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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. del
28\1\2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 416\2024 r.g. promossa da:
in persona del legale Parte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Marco Fazio appellante
CONTRO
, nata a [...] C.F. CP_1 C.F._1
appellata contumace
OGGETTO: reiscrizione elenchi lavoratori agricoli e ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso depositato in data 28\8\2024 l' proponeva appello avverso la sentenza n. 915\2024 del 23\5\2024 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva riconosciuto a il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei CP_1
lavoratori agricoli per l'anno 2008 per 102 giornate alle dipendenze della ditta CP_ PO NE EB, condannando l' a procedere alla suddetta iscrizione ed a pagare le spese di lite integralmente.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia e ne chiedeva l'integrale riforma oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3 c.p.c. L'appellata, benché regolarmente citata - con notifica a mezzo pec all'indirizzo del difensore in I grado avv. Sara Gullotti, ritualmente ricevuta - non si costituiva restando contumace.
Esaminati gli atti e disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note dell'appellante, la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ Con il primo motivo di impugnazione l' si duole del comportamento processuale della che a seguito dell'annullamento del suo rapporto lavorativo alle dipendenze CP_1
della ditta PO NE EB, avrebbe proposto diversi ricorsi avverso il medesimo verbale di accertamento e aventi ad oggetto la reiscrizione negli CP_2 elenchi per il periodo 2008/ 2013 con il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione nonché il diritto alla corresponsione di qualsiasi beneficio di carattere previdenziale spettante per legge.
Rileva la violazione del principio che impone la riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c. che comporterebbe la nullità della sentenza.
L'argomentazione è inesatta. Per giurisprudenza costante (per tutte Cass. sez. III
19693/2008) il provvedimento di riunione è espressione del potere ordinatorio del
Giudice ed il suo esercizio è incensurabile e l'omessa riunione non è sanzionata da nullità nè può essere denunciata in appello quale vizio di omessa pronuncia.
Anche il secondo motivo di appello concerne la proliferazione dei giudizi, sotto il diverso aspetto dell'abuso del processo da parte della . L'abusivo frazionamento, CP_1
nell'interpretazione adottata ormai costantemente dopo l'intervento di Cass. SS.UU.
4091/2017, non comporta tuttavia la nullità o improcedibilità della domanda, ma al più, ove si tratti esattamente della stessa domanda, la necessità di sottoporre la questione alle parti ex art. 101 c.p.c. CP_ Lo stesso ammette del resto che le conseguenze dell'abuso del processo sono essenzialmente di natura deontologica e possono riverberarsi più che altro sulla regolamentazione delle spese di lite. L'istituto pone infatti il problema della condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., che prescinde dal dolo o colpa grave e ha funzione sanzionatoria.
Pag. 2 di 8 Il terzo motivo riguarda la mancata valutazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza 88/2021 di questa Corte con la quale è stato acclarato che il titolare della ditta assuntamente datrice di lavoro della non gestiva un'attività agricola tale da CP_1
giustificare l'assunzione di dipendenti. Tale motivo si ricollega quelli di merito, con i quali si ripercorrono le numerose incongruenze e falsità riscontrate in sede ispettiva
CP_ riguardo alla ditta in esame, asseverate da questa Corte col predetto giudicato. L' ragionevolmente si lamenta della completa pretermissione di ogni serio esame del verbale ispettivo.
Con altra doglianza lamenta l'omesso vaglio, da parte del giudice, dell'attendibilità dei testi di controparte che, come altri assunti in analoghi giudizi riguardanti l'attività lavorativa prestata in favore della ditta in oggetto, sarebbero ormai adusi a prestare
CP_ testimonianze incrociate nonché la violazione del diritto di difesa dell' in relazione al mancato pronunciamento del giudice di primo grado sulle richieste istruttorie dell'istituto previdenziale.
In ultimo censura la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice a quo non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova. In particolare, l'istituto previdenziale avrebbe contestato la valenza probatoria del pagamento della retribuzione in contanti nonché l'allegazione al ricorso delle buste paga, laddove invece parte appellata non avrebbe provato l'esistenza del presunto rapporto di lavoro.
Ciò posto, occorre evidenziare che, nella fattispecie in esame, la ha agito per il CP_1
riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2008. Come tale avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di un valido rapporto lavorativo con la . Al contempo Controparte_3
CP_ l' ha legittimamente contrapposto elementi di fatto (accertamento ispettivo) volti a contestare l'effettività del rapporto che l'organo giudiziario avrebbe dovuto valutare, seppur liberamente, unitamente al restante materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento (Corte di cassazione sezione lavoro sentenza del 2 agosto 2012
n. 13877). Orbene il giudice di primo grado ha fatto riferimento solo alle risultanze della prova testimoniale senza in alcun modo analizzare il verbale ispettivo.
Pag. 3 di 8 Quanto alle buste paga, ne va evidenziata la ridotta valenza, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale da parte del datore di lavoro e per di più resa in relazione a prestazioni lavorative di cui è stato contestato il carattere fittizio.
In ordine alla prova testimoniale, non può non rilevarsi la scarsa attendibilità dei testi assunti e ) in ragione del fatto che, a seguito Testimone_1 Testimone_2 dell'accertamento ispettivo, essi sono stati individuati nel novero dei lavoratori il cui rapporto di natura dipendente con la ditta in oggetto è stato contestato ed hanno pure
CP_ avviato analoghi giudizi nei confronti dell' Essi hanno, conseguentemente, un interesse alla decisione favorevole al lavoratore dell'odierna controversia che, seppure non ne determini l'incapacità a testimoniare, impone di valutare le dichiarazioni rese con prudente apprezzamento. In più le loro dichiarazioni appaiono estremamente generiche, avendo i testi solo riferito di avere lavorato insieme alla ricorrente e precisando che tutti loro si occupavano prevalentemente nel dare da mangiare al bestiame e nella pulizia dei terreni e che il titolare assegnava loro i compiti, consegnando a fine mese la paga. Non hanno dunque fornito una qualunque indicazione individualizzante il rapporto di lavoro proprio della piuttosto riferendo di una CP_1
attività svolta insieme.
Vi sono poi le risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo, che. come già detto, il giudice di primo grado non ha valutato e che possono così riassumersi: : a) il PO
NE, già titolare di partita IVA, dal 9.04.2002 per colture olivicole, ha in data
CP_ 6/08/2002 inoltrato all' una denuncia aziendale per l'assunzione di manodopera in agricoltura;
b) il 13 maggio 2011 ha inviato telematicamente all'Istituto altra denuncia aziendale ove ha dichiarato che l'attività agricola era stata avviata nel 1985 - quando egli aveva appena 13 anni, denunciando un'attività di allevamento di bovini con 38 vacche, 5 vitelli e 9 bovine femmine, allo stato brado, in agro di Tortorici, senza possesso di terreno per l'allevamento di detta mandria;
c) nonostante un fabbisogno dichiarato di circa 300 giornate annue, ha invece denunciato dal 2008 al 2013 circa 50 lavoratori per anno per 5000 giornate;
d) l'azienda è risultata priva di alcuna autorizzazione alla trasformazione del latte;
e) per la manodopera denunciata non è stata versata nessuna contribuzione previdenziale;
f) dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate
(dichiarazioni dei redditi) è emerso un considerevole divario tra il volume di affari ed il
Pag. 4 di 8 costo del personale: nello specifico è stato verificato che per l'anno 2009 a fronte di un volume di affari di € 20.773,00 sarebbero state erogate retribuzioni per ben €
236.912,00; per l'anno 2010 a fronte di un volume di affari di € 14.866,00 sarebbero state erogate retribuzioni per € 326.599,00; per l'anno 2013 a fronte di un volume di affari del tutto irrisorio sarebbero state erogate retribuzioni per € 291.519,00, superandosi tra il 2008 ed il 2013 ampiamente il milione di euro.
L'assenza di redditività dell'azienda getta già di per sé una luce di forte sospetto su rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Peraltro, proprio tali elementi sono stati valutati da questa Corte che con la sentenza del CP_ n. 88/2021(prodotta dall' ha rigettato la domanda volta ad accertare l'illegittimità del verbale ispettivo avanzata dal PO NE EB. Qui si afferma “a fronte di tale corposo quadro indiziario, indicativo della fittizietà del ricorso a manodopera retribuita, corroborato anche da riscontri documentali constatatati direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata, il presunto datore di lavoro non ha offerto idonee risultanze di segno contrario”.
In definitiva ritiene questa Corte che alla stregua dell'accertamento ispettivo e tenuto conto degli evidenziati limiti soggettivi ed oggettivi delle deposizioni acquisite, non sia stata raggiunta la prova attestante il rapporto di lavoro preteso dalla sicché la sua CP_1
correlata domanda volta ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2010 va rigettata.
Stante la soccombenza, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'appellata Quanto alla liquidazione dell'importo va rilevato che le cause di valore indeterminabile, come quella in esame, si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26000,00. Poiché il quarto scaglione scatta quando si superi tale valore, e considerato che è evidente il mancato superamento nel caso di specie, si deve applicare il terzo scaglione. Va tenuto altresì conto del minimo tariffario in considerazione della serialità e semplicità delle questioni trattate, sicché le spese possono liquidarsi, come in dispositivo.
Sussistono altresì i presupposti per la condanna ex art. 96 3° comma.
LA Corte di Cassazione con sentenza n. 29812/2019 ha affermato che: “questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della
Pag. 5 di 8 condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della fattispecie dei
"danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento;
al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SSUU 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 c.p.c., u.c., è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza;
in relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non osservante di tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla
Pag. 6 di 8 tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”.
Orbene ritiene questa Corte che il riferimento all'abuso del processo non appare limitato alle fattispecie elencate dai giudici di legittimità, sostanzialmente riconducibili all'ipotesi in cui lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera non confacente
(motivi manifestamente incoerenti, assenza dell'esposizione sommaria dei fatti eccetera) bensì possa essere esteso, tenuto conto della finalità conseguente alla proliferazione processuale, ad altre fattispecie. Può, dunque, costituire abuso del processo anche la proposizione di distinti e molteplici ricorsi fra loro analoghi ovvero in rapporto di continenza, nei casi in cui, quanto alla continenza, non sussistano circostanze oggettive che rendano indispensabile la proposizione dell'impugnazione in tempi diversi.
CP_ Così ad esempio, nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, l' ha evidenziato, nell'atto di appello che la nel 2015 ha invero avviato ben 9 CP_1
procedimenti, chiedendo in ognuno la reiscrizione per un singolo anno, oltre le prestazioni e addirittura reiterando la stessa domanda in più ricorsi. Si tratta, in sostanza, di procedimenti tutti proposti in tempi ravvicinati, in rapporto di continenza, con evidente abuso dello strumento processuale e dispendio ingiustificato di energie giurisdizionali. Si tratta, purtroppo, di una vasta problematica largamente diffusa presso
CP_ il Tribunale di Patti, assai preoccupante, alla quale difficilmente l' riesce a porre rimedio data l'estrema proliferazione del contenzioso in materia di cancellazione dagli elenchi anagrafici. Stante l'imponenza del fenomeno di parcellizzazione della domanda giudiziale appare evidente che lo strumento processuale sia stato azionato “per conseguire finalità sostanzialmente estranee a quelle per cui l'ordinamento appresta lo strumento di tutela per la posizione sostanziale della parte”. Sulla questione si è anche pronunziata di recente la Corte di cassazione sezione V, 1 giugno 2021 n. 15209, ponendo in evidenza come il principio del giusto processo (articolo 111 Costituzione) non consente di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria “metodi incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un'efficace e buon funzionamento del servizio
Pag. 7 di 8 della giustizia………. con la conseguenza che le norme processuali devono essere interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali”.
Dunque, sussiste responsabilità aggravata dalla parte che, frantumando in più giudizi un'unica pretesa, determini un vulnus al regolare funzionamento del sistema giustizia incrementandone il volume senza alcuna “oggettiva” ragione.
La va pertanto condannata al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96, CP_1 comma 3 c.p.c. che può, equitativamente, essere quantificato in € 500,00.
P. Q. M.
in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da con il CP_1
ricorso del 18/4/2015;
CP_ condanna al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi i gradi CP_1 di giudizio, liquidate per compensi che liquida in € 2697,00 per il primo grado di lite e in € 1984,00 per il presente appello oltre quelle inerenti pagamento del contributo CP_ unificato da parte dell' CP_ c) condanna al risarcimento del danno nei confronti dell' da CP_1 responsabilità aggravata ex articolo 96 comma 3 c.p.c. liquidato in € 500,00 oltre interessi legali dalla presente pronunzia.
Messina, così deciso il 29/1/2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Santalucia Dott. B. Catarsini
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