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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/12/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1805 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...] Parte_1
E
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano Guc- ciardo, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2024, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi – della dichiarazione di questi ultimi di non volersi riconci- liare.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore ha insi- stito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, la domanda proposta dai ricorrenti va qualificata come do- manda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno con- tratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare
- 2 - giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di indivi- duare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità ri- spetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ul- trapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, mo- dificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti ( cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consen- suale n. 44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia mi- nore e ravvisato che le clausole relative alla medesima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'acco- glimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza parziale n. 44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio
- 3 - 2025:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lampedusa e il CP_1
23 agosto 2012, da e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e al n. 3, parte I, CP_1
dell'anno 2012; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA US
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna LA US Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1805 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...] Parte_1
E
nata a [...], il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Gaetano Guc- ciardo, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 471- bis. 51 c.p.c. del 9 dicembre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2024, con- tenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se- parazione e di divorzio alle condizioni concordate.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n.
44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio 2025, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata ri- messa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla compari- zione dei coniugi – della dichiarazione di questi ultimi di non volersi riconci- liare.
Decorso il suddetto termine, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 9 dicembre
2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella vo- lontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il difensore ha insi- stito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Preliminarmente, la domanda proposta dai ricorrenti va qualificata come do- manda di scioglimento del matrimonio, considerato che le parti hanno con- tratto un matrimonio secondo il rito civile.
Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di qualificare
- 2 - giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di indivi- duare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità ri- spetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ul- trapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, mo- dificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti ( cfr. Cassazione n. 9236/2012).
Tanto premesso, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al giudice relatore e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consen- suale n. 44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio 2025, passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia mi- nore e ravvisato che le clausole relative alla medesima non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'acco- glimento delle concordi istanze.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giu- dizio.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando a se- guito della sentenza parziale n. 44 resa da questo Tribunale l'11-12 febbraio
- 3 - 2025:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lampedusa e il CP_1
23 agosto 2012, da e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di Lampedusa e al n. 3, parte I, CP_1
dell'anno 2012; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al com- petente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. LA US
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