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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14161 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Salami Rossella Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
A) disporre, in forza dello scioglimento della comunione già dichiarato con la sentenza parziale n. 7996/2024 del 12 settembre 2024, la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili oggetto di divisione come meglio descritti ed individuati in atti in proporzione delle rispettive quote dei comunisti come indicate ed accertate negli atti di causa;
D) e conseguentemente disporre che le somme già riconosciute a favore della signora a Parte_1 titolo di indennità di occupazione nonché a titolo di rimborso delle spese condominiali e delle spese relative alla procedura esecutiva immobiliare promossa dal Condominio Spumone a danno del signor in forza della sentenza parziale n. 7996/2024 del 12 settembre 2024 resa nel presente CP_1 procedimento, siano inserite nella ripartizione pro quota della somma ricavata dalla vendita dei beni in comunione e quindi imputate alla massa liquida spettante al signor e dalla Controparte_1 stessa sottratte e poste a favore della signora nella determinazione della massa liquida a Parte_1 quest'ultima spettante come già indicato nel progetto di riparto depositato dal professionista delegato in data 5 maggio 2025 che si chiede dichiararsi esecutivo;
E) in ogni caso: condannare parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
F) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege.
*
Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con sentenza parziale n. 7996/2024 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra e sui seguenti immobili siti in San Donato Milanese (Mi) Parte_1 Controparte_1
Via Jannozzi n. 10/12, identificato al Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Foglio 14 Mappale 192 Sub.
5 (appartamento) e foglio 14 Mappale 192 Sub. 35 (box), mediante vendita senza incanto dell'immobile; ha altresì condannato parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice le seguenti somme: (i) €
25.170,74 (a titolo di spese condominiali e spese sostenute per la proprietà dell'immobile) ed (ii) €
22.260,00 (a titoli di indennità di occupazione), oltre alle indennità di occupazione per tutte le mensilità
a far data da ottobre 2024 al rilascio effettivo dell'immobile, per una indennità mensile pari ad € 530,00.
Il Tribunale ha poi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per disporre la vendita giudiziale e riservato le spese di lite alla sentenza definitiva.
La sentenza non definitiva è stata correttamente notificata al convenuto contumace e non è stata impugnata.
Nominato il delegato alla vendita, anche come custode, è stata disposta la vendita senza incanto dei beni oggetto di domanda di divisione, con aggiudicazione a per la somma di € 260.000,00 Persona_1
con decreto di trasferimento del 5 marzo 2025.
Successivamente, il delegato alla vendita ha predisposto un progetto di divisione, in merito al quale, all'udienza fissata per il suo esame, parte attrice non ha sollevato alcun rilievo ed ha chiesto la distribuzione delle somme ivi quantificate.
Con ordinanza del 10 maggio 2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la definitiva decisione, ha fissato l'udienza odierna ex art. 281 sexies cpc.
2 Detta ordinanza, unitamente al progetto di divisione, è stata notificata al convenuto contumace in data
15 maggio 2025.
*
2. Sulla distribuzione delle somme di cui al progetto di divisione.
Il ricavo della vendita è pari ad € 260.000,00.
Detratte le spese meglio indicate nel piano di divisione, la somma disponibile residua da ripartire è pari ad € 247.562,66, di cui € 241.042,92 in favore di parte attrice ed € 6.519,74 di parte convenuta.
Il delegato alla vendita evidenzia altresì che a deve essere restituito l'importo di € Parte_1
2.500,00, dalla stessa versato sul c/c della procedura come fondo spese.
Dovendosi condividere i conteggi di cui sopra, le somme posso essere assegnate in conformità al progetto di divisione suddetto.
*
3. Conclusioni.
Le domande di parte attrice vanno accolte.
Le somme provenienti dalla vendita del compendio immobiliare originariamente in comunione tra le parti vanno assegnate in conformità al progetto di divisione.
In merito alle somme riconosciute in favore di parte attrice, pari ad € 25.170,74 (a titolo di spese condominiali e spese sostenute per la proprietà dell'immobile) e ad € 22.260,00 (a titoli di indennità di occupazione), oltre alle indennità di occupazione per tutte le mensilità residue, va applicato il principio della soccombenza, con la conseguenza che le relative spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto dei suddetti valori.
La semplicità dell'accertamento delle suddette somme comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Si precisa che il contributo unificato e la marca per l'iscrizione a ruolo della causa sono già stati posti a carico per ½ ciascuno delle parti nel progetto di divisione.
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di;
Parte_1
2) assegna a la somma di € 241.042,92, autorizzando il delegato alla vendita ad Parte_1
effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 6.519,74, autorizzando il delegato alla vendita Controparte_1
ad effettuare il pagamento in suo favore;
4) dispone la restituzione in favore di della somma di € 2.500,00, autorizzando il Parte_1
delegato alla vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le odierne conclusioni sono residue rispetto a quelle già formulate in occasione della sentenza non definitiva n. 7996/2024 del 12 settembre 2024
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Salami Rossella Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , contumace Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per Parte_2
A) disporre, in forza dello scioglimento della comunione già dichiarato con la sentenza parziale n. 7996/2024 del 12 settembre 2024, la ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei beni immobili oggetto di divisione come meglio descritti ed individuati in atti in proporzione delle rispettive quote dei comunisti come indicate ed accertate negli atti di causa;
D) e conseguentemente disporre che le somme già riconosciute a favore della signora a Parte_1 titolo di indennità di occupazione nonché a titolo di rimborso delle spese condominiali e delle spese relative alla procedura esecutiva immobiliare promossa dal Condominio Spumone a danno del signor in forza della sentenza parziale n. 7996/2024 del 12 settembre 2024 resa nel presente CP_1 procedimento, siano inserite nella ripartizione pro quota della somma ricavata dalla vendita dei beni in comunione e quindi imputate alla massa liquida spettante al signor e dalla Controparte_1 stessa sottratte e poste a favore della signora nella determinazione della massa liquida a Parte_1 quest'ultima spettante come già indicato nel progetto di riparto depositato dal professionista delegato in data 5 maggio 2025 che si chiede dichiararsi esecutivo;
E) in ogni caso: condannare parte convenuta - eventualmente resistente e/o opponente - al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;
F) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale. Dichiarare l'emananda sentenza esecutiva ex lege.
*
Per Controparte_1
Contumace
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con sentenza parziale n. 7996/2024 il Tribunale ha dichiarato lo scioglimento della comunione tra e sui seguenti immobili siti in San Donato Milanese (Mi) Parte_1 Controparte_1
Via Jannozzi n. 10/12, identificato al Catasto Fabbricati con i seguenti dati: Foglio 14 Mappale 192 Sub.
5 (appartamento) e foglio 14 Mappale 192 Sub. 35 (box), mediante vendita senza incanto dell'immobile; ha altresì condannato parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice le seguenti somme: (i) €
25.170,74 (a titolo di spese condominiali e spese sostenute per la proprietà dell'immobile) ed (ii) €
22.260,00 (a titoli di indennità di occupazione), oltre alle indennità di occupazione per tutte le mensilità
a far data da ottobre 2024 al rilascio effettivo dell'immobile, per una indennità mensile pari ad € 530,00.
Il Tribunale ha poi rimesso la causa sul ruolo con separata ordinanza per disporre la vendita giudiziale e riservato le spese di lite alla sentenza definitiva.
La sentenza non definitiva è stata correttamente notificata al convenuto contumace e non è stata impugnata.
Nominato il delegato alla vendita, anche come custode, è stata disposta la vendita senza incanto dei beni oggetto di domanda di divisione, con aggiudicazione a per la somma di € 260.000,00 Persona_1
con decreto di trasferimento del 5 marzo 2025.
Successivamente, il delegato alla vendita ha predisposto un progetto di divisione, in merito al quale, all'udienza fissata per il suo esame, parte attrice non ha sollevato alcun rilievo ed ha chiesto la distribuzione delle somme ivi quantificate.
Con ordinanza del 10 maggio 2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la definitiva decisione, ha fissato l'udienza odierna ex art. 281 sexies cpc.
2 Detta ordinanza, unitamente al progetto di divisione, è stata notificata al convenuto contumace in data
15 maggio 2025.
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2. Sulla distribuzione delle somme di cui al progetto di divisione.
Il ricavo della vendita è pari ad € 260.000,00.
Detratte le spese meglio indicate nel piano di divisione, la somma disponibile residua da ripartire è pari ad € 247.562,66, di cui € 241.042,92 in favore di parte attrice ed € 6.519,74 di parte convenuta.
Il delegato alla vendita evidenzia altresì che a deve essere restituito l'importo di € Parte_1
2.500,00, dalla stessa versato sul c/c della procedura come fondo spese.
Dovendosi condividere i conteggi di cui sopra, le somme posso essere assegnate in conformità al progetto di divisione suddetto.
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3. Conclusioni.
Le domande di parte attrice vanno accolte.
Le somme provenienti dalla vendita del compendio immobiliare originariamente in comunione tra le parti vanno assegnate in conformità al progetto di divisione.
In merito alle somme riconosciute in favore di parte attrice, pari ad € 25.170,74 (a titolo di spese condominiali e spese sostenute per la proprietà dell'immobile) e ad € 22.260,00 (a titoli di indennità di occupazione), oltre alle indennità di occupazione per tutte le mensilità residue, va applicato il principio della soccombenza, con la conseguenza che le relative spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 147/22 e tenuto conto dei suddetti valori.
La semplicità dell'accertamento delle suddette somme comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
Si precisa che il contributo unificato e la marca per l'iscrizione a ruolo della causa sono già stati posti a carico per ½ ciascuno delle parti nel progetto di divisione.
Il delegato alla vendita provvederà ad effettuare i pagamenti delle somme indicate in dispositivo ed in favore dei soggetti ivi menzionati.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie le domande di;
Parte_1
2) assegna a la somma di € 241.042,92, autorizzando il delegato alla vendita ad Parte_1
effettuare il pagamento in suo favore;
3) assegna a la somma di € 6.519,74, autorizzando il delegato alla vendita Controparte_1
ad effettuare il pagamento in suo favore;
4) dispone la restituzione in favore di della somma di € 2.500,00, autorizzando il Parte_1
delegato alla vendita ad effettuare il pagamento in suo favore;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di , Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le odierne conclusioni sono residue rispetto a quelle già formulate in occasione della sentenza non definitiva n. 7996/2024 del 12 settembre 2024
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