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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 911/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Bonci Marco Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]10 16145 GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERSICO ANNA MARIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]10 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MINUCCI MAURO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende, come da procura
Con ricorso, decreto e ordinanza notificati al PM.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Podenzano (PC) il 27/12/1979 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale di udienza del 03/04/2025 omologato con sentenza n. 608/2025 emesso da questo Tribunale il 07/06/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Podenzano (PC) il 27/12/1979 dai Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi, disponendo entrambi di propri redditi autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio.
2) I beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi tra le parti.
3) Il Sig. si impegna a restituire interamente alla Sig.ra il prestito CP_1 Parte_1 ricevuto durante il matrimonio, fino al saldo di € 36.000,00, e continuerà quindi a versare alla moglie l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) fino all'estinzione del debito, obbligandosi nel frattempo a cercare di reperire la somma per estinguerlo più rapidamente.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1979, Numero 88, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/11/2025
La Presidente Relatore
Dott.ssa Ada LU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Bonci Marco Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]10 16145 GENOVA (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PERSICO ANNA MARIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...]10 16145 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MINUCCI MAURO (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4 difende, come da procura
Con ricorso, decreto e ordinanza notificati al PM.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Podenzano (PC) il 27/12/1979 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come verbale di udienza del 03/04/2025 omologato con sentenza n. 608/2025 emesso da questo Tribunale il 07/06/2025, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Podenzano (PC) il 27/12/1979 dai Signori e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi, disponendo entrambi di propri redditi autonomi, rinunciano reciprocamente all'assegno di divorzio.
2) I beni mobili di proprietà comune sono già stati divisi tra le parti.
3) Il Sig. si impegna a restituire interamente alla Sig.ra il prestito CP_1 Parte_1 ricevuto durante il matrimonio, fino al saldo di € 36.000,00, e continuerà quindi a versare alla moglie l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00) fino all'estinzione del debito, obbligandosi nel frattempo a cercare di reperire la somma per estinguerlo più rapidamente.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1979, Numero 88, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/11/2025
La Presidente Relatore
Dott.ssa Ada LU