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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 392/2023 RG promossa da
- appellante - Parte_1 avv. Andrea Stramaccia avv. Lorenzo Calvani
contro
L' - appellato – Controparte_1 avv. Gian Luca Pinto avv. Paola Frigo avv. Filippo Secciani
-appellato- CP_2 avv. Angela Barsantini avv. Rosanna Mariani
-appellato CP_3 avv. Silvano Imbriaci avv. Marco Fallaci
a cui è riunita la causa n.642/2023 RG promossa da
-appellante Parte_2 avv. Gian Luca Pinto avv. Paola Frigo avv. Filippo Secciani
contro
-appellato- Parte_1 avv. Andrea Stramaccia avv. Lorenzo Calvani
-appellato CP_2 avv. Angela Barsantini avv. Rosanna Mariani
-appellato CP_3 avv. Silvano Imbriaci avv. Marco Fallaci pagina 1 di 9
Oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 165/2023 pubblicata il 09.05.2023. All'udienza del 20.02.2025, all'esito EL camera di consiglio, previo separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con la sentenza, oggetto dei due appelli proposti separatamente dalle parti private, quindi riuniti, il Tribunale di Arezzo ha accolto la domanda proposta da
[...] nei confronti EL ex datrice di con la quale Parte_1 Pt_3 Parte_2 era denunciata la mancata fruizione EL pausa pranzo, che il CCNL applicato prevede per 30 minuti al giorno ed era chiesta la condanna EL Società al pagamento EL relativa maggiorazione, come disciplinata dall'art. 32 CCNL. La domanda svolta in primo grado comprendeva anche la regolarizzazione contributiva e a tal fine erano stati chiamati in giudizio e . CP_3 CP_2
Con il ricorso di primo grado, ha esposto di avere prestato la propria Parte_1 attività lavorativa in turni avvicendati per 8 ore consecutive, senza fruire di una pausa intermedia di trenta minuti, finalizzata alla consumazione dei pasti e senza aver ottenuto, dalla datrice di lavoro, la corresponsione EL maggiorazione del 6,5% EL retribuzione, prevista dall'art. 32 CCNL Industria alimentare, a tutela dei lavoratori che non godano di una “adeguata sosta intermedia alle 8 ore di attività”. Ha formulato le seguenti conclusioni:
“accerti il diritto EL ricorrente ad usufruire per l'intero rapporto di lavoro intercorso con la convenuta dal 26.5.2009 al 24.3.2022 EL pausa di mezzora prevista dall'art. 32 del CCNL alimentari industria e, previo accertamento che tale pausa non è stata riconosciuta, condanni la convenuta al pagamento in favore EL ricorrente EL maggiorazione del 6,50% prevista dal predetto articolo 32 per ogni mese lavorato, corrispondente al Trattamento Economico Complessivo composto da Minimi Tabellari, Ex indennità contingenza, EDR, rateo tredicesima e quattordicesima, Scatti anzianità. Con regolarizzazione assicurativa e previdenziale e condanna EL convenuta al pagamento dei contributi omessi in favore di ed . O la diversa misura di CP_3 CP_2 giustizia. Oltre interessi e rivalutazione”. L' nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto che la pausa pranzo Parte_2 fosse stata sempre effettivamente fruita, ma, sulla base di un risalente accordo del 2011 con il sindacato e i lavoratori, non formalizzato, diversamente da altre pattuizioni, frazionata in tre pause di 10 minuti ciascuna, ogni due ore, così conciliando le esigenze EL produzione e quelle dei lavoratori, i quali mai avevano contestato tale modalità di svolgimento del lavoro. Secondo la parte datoriale, la modalità organizzativa concretamente adottata in azienda, oltre a rispondere alle esigenze degli stessi dipendenti (che erano contrari a una pausa pranzo unica di un'ora, la sola che, per la sua durata, sarebbe stata compatibile con il ciclo produttivo aziendale), non avrebbe determinato alcun trattamento peggiorativo rispetto alle norme collettive, poiché i lavoratori sarebbero stati pagati per una prestazione pari a 8 ore, mentre avrebbero lavorato solo 7 ore e mezzo al giorno.
pagina 2 di 9 In ipotesi, la resistente aveva argomentato che il corrispettivo di tali pause dovesse essere detratto dalla maggiorazione prevista dall'articolo 32 CCNL, ove ritenuta dovuta e come previsto dalla stessa norma collettiva. Inoltre tale maggiorazione avrebbe dovuto essere calcolata in relazione alle sole giornate lavorate e orario contrattuale di 8 ore giornaliere. In via ulteriormente subordinata la società aveva eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti. L' , costituitosi, aveva chiesto in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento CP_3 delle domande attrici, la condanna EL società al versamento dei contributi previdenziali. L' aveva concluso, sempre nel caso di accoglimento del ricorso, per la CP_2 declaratoria dell'inclusione EL maggiorazione pretesa dalla lavoratrice nell'imponibile assicurativo. Il Tribunale, senza svolgere attività istruttoria, ha ritenuto che il frazionamento EL pausa pranzo non fosse compatibile con la previsione del CCNL, che impone una sola pausa di 30 minuti. Ha rilevato che l'eventuale modificazione in peius delle regole del CCNL non potesse essere adottata a livello di accordi sindacali aziendali, se non nell'ambito di accordi di prossimità regolati dall'art. 8 L. n. 148/2011 (fattispecie estranea al caso in esame). In ordine alla quantificazione, ha ritenuto che la disposizione dell'art. 32 CCNL non facesse alcuna distinzione tra mesi in cui il lavoratore aveva svolto la prestazione continuativamente e quelli in cui aveva invece goduto di ferie permessi e che la maggiorazione prevista dalla norma, dovesse essere calcolata sul trattamento economico complessivo dovuto al lavoratore. Ha invece accolto l'eccezione di prescrizione proposta dalla resistente, adottando la seguente pronuncia:
“
1. ACCERTA il diritto EL ricorrente ad usufruire per l'intero rapporto di Parte_1 lavoro intercorso con la convenuta 09 al 24.3.2022 EL pausa di mezz'ora prevista dall'art. 32 del CCNL alimentari e per l'effetto CONDANNA
[...] al pagamento – in favore EL ricorrente – EL maggiora Parte_2
l predetto articolo 32 per ogni mese lavorato, corrispondente al Trattamento Economico Complessivo composto da Minimi Tabellari, E indennità contingenza, EDR, rateo tredicesima e quattordicesima, Scatti anzianità, tenendo conto del solo quinquennio antecedente la notifica del ricorso calcolato in considerazione delle sospensioni straordinarie previste per legge, con regolarizzazione assicurativa e previdenziale e condanna EL convenuta al pagamento dei contributi omessi in favore di ed .” CP_3 CP_2
Ha cond o l tà al pagamento delle spese di lite, in favore EL ricorrente, nell'importo di € 2.200,00 oltre accessori;
ha compensato integralmente le spese di lite nei confronti di e . CP_3 CP_2
appella la sentenza con un unico motivo, sotto il profilo EL Parte_1 violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2948 n. 4 e 2935 c.c., lamenta che, avendo la ricorrente chiesto una pronuncia di mero accertamento e non di condanna, il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata dalla Società, comunque infondata. Ha chiesto quindi la riforma parziale EL stessa, in tema di prescrizione, con conferma delle restanti statuizioni, formulando le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 9 “in riforma parziale EL sentenza appellata accerti il diritto EL ricorrente a percepire la maggiorazione del 6,50% prevista dall'art. 32 CCNL Industria Alimentari con decorrenza dal 26.5.2009 al 25.3.2023 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Condannai la società convenuta alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa in favore di e per l'omissione CP_3 CP_2 contributiva relativa alla maggiorazione predetta dal 26.5 i L' si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_2
L' si è costituito, rilevando come il capo EL sentenza relativa alla condanna CP_3 alla regolarizzazione contributiva non fosse stato oggetto di impugnazione, per cui dovrebbe ritenersi formato il giudicato interno. Ha concluso, chiedendo di pronunciarsi secondo giustizia sull'appello proposto da comunque Parte_1 rigettando la domanda di regolarizzazione ultra quinquennale. L' si è costituito, ribadendo le conclusioni del primo grado. CP_2
A sua volta, l' ha impugnato la sentenza con quattro motivi di Parte_2 appello. Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., avendo il Tribunale dato EL documentazione in atti una lettura arbitraria e comunque erronea ed avendo illegittimamente esclusa l'ammissione delle prove testimoniali, richieste dall'azienda. In tal modo il giudice del primo grado non avrebbe tenuto conto EL genesi EL prassi aziendale di fruizione EL pausa frazionata in tre soste di almeno 10 minuti e EL vigenza EL stessa, dal 2011 al 2002, incontestata, né da parte del sindacato, né da parte dei singoli lavoratori. Con il secondo motivo, la società censura la violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 32 del CCNL effettuata dal Tribunale, avendo ritenuto che la fruizione EL pausa per il pranzo, frazionata in tre intervalli di dieci minuti, contrasti con la norma collettiva e infici il carattere di adeguatezza ricollegato alla sosta. Con il terzo motivo, l'appellante assume che il Tribunale abbia erroneamente valutato le circostanze fattuali non tenendo conto che i lavoratori, anche
[...]
erano stati remunerati per 8 ore lavorative, pur avendo prestato attività Parte_1 lavorativa effettiva per 7 ore e 30 minuti e che, la fruizione EL pausa in tre soste, non avrebbe determinato un trattamento peggiorativo per i lavoratori, che non avrebbe diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 32 CCNL, anche alla luce dell'ultimo comma EL norma collettiva. Con il quarto motivo, viene censurata la sentenza nella parte in cui, erroneamente interpretando e falsamente applicando le previsioni degli artt. 31 e 32 del CCNL applicato dalla Società, il giudice ha ritenuto che la maggiorazione contrattuale debba essere applicata sulla base del trattamento economico complessivo, ma, al contrario, quale corrispettivo EL mancata fruizione EL pausa, spetterebbe solo in relazione alle giornate di effettiva presenza. Ha quindi chiesto la riforma EL sentenza appellata e il rigetto delle domande;
in ipotesi subordinata, ha concluso: “In denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna a titolo di differenze retributive al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso minor periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso periodo di giustizia, comunque tenendo conto nella determinazione EL retribuzione su cui calcolare il
pagina 4 di 9 6,5% delle sole ore lavorate/ dei soli giorni lavorati e con detrazione dell'importo erogato dalla Società alla tenendo conto di 8 lavorate a fronte di effettive 7 Parte_1 ore 30 minuti;
in ulteriore denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna a titolo di differenze retributive al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso minor periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso periodo di giustizia, comunque tenendo conto nella determinazione EL retribuzione su cui calcolare il 6,5% delle sole ore lavorate/ dei soli giorni 18 lavorati;
in ulteriore ed ultima denegata ipotesi per la limitazione degli importi di condanna a titolo di differenze retributive al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso minor periodo di giustizia e alla limitazione degli importi di condanna a titolo di contributi al periodo 20.1.2018 – 24.3.2022 o al diverso periodo di giustizia. In tutti i casi in ipotesi con compensazione di spese”. si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Parte_1
L' si è costituito, rilevando come il capo EL sentenza relativa alla condanna CP_3 alla regolarizzazione contributiva non fosse stato oggetto di impugnazione, per cui dovrebbe ritenersi formato il giudicato interno, con effetti anche in relazione alla domanda retributiva, stante la relazione necessaria tra contribuzione e retribuzione. Ha concluso, chiedendo di pronunciarsi secondo giustizia sull'appello proposto da
. Parte_2
L' si è costituito, ribadendo le conclusioni proposte nel primo grado. CP_2
Oggetto EL controversia è il “riposo per i pasti” previsto dall'articolo 32 del CCNL Industria Alimentare applicato dalla società, secondo cui “nelle aziende in cui l'orario normale viene effettuato in due riprese dovrà essere concessa un'adeguata sosta per la consumazione dei pasti”. La previsione contrattuale dispone inoltre, che gli addetti alla produzione che lavorano in turni di 8 ore consecutive (come il personale EL società), abbiano diritto a una maggiorazione del 6,50% EL retribuzione, se non fruiscono di 30 minuti di pausa e che l'importo di tale maggiorazione assorba “fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso o indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra”. E' dato pacifico tra le parti che i dipendenti dell' non abbiano Parte_2 fruito di una pausa unica per il pranzo EL durata di 30 minuti. E' invece controverso tra le parti che siano state riconosciute ai lavoratori tre pause da 10 minuti ciascuna, ogni due ore, fatto affermato dalla società, negato dalla lavoratrice, nonché, in diritto, l'ascrivibilità EL sostituzione EL pausa unica con quella frazionata ad una valida prassi aziendale, in essere dal 2011 al 2022. Detto aspetto non è stato indagato dal Tribunale, avendo ritenuto che, in ogni caso, il frazionamento EL pausa unica costituisca una violazione delle norme del CCNL e un trattamento peggiorativo per i lavoratori, non consentito dall'accordo aziendale, se non nelle forme del contratto di prossimità, che neppure l'azienda assume di avere negoziato nel caso in esame. Entro questi parametri i primi tre motivi di appello EL società, attinenti alla fondatezza nell'an EL pretesa, possono essere esaminati congiuntamente. Non rileva l'eccezione di giudicato formulata dall' , considerato che le censure CP_3 EL società relative alla domanda retributiva sono logicamente e giuridicamente pregiudiziali rispetto a quella contributiva, considerato che, nel caso di accoglimento dei motivi di appello EL società, risulterebbe caducata anche la parte EL pronuncia relativa ai contributi.
pagina 5 di 9 I documenti in atti non sono risolutivi. Gli accordi sindacali del 2011, depositati, non regolano la pausa pranzo, come ammesso dalla stessa società, secondo la quale il frazionamento EL pausa sarebbe nato dalla volontà aziendale di modificare l'orario, introducendo turni di nove ore, con pausa di un'ora, decisione avversata dai lavoratori, interessati invece ad un orario di lavoro continuato di 8 ore, superata quindi dalla soluzione di compromesso del frazionamento dell'unica pausa di 30 minuti prevista dal CCNL. Da un lato, questa circostanza trova conferma nell'accordo aziendale del 29.08.2022 (doc. 8 società), firmato dalla CISL e da due RSA, ma non dalla che pure ha Pt_4 preso parte alla trattativa, ove è dato atto dell'esistenza dell' “uso e consuetudine”, da circa 20 anni, di effettuare, in caso di orario continuato di 8 ore, la pausa pranzo di mezz'ora in forma frazionata, con tre riposti di 10 minuti, ogni due ore. Dall'altra parte, risulta nel precedente verbale di incontro del 21.03.2022 (doc. 3 società), che il lavoratore aveva dichiarato di non sapere nulla di simili accordi e di Parte_5 non avere mai fruito di pause. In tema, ritiene la Corte, come già affermato dal Tribunale, che la pausa pranzo frazionata in tre soste di dieci minuti sia inidonea ad assolvere alla funzione che il CCNL assegna alla pausa, che è quella di consentire la consumazione di un pasto in modo adeguato, per il quale il tempo di dieci minuti è, secondo le comuni regole di esperienza, ampiamente insufficiente, così come lo è la previsione del frazionamento. Ciò chiarito, risulta in ogni caso, rilevante accertare se siano state o meno effettivamente usufruite le pause giornaliere di 10 minuti, considerato che, trattandosi di soste retribuite, l'ultimo comma dell'art. 32 del CCNL prevede che, nella maggiorazione sostitutiva EL pausa pranzo, siano assorbite le indennità e compensi corrisposti per analoga finalità dalla azienda. Per questo motivo la Corte ha ritenuto di ammettere la prova per testi che non era stata svolta in primo grado;
sull'accordo delle parti sono stati altresì acquisiti i verbali relativi alla prova svolta in altre cause aventi oggetto analogo, promosse dai dipendenti EL società (RG 444/2023; 450/2023; 462/2023). L'esito EL prova, non può dirsi univoco ma, secondo la Corte, si deve ritenere che neppure la pausa frazionata di 10 minuti sia stata goduta dai lavoratori nei termini indicati dalla società, quale pausa frazionata diretta specificamente alla consumazione del pasto. Tre lavoratrici hanno riferito che le pause di 10 minuti venivano regolarmente fruite, in particolare, (“Posso riferire che sin da quando sono Testimone_1 entrata in azienda ho sempre fruito di una pausa di 10 minuti ogni 2 ore di lavoro. Così mi è stato detto al momento dell'assunzione e così è avvenuto”), IL EL PO (“Durante il turno c'era una pausa di 10 minuti che si fruiva ogni 2 ore, quindi 3 pause nel turno. Ma se c'era un bisogno si poteva andare in pausa anche in un altro momento”), (“chi stava in produzione, come ad esempio signori Testimone_2
Stiatti atti, faceva una pausa di 10 minuti. Il signor manutentore poteva fare Pt_6 una pausa quando voleva se non era richiesto in ne per la manutenzione. Preciso che si trattava di una pausa di 10 minuti ogni due ore, nelle 8 ore”). Di contro, la teste ha riferito di pause più brevi, anche per esigenze Testimone_3 fisiologiche e non sempre assicurate ( “Durante i turni non erano previste pause se non 5 minuti ogni 2 ore che l'operaio poteva utilizzare per andare in bagno o per dare un morso ad un panino. Preciso che non sempre questi 5 minuti si fruivano alla
pagina 6 di 9 scadenza delle 2 ore a volte più tardi, oppure anticipati in base all'andamento EL produzione e alla disponibilità che c'era”). Anche , che ha descritto come il lavoro si svolgesse in catena, per cui Testimone_4 se un lavoratore si fermava, si fermava anche la lavorazione, rendendosi sempre necessaria la sostituzione, ha riferito di minime pause per esigenze fisiologiche (“Ogni ora/due, approssimativamente ogni due ore, veniva l'impastatore, che era responsabile EL linea di lavoro, ci mandava in bagno ma il tutto doveva avvenire in cinque minuti, nel senso che in cinque minuti dovevamo uscire e anche rientrare. Se l'impastatore non era molto bravo nell'organizzarsi, potevano passare anche due ore”). Il teste impastatore, anche egli ha riferito, che trattandosi di un Testimone_5 lavoro a catena (fatto pacifico), era necessario sostituire l'operaio che andava in pausa, cosa che faceva normalmente l'impastatore (circostanza confermata anche da
, da , che ha negato la fruizione di pause per il Testimone_6 Tes_7 pranzo e da , che ha riferito di pause di cinque minuti, per esigenze Per_1 fisiologhe tre volte al giorno) e che “di fatto non era possibile consentire a tutti gli operai di fruire di pause regolari e si era sempre in affanno. L'operaio andava in bagno e tornava appena era possibile”. Ritiene il Collegio che quest'ultime testimonianze siano più attendibili, perché in linea con l'organizzazione EL linea di produzione. Tutti i testi hanno confermato che, essendo un lavoro a catena, l'operaio che andava in pausa doveva essere sostituito, sostituzione normalmente assicurata dall'impastatore. Risulta certo che le pause non potessero essere fruite contemporaneamente da più addetti alla linea. La produzione, infatti, secondo quanto riferito dai testi, era articolata su 4 linee ed il numero degli addetti variava da un minimo di 2 o 3 fino ad 8 per ciascuna linea. Vi era un solo impastatore per linea e, secondo il teste Pt_5 sulla linea 3 l'impastatore non era necessariamente presente e, quando c'era, non poteva “staccare” (per andare in pausa veniva sostituito da un altro impastatore). Sulla base di questi dati, sembra alla Corte come non fosse possibile consentire a tutti gli addetti alla produzione di fruire di una pausa piena di 10 minuti ogni due ore, in quanto, sostanzialmente, l'impastatore sarebbe stato continuamente impegnato in ripetute sostituzioni e, neppure così, gli addetti alla produzione avrebbero potuto assentarsi per 10 minuti ciascuno, considerando anche il tempo necessario per raggiungere, dalle rispettive linee, la mensa. Per_ Risulta più verosimile quanto dichiarato dai testi , , e , Tes_3 Tes_4 Pt_5 cioè che gli addetti alle linee fruissero solo di normali pause fisiologiche, con la conseguenza che non erano tali da integrare una “adeguata sosta per la consumazione dei pasti”, garantita dal CCNL. Consegue che, trattandosi di mere pause fisiologiche, la relativa remunerazione è quella EL ordinaria prestazione e non costituisce una indennità aggiuntiva, da detrarsi dalla maggiorazione prevista dell'art. 32 CCNL. I primi tre motivi di appello EL società vengono pertanto respinti. Risulta invece fondato il quarto motivo di appello EL società, che attiene alla quantificazione EL maggiorazione dovuta alla lavoratrice. Ritiene la Corte che la maggiorazione, in quanto sostitutiva EL pausa garantita ai lavoratori dall'articolo 32 del CCNL, sia dovuta unicamente in relazione alle giornate effettivamente lavorate, poiché solo in quelle giornate la voce retributiva accessoria realizza la funzione cui è diretta, secondo la norma collettiva, di compensare pagina 7 di 9 l'esecuzione EL prestazione anche nel tempo che sarebbe dedicato alla consumazione del pasto. In questo limite il quarto motivo viene accolto e viene dichiarato che il diritto di
[...]
come affermato con la sentenza di primo grado, deve intendersi limitato Parte_1 agli effettivi giorni di lavoro, confermando per il resto la decisione impugnata. Merita invece integrale accoglimento l'appello EL lavoratrice, incentrato sul capo EL sentenza di primo grado che accolto l'eccezione di prescrizione promossa dalla società. Occorre ribadire al riguardo il principio di diritto enunciato, tra le altre, da Cass. Sez. L. sent. n. 26246/2022, secondo la quale nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per effetto delle modifiche apportate all'art. 18 EL L. n.300/1970 dalla c.d. Legge Fornero e per le modulazioni introdotte dal D.lgs n. 23/2015, non possa essere ritenuta sussistente la stabilità del rapporto di lavoro, con l'effetto del decorso del termine di prescrizione alla cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice di primo grado, senza alcuna motivazione sul punto, ha ritenuto la fondatezza EL eccezione preliminare di prescrizione parziale formulata dalla società. La Corte, in continuità con il costante orientamento di questo Ufficio, espresso in tutte le controversie relative a crediti retributivi, aderisce, convintamente, alla giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. Sez. L. sent. 26246/2022 e alle successive conformi e al principio di diritto, secondo il quale, “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto EL l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore EL l. n.92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. A seguito delle modifiche normative citate, che hanno introdotto per il licenziamento un regime differenziato e modulato di tutela reintegratoria (piena o attenuata) e indennitaria, nel corso del rapporto di lavoro il lavoratore non ha certezza EL tutela reintegratoria o indennitaria applicabile alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, che risulta accertabile solo ex post, in base alla qualificazione attribuita dal giudice, caso per caso, questione rimessa, di volta in volta, al singolo accertamento giudiziale. Detta condizione di incertezza circa la tutela conseguibile integra quella condizione di metus, che, secondo la Corte Cost., sentenze n. 63/1966, n. 143/1969, n. 174/1972 e la successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. sent. n. 1268/1976 e ss.), esclude il decorso EL prescrizione durante il rapporto di lavoro in quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia stabilità. L'orientamento è stato confermato e recepito da molteplici successive pronunce di legittimità, potendosi definire consolidato (Cass. Sez. L. sent. n. 29831/2022; Cass. Sez Lav. Sent. n. 30957/2022; Cass. Sez. L. sent. n. 30958/2022; Cass. Sez. L. sent. n. 4321/2023; Cass. Sez. L. ord. n. 4186/2023; Cass. Sez. L. n. 13932/2024; Cass. Sez. L. ord. 18008/2024). Nel caso in esame, alla data di entrata il vigore EL L. n. 92/2012 (18.07.2012), nessuna prescrizione era maturata sulle pretese creditorie decorrenti dal 2009. Pertanto, in riforma EL sentenza di primo grado e in accoglimento del motivo di appello di deve essere dichiarato il diritto di a percepire la Parte_1 Parte_1
pagina 8 di 9 maggiorazione prevista dall'art. 32 CCNL Industria Alimentari, a decorrere dal 26.05.2009 sino al 24.03.2022 oltre interessi e rivalutazione. La sentenza del Tribunale viene parzialmente riformata, in accoglimento del motivo di appello di e del solo quarto motivo di appello EL società. Parte_1
Considerata la soccombenza reciproca, le spese dei due gradi di giudizio sono compensate per 1/3 fra le parti, mentre per i restanti 2/3 sono poste a carico EL Società e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, considerato il valore EL causa, l'attività svolta, applicati i valori minimi, nella misura di € 2.459,00 per spese del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge, nonché in € 3.330,00 per spese del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge. Le spese del doppio grado di giudizio di pertinenza di e sono CP_3 CP_2 integralmente compensate, considerata la estraneità degli istituti al merito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da dichiara Parte_2 che il diritto di come affermato con la sentenza di primo grado deve Parte_1 intendersi limitato agli effettivi giorni di lavoro;
in accoglimento dell'appello proposto da dichiara il diritto di Parte_1 tale parte a percepire la maggiorazione prevista dall'art. 32 CCNL Industria Alimentari a decorrere dal 26.05.2009 sino al 24.03.2022, oltre interessi e rivalutazione;
conferma nel resto la sentenza di primo grado quanto alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale e condanna EL società al pagamento dei contributi omessi nei confronti di e CP_3 CP_2
Compensa in ragione di un terzo le spese del doppio grado di giudizio tra
[...]
e e condanna la società al pagamento dei residui due Parte_1 Parte_2 terzi che liquida in € 2.459,00, per spese del primo grado di giudizio, oltre 15% per spese generali , oltre Iva e Cap come per legge nonché in € 3.330,00, per spese del secondo grado, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di e CP_3 CP_2
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 20.02.2025.
La Consigliera rel. Dott. Stefania Carlucci
Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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