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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1637/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TELLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad Persona_1 entrambi i genitori con una suddivisione dei tempi di permanenza ed una collocazione presso ciascun genitore tendenzialmente equivalenti. La madre e il padre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
3. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il minore avrà diritto di trascorrere, sia con il padre che con la madre, 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo delle parti, indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
4. In ragione dell'affido condiviso paritetico, come da giurisprudenza consolidata, si prevede il sostegno diretto ai minori da parte di ciascun genitore;
non verrà pertanto versato alcun assegno di mantenimento ordinario per i figli da parte di un genitore verso l'altro.
5. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie nella misura del 50% delle somme che si dovessero rendere necessarie per il figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 di seguito riportato e previa presentazione di documentazione giustificativa: senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A ) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket e( quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e / o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter es rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, li loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata,
o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
6. L'assegno unico riconosciuto ai coniugi nell'interesse dei figli, per comune accordo delle parti, verrà percepito interamente dalla signora presso Parte_1 la quale risiedono i minori.
7. Le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
8. Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e di non aver l'un l'altro più nulla a pretendere per nessuna ragione o motivo presente o pregresso.
9. Entrambi i ricorrenti manifestano assenso alla concessione del passaporto dell'altro genitore unitamente al figlio e così l'impegno reciproco alla sottoscrizione dei documenti necessari.
10. Spese compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Vilcea (ROMANIA) in data 22/09/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) al n. 50, Parte II, Serie C, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia. Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
SS De LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SS De LU Presidente Relatore
GI TO IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1637/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 31/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TELLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Disporre l'affido condiviso del minore figlio ad Persona_1 entrambi i genitori con una suddivisione dei tempi di permanenza ed una collocazione presso ciascun genitore tendenzialmente equivalenti. La madre e il padre assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
2. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore.
3. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il minore avrà diritto di trascorrere, sia con il padre che con la madre, 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo delle parti, indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
4. In ragione dell'affido condiviso paritetico, come da giurisprudenza consolidata, si prevede il sostegno diretto ai minori da parte di ciascun genitore;
non verrà pertanto versato alcun assegno di mantenimento ordinario per i figli da parte di un genitore verso l'altro.
5. I genitori contribuiranno alle spese straordinarie nella misura del 50% delle somme che si dovessero rendere necessarie per il figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 di seguito riportato e previa presentazione di documentazione giustificativa: senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A ) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket e( quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e / o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter es rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, li loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata,
o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
6. L'assegno unico riconosciuto ai coniugi nell'interesse dei figli, per comune accordo delle parti, verrà percepito interamente dalla signora presso Parte_1 la quale risiedono i minori.
7. Le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
8. Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e di non aver l'un l'altro più nulla a pretendere per nessuna ragione o motivo presente o pregresso.
9. Entrambi i ricorrenti manifestano assenso alla concessione del passaporto dell'altro genitore unitamente al figlio e così l'impegno reciproco alla sottoscrizione dei documenti necessari.
10. Spese compensate. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Vilcea (ROMANIA) in data 22/09/2001 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO (MN) al n. 50, Parte II, Serie C, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia. Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO BIGARELLO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 11/12/2025.
Il Presidente
SS De LU