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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/12/2025, n. 2530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2530 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4982 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LETIZIA DAPHNE e MARTA MUNZI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in ROMA, VIA PANAMA 68, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. FASULO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il di lii studio in PIZZALE CLODIO
18 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei Parte_1
confronti dell'ex coniuge Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che sia revocato o almeno ridotto l'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie dal decreto del Tribunale di Velletri del 10.5.2017 nella misura di 1480,00 euro (oggi a seguito di rivalutazione euro 1754,00).
A sostegno della propria domanda ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica a seguito di pensionamento ed un corrispondente miglioramento della situazione economica della ex moglie, beneficiaria dell'eredità materna.
La resistente costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto.
Per conferire all'esposizione maggiore chiarezza, conviene organizzare le motivazioni in fatto ed in diritto per paragrafi separati ed in modo schematico.
I) La situazione economica delle parti valutata in sede divorzile e in sede di successiva modifica nel
2015.
La sentenza di divorzio n. 661 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 6.3.2013 ha fissato l'assegno divorzile in 1100,00 euro, rilevando che: nel 2011, aveva un reddito pari a Parte_1
circa 7000,00 euro al mese e di circa 2000,00 euro al mese;
che “entrambi i coniugi Controparte_1
sono gravati da una rata di mutuo per un immobile in Sardegna ove vive la mentre il marito CP_1
paga un canone di locazione per un appartamento a Fiumicino di circa 700,00 euro al mese, nonché delle rate di alcuni finanziamenti”; che “la moglie ha poi evidenziato la circostanza che, con la pronuncia della sentenza di divorzio, essa non godrà più della polizza assicurativa del marito”; che
“risulta, infine, che la non gode di buone condizioni di salute”. CP_1
Nel 2015 le parti hanno proposto una modifica delle condizioni economiche del divorzio. L' Pt_1
dal canto suo, lamentava un peggioramento della propria situazione economica: per essere stato assunto a decorrere dal 1°.12.2014 come ispettore di volo dall'ENAC a tempo determinato e con una retribuzione di circa 3300,00 euro;
per aver ceduto la propria quota di proprietà della ex casa coniugale alla moglie al fine di estinguere la propria esposizione debitoria nei di lei confronti;
per aver pagato la residua parte di mutuo della ex casa familiare;
per aver inserito la moglie nella propria polizza sanitaria Sanivolo. L' aggiungeva che la moglie era stata collocata in quiescenza con Pt_1
una pensione di circa 1300,00 euro e possiede immobili e terreni che possono darle reddito;
non è più gravata dal mutuo contratto per l'acquisto della ex casa familiare.
La di contro, chiedeva un aumento dell'assegno divorzile. CP_1
Il Tribunale di Velletri, con decreto del 10.5.2017, ha aumentato l'importo dell'assegno divorzile a
1480,00 euro, alla stregua delle motivazioni che seguono:
1. dal mese di aprile 2014 la è CP_1
diventata proprietaria esclusiva della ex casa coniugale e non è più gravata dalla relativa rata di mutuo, avendo il coniuge provveduto all'estinzione;
2. già ai tempi del divorzio, la era CP_1
proprietaria esclusiva di un altro immobile situato a Sinnai, oltre che comproprietaria insieme alla madre, di ulteriori immobili siti a Cagliari e Muravera;
3. la da agosto 2014 percepisce una CP_1 pensione di 1290,00 euro mensili;
4. la sosteneva spese non ordinarie per motivi di salute;
5. CP_1
l' ha ceduto la sua quota di proprietà della ex casa familiare e ha estinto il relativo mutuo, Pt_1
talché non risulta più gravato dalla rata di mutuo per 700,00 euro mensili;
6. ad aprile 2017 l' Pt_1
ha preso in locazione un immobile in Fiumicino, Via Cambriglia 11 con un canone di 750,00 euro mensili;
7. già al tempo del divorzio era nudo proprietario di una casa di abitazione con annesso box e zona cortilizia e proprietario esclusivo di alcuni terreni, siti a Rocca Priora, per averli ricevuti in donazione dal padre nel 2002; 8. a settembre è diventato proprietario di un villino per averlo ricevuto in donazione dai genitori e percepisce per la locazione dello stesso 800,00 euro;
9. da dicembre 2014
a novembre 2015 l' ha percepito solo i redditi da lavoro derivanti dal contratto con l'ENAC, Pt_1
ma a dicembre 2015 e a maggio 2016 risulta aver ricevuto l'accredito del TFR e da dicembre 2015 ha cominciato a percepire anche la pensione di vecchiaia.
II) L'attuale posizione economica di Parte_1
Il ricorrente ha dedotto di aver cessato dall'1.9.2023 la propria attività lavorativa presso l
[...]
– per avvenuto pensionamento, con una contrazione delle entrate da Controparte_2
7000,00 euro a 3.586,33 euro.
A sostegno delle proprie prospettazioni, il ricorrente ha depositato:
• documentazione da cui risulta provato il suo collocamento a riposo per limiti di età da ENAC a decorrere dall'1.9.2023; CP_
• CUD ENAC relativo all'anno 2019 da cui risulta un reddito netto pari a 42157,34 euro e CUD relativo al medesimo anno d'imposta da cui risulta un reddito netto pari a 47726,69 euro;
CP_
• CUD ENAC relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 43080,18 euro e CUD relativo al medesimo anno d'imposta da cui risulta un reddito netto pari a 48739,30 euro. Ha prodotto altresì Mod. 730 dell'anno d'imposta 2022 da cui un reddito complessivo netto di 91166,00 euro (circa 7597,00 euro su 12 mensilità). Anche gli estratti del conto corrente personale CP_ dell' confermano che lo stesso ha cumulato stipendio ENAC e pensione almeno fino ad Pt_1
agosto 2023;
• cedolini da cui risulta che a settembre, ottobre e novembre 2023 il ricorrente ha percepito 3.586,31 euro di pensione, a dicembre 2023 7.725,32 euro, comprensivi di tredicesima, a gennaio 2024 CP_ 2.450,53 euro, stante il pagamento diretto da parte dell' dell'assegno divorzile alla Murtas, a febbraio 2024 2.747,21 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie, ad aprile 2024
2.297,69 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie, a maggio 2024 2097,48 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie. Dagli estratti conto in atti emerge poi che a giugno 2024 l' ha percepito a titolo di pensione 3.631,78 euro. Pt_1
Quanto al patrimonio immobiliare attoreo, il Collegio rileva che, già al tempo del divorzio e a maggior ragione della modifica del 2015, l' risultava nudo proprietario di una casa di abitazione con Pt_1
annesso box e zona cortilizia e proprietario esclusivo di alcuni terreni, siti a Rocca Priora, per averli ricevuti in donazione dal padre nel 2002. Nell'abitazione di Rocca Priora, il ricorrente vive insieme all'anziana madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità.
La resistente ha dedotto che il sig. percepisce, in aggiunta alla pensione INPS, la pensione Pt_1
ENAC e deve aver incassato il relativo TFR, con conseguente miglioramento della propria posizione economica. Egli, inoltre, a seguito della morte del padre sig. avvenuta il 6 ottobre Parte_2
2017, avrebbe ereditato il suo patrimonio. Il 27 novembre 2019 avrebbe venduto l'appartamento di sua proprietà a Roma, Via delle Cutrettole n. 28 di circa 100 mq. al prezzo (quantomeno) di € 300.000.
Avrebbe disdetto il contratto di locazione della casa di Roma, Via Licia n. 44 che aveva preso in affitto al canone di € 650,00 mensili. Convivendo con la madre, si avvarrebbe del contributo economico della stessa. CP_ Il ricorrente ha replicato che l'unica pensione di cui è titolare è quella e ha versato in atti estratto del cassetto previdenziale che riscontra la sua allegazione.
Ha negato nel corso del giudizio di aver ricevuto il pagamento del TFR da ENAC, peraltro precisando che lo stesso non supererà i 18.000,00 euro.
Ha ammesso di aver venduto in data 17.11.2019 l'appartamento sito in Roma, Via delle Cutrettole e ha versato in atti il relativo contratto di alienazione da cui risulta che il prezzo dallo stesso incassato
è stato pari a 142.000,00 euro. La circostanza è provata anche dagli estratti del conto corrente da cui in data 28.11.2019 compare un accredito per 137.000,00 euro.
Ha spiegato che di questi 142000,00 euro 90.000,00 sono stati rimessi al figlio per sposarsi e acquistare casa.
Dagli emergono effettivamente bonifici di 10.000,00 euro dal ricorrente al figlio in Parte_3
data 1.10.2021, 4.10.2021, 6.10.2021, 7.10.2021, 9.9.2021, 3.3.2020, 27.1.2020, 6.1.2020,
2.12.2019.
L' ha infine evidenziato che il terreno (seminativo) a San Cesareo di cui risulta titolare gli è Pt_1
pervenuto in eredità dal padre ed è di fatto improduttivo di alcun reddito, anche in considerazione della servitù ENEL da cui è gravato.
Si rileva che dall'esame del materiale probatorio si desume che a gennaio 2024 sul conto personale dell' erano depositati circa 40.000,00 euro. Pt_1 Da ultimo, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha depositato documentazione economica ulteriore.
La resistente ha invocato l'inammissibilità della nuova documentazione.
Il Collegio rileva che la stessa risulta sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie, ma certamente depositata in un momento – quello della precisazione delle conclusioni – in cui il deposito doveva ritenersi precluso. Peraltro, il Collegio osserva che la documentazione depositata risulta di fatto irrilevante ai fini della richiesta revoca/riduzione dell'assegno divorzile per le ragioni che conviene sintetizzare brevemente.
Ed invero è stato prodotto il cedolino della pensione di novembre 2025 da cui si evince che l' Pt_1
percepisce a titolo di pensione un importo ancora minore di quello precedentemente indicato, in conseguenza di una cessione del quinto la cui documentazione è parimenti prodotta.
La cessione del quinto è stata formalizzata in data 5.9.2025, quando l' aveva ampia contezza Pt_1
dell'assegno divorzile da cui era gravato e per ragioni che non trovano in atti adeguato riscontro. Ed invero il ricorrente ha allegato la necessità di sostituire l'autovettura a causa della sua rottura in autostrada. Ha versato in atti una foto dell'auto sostituita dalla quale, tuttavia, nulla può evincersi rispetto all'effettiva necessità della spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo.
D'altra parte, il ricorrente ha depositato anche contratto di co.co.co con per il periodo CP_4
dall'8.5.2025 al 31.12.2025, con compensi pari a 3600,00 euro mensili.
La busta paga relativa a settembre 2025 reca un netto di 2.433,00 euro.
La produzione dimostra non solo che, al di là dei problemi di salute, l' è ancora capace di Pt_1
svolgere attività lavorativa, ma anche che ha ottime capacità di inserimento nel mercato del lavoro, attesa le competenze specifiche acquisite nella sua vita.
L'attore ha depositato il bonifico disposto in data 25.7.2025 alla moglie a titolo di quota del TFR per
27.265,40 euro, nulla però provando in ordine all'entità complessiva del TFR ricevuto.
Le provviste sul conto risultano sensibilmente diminuite ma va evidenziato che non vi è evidenza dell'accredito del TFR, mentre vi è evidenza di un addebito di 26.700,50 in favore di e di CP_5
27.265,95 in favore di Controparte_1
L'attore ha poi depositato documentazione relativa a spese mediche, ma emerge chiaramente come sia a tutt'oggi coperto dall'assicurazione sanitaria Sanivolo, con i più che intuitivi benefici economici.
III) L'attuale posizione economica di . Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto che la posizione economica della ex moglie sarebbe migliorata, in quanto “in data 17.4.2019 decedeva la sig.ra , madre della sig.ra A seguito della successione Per_1 CP_1 ex lege, la sig.ra diveniva proprietaria di una cospicua eredità consistente sia in denaro sia nei CP_1
seguenti immobili…Tali beni, principalmente quelli di esclusiva proprietà della sig.ra hanno CP_1
un cospicuo valore sia di vendita sia locatizio”.
Il Collegio rileva che già nel 2015, in sede di modifica, si era dato atto che la Sig.ra era Controparte_1
comproprietaria di immobili insieme alla di lei madre.
Con la scomparsa della madre, la ha evidentemente accresciuto il proprio patrimonio CP_1
immobiliare.
Il ricorrente ha depositato in atti visure catastali da cui risulta che la resistente dal 2019 è:
- comproprietaria di un immobile cat. A/3 (abitazione di tipo economico) in Alghero, VIA XX
SETTEMBRE n. 19 Piano T;
- comproprietaria di un immobile cat. A/3 (abitazione di tipo economico) in Alghero, VIA XX
SETTEMBRE n. 19 Piano 1;
- comproprietaria di un immobile cat. C/1 (negozio) in Alghero VIA XX SETTEMBRE n. 21 Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. A/2 (abitazione di tipo civile) in Alghero, VIA SANT' AGOSTINO n. 99
Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. A/2 (abitazione di tipo civile) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n.
4 Scala B Interno 4 Piano 2;
- proprietaria di un immobile cat. C/2 (magazzino/deposito) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n. 4
Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. C/6 (box auto) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n. 4 Piano T.
Ella, inoltre, già era proprietaria della ex casa familiare, quando è intervenuta la modifica del 2015, e proprietaria di immobili nel Comune di Sinnai e Muravera.
In questa sede, può rilevare solo l'incremento del patrimonio immobiliare successivo alla scomparsa della madre della convenuta.
La resistente ha peraltro dedotto che trattasi di “pochi cespiti, vetusti e bisognosi di importanti lavori di consolidamento/ristrutturazione e quindi per lo più di scarso valore, improduttivi e comportanti spese”.
La resistente ha poi dedotto di percepire mensilmente una pensione pari a circa 1300,00 euro cui si aggiunge l'assegno divorzile a carico del coniuge.
La circostanza è confermata dai cedolini versati in atti da cui risulta una pensione di 1357,40 euro e dalle dichiarazioni dei redditi da cui risulta: per l'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo netto
(dunque comprensivo di pensione ed assegno divorzile) pari a 30.744,00 (2562,00 euro circa su 12 mensilità); per l'anno 2021 un reddito complessivo netto pari a 29729,00 euro (2477,41 euro circa su
12 mensilità); per l'anno 2020 un reddito complessivo netto pari a30.091,00 euro (2507,00 euro circa su 12 mensilità).
Al 31.12.2023 la aveva sul proprio conto corrente personale 147.959,02 euro ed investimenti CP_1
per 172.490,22 euro.
La resistente, infine, ha rappresentato di essere gravata da importanti spese mediche e che l'ex coniuge non ha più consentito che la stessa beneficiasse della polizza sanitaria Sanivolo di cui è titolare.
IV) Il presente giudizio ed in particolare i contenuti dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 29.2.2024, l'assegno divorzile in favore della convenuta è stato ridotto a 1100,00 euro, “considerato che – così come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa – all'epoca dell'emissione del decreto del 10.05.2017 il ricorrente percepiva un reddito mensile netto pari ad € 7.000,00 ca. (importo risultante dalla sommatoria della pensione INPS, corrisposta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda Alitalia e pari ad € 3.500,00 ca. mensili, e della retribuzione corrisposta dall'ENAC, pari ad € 3.500,00 ca. mensili); osservato che, a decorrere dal mese di settembre 2023, il ricorrente è stato collocato a riposo per limiti di età rispetto al rapporto di lavoro CP_ intercorso con l'ENAC, sicché egli percepisce, allo stato, esclusivamente la pensione erogata dall' di importo pari a complessivi € 3.586,31 mensili;
considerato, pertanto, che il ricorrente versa – allo stato degli atti – in una condizione economica deteriore rispetto a quella goduta all'epoca dell'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica;
rilevato, altresì, che la condizione economica della resistente ha subito un innegabile miglioramento atteso che, a seguito del decesso della madre avvenuto nel 2019, la stessa è divenuta proprietaria di beni immobili che, ancorché allo stato non produttivi di reddito, costituiscono di fatto una posta attiva del suo patrimonio”.
Malgrado gli sforzi conciliativi profusi dall'allora Giudice rel., la causa è stata istruita documentalmente finché, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V) Conclusioni.
Il Collegio, a fronte delle considerazioni che precedono, rileva che è pacifico che rispetto al decreto del 10.5.2017 siano intervenute delle sopravvenienze, ma tali sopravvenienze non risultano idonee a giustificare la richiesta revoca dell'assegno divorzile.
Innanzitutto, si osserva che i presupposti del contributo di mantenimento in sede separativa e dell'assegno divorzile sono assolutamente differenti, sicché non è utile confrontarli per dimostrare l'adeguatezza/inadeguatezza dell'assegno divorzile. Si rileva, inoltre, che rispetto alla convenuta si è potuto constatare che la pensione percepita è rimasta sostanzialmente costante nel tempo.
Vi è stato, invece, un incremento del patrimonio immobiliare complessivo, ma limitato alle quote in precedenza di proprietà della genitrice, in oggi defunta.
Già nel 2015 l'Autorità Giudiziaria aveva valutato che la Sig.ra era diventata proprietaria CP_1
dell'immobile già adibito a casa familiare, era proprietaria di immobili nel Comune di Sinnai e
Muravera.
In questa sede, può valutarsi soltanto l'incremento del patrimonio immobiliare della CP_1
intervenuto nel 2019, a seguito del decesso della genitrice.
La donna ha 67 anni e problematiche di salute, peraltro già riconosciute nel 2015, che ne rendono più difficile l'inserimento lavorativo, pur in difetto di una formale certificazione che ne attesti l'oggettiva impossibilità lavorativa.
Quanto all' nessuna sopravvenienza sostanziale si è verificata rispetto al di lui patrimonio Pt_1
immobiliare.
Per quanto riguarda la sua capacità economica, dal 2015 l'uomo non è gravato da alcun mantenimento per il figlio, ormai maggiorenne ed economicamente autonomo.
Al momento in cui ha proposto il ricorso, l'attore percepiva unicamente la pensione INPS per oltre
3.500,00 euro mensili.
L'entità della pensione è andata riducendosi in corso di causa, soltanto perché la ha ottenuto CP_1
CP_ il pagamento diretto dell'assegno divorzile dall' e l' da ultimo e ben sapendo gli oneri Pt_1
economici sullo stesso gravanti, ha ceduto il quinto per ragioni che non hanno trovato in atti adeguato riscontro.
L'uomo ha inoltre dimostrato di avere tuttora capacità lavorativa e di inserimento, avendo avviato da agosto 2025 una collaborazione che gli procurerà fino almeno a dicembre 2025, salvi rinnovi, un compenso aggiuntivo rispetto alla pensione di oltre 2400,00 euro netti.
Ed allora tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che hanno fatto seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018 e che sono sopravvenuti sia rispetto alla declaratoria di divorzio sia rispetto alla modifica delle condizioni economiche del divorzio, il Collegio ritiene che l'assegno divorzile, già previsto nel 2015 in misura pari a 1480,00 euro (rivalutati oltre 1700,00 euro)
e ridotto in questa sede, con i provvedimenti temporanei ed urgenti, a 1100,00 euro, debba essere ulteriormente ridotto, non avendo la resistente specificamente dedotto i sacrifici alle proprie aspirazioni e prospettive lavorative sopportati in funzione della cura della famiglia, ma ben potendo presumersi che si sia comunque sacrificata per accudire il figlio nato dall'unione coniugale e consentire al coniuge di consolidare la propria posizione lavorativa.
Il Collegio dispone, pertanto, a decorrere dalla presente sentenza, la riduzione dell'assegno divorzile a carico di ed in favore di a 700,00 euro, annualmente rivalutabili Parte_1 Controparte_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Attese le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone, a decorrere dalla presente sentenza, la riduzione dell'assegno divorzile a carico di
[...]
ed in favore di a 700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Pt_1 Controparte_1
Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott.ssa Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4982 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti LETIZIA DAPHNE e MARTA MUNZI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in ROMA, VIA PANAMA 68, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. , nata ad [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'Avv. FASULO SABRINA ed elettivamente domiciliata presso il di lii studio in PIZZALE CLODIO
18 ROMA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in rilievo la domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da nei Parte_1
confronti dell'ex coniuge Controparte_1
In particolare, il ricorrente ha chiesto che sia revocato o almeno ridotto l'assegno divorzile previsto in favore della ex moglie dal decreto del Tribunale di Velletri del 10.5.2017 nella misura di 1480,00 euro (oggi a seguito di rivalutazione euro 1754,00).
A sostegno della propria domanda ha dedotto un peggioramento della propria situazione economica a seguito di pensionamento ed un corrispondente miglioramento della situazione economica della ex moglie, beneficiaria dell'eredità materna.
La resistente costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse prospettazioni e Controparte_1
domande, chiedendone il rigetto.
Per conferire all'esposizione maggiore chiarezza, conviene organizzare le motivazioni in fatto ed in diritto per paragrafi separati ed in modo schematico.
I) La situazione economica delle parti valutata in sede divorzile e in sede di successiva modifica nel
2015.
La sentenza di divorzio n. 661 pronunciata dal Tribunale di Velletri in data 6.3.2013 ha fissato l'assegno divorzile in 1100,00 euro, rilevando che: nel 2011, aveva un reddito pari a Parte_1
circa 7000,00 euro al mese e di circa 2000,00 euro al mese;
che “entrambi i coniugi Controparte_1
sono gravati da una rata di mutuo per un immobile in Sardegna ove vive la mentre il marito CP_1
paga un canone di locazione per un appartamento a Fiumicino di circa 700,00 euro al mese, nonché delle rate di alcuni finanziamenti”; che “la moglie ha poi evidenziato la circostanza che, con la pronuncia della sentenza di divorzio, essa non godrà più della polizza assicurativa del marito”; che
“risulta, infine, che la non gode di buone condizioni di salute”. CP_1
Nel 2015 le parti hanno proposto una modifica delle condizioni economiche del divorzio. L' Pt_1
dal canto suo, lamentava un peggioramento della propria situazione economica: per essere stato assunto a decorrere dal 1°.12.2014 come ispettore di volo dall'ENAC a tempo determinato e con una retribuzione di circa 3300,00 euro;
per aver ceduto la propria quota di proprietà della ex casa coniugale alla moglie al fine di estinguere la propria esposizione debitoria nei di lei confronti;
per aver pagato la residua parte di mutuo della ex casa familiare;
per aver inserito la moglie nella propria polizza sanitaria Sanivolo. L' aggiungeva che la moglie era stata collocata in quiescenza con Pt_1
una pensione di circa 1300,00 euro e possiede immobili e terreni che possono darle reddito;
non è più gravata dal mutuo contratto per l'acquisto della ex casa familiare.
La di contro, chiedeva un aumento dell'assegno divorzile. CP_1
Il Tribunale di Velletri, con decreto del 10.5.2017, ha aumentato l'importo dell'assegno divorzile a
1480,00 euro, alla stregua delle motivazioni che seguono:
1. dal mese di aprile 2014 la è CP_1
diventata proprietaria esclusiva della ex casa coniugale e non è più gravata dalla relativa rata di mutuo, avendo il coniuge provveduto all'estinzione;
2. già ai tempi del divorzio, la era CP_1
proprietaria esclusiva di un altro immobile situato a Sinnai, oltre che comproprietaria insieme alla madre, di ulteriori immobili siti a Cagliari e Muravera;
3. la da agosto 2014 percepisce una CP_1 pensione di 1290,00 euro mensili;
4. la sosteneva spese non ordinarie per motivi di salute;
5. CP_1
l' ha ceduto la sua quota di proprietà della ex casa familiare e ha estinto il relativo mutuo, Pt_1
talché non risulta più gravato dalla rata di mutuo per 700,00 euro mensili;
6. ad aprile 2017 l' Pt_1
ha preso in locazione un immobile in Fiumicino, Via Cambriglia 11 con un canone di 750,00 euro mensili;
7. già al tempo del divorzio era nudo proprietario di una casa di abitazione con annesso box e zona cortilizia e proprietario esclusivo di alcuni terreni, siti a Rocca Priora, per averli ricevuti in donazione dal padre nel 2002; 8. a settembre è diventato proprietario di un villino per averlo ricevuto in donazione dai genitori e percepisce per la locazione dello stesso 800,00 euro;
9. da dicembre 2014
a novembre 2015 l' ha percepito solo i redditi da lavoro derivanti dal contratto con l'ENAC, Pt_1
ma a dicembre 2015 e a maggio 2016 risulta aver ricevuto l'accredito del TFR e da dicembre 2015 ha cominciato a percepire anche la pensione di vecchiaia.
II) L'attuale posizione economica di Parte_1
Il ricorrente ha dedotto di aver cessato dall'1.9.2023 la propria attività lavorativa presso l
[...]
– per avvenuto pensionamento, con una contrazione delle entrate da Controparte_2
7000,00 euro a 3.586,33 euro.
A sostegno delle proprie prospettazioni, il ricorrente ha depositato:
• documentazione da cui risulta provato il suo collocamento a riposo per limiti di età da ENAC a decorrere dall'1.9.2023; CP_
• CUD ENAC relativo all'anno 2019 da cui risulta un reddito netto pari a 42157,34 euro e CUD relativo al medesimo anno d'imposta da cui risulta un reddito netto pari a 47726,69 euro;
CP_
• CUD ENAC relativo all'anno 2022 da cui risulta un reddito netto pari a 43080,18 euro e CUD relativo al medesimo anno d'imposta da cui risulta un reddito netto pari a 48739,30 euro. Ha prodotto altresì Mod. 730 dell'anno d'imposta 2022 da cui un reddito complessivo netto di 91166,00 euro (circa 7597,00 euro su 12 mensilità). Anche gli estratti del conto corrente personale CP_ dell' confermano che lo stesso ha cumulato stipendio ENAC e pensione almeno fino ad Pt_1
agosto 2023;
• cedolini da cui risulta che a settembre, ottobre e novembre 2023 il ricorrente ha percepito 3.586,31 euro di pensione, a dicembre 2023 7.725,32 euro, comprensivi di tredicesima, a gennaio 2024 CP_ 2.450,53 euro, stante il pagamento diretto da parte dell' dell'assegno divorzile alla Murtas, a febbraio 2024 2.747,21 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie, ad aprile 2024
2.297,69 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie, a maggio 2024 2097,48 euro, già detratto alla fonte l'assegno divorzile della moglie. Dagli estratti conto in atti emerge poi che a giugno 2024 l' ha percepito a titolo di pensione 3.631,78 euro. Pt_1
Quanto al patrimonio immobiliare attoreo, il Collegio rileva che, già al tempo del divorzio e a maggior ragione della modifica del 2015, l' risultava nudo proprietario di una casa di abitazione con Pt_1
annesso box e zona cortilizia e proprietario esclusivo di alcuni terreni, siti a Rocca Priora, per averli ricevuti in donazione dal padre nel 2002. Nell'abitazione di Rocca Priora, il ricorrente vive insieme all'anziana madre, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità.
La resistente ha dedotto che il sig. percepisce, in aggiunta alla pensione INPS, la pensione Pt_1
ENAC e deve aver incassato il relativo TFR, con conseguente miglioramento della propria posizione economica. Egli, inoltre, a seguito della morte del padre sig. avvenuta il 6 ottobre Parte_2
2017, avrebbe ereditato il suo patrimonio. Il 27 novembre 2019 avrebbe venduto l'appartamento di sua proprietà a Roma, Via delle Cutrettole n. 28 di circa 100 mq. al prezzo (quantomeno) di € 300.000.
Avrebbe disdetto il contratto di locazione della casa di Roma, Via Licia n. 44 che aveva preso in affitto al canone di € 650,00 mensili. Convivendo con la madre, si avvarrebbe del contributo economico della stessa. CP_ Il ricorrente ha replicato che l'unica pensione di cui è titolare è quella e ha versato in atti estratto del cassetto previdenziale che riscontra la sua allegazione.
Ha negato nel corso del giudizio di aver ricevuto il pagamento del TFR da ENAC, peraltro precisando che lo stesso non supererà i 18.000,00 euro.
Ha ammesso di aver venduto in data 17.11.2019 l'appartamento sito in Roma, Via delle Cutrettole e ha versato in atti il relativo contratto di alienazione da cui risulta che il prezzo dallo stesso incassato
è stato pari a 142.000,00 euro. La circostanza è provata anche dagli estratti del conto corrente da cui in data 28.11.2019 compare un accredito per 137.000,00 euro.
Ha spiegato che di questi 142000,00 euro 90.000,00 sono stati rimessi al figlio per sposarsi e acquistare casa.
Dagli emergono effettivamente bonifici di 10.000,00 euro dal ricorrente al figlio in Parte_3
data 1.10.2021, 4.10.2021, 6.10.2021, 7.10.2021, 9.9.2021, 3.3.2020, 27.1.2020, 6.1.2020,
2.12.2019.
L' ha infine evidenziato che il terreno (seminativo) a San Cesareo di cui risulta titolare gli è Pt_1
pervenuto in eredità dal padre ed è di fatto improduttivo di alcun reddito, anche in considerazione della servitù ENEL da cui è gravato.
Si rileva che dall'esame del materiale probatorio si desume che a gennaio 2024 sul conto personale dell' erano depositati circa 40.000,00 euro. Pt_1 Da ultimo, unitamente alle note di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha depositato documentazione economica ulteriore.
La resistente ha invocato l'inammissibilità della nuova documentazione.
Il Collegio rileva che la stessa risulta sopravvenuta rispetto allo spirare delle preclusioni assertive e istruttorie, ma certamente depositata in un momento – quello della precisazione delle conclusioni – in cui il deposito doveva ritenersi precluso. Peraltro, il Collegio osserva che la documentazione depositata risulta di fatto irrilevante ai fini della richiesta revoca/riduzione dell'assegno divorzile per le ragioni che conviene sintetizzare brevemente.
Ed invero è stato prodotto il cedolino della pensione di novembre 2025 da cui si evince che l' Pt_1
percepisce a titolo di pensione un importo ancora minore di quello precedentemente indicato, in conseguenza di una cessione del quinto la cui documentazione è parimenti prodotta.
La cessione del quinto è stata formalizzata in data 5.9.2025, quando l' aveva ampia contezza Pt_1
dell'assegno divorzile da cui era gravato e per ragioni che non trovano in atti adeguato riscontro. Ed invero il ricorrente ha allegato la necessità di sostituire l'autovettura a causa della sua rottura in autostrada. Ha versato in atti una foto dell'auto sostituita dalla quale, tuttavia, nulla può evincersi rispetto all'effettiva necessità della spesa per l'acquisto di un nuovo mezzo.
D'altra parte, il ricorrente ha depositato anche contratto di co.co.co con per il periodo CP_4
dall'8.5.2025 al 31.12.2025, con compensi pari a 3600,00 euro mensili.
La busta paga relativa a settembre 2025 reca un netto di 2.433,00 euro.
La produzione dimostra non solo che, al di là dei problemi di salute, l' è ancora capace di Pt_1
svolgere attività lavorativa, ma anche che ha ottime capacità di inserimento nel mercato del lavoro, attesa le competenze specifiche acquisite nella sua vita.
L'attore ha depositato il bonifico disposto in data 25.7.2025 alla moglie a titolo di quota del TFR per
27.265,40 euro, nulla però provando in ordine all'entità complessiva del TFR ricevuto.
Le provviste sul conto risultano sensibilmente diminuite ma va evidenziato che non vi è evidenza dell'accredito del TFR, mentre vi è evidenza di un addebito di 26.700,50 in favore di e di CP_5
27.265,95 in favore di Controparte_1
L'attore ha poi depositato documentazione relativa a spese mediche, ma emerge chiaramente come sia a tutt'oggi coperto dall'assicurazione sanitaria Sanivolo, con i più che intuitivi benefici economici.
III) L'attuale posizione economica di . Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto che la posizione economica della ex moglie sarebbe migliorata, in quanto “in data 17.4.2019 decedeva la sig.ra , madre della sig.ra A seguito della successione Per_1 CP_1 ex lege, la sig.ra diveniva proprietaria di una cospicua eredità consistente sia in denaro sia nei CP_1
seguenti immobili…Tali beni, principalmente quelli di esclusiva proprietà della sig.ra hanno CP_1
un cospicuo valore sia di vendita sia locatizio”.
Il Collegio rileva che già nel 2015, in sede di modifica, si era dato atto che la Sig.ra era Controparte_1
comproprietaria di immobili insieme alla di lei madre.
Con la scomparsa della madre, la ha evidentemente accresciuto il proprio patrimonio CP_1
immobiliare.
Il ricorrente ha depositato in atti visure catastali da cui risulta che la resistente dal 2019 è:
- comproprietaria di un immobile cat. A/3 (abitazione di tipo economico) in Alghero, VIA XX
SETTEMBRE n. 19 Piano T;
- comproprietaria di un immobile cat. A/3 (abitazione di tipo economico) in Alghero, VIA XX
SETTEMBRE n. 19 Piano 1;
- comproprietaria di un immobile cat. C/1 (negozio) in Alghero VIA XX SETTEMBRE n. 21 Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. A/2 (abitazione di tipo civile) in Alghero, VIA SANT' AGOSTINO n. 99
Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. A/2 (abitazione di tipo civile) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n.
4 Scala B Interno 4 Piano 2;
- proprietaria di un immobile cat. C/2 (magazzino/deposito) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n. 4
Piano T;
- proprietaria di un immobile cat. C/6 (box auto) in Cagliari, PIAZZA DEI BERSAGLIERI n. 4 Piano T.
Ella, inoltre, già era proprietaria della ex casa familiare, quando è intervenuta la modifica del 2015, e proprietaria di immobili nel Comune di Sinnai e Muravera.
In questa sede, può rilevare solo l'incremento del patrimonio immobiliare successivo alla scomparsa della madre della convenuta.
La resistente ha peraltro dedotto che trattasi di “pochi cespiti, vetusti e bisognosi di importanti lavori di consolidamento/ristrutturazione e quindi per lo più di scarso valore, improduttivi e comportanti spese”.
La resistente ha poi dedotto di percepire mensilmente una pensione pari a circa 1300,00 euro cui si aggiunge l'assegno divorzile a carico del coniuge.
La circostanza è confermata dai cedolini versati in atti da cui risulta una pensione di 1357,40 euro e dalle dichiarazioni dei redditi da cui risulta: per l'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo netto
(dunque comprensivo di pensione ed assegno divorzile) pari a 30.744,00 (2562,00 euro circa su 12 mensilità); per l'anno 2021 un reddito complessivo netto pari a 29729,00 euro (2477,41 euro circa su
12 mensilità); per l'anno 2020 un reddito complessivo netto pari a30.091,00 euro (2507,00 euro circa su 12 mensilità).
Al 31.12.2023 la aveva sul proprio conto corrente personale 147.959,02 euro ed investimenti CP_1
per 172.490,22 euro.
La resistente, infine, ha rappresentato di essere gravata da importanti spese mediche e che l'ex coniuge non ha più consentito che la stessa beneficiasse della polizza sanitaria Sanivolo di cui è titolare.
IV) Il presente giudizio ed in particolare i contenuti dell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 29.2.2024, l'assegno divorzile in favore della convenuta è stato ridotto a 1100,00 euro, “considerato che – così come risulta dalla documentazione depositata agli atti di causa – all'epoca dell'emissione del decreto del 10.05.2017 il ricorrente percepiva un reddito mensile netto pari ad € 7.000,00 ca. (importo risultante dalla sommatoria della pensione INPS, corrisposta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda Alitalia e pari ad € 3.500,00 ca. mensili, e della retribuzione corrisposta dall'ENAC, pari ad € 3.500,00 ca. mensili); osservato che, a decorrere dal mese di settembre 2023, il ricorrente è stato collocato a riposo per limiti di età rispetto al rapporto di lavoro CP_ intercorso con l'ENAC, sicché egli percepisce, allo stato, esclusivamente la pensione erogata dall' di importo pari a complessivi € 3.586,31 mensili;
considerato, pertanto, che il ricorrente versa – allo stato degli atti – in una condizione economica deteriore rispetto a quella goduta all'epoca dell'emissione del provvedimento di cui si chiede la modifica;
rilevato, altresì, che la condizione economica della resistente ha subito un innegabile miglioramento atteso che, a seguito del decesso della madre avvenuto nel 2019, la stessa è divenuta proprietaria di beni immobili che, ancorché allo stato non produttivi di reddito, costituiscono di fatto una posta attiva del suo patrimonio”.
Malgrado gli sforzi conciliativi profusi dall'allora Giudice rel., la causa è stata istruita documentalmente finché, a seguito di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V) Conclusioni.
Il Collegio, a fronte delle considerazioni che precedono, rileva che è pacifico che rispetto al decreto del 10.5.2017 siano intervenute delle sopravvenienze, ma tali sopravvenienze non risultano idonee a giustificare la richiesta revoca dell'assegno divorzile.
Innanzitutto, si osserva che i presupposti del contributo di mantenimento in sede separativa e dell'assegno divorzile sono assolutamente differenti, sicché non è utile confrontarli per dimostrare l'adeguatezza/inadeguatezza dell'assegno divorzile. Si rileva, inoltre, che rispetto alla convenuta si è potuto constatare che la pensione percepita è rimasta sostanzialmente costante nel tempo.
Vi è stato, invece, un incremento del patrimonio immobiliare complessivo, ma limitato alle quote in precedenza di proprietà della genitrice, in oggi defunta.
Già nel 2015 l'Autorità Giudiziaria aveva valutato che la Sig.ra era diventata proprietaria CP_1
dell'immobile già adibito a casa familiare, era proprietaria di immobili nel Comune di Sinnai e
Muravera.
In questa sede, può valutarsi soltanto l'incremento del patrimonio immobiliare della CP_1
intervenuto nel 2019, a seguito del decesso della genitrice.
La donna ha 67 anni e problematiche di salute, peraltro già riconosciute nel 2015, che ne rendono più difficile l'inserimento lavorativo, pur in difetto di una formale certificazione che ne attesti l'oggettiva impossibilità lavorativa.
Quanto all' nessuna sopravvenienza sostanziale si è verificata rispetto al di lui patrimonio Pt_1
immobiliare.
Per quanto riguarda la sua capacità economica, dal 2015 l'uomo non è gravato da alcun mantenimento per il figlio, ormai maggiorenne ed economicamente autonomo.
Al momento in cui ha proposto il ricorso, l'attore percepiva unicamente la pensione INPS per oltre
3.500,00 euro mensili.
L'entità della pensione è andata riducendosi in corso di causa, soltanto perché la ha ottenuto CP_1
CP_ il pagamento diretto dell'assegno divorzile dall' e l' da ultimo e ben sapendo gli oneri Pt_1
economici sullo stesso gravanti, ha ceduto il quinto per ragioni che non hanno trovato in atti adeguato riscontro.
L'uomo ha inoltre dimostrato di avere tuttora capacità lavorativa e di inserimento, avendo avviato da agosto 2025 una collaborazione che gli procurerà fino almeno a dicembre 2025, salvi rinnovi, un compenso aggiuntivo rispetto alla pensione di oltre 2400,00 euro netti.
Ed allora tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che hanno fatto seguito alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287 dell'11.7.2018 e che sono sopravvenuti sia rispetto alla declaratoria di divorzio sia rispetto alla modifica delle condizioni economiche del divorzio, il Collegio ritiene che l'assegno divorzile, già previsto nel 2015 in misura pari a 1480,00 euro (rivalutati oltre 1700,00 euro)
e ridotto in questa sede, con i provvedimenti temporanei ed urgenti, a 1100,00 euro, debba essere ulteriormente ridotto, non avendo la resistente specificamente dedotto i sacrifici alle proprie aspirazioni e prospettive lavorative sopportati in funzione della cura della famiglia, ma ben potendo presumersi che si sia comunque sacrificata per accudire il figlio nato dall'unione coniugale e consentire al coniuge di consolidare la propria posizione lavorativa.
Il Collegio dispone, pertanto, a decorrere dalla presente sentenza, la riduzione dell'assegno divorzile a carico di ed in favore di a 700,00 euro, annualmente rivalutabili Parte_1 Controparte_1
secondo gli indici Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese.
Attese le statuizioni che precedono, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dispone, a decorrere dalla presente sentenza, la riduzione dell'assegno divorzile a carico di
[...]
ed in favore di a 700,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Pt_1 Controparte_1
Istat, da corrispondersi all'interessata entro il giorno 5 di ogni mese;
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera