore economico giustificavano la liquidazione equitativa operata dal Giudice di Pace, senza necessità di accertamento medico-legale ulteriore.
Sulle spese di lite rilevava che la dichiarazione di antistatarietà resa nel primo grado costituiva un mero refuso;
ribadiva che l'ammissione al patrocinio a carico dello
Stato non era incompatibile con l'istanza di distrazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29746/2022; SU 8561/2021), sicché eventuali errori del provvedimento impugnato potevano essere corretti disponendo l'anticipazione a carico dell'Erario.
Così concludeva:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. in via istruttoria, disporre l'acquisizione del fascicolo del primo grado;
pagina 5 di 9
2. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
3. nel merito, rigettare integralmente l'appello del perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
4. in via meramente subordinata, nella sola ipotesi di accoglimento del motivo concernente le spese di lite, liquidare i compensi del primo grado a carico dello
Stato, stante l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato;
5. con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge».
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto.
In via generale lo scrivente condivide l'assunto della Corte di Cassazione (sentenza n. 35991 emessa in data 27 dicembre 2023) secondo cui la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della “sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”.
“Più precisamente specifica che: “non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che
l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno,
a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, l'intera struttura probatoria relativamente alla prova del nesso causale tra la cosa in custodia (la buca del manto stradale) e il danno (la caduta del Sign.
) poggia sulle testimonianze dei due testi: il Sign. e il Sign. CP_1 Testimone_3
Tes_4
La prima di queste, quella del Sign. , non fornisce elementi a ciò Testimone_3
utili. Egli affermava che: “…Non ricordo precisamente il giorno e l'ora dell'accaduto però confermo che ho visto camminare il sig. lungo via Telesio…Ho visto il sig. CP_1
quando già si trovava a terra ma non ricordo se stesse attraversando la strada e il CP_1
punto esatto di via Telesio dove si sono svolti i fatti. Io mi trovavo li insieme al sig. Tes_4
in quanto stavamo andando a piedi a riprendere la mia auto che avevamo
[...]
precedentemente lasciato al lavaggio posto lì vicino… ”
La sua testimonianza non fornisce elementi utili alla prova del nesso causale. Il teste né colloca l'appellato nei luoghi del sinistro né, in aggiunta e principalmente, dà indicazioni sui fattori causali che hanno portato alla caduta del Sign. . CP_1
Partendo dall'assunto dimostrato della caduta non risulta possibile neanche costruire, mediante un procedimento logico “a ritroso”, presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dirette alla dimostrazione del nesso causale, non avendo il teste neppure indicato elementi indiziari che potessero essere a ciò diretti.
Per quanto concerne la testimonianza del Sign. questi all'udienza del Tes_4
07.06.2019 ha dichiarato “…lo vedevo percorrere il marciapiede di via Telesio perché anche io stavo percorrendo lo stesso marciapiede ma in senso contrario…nel mentre il sig. attraversava la strada l'ho visto cadere nella crepa che si trovava più o meno CP_1
al centro della carreggiata. Mi sembra di ricordare che in quel tratto di strada non ci siano strisce pedonali ma forse sono sull'altra traversa. I fatti si verificarono all'incirca all'altezza della palestra Gym Planet. Io mi trovavo in quei luoghi con la macchina nel momento dell'accaduto perché stavo andando verso il centro di , anzi mi Pt_1
correggo confermo che andavo a piedi…”.
pagina 7 di 9 Tale teste risulta inattendibile perché: si contraddice e risulta difficile collocare la sua posizione rispetto al Sign. al tempo del sinistro. CP_1
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 19529 del 2019 ha chiarito che l'appello, quale secondo grado di giudizio, non determina alcuna inversione dell'onere della prova, visto che non comporta in capo al convenuto soccombente in primo grado l'onere di dimostrare l'insussistenza dei fatti vantati dall'attore.
Vige allora il normale riparto dell'onere probatorio tra il e il Parte_1
Sign. , così come disciplinato dalle norme di cui agli art. 2043, 2051 e 2697 c.c. CP_1
La sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata nel senso che la domanda di risarcimento per danno extracontrattuale del Sign. deve essere rigettata non CP_1
avendo egli soddisfatto l'onere probatorio, su di lui gravante, per la dimostrazione del nesso causale tra la “buca del manto stradale” oggetto di causa e la di lui caduta a terra.
Tenendo presente l'esito complessivo della lite, le spese, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1101-5200) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico del Sign. , in base al principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello del e in integrale riforma Parte_1
della sentenza n . 377/2020, pronunciata nel procedimento R.G. n. 950/2018 dal
Giudice di Pace di , rigetta la domanda di risarcimento danno proposta dal Pt_1
Sign. in primo grado;
CP_1
2. DA : Controparte_1
- al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del procedimento di primo grado che liquida in euro 1.265,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
pagina 8 di 9 - al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di questo procedimento che liquida in euro 174,00 per esborsi ed euro 2.915,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 11.6.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1652/2020, avente ad oggetto:
Responsabilità extracontrattuale, riservata in decisione all'udienza del 28.11.2024, con concessione dei termini di 60 giorni per comparsa conclusionale e 20 giorni per repliche, promossa da:
, in persona del Vicesindaco e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, Ing. , con sede in Cassino (FR), Piazza De Gasperi, C.F. Parte_2
, rappresentato e difeso, giusta determinazione N. 472 datata 16.03.2020 P.IVA_1
del ed in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'avv.to Parte_1
BI ID RO (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
C.F. , rappresentato e difeso dall' Controparte_1 C.F._2
Avv. Gianluca De Meo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Formia
(LT), via Vitruvio n. 228.
APPELLATO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in funzione di giudice di appello, in riforma della impugnata sentenza preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione della sentenza n. 377/2020, pronunciata nel procedimento R.G.
n. 950/2018 dal Giudice di Pace di , ricorrendo i gravi motivi di legge dedotti in Pt_1
narrativa; nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra indicati, la sentenza n. 377/2020 pronunciata nel procedimento R.G. n. 950/2018 dal
Giudice di Pace di in data 20.12.2019 e depositata in cancelleria il 03.02.2020, Pt_1
e pertanto rigettare tutte le domande formulate da nel giudizio di primo Controparte_1
grado, per i motivi esposti;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione attesa: IN VIA PRELIMINARE: 1) RIGETTARE la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata;
IN
VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: 1) RIGETTARE il gravame proposto in quanto totalmente infondato per tutti i motivi sopra esposti;
2) IN VIA MERAMENTE
SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo di appello relativo alla condanna alle spese e competenze di causa di parte soccombente da distrarsi in favore del procuratore stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig.
, LIQUIDARE spese, diritti e competenze del primo grado di giudizio CP_1
disponendone il pagamento anticipato a carico dello Stato essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.”
Con atto di citazione in appello datato 9 marzo 2020 e notificato il 19 marzo 2020, il impugnava la sentenza n. 377/2020 del Giudice di Pace di Parte_1
, lamentando che il primo giudice avesse liquidato il danno e dichiarato la Pt_1
responsabilità dell'ente senza ricostruire il fatto né illustrare l'iter logico-giuridico seguito, con conseguente nullità della decisione per omessa o apparente motivazione ex art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
pagina 2 di 9 L'appellante deduceva che il Giudice di Pace applicava impropriamente l'art. 2051
c.c., trascurando sia l'estensione del bene demaniale, tale da rendere impossibile un controllo continuo, sia la circostanza che la presunta insidia (una crepa al centro della carreggiata) risultasse agevolmente visibile e posta su tratto destinato al traffico veicolare;
in ragione di ciò indicava l'evento come caso fortuito o, comunque, come mera occasione del danno.
Invocava, in subordine, l'art. 1227 c.c., sostenendo che il pedone, invece di servirsi del marciapiede o delle strisce, avesse attraversato in un punto non consentito, omettendo l'ordinaria diligenza richiesta;
richiamava al riguardo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 22121/2022; Cass. 16034/2023; Cass. 15447/2023) che esclude la responsabilità del custode quando la situazione pericolosa sia superabile con condotta prudente del danneggiato.
In via pregiudiziale eccepiva l'improcedibilità della domanda originaria per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria di cui agli artt.
2-3 d.l.
132/2014, rilevando che l'attore non produceva l'invito o l'omessa risposta dell'ente prima di adire il Giudice di Pace.
In rito denunciava la nullità dell'atto di citazione attoreo per indeterminatezza dei fatti e della causa petendi (artt. 163-164 c.p.c.), osservando che la dinamica del sinistro era descritta in modo generico e che mancavano indicazioni sull'occultamento dell'insidia.
Contestava il quantum: la liquidazione equitativa di € 2.000,00 risultava arbitraria, priva di accertamento medico-legale e disancorata dalle Tabelle di Milano;
segnalava l'assenza di CTU e l'esiguità della prognosi (15 giorni) riportata nel solo referto di P.S.
Censurava la pronuncia sulle spese, evidenziando che l'attore era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, ai sensi degli artt. 130-133 D.P.R. 115/2002, il
Giudice avrebbe dovuto porre i compensi a carico dell'Erario, non già dell'ente soccombente;
denunciava così il rischio di duplicazione dei pagamenti e l'inosservanza pagina 3 di 9 della riduzione del 50 % prevista per i compensi dei difensori in regime di gratuito patrocinio.
Ribadiva la tempestività dell'appello, iscritto a ruolo l'8 giugno 2020, entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, sicché ne affermava la procedibilità.
Concludeva affermando che le carenze motivazionali, l'erronea applicazione delle norme sostanziali, l'infondatezza della quantificazione e l'errore nella liquidazione delle spese imponevano la riforma integrale della sentenza impugnata e il rigetto di tutte le domande di . Controparte_1
In particolare, così concludeva:
«Piacesse all'Ill.mo Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice d'appello,
– sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 377/2020 per i gravi motivi illustrati;
– in riforma dell'impugnata decisione, rigettare integralmente le domande di CP_1
;
[...]
– in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore con riduzione proporzionale dell'eventuale risarcimento;
– condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge»
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13 maggio 2021, il sig.
si costituiva nel presente giudizio di appello, contestando integralmente Controparte_1
ogni deduzione, produzione ed eccezione dell'ente appellante, reputandole “infondate, pretestuose ed oltremodo ridondanti”.
Eccepiva l'infondatezza della doglianza di nullità per omessa motivazione, rilevando che il primo giudice aveva argomentato in modo congruo sia sull'an che sul quantum, ancorando la liquidazione di € 2.000,00 alla documentazione medica in atti e ritenendo superflua una costosa CTU;
a suo avviso la motivazione appariva compiuta, sicché la censura dell'appellante risultava meramente strumentale.
pagina 4 di 9 Contestava la pretesa inattendibilità dei testimoni escussi in primo grado.
Ricordava che il teste aveva corretto da sé un lieve lapsus (aver detto di trovarsi Tes_1
in auto anziché a piedi) e che tanto lui, quanto il teste , avevano confermato di Tes_2
aver visto l'attore cadere in via Telesio a causa della crepa presente al centro della carreggiata;
tali minime esitazioni non incidevano sulla credibilità complessiva delle deposizioni.
Negava l'esistenza del caso fortuito: sottolineava che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., spettava al custode provare di avere adottato tutte le cautele idonee a evitare il danno;
il invece, non aveva offerto alcun elemento istruttorio e si era limitato a Pt_1
un'affermazione di principio sul comportamento del pedone. Ne derivava la conferma della responsabilità dell'ente.
Replicava all'eccezione di improcedibilità per mancata negoziazione assistita, evidenziando che già nel primo grado la parte attrice aveva invitato l'ente all'esperimento del procedimento e che il era rimasto silente;
perciò il Pt_1
presupposto di procedibilità risultava soddisfatto.
Difendeva la congruità del quantum: ricordava che la prognosi di quindici giorni,
l'assenza di postumi permanenti e l'esiguità del valore economico giustificavano la liquidazione equitativa operata dal Giudice di Pace, senza necessità di accertamento medico-legale ulteriore.
Sulle spese di lite rilevava che la dichiarazione di antistatarietà resa nel primo grado costituiva un mero refuso;
ribadiva che l'ammissione al patrocinio a carico dello
Stato non era incompatibile con l'istanza di distrazione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29746/2022; SU 8561/2021), sicché eventuali errori del provvedimento impugnato potevano essere corretti disponendo l'anticipazione a carico dell'Erario.
Così concludeva:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. in via istruttoria, disporre l'acquisizione del fascicolo del primo grado;
pagina 5 di 9
2. in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
3. nel merito, rigettare integralmente l'appello del perché Parte_1
infondato in fatto e in diritto;
4. in via meramente subordinata, nella sola ipotesi di accoglimento del motivo concernente le spese di lite, liquidare i compensi del primo grado a carico dello
Stato, stante l'ammissione dell'appellato al patrocinio a spese dello Stato;
5. con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge».
Tanto premesso in fatto, l'appello va accolto.
In via generale lo scrivente condivide l'assunto della Corte di Cassazione (sentenza n. 35991 emessa in data 27 dicembre 2023) secondo cui la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della “sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa”.
“Più precisamente specifica che: “non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che
l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno,
a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”.
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, l'intera struttura probatoria relativamente alla prova del nesso causale tra la cosa in custodia (la buca del manto stradale) e il danno (la caduta del Sign.
) poggia sulle testimonianze dei due testi: il Sign. e il Sign. CP_1 Testimone_3
Tes_4
La prima di queste, quella del Sign. , non fornisce elementi a ciò Testimone_3
utili. Egli affermava che: “…Non ricordo precisamente il giorno e l'ora dell'accaduto però confermo che ho visto camminare il sig. lungo via Telesio…Ho visto il sig. CP_1
quando già si trovava a terra ma non ricordo se stesse attraversando la strada e il CP_1
punto esatto di via Telesio dove si sono svolti i fatti. Io mi trovavo li insieme al sig. Tes_4
in quanto stavamo andando a piedi a riprendere la mia auto che avevamo
[...]
precedentemente lasciato al lavaggio posto lì vicino… ”
La sua testimonianza non fornisce elementi utili alla prova del nesso causale. Il teste né colloca l'appellato nei luoghi del sinistro né, in aggiunta e principalmente, dà indicazioni sui fattori causali che hanno portato alla caduta del Sign. . CP_1
Partendo dall'assunto dimostrato della caduta non risulta possibile neanche costruire, mediante un procedimento logico “a ritroso”, presunzioni gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) dirette alla dimostrazione del nesso causale, non avendo il teste neppure indicato elementi indiziari che potessero essere a ciò diretti.
Per quanto concerne la testimonianza del Sign. questi all'udienza del Tes_4
07.06.2019 ha dichiarato “…lo vedevo percorrere il marciapiede di via Telesio perché anche io stavo percorrendo lo stesso marciapiede ma in senso contrario…nel mentre il sig. attraversava la strada l'ho visto cadere nella crepa che si trovava più o meno CP_1
al centro della carreggiata. Mi sembra di ricordare che in quel tratto di strada non ci siano strisce pedonali ma forse sono sull'altra traversa. I fatti si verificarono all'incirca all'altezza della palestra Gym Planet. Io mi trovavo in quei luoghi con la macchina nel momento dell'accaduto perché stavo andando verso il centro di , anzi mi Pt_1
correggo confermo che andavo a piedi…”.
pagina 7 di 9 Tale teste risulta inattendibile perché: si contraddice e risulta difficile collocare la sua posizione rispetto al Sign. al tempo del sinistro. CP_1
La Corte di Cassazione, terza sezione civile, con la sentenza n. 19529 del 2019 ha chiarito che l'appello, quale secondo grado di giudizio, non determina alcuna inversione dell'onere della prova, visto che non comporta in capo al convenuto soccombente in primo grado l'onere di dimostrare l'insussistenza dei fatti vantati dall'attore.
Vige allora il normale riparto dell'onere probatorio tra il e il Parte_1
Sign. , così come disciplinato dalle norme di cui agli art. 2043, 2051 e 2697 c.c. CP_1
La sentenza del Giudice di Pace deve essere riformata nel senso che la domanda di risarcimento per danno extracontrattuale del Sign. deve essere rigettata non CP_1
avendo egli soddisfatto l'onere probatorio, su di lui gravante, per la dimostrazione del nesso causale tra la “buca del manto stradale” oggetto di causa e la di lui caduta a terra.
Tenendo presente l'esito complessivo della lite, le spese, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1101-5200) e dell'effettiva attività processuale espletata, con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico del Sign. , in base al principio di soccombenza. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello del e in integrale riforma Parte_1
della sentenza n . 377/2020, pronunciata nel procedimento R.G. n. 950/2018 dal
Giudice di Pace di , rigetta la domanda di risarcimento danno proposta dal Pt_1
Sign. in primo grado;
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2. DA : Controparte_1
- al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del procedimento di primo grado che liquida in euro 1.265,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
pagina 8 di 9 - al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di questo procedimento che liquida in euro 174,00 per esborsi ed euro 2.915,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 11.6.2025.
Il Giudice
Dr Luigi D'Angiolella
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