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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano La Corte di Appello di Bari Sezione Prima Civile
nella seguente composizione:
1) Dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'11.02.2025 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 818/2024 R.G., promosso da
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...], Cod.Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Morelli (Cod.Fisc. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Foggia a Viale XXIV C.F._2
Maggio n. 98, Scala D, in virtù di mandato conferito su foglia separato allegato al ricorso in appello;
contro
nato a [...] il [...] e residente in [...] alla A. Controparte_1
Moro n. 2, Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Di Paolo C.F._3
(Cod.Fisc. ) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Foggia alla C.F._4 via Fania n. 31, in virtù di procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
Con la partecipazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Bari; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1.1 All'udienza dell'11.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Con Sentenza n. 948/2024, pubblicata in data 03.4.2024, il Tribunale di
Foggia, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento iscritto con il n. 2853/2024 R.G. ha così statuito: "Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del PM, ogni contraria o diversa istanza o
1 deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , in epigrafe meglio generalizzati, in Controparte_1 Parte_1
Foggia, in data 04.10.2002, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune
(anno 2010, atto n. 650, parte II, serie A); 2) ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile del predetto
Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
3) pone a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno divorzile, l'importo di
[...] Parte_1
Euro 100,00 al mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
4) affida la minore in via congiunta ad entrambi i genitori, prevedendo che resti collocata Per_1
stabilmente presso la madre;
5) disciplina il diritto di visita paterno, come in parte motiva indicato;
6) assegna la casa coniugale a;
7) pone a carico di Parte_1 CP_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il
[...] Per_1
versamento a , entro il giorno 1 di ogni mese, della somma di euro 350,00, Parte_1
rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta figlia, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
8) compensa integralmente le spese di lite."
1.2 Giova premettere che i sigg.ri e hanno Controparte_1 Parte_1
contratto matrimonio concordatario in data 04.10.2002 in Foggia allietato dalla nascita della figlia (il 19.5.2010) e che, intervenuti dissidi tali da rendere intollerabile la vita Per_1
matrimoniale, sono addivenuti a separazione consensualizzata e omologata dal Tribunale di
Foggia in data 03.3.2020 le cui condizioni hanno previsto, per quanto rileva in questa sede, in capo al marito l'onere di versare mensilmente a titolo di mantenimento l'importo complessivo di Euro 650,00 (a fronte di Euro 500,00 stabiliti dalla ordinanza presidenziale), di cui Euro
400,00 in favore della figlia d Euro 250,00 a beneficio della . Per_1 Pt_1
1.3 Maturate le condizioni di legge, con ricorso depositato il 12.01.2022 il Controparte_1 ha adito il Tribunale di Foggia affinché dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riducesse a Euro 250,00 il mantenimento per la figlia e nulla prevedesse a titolo di assegno divorzile per la , la quale, a suo dire, successivamente alla separazione non si è mai adoperata nella ricerca di Pt_1 un lavoro.
In quella sede, la resistente ha contestato la fondatezza delle avverse deduzioni e ha insistito perché il
Tribunale disponesse in suo favore la somma di Euro 250,00 a titolo di assegno divorzile e confermasse il mantenimento di Euro 400,00 a beneficio di Ha chiarito di aver percepito per un breve periodo Per_1 sino al 2022 il reddito di cittadinanza, in seguito negatole a cagione dell'incremento dell'indicatore ISEE dovuto a taluni buoni fruttiferi intestati alla minore stabilmente collocata presso di lei.
1.4 Con ordinanza del 16.10.2024, il Presidente ha reso i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ersando Per_1
2 alla moglie la somma mensile di Euro 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat e concorrendo nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, come individuate dal Protocollo d'intesa del 18.3.2016 tra il Tribunale di Foggia e il locale C.O.A.; inoltre, ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di Euro 150,00 da rivalutarsi annualmente come per legge.
Rifiutata la proposta conciliativa presidenziale da entrambe le parti e rigettate le richieste istruttorie formulate nei termini ex art.183, comma VI, c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1 Con ricorso depositato il 18.6.2024 la ha chiesto la riforma della Sentenza divorzile Parte_1 di primo grado instando affinché questa Corte “...disponga: a) a carico del Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno divorzile all'appellante
[...] Parte_1
l'importo che appare adeguato di Euro 250,00# mensili;
b) a carico del Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento in favore della figlia minore, da distrarsi alla madre
, in quanto collocataria, l'importo che appare adeguato di Euro 400,00# mensili;
per Parte_1 un totale complessivo da porre a carico di di Euro 650,00#. Tale Controparte_1 richiesta viene reiterata nel giudizio di appello così come già richiesta sin dall'inizio nel giudizio di divorzio a differenza di quanto indicato dai giudici di primo grado individuato in Euro 600,00#. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
2.2 Nello specifico, ha impugnato il provvedimento nella parte in cui, riconosciuta la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del mantenimento, ha quantificato l'assegno mensile in Euro 100,00 omettendo di tenere conto dello stato di disoccupazione della , della sua età, dell'assenza di Pt_1 competenze lavorative specifiche e delle difficoltà a reperire un'attività idonea a consentirle di mantenersi, della quasi ventennale durata del matrimonio, dell'importo medio della busta paga del
(circa Euro 1.900,00 mensili), della contribuzione economica all'acquisto dell'immobile CP_1 adibito a casa coniugale in ER cointestato ad entrambi i coniugi (successivamente venduto per acquistare la casa in Foggia alla via Ugo Iarussi, intestata al solo ) nonché alla conduzione del CP_1 ménage familiare.
A differenza di quanto indicato in sentenza, la ha chiarito di aver lavorato, in costanza di Pt_1 matrimonio, part-time come baby-sitter e per circa sei mesi presso un supermercato con mansioni di magazziniera (il contratto non è stato rinnovato per problemi alla colonna vertebrale e lombo–sacrale riscontrati dall'azienda datrice di lavoro a seguito di visita medica).
2.3 La , inoltre, ha impugnato la sentenza nella parte in cui, pur avendo riscontrato lo Pt_1 squilibrio reddituale tra i coniugi e avendo considerato l'età della e le aumentate esigenze della Pt_1 quattordicenne (che all'epoca della separazione aveva 10 anni), ha confermato in Euro 350,00 Per_1 mensili il contributo paterno al mantenimento della minore: a suo avviso, anche in questo caso il
Tribunale nel quantificare l'assegno ha mancato di considerare le mutate esigenze di vita della minore, ormai adolescente, nonché il maggior tempo di permanenza presso la madre, atteso che sin dalla separazione il padre non ha mai rispettato orari e giorni di visita nè pranzato o cenato con la minore salvo che nei periodi di vacanza.
3 3.1.1 Si è costituito in giudizio il sig. eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. che, a suo dire, ha riproposto argomentazioni rimaste indimostrate in primo grado e non ha addotto nuove e diverse argomentazioni o prove per la revisione della sentenza.
3.1.2 Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del diritto della all'assegno divorzile e ne ha Pt_1 chiesto la revoca stante la mancanza di prova dell'asserito contributo economico e morale alla vita matrimoniale, dei sacrifici e delle rinunce lavorative al fine di favorire la carriera del coniuge, nonché alla luce della attività lavorativa di baby sitter regolarmente svolta part time dalla donna;
in subordine,
l'appellato ha chiesto, il rigetto dell'istanza in aumento alla luce dell'espresso riconoscimento dei lavori svolti in costanza di matrimonio e, di conseguenza, in difetto del sacrificio di aspettative professionali, di qualsivoglia vantaggio patrimoniale per il coniuge e del sostentamento per il nucleo familiare di cui l'uomo è sempre stata l'unica fonte reddituale.
Ancora, la non ha allegato documentazione relativa alla ricerca di un impiego (fatta eccezione Pt_1 per l'asserito invio del curriculum risalente al 2021) nè alle problematiche fisiche ostative alla ricerca di un'occupazione: a suo avviso, la donna ha piena capacità lavorativa ed è rimasta inerte nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue capacità ed aspirazioni, ciò sin dai tempi precedenti l'omologa della separazione.
3.1.3 Riguardo il richiesto aumento del mantenimento per la prole, il ha richiamato la CP_1 documentazione depositata in prime cure attestante le spese da egli sostenute per la minore, senza alcuna partecipazione da parte della moglie. Ha ribadito che l'importo di Euro 350,00 è appropriato, proporzionale e idoneo a coprire ogni esigenza della minore posto che, negli anni, non sono state segnalate nuove esigenze di e la minore ha ridotto le attività extrascolastiche rinunciando, ad Per_1 esempio, all'impegno della piscina, della danza.
Ancora, il ha precisato di aver richiesto di incrementare le ore lavorative settimanali anche CP_1 per far fronte alle consistenti spese straordinarie, considerato che dal suo stipendio medio di circa Euro
1.900,00 netti, devono detrarsi Euro 450,00 per mantenimento della figlia e assegno divorzile, Euro
630,00 per la rata mensile del mutuo sulla casa assegnata alla , gli ulteriori oneri per spese di Pt_1 trasferta presso il luogo di lavoro in Gambatesa, Euro 150,00 per l'affitto di un garage, le spese alimentari e sanitarie, per utenze, circa Euro 150,00 per assicurazione, bollo e manutenzione di due autovetture, tanto da dover fare affidamento sull'eventuale lavoro straordinario ovvero sull'aiuto dei prossimi congiunti.
3.1.4 Da ultimo, l'appellato ha rassegnato alla Corte le conclusioni: “…- preliminarmente: dichiarare inammissibile il gravame proposto per aspecificità dei motivi dell'appello e manifesta infondatezza dell'impugnazione; - nel merito: rigettare integralmente le domande dell'appellante e disporre la revoca dell'assegno divorzile con conferma del solo assegno di mantenimento in favore della figlia minore come da sentenza n. 948/2024 del Tribunale di Foggia;
- in via subordinata: rigettare ogni richiesta e domanda proposta dall'appellante in ordine all'aumento degli assegni divorzile e di mantenimento con conferma delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza oggi impugnata;
- in ogni caso con vittoria di
4 spese ed onorari per entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
4. E dunque, all'esito dell'udienza “cartolare” dell'11.02.2025 in cui le parti hanno depositato Note di trattazione con la precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione.
Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede ha formulato parere di rigetto dell'appello.
5. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “Il nuovo testo normativo non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalcano la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specialmente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice” (Cass.Civ. n. 4541/2017). Ed ancora: “Gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella
L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua dive rsità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.Civ. n. 27199/2017).
Orbene, nel caso di specie, il Collegio osserva che parte appellante ha sufficientemente individuato i capi del dispositivo e le parti della sentenza oggetto di impugnazione e, nel contempo, ha indicato le ragioni in fatto ed in diritto per le quali ha chiesto la modifica;
nel contempo, ha individuato i motivi per i quali la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente disatteso le sue istanze.
6.1.1 Riepilogate le principali allegazioni difensive delle parti e le vicende che hanno caratterizzato il procedimento di appello, in punto di diritto sostanziale è necessario inquadrare la disciplina in materia di assegno di divorzio. A mente dell'art. 5 della L. 898/1970 il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile, tesa all'esplicazione del valore della
5 solidarietà post-coniugale che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarli per ragioni oggettive.
E dunque, detto assegno aveva originariamente una funzione assistenziale, volta, cioè, a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole, al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la Cassazione già con la Sentenza n. 11504/2017 avesse inteso superare tale parametro valorizzando il principio di autoresponsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota Sentenza n.
18287/2018 delle SS.UU. che ha valorizzato la funzione compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale e alimentare.
Pertanto, il Tribunale chiamato ad adottare la decisione sul punto, è tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare dell'assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (tra essi, l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà e autoresponsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
6.1.2 Ebbene, il Tribunale di Foggia ha correttamente scrutinato le evidenze probatorie agli atti di causa riferite alle condizioni economiche e lavorative delle parti da cui è emerso che il è un CP_1
Carabiniere con un reddito annuo pari a circa Euro 37.679,00 (evincibile dal Modello 730 relativo all'anno di imposta 2023), seppur gravato dal contributo al mantenimento di ari a Euro 350,00, Per_1 dal pagamento del mutuo ipotecario, dal canone di locazione per il box auto e dalle spese di trasferta per recarsi al lavoro in Gambatesa;
per contro, la resistente ha dichiarato di essere disoccupata e priva di reddito, di aver percepito fino al 2022 il reddito di cittadinanza pari a 600,00 euro mensili, di essersi dedicata alla crescita di alla famiglia, di aver contribuito alla esigenze della famiglia mediante Per_1 alcuni lavori da baby sitter e da magazziniera svolti in passato oltreché all'acquisto della casa coniugale in ER (venduta in seguito al trasferimento in Foggia), di aver difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Alla luce di tanto, non sono revocabili in dubbio sia la sperequazione reddituale tra le parti a svantaggio della sia la mancanza di mezzi di sussistenza che possono garantire a costei una esistenza Parte_1 dignitosa: ne deriva che, condividendo la motivazione espressa dal primo giudice, in ottica prettamente assistenziale sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della richiedente, anche a cagione dello stato di disoccupazione, dell'età attuale nonchè della mancanza di specifiche capacità e competenze utilmente spendibili nel mondo del lavoro.
6.1.3 Ancora, il ha eccepito che successivamente alla separazione la (che all'epoca CP_1 Pt_1 aveva 46 anni) non si è attivata nella ricerca di un lavoro stabile che possa garantirle autonomia e
6 affrancarla dalla dipendenza economica dal coniuge, fatta eccezione per l'asserito inoltro di curricula a mezzo tre raccomandate nel 2021, e che, comunque, svolge attività di baby sitter. Orbene, se per un verso la appellante ha prodotto in atti il solo avviso di ricevimento delle tre missive (di cui non è dato conoscere il contenuto) e nulla ha provato circa l'impegno profuso nella ricerca di una occupazione o l'esistenza di eventuali specifiche problematiche di salute impeditive, per altro verso non si rinviene riscontro probatorio in merito alla asserita attività lavorativa svolta all'attualità dalla . Parte_1
6.1.4 Il primo giudice ha correttamente valorizzato le altre emergenze probatorie, ovverosia la lunga durata del vincolo coniugale a far data dalla contrazione del matrimonio il 04.10.2002 sino alla separazione nel 2020, il contributo della al nucleo familiare e alla conduzione del ménage Pt_1 domestico, all'accudimento della figlia le piccole esperienze lavorative della donna. Per_1
Ebbene, a parere della Corte il primo giudice ha correttamente esaminato l'intera vicenda applicando i principi giurisprudenziali di legittimità; tuttavia le finalità assistenziale e perequativa riconosciute al mantenimento divorzile impongono la previsione di un assegno tale da garantire alla le Parte_1 minimali esigenze vitali ma alle quali non appare rispondente la quantificazione operata dal Tribunale: pertanto, la Corte ritiene equo riformare il provvedimento appellato relativamente al quantum dell'assegno divorzile in favore della e rideterminarlo nella misura di Euro 200,00 Parte_1 mensili, con decorrenza dalla domanda in prime cure;
detto importo dovrà essere aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT come per legge.
6.2.1 Quanto alla doglianza relativa al mantenimento in favore di è noto che l'art. 30 della Per_1
Costituzione sancisce il dovere genitoriale di mantenere, istruire ed educare i figli minorenni e anche maggiorenni non economicamente autosufficienti, anche se nati fuori dal matrimonio e indipendentemente dell'effettuato, o meno, riconoscimento. Inoltre, l'art. 147 Cod.Civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle lo ro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis Cod.Civ. che contempla espressamente il diritto in tal senso dei figli. Questo diritto/dovere persiste inalterato alla fine della relazione sentimentale tra i genitori, nonché successivamente alla loro separazione e per un periodo di tempo indeterminato sino a che i figli non abbiano raggiunto l'indipendenza economica;
né viene meno con il raggiungimento della maggiore età e con il completamento degli studi universitari. Il dovere de quo impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.Civ. Sez. I, 22.3.2005 n. 6197; Cass.Civ., Sez. I, 24.02.2006
n.4203). La corretta determinazione del concorso di ciascun genitore negli oneri finanziari è parametrata, secondo il disposto dell'art. 148 Cod.Civ., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali.
6.2.2 Nel caso di specie, il primo giudice per un verso ha rilevato che il reddito del è CP_1 rimasto invariato rispetto all'udienza presidenziale (vieppiù che l'interessato ha affermato di aver
7 richiesto un incremento delle ore lavorative a titolo di straordinario) sebbene costui abbia sostenuto il peggioramento della propria condizione economica adducendo le numerose spese elencate, e per altro verso ha correttamente tenuto in considerazione l'incremento dell'età e le maggiori esigenze di Per_1 ormai in età adolescenziale (e che all'epoca della separazione aveva dieci anni), tanto “da confermare
a carico del padre il contributo al mantenimento per la figlia, ad euro 350,00 mensili, oltre Istat successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 5 di ogni mese, concorrendo inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal Protocollo siglato Cont tra il Tribunale di Foggia e il . Appare evidente, tuttavia, che la sentenza ha inteso confermare la statuizione presidenziale che aveva quantificato il mantenimento in Euro 400,00 mensili, a sua volta confermativa dell'accordo di separazione inter partes, così che è opinione della Corte che la misura del contributo paterno al mantenimento di eve essere quantificata in Euro 400,00 mensili, da Per_1 aggiornarsi annualmente secondo la variazione dell'indice Istat come per legge, oltre la partecipazione per il 50% alle spese straordinarie nell'interesse della minore come regolament ate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Foggia. Detta misura appare equa e confacente alle attuali esigenze di onché commisurata alle capacità economico-reddituali del . Per_1 Controparte_1
7. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da può Parte_1 trovare accoglimento seppur in misura ridimensionata rispetto alla invocata quantificazione dell'assegno divorzile, mentre la statuizione economica relativa alla figlia risulta confermativa di quella Per_1 presidenziale.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, della natura e dei rapporti tra le parti la Corte ritiene che sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto con il n. 1643/2024 R.G., così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
; 2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, con decorrenza dalla Parte_1 domanda proposta in prime cure pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 CP_1
l'importo mensile di Euro 200,00 a titolo di assegno divorzile, da aggiornarsi annualmente Parte_1 secondo l'indice Istat come per legge;
3) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia ediante il versamento a , della somma di Per_1 Parte_1 euro 400,00 entro il giorno 1 di ciascun mese, da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat come per legge, oltre l'obbligo di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello del giorno
25.9.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott.ssa Maria Mitola
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